TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/10/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 448/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. AN HI, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.10.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 448/2025 R.G.L.
promossa da
Avv. NC RI ON, cod. fisc. in proprio C.F._1
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. Controparte_1
, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giovanna Pacchiana Parravicini
e
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AN Ziletti
RESISTENTI
conclusioni delle parti
per parte ricorrente ON
IN VIA PRINCIPALE: accertare l'inesistenza ovvero la nullità della cartella di pagamento n. 11020240067327929000 dell'importo complessivo di € 5.445,00
e relativa al ruolo n. 2024/010831 (contributi anno 2019) formato dalla
[...]
notificata in data 3 febbraio 2025 da CP_1 Controparte_2
ovvero annullarla in toto o ancora dichiararne estinte le relative
[...] sanzioni;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti, onorari e quant'altro ex lege. per parte resistente CP_1
In via preliminare:
Pag. 1 a 8 Dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto tardivamente proposta;
Nel merito:
Previa, occorrendo, idonea CTU contabile per la verifica degli importi per sanzioni da ritardato pagamento dei contributi in autoliquidazione dovuti dal ricorrente per l'anno 2019;
Respingersi il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e condannare l'avv. VI ER ON a pagarne le somme ad oggi non corrisposte, pari a Euro 972,96 a titolo di sanzioni da ritardato pagamento dei contributi in autoliquidazione dovuti dal ricorrente per l'anno 2019;
In via riconvenzionale subordinata:
Previa, occorrendo, fissazione di nuova udienza a modifica del decreto di cui all'art. 415 c.p.c., ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c. per cui si fa espressa istanza;
Nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere integrato un vizio procedurale nel procedimento di riscossione affidato all e, Controparte_3 conseguentemente, annullare la cartella di pagamento opposta, condannare
VI ER ON al pagamento diretto alla conchiudente della complessiva somma di Euro 972,96 a titolo di sanzioni da ritardato pagamento dei contributi in autoliquidazione dovuti dal ricorrente per l'anno 2019.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di opposizione.
per parte resistente CP_4
In preliminare
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
relativamente al merito della vicenda per cui è causa ovvero sulle
[...] somme iscritte a ruolo, per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
Nel merito
- accertare e dichiarare legittimo l'operato dell Controparte_2
e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate da parte
[...] ricorrente nei confronti della stessa;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo all'
[...]
, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Controparte_3
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pag. 2 a 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'Avv. ER VI ON adiva il Tribunale di Ivrea rappresentando che in data 3.2.2025 riceveva da la notificazione della cartella di pagamento n. 110 CP_4
2024 00673279 29 000 dell'importo complessivo di € 5.445,00 e relativa al ruolo n.
2024/010831 (contributi anno 2019) formato dalla per un asserito CP_1 credito per contributi e sanzioni.
Il ricorrente si opponeva alla cartella per i seguenti motivi:
a) nullità della notificazione della cartella di pagamento in quanto l'indirizzo pec di provenienza non risulta iscritto in pubblici registri;
b) avvenuto pagamento degli importi richiesti a titolo di contributi e interessi, per complessivi € 4.467,12, in data 16.2.2024. In particolare, il ricorrente precisava che, conformemente alla deliberazione della Cassa Forense del
2.4.2020 (adottata a seguito della pandemia Covid-19), aveva optato per il pagamento dei contributi connessi al mod. 5/2020 (redditi 2019) in due rate annuali di pari importo con scadenza 31.3.2021 e 31.3.2022 maggiorate degli interessi nella misura dell'1,5% su base annua, senza sanzioni. Il ricorrente rappresentava che per dimenticanza non aveva effettuato il pagamento delle rate nei termini previsti, per poi adempiere in data 16.2.2024;
c) illegittimità delle sanzioni non aver contestato le violazioni CP_1 nel termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981;
d) violazione della riserva di legge in quanto nessuna sanzione sarebbe espressamente prevista per il mancato rispetto di rateizzazioni straordinarie.
