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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4647/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4647/2024 promosso da:
con C.F.: -, nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. MAGISTRELLI MARINA, giusta procura alle liti in atto;
e
– con C.F.: -, nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
AB (AN), rappresentato e difeso dall'avv. PRATELLI MICHELE, in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - ; Controparte_2
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà Per_1
a vivere co dre. Tenuto conto dell'età della ragazza, nulla si dispone in ordine alla disciplina delle visite con l'altro genitore, che saranno direttamente concordate tra loro;
2) il sig. riconosce alla sig.ra a titolo di concorso al Controparte_1 Parte_1 mantenim , il diritto alla corres mma mensile di € 700,00. Per_1
Tale somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto corrente della figlia , come avviene attualmente, obbligato il ad inviare alla sig.ra Per_1 CP_1 [...]
titolare del relativo diritto, la contabile del versamento mensile, e sarà annualmente Pt_1 rivalutata sulla base della variazione degli Indici Istat.
3) le spese straordinarie, come previste e descritte nel Protocollo Tribunale di Ancona in vigore che le parti danno per conosciuto e che si intende parte integrante del presente atto, saranno ripartite tra i genitori nella proporzione 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
La rifusione/rimborso delle spese straordinarie a favore dell'anticipatario dovrà avvenire entro 30 giorni successivi al sostenimento della spesa. Per il rimborso di dette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore le ricevute, le fatture o comunque i documenti provenienti da terzi, che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le prescrizioni mediche.
Le singole spese di costo superiore ad € 300,00 saranno pagate in via anticipata dal sig. al quale la sig.ra rifonderà la quota di sua competenza entro il mese successivo CP_1 Pt_1 al loro sostenimento.
Le detrazioni e le deduzioni fiscali, ove trovassero applicazione per effetto di norme di legge, relative alle spese straordinarie per la figlia saranno attribuite a ciascun genitore nella medesima proporzione con cui esse vengono sostenute da ciascuno.
4) l'assegno unico universale Inps ovvero gli assegni familiari o qualsiasi altra prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari per ogni figlio minorenne e/o non economicamente autosufficiente a carico che, per effetto di eventuali emanande disposizioni di legge, dovesse trovare anche futura applicazione ed ove ne sussistano le condizioni, sarà attribuito interamente alla sig.ra Pt_1
5) la casa familiare sita a Sassoferrato in loc. Marena n. 20/E, di proprietà esclusiva della sig.ra
rimane a quest'ultima con gli arredi ivi esistenti che rimangono di sua esclusiva Pt_1 proprietà;
6) le parti, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
7) le parti si impegnano a prestare acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio;
8) spese di lite compensate e reciproca rinuncia alla solidarietà professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto ad IL (LT) il 29/07/1995.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii. Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 12546 del 16/12/2020, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 9/12/2020. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), L. n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta delle parti.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in IL (LT) il 29/07/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IL (LT) al n. 21, parte 1, u. 1 serie // dell'anno 1995.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
Nulla deve disporsi con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed indipendente economicamente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] ad IL (LT) il 29/07/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
Comune di IL (LT) al n. 21, parte 1, u. 1 serie // dell'anno 1995; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL (LT) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 4647/2024 promosso da:
con C.F.: -, nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. MAGISTRELLI MARINA, giusta procura alle liti in atto;
e
– con C.F.: -, nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
AB (AN), rappresentato e difeso dall'avv. PRATELLI MICHELE, in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - ; Controparte_2
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1) la figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà Per_1
a vivere co dre. Tenuto conto dell'età della ragazza, nulla si dispone in ordine alla disciplina delle visite con l'altro genitore, che saranno direttamente concordate tra loro;
2) il sig. riconosce alla sig.ra a titolo di concorso al Controparte_1 Parte_1 mantenim , il diritto alla corres mma mensile di € 700,00. Per_1
Tale somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente sul conto corrente della figlia , come avviene attualmente, obbligato il ad inviare alla sig.ra Per_1 CP_1 [...]
titolare del relativo diritto, la contabile del versamento mensile, e sarà annualmente Pt_1 rivalutata sulla base della variazione degli Indici Istat.
3) le spese straordinarie, come previste e descritte nel Protocollo Tribunale di Ancona in vigore che le parti danno per conosciuto e che si intende parte integrante del presente atto, saranno ripartite tra i genitori nella proporzione 70% a carico del padre e 30% a carico della madre.
La rifusione/rimborso delle spese straordinarie a favore dell'anticipatario dovrà avvenire entro 30 giorni successivi al sostenimento della spesa. Per il rimborso di dette spese straordinarie sarà sufficiente che chiunque le abbia affrontate fornisca all'altro genitore le ricevute, le fatture o comunque i documenti provenienti da terzi, che attestino l'avvenuto pagamento, nonché le prescrizioni mediche.
Le singole spese di costo superiore ad € 300,00 saranno pagate in via anticipata dal sig. al quale la sig.ra rifonderà la quota di sua competenza entro il mese successivo CP_1 Pt_1 al loro sostenimento.
Le detrazioni e le deduzioni fiscali, ove trovassero applicazione per effetto di norme di legge, relative alle spese straordinarie per la figlia saranno attribuite a ciascun genitore nella medesima proporzione con cui esse vengono sostenute da ciascuno.
4) l'assegno unico universale Inps ovvero gli assegni familiari o qualsiasi altra prestazione erogata mensilmente dall'INPS a tutti i nuclei familiari per ogni figlio minorenne e/o non economicamente autosufficiente a carico che, per effetto di eventuali emanande disposizioni di legge, dovesse trovare anche futura applicazione ed ove ne sussistano le condizioni, sarà attribuito interamente alla sig.ra Pt_1
5) la casa familiare sita a Sassoferrato in loc. Marena n. 20/E, di proprietà esclusiva della sig.ra
rimane a quest'ultima con gli arredi ivi esistenti che rimangono di sua esclusiva Pt_1 proprietà;
6) le parti, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano al reciproco mantenimento;
7) le parti si impegnano a prestare acquiescenza alla emananda sentenza di divorzio;
8) spese di lite compensate e reciproca rinuncia alla solidarietà professionale”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto la declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto ad IL (LT) il 29/07/1995.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii. Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 12546 del 16/12/2020, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 9/12/2020. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), L. n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda congiunta delle parti.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in IL (LT) il 29/07/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di IL (LT) al n. 21, parte 1, u. 1 serie // dell'anno 1995.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente.
Nulla deve disporsi con riferimento all'altro figlio della coppia, maggiorenne ed indipendente economicamente.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] ad IL (LT) il 29/07/1995 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del CP_1
Comune di IL (LT) al n. 21, parte 1, u. 1 serie // dell'anno 1995; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IL (LT) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi