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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 09/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1956/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 9 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1956/2022 R.G. promossa da nata a [...] il [...] e residente a[...]
n. 28, Cod. Fisc. , in proprio nonché nella qualità di legale C.F._1
rappresentante/responsabile della Cod. Controparte_1
Fisc. rappresentata e difesa, dall'avv. Antonio Pistone del Foro di Enna, Cod. Fisc. P.IVA_1
, con Studio in Leonforte (EN) Corso Umberto n. 60, PEC C.F._2
nonché congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Email_1
Giacomo D. Calandra del Foro di Enna, Cod. Fisc. , con Studio in Cerami C.F._3
(EN) Corso Roma n. 59, PEC elettivamente domiciliata Email_2
presso lo studio di quest'ultimo;
ricorrente
CONTRO
l' – in persona del Commissario, come Controparte_2
tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f.
, elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l Avvocatura provinciale P.IVA_2
dell' (n. fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce;
CP_2
resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
All'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come da note sostitutive d'udienza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 30.12.2022, la società ricorrente si rivolgeva al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Enna, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001020792, ricevuta in data 30.11.2022 (avviso del 26.11.2022, disponibile presso l'Ufficio
Postale a decorrere dal 29.11.2022), prot. INPS.2800.10/11//2022.0137902, relativa all'avviso di accertamento prot. n. INPS 2800.07/05/2018.0050008 del 21.05.2018, e all'avviso di accertamento prot. n. INPS 2800.07/05/2018.0050009 del 23.05.2018.
Deduceva l'opponente, l'infondatezza ed illegittimità della sanzione amministrativa per i motivi spiegati in ricorso. Eccepiva tra l'altro, la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione della
procedura prevista dalla L.n. 689/1981 e segnatamente dei termini previsti all'art. 14 per
notificazione della violazione.
Chiedeva, pertanto, nel merito, la revoca di tale ordinanza ingiunzione in quanto infondata,
ingiusta ed illegittima e, conseguentemente, dichiararla nulla e priva di effetti giuridici.
Si costituiva l'INPS resistendo al ricorso.
Il Giudice, all'udienza odierna, trattata ex art 127 ter cpc, all'esito del deposito di note sostitutive d'udienza, decideva la causa come da sentenza. *******
Con l'atto opposto, l'Inps ordinava all'odierna ricorrente il pagamento di Euro 25.232,9 (poi rettificata in Euro 11.824,83) a titolo di sanzioni amministrative accertate in riferimento all'annualità
2015-2016 entro il termine di 30 giorni, pena l'avvio dell'esecuzione forzata.
In particolare con detta Ordinanza-Ingiunzione veniva operato un rinvio ad atti di accertamento a dire della ricorrente mai legittimamente e/o ritualmente notificati.
Ebbene, con riferimento alle violazioni amministrative che vengono in rilievo in questa sede, parte opponente ha contestato, a norma dell'art. 14 della l. n.689/1981, il tardivo esercizio del potere sanzionatorio da parte dell' resistente CP_2
La doglianza è fondata, restando assorbito ogni altro motivo anche alla luce del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt 24 e 111 Cost.
Va preliminarmente rilevato che gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L.
12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in
quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare INPS numero 32
del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato
in presenza delle seguenti circostanze: - omissione della contestazione o della notificazione delle
violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n.
689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione
(cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste
dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall' articolo 137 , terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica
non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del
termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, poi, occorre ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma
6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405; Trib. di Catania
sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
In linea di continuità con tale indirizzo, nel caso di specie, tale dies a quo può essere individuato alla successiva data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8/2016 (id est: 6.02.2016), per gli illeciti antecedenti a tale data, mentre per quelli successivi (trattasi nel caso, di violazione afferenti al più tardi al mese di novembre 2016) è evidente la violazione del termine di 90 gg per notificare le violazioni giacchè l'accertamento risale al 07.05.2018 e la notifica dell'accertamento risalirebbe al
21.05.2018, ma di ciò non è stata fornita prova.
Invero l'INPS si è limitato a produrre copia dell'atto di accertamento INPS.2800.07/05/2018.0050008
indirizzato e, separatamente, copia del fronte e del retro di raccomandata AR n. 786161941046, senza alcun deposito o prova di avvenuta regolare notificazione di fronte retro raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito di atto giudiziario spedito con raccomandata n. 666161941041
del 29.05.2018, mai prodotta in giudizio. Si osserva che la compiuta giacenza degli atti giudiziari si perfeziona una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data da quando, con lettera raccomandata, il destinatario della notifica non rinvenuto
è stato avvisato del tentativo di consegna dell'atto e del deposito dello stesso presso la casa comunale.
Tanto premesso, del tutto carente si è detto, è la prova dell'avvenuto ricevimento o, in alternativa,
della compiuta giacenza della raccomandata oggetto del terzo adempimento imposto dall'art. 140
c.p.c., indispensabile, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010,
per ritenere la notificazione perfezionata.
Invero, l'Inps nulla ha prodotto, tampoco un eventuale avviso di ricevimento relativo alla seconda raccomandata.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in mancanza della prova dell'avvenuta regolare notifica dell'accertamento, ne segue che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione risultava violato il disposto dell'art 14 per omessa notifica degli estremi della violazione nei 90 gg dall'accertamento stesso.
Né al fine di spostare in avanti il dies a quo vengono in rilievo violazioni implicanti lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori, giacchè l'INPS non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
In ogni modo, anche laddove si volesse accordare all' un ulteriore termine in ipotesi di 30, 60 CP_2
o 90, giorni, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente. Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981,
secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona
nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Conseguentemente, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, l' ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata.
Le spese processuali restano regolate secondo il criterio della soccombenza e, per l'effetto, poste a carico dell'ente previdenziale e, in concreto, liquidate in favore della parte ricorrente avuto riguardo alla natura e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n. OI-001020792, ricevuta in data 30.11.2022 (avviso del
26.11.2022, disponibile presso l'Ufficio Postale a decorrere dal 29.11.2022), prot.
INPS.2800.10/11//2022.0137902, relativa all'avviso di accertamento prot. n. INPS
2800.07/05/2018.0050008 del 21.05.2018, e all'avviso di accertamento prot. n. INPS
2800.07/05/2018.0050009 del 23.05.2018.
CONDANNA l'INPS al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che liquida in euro 1775,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Enna, 9 aprile 2025
Il Giudice