2. Tempestivamente costituitasi in giudizio, , con riferimento alla notifica della CP_4 cartella di pagamento, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della doglianza non essendo stato proposta opposizione entro 20 giorni dalla notifica e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda non essendovi alcuna norma di legge che impone l'indirizzo pec del notificante sia presente in pubblici registri.
3. Tempestivamente costituitasi in giudizio, insisteva per la condanna CP_1 del ricorrente al pagamento delle sole sanzioni per omesso/ritardato pagamento
(quantificate in € 972,96). Evidenziava che:
-la violazione era stata previamente contestata;
-in ogni caso, alla non sarebbero applicabili le disposizioni della l. CP_1
689/1981 attesa la sua natura di soggetto di diritto privato.
4. Alla prima udienza del 4.7.2025 il ricorrente chiedeva che gli venisse assegnato termine per replica alla domanda riconvenzionale di . In data CP_1
29.9.2025 il ricorrente depositava memoria in replica alla domanda riconvenzionale.
All'udienza del 10.10.2025 le parti discutevano oralmente la causa e, all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura del dispositivo della presente sentenza.
*
Pag. 3 a 8 5. La domanda di parte ricorrente volta a far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale in quanto proveniente da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Conseguentemente, la domanda è inammissibile poiché il presente giudizio è stato introdotto oltre 20 giorni dalla notificazione della cartella (art. 617 c.p.c.). La cartella è stata, infatti, pacificamente notificata in data 3.2.2025 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 12.3.2025.
Quanto sopra in conformità all'orientamento della Corte di legittimità secondo cui “la doglianza, concernente una presunta illegittimità della notifica della cartella esattoriale, perché eseguita in modo irregolare con un messaggio proveniente da un indirizzo p.e.c. non ‹‹inserito nei pubblici elenchi››, è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell'azione esecutiva (Cass., sez. 3, 23/03/1998, n. 3069; Cass., sez. 3, 22/05/1997,
n. 4561; Cass., sez. 3, 05/04/2003, n. 5368; Cass., sez. 3, 08/05/2006, n. 10497; cfr.
Cass., sez. 6 -3, 04/02/2022, n. 3582, in fattispecie analoga a quella in esame)”
(Cass. III, 20 novembre 2024, n. 29884, in motivazione;
in tale precedente la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'appello avverso una pronuncia su siffatta doglianza).
6. Con riferimento alla domanda volta all'accertamento dell'insussistenza del credito per la cui tutela è stata emessa la cartella di pagamento si osserva quanto segue.
In fatto, è pacifico – e in parte documentale – che:
(i) il ricorrente avrebbe dovuto versare i contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019) in due rate di pari importo (prima rata:
31.3.2021; seconda rata: 31.3.2022);
(ii) il ricorrente non ha versato i contributi e i relativi accessori entro la scadenza delle rate sopra indicate, avendo provveduto al pagamento solo in data 16.4.2024 (doc. 4 ) per complessivi € 4.467,12; CP_5
(iii) con comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 30.11.2023
[...]
contestava al ricorrente il mancato pagamento dei contributi da CP_1 versare sulla base dei redditi dichiarati con mod. 5/2020 (doc. 3
[...]
). Si precisa che il ricorrente né all'udienza del 4.7.2025 né in sede di CP_1 memoria di replica alla riconvenzionale ha negato di aver ricevuto tale documento (espressamente esaminato dal ricorrente, cfr. memoria di replica pag. 3);
(iv) successivamente alla proposizione del ricorso, in data 13.6.2025 veniva adottato provvedimento di sgravio (doc. 5 ) per tutti i crediti di CP_1 cui all'impugnata cartella, ad eccezione di quelli relativi alle sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi (sanzioni dall'importo complessivo di € 972,96, ossia € 511,44 + € 461,52: cfr. doc. 1 pag. 5). CP_5
Pag. 4 a 8 Da quanto sopra, emerge che unico oggetto residuo del presente giudizio è, dunque, la debenza o meno dell'importo richiesto a titolo di sanzioni per ritardato pagamento (complessivi € 972,96).
Ritiene questo giudice che l'opposizione sia fondata, e conseguentemente la cartella di pagamento opposta debba essere integralmente annullata. Ciò per le ragioni che seguono.
6.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, anche a si CP_1 applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981, e in particolare quelle di cui al capo I, sez. II della citata legge, compreso dunque l'art. 14.
La Corte di legittimità, nell'individuare la latitudine della potestà sanzionatoria attribuita agli enti privatizzati dall'art. 4, comma 6bis, d.l. 79/1997, ha affermato che
“essendo stato il potere di adottare «deliberazioni in materia di regime sanzionatorio» attribuito «nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509», ossia allo scopo di
«assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale», la potestà in esame [deve] necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea, per ciò che qui rileva, la possibilità di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato al Capo I, sez. II, della legge n. 689/1981” (Cass. lav., 25 agosto 2020, n. 17702, in motivazione).
Ciò con la precisazione per cui assumono particolare rilievo le garanzie “dettate dagli artt. 13 e 14, I. n. 689/1981, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito, dovendo qui ribadirsi, come già rilevato da Cass. nn. 9725 del 2000 e 13545 del 2008, cit., tanto l'estensione dei principi regolatori della materia delle sanzioni amministrative anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (s'intende, nei limiti di cui all'art. 12, I. n. 689/1981), quanto, soprattutto, il principio secondo cui l'estensione del sistema dell'esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per sé che l'ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell'esattore, essendo pur sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all'ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione” (Cass. lav., 25 agosto 2020, n. 17702, in motivazione).
In tale contesto, deve evidenziarsi che ha fornito prova dell'avvenuta CP_1 contestazione al ricorrente dell'omesso versamento dei contributi per l'anno 2019. La contestazione è avvenuta il 30.11.2023, come da doc. 3 . CP_1
Pag. 5 a 8 6.2. Non ritiene, tuttavia, questo giudice che la resistente abbia CP_1 rispettato il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento per la contestazione della violazione (art. 14, commi 2 e 6, l. 689/1981).
Tale termine è applicabile anche alla Cassa Forense in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la non può derogare alle CP_1 disposizioni imperative di cui alla l. 689/1981.
Non può esservi è dubbio che l'obbligo di procedere alla contestazione entro il termine di 90 giorni dall'accertamento (art. 14, comma 2, l. 689/1981) sia disposizione imperativa, tanto è vero che l'inosservanza di detto obbligo comporta l'estinzione del diritto a ricevere la sanzione pecuniaria (art. 14, comma 6, l.
689/1981): cfr., per la giurisprudenza di merito: C. App. Reggio Calabria, sez. lav., sent. n. 23/2024 in causa RGL 654/2021.
La tesi di secondo cui, nel caso di specie, comunque non sarebbe CP_1 applicabile l'art. 14 l. 689/1981 in ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 7, l.
689/1981 non è meritevole di favorevole apprezzamento. È sufficiente evidenziare che l'art. 35, comma 5, l. 689/1981 dispone che l'art. 14 della citata legge è applicabile “in ogni caso”.
Ciò posto, il superamento del termine di 90 giorni “– che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione – è espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria” (Corte cost. 151/2021 cons. dir. 4.1.).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. … Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito … Dunque: la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'«acquisizione informativa» e, in particolare, la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi alla valutazione del giudice del merito … occorre in questa sede chiarire cosa s'intenda per congrua motivazione richiesta al giudice del merito in ordine alla valutazione della ragionevolezza del tempo delle indagini. Questa Corte ha chiarito che per «acquisizione informativa» deve intendersi l'inizio dell'istruttoria. E' da questo momento, fino alla contestazione dell'irregolarità dei comportamenti, che il giudice del merito può/deve controllare eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi
Pag. 6 a 8 ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post) delle istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine … In definitiva, compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento (Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011), mentre spetta all'autorità competente stabilire il momento di avvio dell'istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice” (Cass. II, 11 settembre 2024, n. 24401, in motivazione).
6.3. Nel caso di specie, non è dato sapere quando è stato effettuato l'accertamento da parte di della violazione contestata in data 30.11.2023: sul punto
CP_1 non vi è nessuna allegazione della e tale circostanza nemmeno risulta dal
CP_1 doc. 3 (ove si legge solamente: «Le comunico che questo ufficio ha
CP_1 eseguito una verifica sulla regolarità dei versamenti connessi al pagamento dei contributi minimi relativi agli anni 2019 e 2020, nonché dei contributi dovuti in autoliquidazione per i medesimi anni, questi ultimi calcolati sulla base dei dati dichiarati alla con i modelli 5/2020 e 5/2021. Per quanto La riguarda, La
CP_1 informo che l'ufficio ha rilevato delle irregolarità in riferimento agli anni in oggetto, che hanno determinato l'avvio del presente accertamento, per un Suo debito complessivo di € 5.439,08, come da prospetti allegati»).
Inoltre, in assenza di qualsiasi allegazione circa le modalità, le tempistiche, i criteri con cui vengono eseguiti gli accertamenti da parte di non è possibile CP_1 per questo giudice, a fronte di una contestazione (30.11.2023) successiva di oltre un anno e mezzo la scadenza del pagamento dell'ultima rata (31.3.2022), effettuare alcun controllo sul rispetto del termine perentorio di 90 giorni, non essendo possibile individuare, sulla base delle risultanze di causa, alcun dies a quo.
In altri termini, riprendendo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non essendo possibile nel presente giudizio stabilire quando è iniziata l'istruttoria, non è possibile valutare la congruità dei tempi per l'accertamento e, conseguentemente, non è possibile verificare se il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, l.
689/1981 è stato rispettato.
Tale situazione di incertezza, applicando gli ordinari principi in tema di onere della prova, va dunque a discapito del soggetto che afferma la sussistenza del diritto (nella specie, ). CP_1
7. La domanda proposta in via riconvenzionale da non viene CP_1 esaminata in quanto subordinata al riconoscimento della sussistenza di un vizio procedurale del procedimento di riscossione, vizio che nel presente giudizio non è emerso essendo stata dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
8. Le spese vengono integralmente compensate tra parte ricorrente (che pur ha ottenuto l'annullamento della cartella di pagamento) e , essendo comunque CP_4 stata dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Pag. 7 a 8 Le spese tra parte ricorrente e seguono la soccombenza e vengono CP_1 quindi poste a carico della resistente. Le spese sono liquidate sulla base del d.m.
55/2014 – scaglione € 5.200-26.000, avuto all'importo complessivamente richiesto con la cartella di pagamento opposta – in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014 (considerata la significativa prossimità del valore della controversia all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento), esclusa la fase istruttoria non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
2) annulla la cartella pagamento n. 110 2024 00673279 29 000 relativa al ruolo n.
2024/010831 (contributi anno 2019) formato dalla;
CP_1
3) compensa le spese tra NC RI ON e
[...]
; Controparte_2
4) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di NC RI ON delle spese di lite liquidate in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato e successive occorrende.
Motivazione in 60 giorni.
Ivrea, 10.10.2025
Il Giudice
AN HI
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice dott. AN HI, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 10.10.2025, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 448/2025 R.G.L.
promossa da
Avv. NC RI ON, cod. fisc. in proprio C.F._1
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. Controparte_1
, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Giovanna Pacchiana Parravicini
e
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. AN Ziletti
RESISTENTI
conclusioni delle parti
per parte ricorrente ON
IN VIA PRINCIPALE: accertare l'inesistenza ovvero la nullità della cartella di pagamento n. 11020240067327929000 dell'importo complessivo di € 5.445,00
e relativa al ruolo n. 2024/010831 (contributi anno 2019) formato dalla
[...]
notificata in data 3 febbraio 2025 da CP_1 Controparte_2
ovvero annullarla in toto o ancora dichiararne estinte le relative
[...] sanzioni;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti, onorari e quant'altro ex lege. per parte resistente CP_1
In via preliminare:
Pag. 1 a 8 Dichiararsi l'inammissibilità dell'eccezione di nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta in quanto tardivamente proposta;
Nel merito:
Previa, occorrendo, idonea CTU contabile per la verifica degli importi per sanzioni da ritardato pagamento dei contributi in autoliquidazione dovuti dal ricorrente per l'anno 2019;
Respingersi il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto e condannare l'avv. VI ER ON a pagarne le somme ad oggi non corrisposte, pari a Euro 972,96 a titolo di sanzioni da ritardato pagamento dei contributi in autoliquidazione dovuti dal ricorrente per l'anno 2019;
In via riconvenzionale subordinata:
Previa, occorrendo, fissazione di nuova udienza a modifica del decreto di cui all'art. 415 c.p.c., ai sensi degli artt. 416 e 418 c.p.c. per cui si fa espressa istanza;
Nel caso in cui il Giudice dovesse ritenere integrato un vizio procedurale nel procedimento di riscossione affidato all e, Controparte_3 conseguentemente, annullare la cartella di pagamento opposta, condannare
VI ER ON al pagamento diretto alla conchiudente della complessiva somma di Euro 972,96 a titolo di sanzioni da ritardato pagamento dei contributi in autoliquidazione dovuti dal ricorrente per l'anno 2019.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di opposizione.
per parte resistente CP_4
In preliminare
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
relativamente al merito della vicenda per cui è causa ovvero sulle
[...] somme iscritte a ruolo, per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
Nel merito
- accertare e dichiarare legittimo l'operato dell Controparte_2
e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate da parte
[...] ricorrente nei confronti della stessa;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo all'
[...]
, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Controparte_3
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Pag. 2 a 8 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'Avv. ER VI ON adiva il Tribunale di Ivrea rappresentando che in data 3.2.2025 riceveva da la notificazione della cartella di pagamento n. 110 CP_4
2024 00673279 29 000 dell'importo complessivo di € 5.445,00 e relativa al ruolo n.
2024/010831 (contributi anno 2019) formato dalla per un asserito CP_1 credito per contributi e sanzioni.
Il ricorrente si opponeva alla cartella per i seguenti motivi:
a) nullità della notificazione della cartella di pagamento in quanto l'indirizzo pec di provenienza non risulta iscritto in pubblici registri;
b) avvenuto pagamento degli importi richiesti a titolo di contributi e interessi, per complessivi € 4.467,12, in data 16.2.2024. In particolare, il ricorrente precisava che, conformemente alla deliberazione della Cassa Forense del
2.4.2020 (adottata a seguito della pandemia Covid-19), aveva optato per il pagamento dei contributi connessi al mod. 5/2020 (redditi 2019) in due rate annuali di pari importo con scadenza 31.3.2021 e 31.3.2022 maggiorate degli interessi nella misura dell'1,5% su base annua, senza sanzioni. Il ricorrente rappresentava che per dimenticanza non aveva effettuato il pagamento delle rate nei termini previsti, per poi adempiere in data 16.2.2024;
c) illegittimità delle sanzioni non aver contestato le violazioni CP_1 nel termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981;
d) violazione della riserva di legge in quanto nessuna sanzione sarebbe espressamente prevista per il mancato rispetto di rateizzazioni straordinarie.
2. Tempestivamente costituitasi in giudizio, , con riferimento alla notifica della CP_4 cartella di pagamento, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità della doglianza non essendo stato proposta opposizione entro 20 giorni dalla notifica e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda non essendovi alcuna norma di legge che impone l'indirizzo pec del notificante sia presente in pubblici registri.
3. Tempestivamente costituitasi in giudizio, insisteva per la condanna CP_1 del ricorrente al pagamento delle sole sanzioni per omesso/ritardato pagamento
(quantificate in € 972,96). Evidenziava che:
-la violazione era stata previamente contestata;
-in ogni caso, alla non sarebbero applicabili le disposizioni della l. CP_1
689/1981 attesa la sua natura di soggetto di diritto privato.
4. Alla prima udienza del 4.7.2025 il ricorrente chiedeva che gli venisse assegnato termine per replica alla domanda riconvenzionale di . In data CP_1
29.9.2025 il ricorrente depositava memoria in replica alla domanda riconvenzionale.
All'udienza del 10.10.2025 le parti discutevano oralmente la causa e, all'esito della camera di consiglio, veniva data lettura del dispositivo della presente sentenza.
*
Pag. 3 a 8 5. La domanda di parte ricorrente volta a far valere l'invalidità della notifica della cartella esattoriale in quanto proveniente da un indirizzo p.e.c. non inserito nei pubblici elenchi deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
Conseguentemente, la domanda è inammissibile poiché il presente giudizio è stato introdotto oltre 20 giorni dalla notificazione della cartella (art. 617 c.p.c.). La cartella è stata, infatti, pacificamente notificata in data 3.2.2025 mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 12.3.2025.
Quanto sopra in conformità all'orientamento della Corte di legittimità secondo cui “la doglianza, concernente una presunta illegittimità della notifica della cartella esattoriale, perché eseguita in modo irregolare con un messaggio proveniente da un indirizzo p.e.c. non ‹‹inserito nei pubblici elenchi››, è sicuramente qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, rimedio con il quale si fanno valere appunto vizi formali degli atti e dei provvedimenti del processo esecutivo e di quelli preliminari dell'azione esecutiva (Cass., sez. 3, 23/03/1998, n. 3069; Cass., sez. 3, 22/05/1997,
n. 4561; Cass., sez. 3, 05/04/2003, n. 5368; Cass., sez. 3, 08/05/2006, n. 10497; cfr.
Cass., sez. 6 -3, 04/02/2022, n. 3582, in fattispecie analoga a quella in esame)”
(Cass. III, 20 novembre 2024, n. 29884, in motivazione;
in tale precedente la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'appello avverso una pronuncia su siffatta doglianza).
6. Con riferimento alla domanda volta all'accertamento dell'insussistenza del credito per la cui tutela è stata emessa la cartella di pagamento si osserva quanto segue.
In fatto, è pacifico – e in parte documentale – che:
(i) il ricorrente avrebbe dovuto versare i contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019) in due rate di pari importo (prima rata:
31.3.2021; seconda rata: 31.3.2022);
(ii) il ricorrente non ha versato i contributi e i relativi accessori entro la scadenza delle rate sopra indicate, avendo provveduto al pagamento solo in data 16.4.2024 (doc. 4 ) per complessivi € 4.467,12; CP_5
(iii) con comunicazione ricevuta dal ricorrente in data 30.11.2023
[...]
contestava al ricorrente il mancato pagamento dei contributi da CP_1 versare sulla base dei redditi dichiarati con mod. 5/2020 (doc. 3
[...]
). Si precisa che il ricorrente né all'udienza del 4.7.2025 né in sede di CP_1 memoria di replica alla riconvenzionale ha negato di aver ricevuto tale documento (espressamente esaminato dal ricorrente, cfr. memoria di replica pag. 3);
(iv) successivamente alla proposizione del ricorso, in data 13.6.2025 veniva adottato provvedimento di sgravio (doc. 5 ) per tutti i crediti di CP_1 cui all'impugnata cartella, ad eccezione di quelli relativi alle sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi (sanzioni dall'importo complessivo di € 972,96, ossia € 511,44 + € 461,52: cfr. doc. 1 pag. 5). CP_5
Pag. 4 a 8 Da quanto sopra, emerge che unico oggetto residuo del presente giudizio è, dunque, la debenza o meno dell'importo richiesto a titolo di sanzioni per ritardato pagamento (complessivi € 972,96).
Ritiene questo giudice che l'opposizione sia fondata, e conseguentemente la cartella di pagamento opposta debba essere integralmente annullata. Ciò per le ragioni che seguono.
6.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, anche a si CP_1 applicano le disposizioni di cui alla l. 689/1981, e in particolare quelle di cui al capo I, sez. II della citata legge, compreso dunque l'art. 14.
La Corte di legittimità, nell'individuare la latitudine della potestà sanzionatoria attribuita agli enti privatizzati dall'art. 4, comma 6bis, d.l. 79/1997, ha affermato che
“essendo stato il potere di adottare «deliberazioni in materia di regime sanzionatorio» attribuito «nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509», ossia allo scopo di
«assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale», la potestà in esame [deve] necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea, per ciò che qui rileva, la possibilità di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato al Capo I, sez. II, della legge n. 689/1981” (Cass. lav., 25 agosto 2020, n. 17702, in motivazione).
Ciò con la precisazione per cui assumono particolare rilievo le garanzie “dettate dagli artt. 13 e 14, I. n. 689/1981, in tema di accertamento e preventiva contestazione dell'addebito, dovendo qui ribadirsi, come già rilevato da Cass. nn. 9725 del 2000 e 13545 del 2008, cit., tanto l'estensione dei principi regolatori della materia delle sanzioni amministrative anche alle sanzioni irrogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie (s'intende, nei limiti di cui all'art. 12, I. n. 689/1981), quanto, soprattutto, il principio secondo cui l'estensione del sistema dell'esecuzione esattoriale ad altre prestazioni imposte dalla legge non implica di per sé che l'ente che se ne assume creditore possa far valere la sua pretesa sanzionatoria manifestandola al debitore per la prima volta attraverso il ruolo ed i conseguenti atti dell'esattore, essendo pur sempre necessario che, ove le somme che si tratta di riscuotere non risultino da una precedente dichiarazione del debitore stesso, vi sia stato in precedenza un procedimento specificamente preordinato al loro accertamento, in cui sia consentito alla parte di avere contezza della violazione che le si attribuisce e di prospettare all'ente gli eventuali errori in cui sia incorso nel ritenere consumata la violazione” (Cass. lav., 25 agosto 2020, n. 17702, in motivazione).
In tale contesto, deve evidenziarsi che ha fornito prova dell'avvenuta CP_1 contestazione al ricorrente dell'omesso versamento dei contributi per l'anno 2019. La contestazione è avvenuta il 30.11.2023, come da doc. 3 . CP_1
Pag. 5 a 8 6.2. Non ritiene, tuttavia, questo giudice che la resistente abbia CP_1 rispettato il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento per la contestazione della violazione (art. 14, commi 2 e 6, l. 689/1981).
Tale termine è applicabile anche alla Cassa Forense in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, la non può derogare alle CP_1 disposizioni imperative di cui alla l. 689/1981.
Non può esservi è dubbio che l'obbligo di procedere alla contestazione entro il termine di 90 giorni dall'accertamento (art. 14, comma 2, l. 689/1981) sia disposizione imperativa, tanto è vero che l'inosservanza di detto obbligo comporta l'estinzione del diritto a ricevere la sanzione pecuniaria (art. 14, comma 6, l.
689/1981): cfr., per la giurisprudenza di merito: C. App. Reggio Calabria, sez. lav., sent. n. 23/2024 in causa RGL 654/2021.
La tesi di secondo cui, nel caso di specie, comunque non sarebbe CP_1 applicabile l'art. 14 l. 689/1981 in ragione di quanto previsto dall'art. 35, comma 7, l.
689/1981 non è meritevole di favorevole apprezzamento. È sufficiente evidenziare che l'art. 35, comma 5, l. 689/1981 dispone che l'art. 14 della citata legge è applicabile “in ogni caso”.
Ciò posto, il superamento del termine di 90 giorni “– che decorre dal momento in cui si è compiuta o si sarebbe dovuta compiere l'attività amministrativa necessaria a verificare l'esistenza dell'infrazione – è espressamente sanzionato con l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria” (Corte cost. 151/2021 cons. dir. 4.1.).
Anche la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il «fatto» nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. … Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito … Dunque: la ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione rispetto all'«acquisizione informativa» e, in particolare, la stima della congruità del tempo utilizzato in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, sono elementi rimessi alla valutazione del giudice del merito … occorre in questa sede chiarire cosa s'intenda per congrua motivazione richiesta al giudice del merito in ordine alla valutazione della ragionevolezza del tempo delle indagini. Questa Corte ha chiarito che per «acquisizione informativa» deve intendersi l'inizio dell'istruttoria. E' da questo momento, fino alla contestazione dell'irregolarità dei comportamenti, che il giudice del merito può/deve controllare eventuali ingiustificati ritardi, superfluità (da valutarsi
Pag. 6 a 8 ex ante, restando irrilevante la loro inutilità ex post) delle istruttorie, disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine … In definitiva, compete al giudice del merito valutare la congruità del tempo utilizzato per l'accertamento (Sez. 2, Sentenza n. 26734 del 13/12/2011), mentre spetta all'autorità competente stabilire il momento di avvio dell'istruttoria; ragionando diversamente, si trasformerebbe il giudizio sulle sanzioni conseguenti le irregolarità accertate in un giudizio di valutazione sulla diligenza e congruità dell'attività istruttoria svolta dall'Autorità accertatrice” (Cass. II, 11 settembre 2024, n. 24401, in motivazione).
6.3. Nel caso di specie, non è dato sapere quando è stato effettuato l'accertamento da parte di della violazione contestata in data 30.11.2023: sul punto
CP_1 non vi è nessuna allegazione della e tale circostanza nemmeno risulta dal
CP_1 doc. 3 (ove si legge solamente: «Le comunico che questo ufficio ha
CP_1 eseguito una verifica sulla regolarità dei versamenti connessi al pagamento dei contributi minimi relativi agli anni 2019 e 2020, nonché dei contributi dovuti in autoliquidazione per i medesimi anni, questi ultimi calcolati sulla base dei dati dichiarati alla con i modelli 5/2020 e 5/2021. Per quanto La riguarda, La
CP_1 informo che l'ufficio ha rilevato delle irregolarità in riferimento agli anni in oggetto, che hanno determinato l'avvio del presente accertamento, per un Suo debito complessivo di € 5.439,08, come da prospetti allegati»).
Inoltre, in assenza di qualsiasi allegazione circa le modalità, le tempistiche, i criteri con cui vengono eseguiti gli accertamenti da parte di non è possibile CP_1 per questo giudice, a fronte di una contestazione (30.11.2023) successiva di oltre un anno e mezzo la scadenza del pagamento dell'ultima rata (31.3.2022), effettuare alcun controllo sul rispetto del termine perentorio di 90 giorni, non essendo possibile individuare, sulla base delle risultanze di causa, alcun dies a quo.
In altri termini, riprendendo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, non essendo possibile nel presente giudizio stabilire quando è iniziata l'istruttoria, non è possibile valutare la congruità dei tempi per l'accertamento e, conseguentemente, non è possibile verificare se il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, comma 2, l.
689/1981 è stato rispettato.
Tale situazione di incertezza, applicando gli ordinari principi in tema di onere della prova, va dunque a discapito del soggetto che afferma la sussistenza del diritto (nella specie, ). CP_1
7. La domanda proposta in via riconvenzionale da non viene CP_1 esaminata in quanto subordinata al riconoscimento della sussistenza di un vizio procedurale del procedimento di riscossione, vizio che nel presente giudizio non è emerso essendo stata dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
8. Le spese vengono integralmente compensate tra parte ricorrente (che pur ha ottenuto l'annullamento della cartella di pagamento) e , essendo comunque CP_4 stata dichiarata inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Pag. 7 a 8 Le spese tra parte ricorrente e seguono la soccombenza e vengono CP_1 quindi poste a carico della resistente. Le spese sono liquidate sulla base del d.m.
55/2014 – scaglione € 5.200-26.000, avuto all'importo complessivamente richiesto con la cartella di pagamento opposta – in dispositivo sulla base dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014 (considerata la significativa prossimità del valore della controversia all'estremo inferiore dello scaglione di riferimento), esclusa la fase istruttoria non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
2) annulla la cartella pagamento n. 110 2024 00673279 29 000 relativa al ruolo n.
2024/010831 (contributi anno 2019) formato dalla;
CP_1
3) compensa le spese tra NC RI ON e
[...]
; Controparte_2
4) condanna al Controparte_1 pagamento in favore di NC RI ON delle spese di lite liquidate in € 1.865,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato e successive occorrende.
Motivazione in 60 giorni.
Ivrea, 10.10.2025
Il Giudice
AN HI
Pag. 8 a 8