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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9891/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DESERTI Parte_1 C.F._1 MARGHERITA, elettivamente domiciliato in VIA VIAZZA DESTRA 45 40054 BUDRIO presso il difensore avv. DESERTI MARGHERITA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO Parte_2 C.F._2 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA MESSINA E ORLANDO 1/B MARSALA presso il difensore avv. LOMBARDO FRANCESCA
ATTORE/I PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.08.2024 (nato a [...], il Parte_2 21.05.1982) e (nata a [...], TP, il 08.10.1984) si rivolgevano al Tribunale per Parte_1 chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a LD (TP) in data 14.06.2013 – atto n. 6, Parte II, Serie S, anno 2013.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nato a [...], il [...]) e (nato a Per_1 Per_2 Bologna, il 14.12.2017), entrambi minorenni.
Con decreto n. 6394/2022 del 12.07.2022 il Tribunale di Trapani omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Con ricorso, dunque, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Bologna la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Con decreto, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti, ritenendo necessari chiarimenti circa le proposte modalità di frequentazione padre-figli.
All'udienza del 05.06.2025, sentite personalmente le parti, queste illustravano la situazione in essere, offrendo i chiarimenti richiesti dal Giudice che tratteneva la causa in decisione.
Queste le conclusioni delle parti:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2) Il padre avrà facoltà di incontrare liberamente i figli senza alcuna programmazione di giornate ed orari, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche. In caso di disaccordo il padre potrà incontrare i figli: per n. 2 weekend al mese (consecutivi o alternati) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre alle principali festività ad anni alterni e ad almeno 30 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo.
3) Il padre avrà l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 30 di ciascun mese, la somma di €. 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo per i Procedimenti in materia di famiglia e persone del 9.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna, in vigore presso il Tribunale di Bologna, nella misura del 50% ciascuno, impegnandosi ad osservare le disposizioni ivi sancite anche in punto di consenso all'esborso, fatturazione, tempistiche e modalità di rimborso al genitore che ha anticipato le relative somme. Nei periodi di propria competenza il padre si occuperà in toto dei bisogni dei figli (pernotto, pasti, impegni scolastici, impegni sportivi, vestiario);
4) Il padre dovrà corrispondere alla madre la somma di €. 250,00 per entrambi i figli ove, nel periodo estivo questi tenga con sé i minori per un periodo pari o superiore a 30 giorni;
5) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito fra essi ogni rapporto patrimoniale.
6) Ciascun genitore continuerà a percepire il 50% dell'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps per i figli minori;
7) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsivoglia allontanamento quando questo avvenga nel periodo di coabitazione con i figli
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett. b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
La separazione tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 6394/2022 del 12.07.2022 emesso dal Tribunale di Trapani e sono trascorsi ormai 3 anni dalla comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (07.06.2022) senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, nonché dalla espressa intenzione delle stesse di non volersi riconciliare.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 2 di 5 Ritiene, inoltre, il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte delle parti relative alla prole minore, valutando il superiore interesse dei figli minori alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli.
Sul punto, i ricorrenti hanno previsto affido congiunto dei minori, e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione materna.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, le stesse sono state oggetto dei richiesti chiarimenti da parte del Giudice, avendo previsto, le parti, una frequentazione “libera” e priva di una calendarizzazione infrasettimanale.
Le parti, tuttavia, sentite personalmente dal Giudice, hanno precisato che le modalità di frequentazione pattuite sono legate alla distanza geografica che separa il padre – residente nel Comune di Marsala (TP)
– dai figli, collocati prevalentemente con la madre, in Emilia-Romagna.
Per tale ragione, dunque, i ricorrenti hanno previsto che il padre veda i figli liberamente o comunque per due weekend al mese, dal venerdì alla domenica sera (consecutivi o alternati), oltre alle principali festività e ad almeno 30 giorni durante le vacanze estive.
Il sig. ha precisato, infatti, che i minori sono soliti trascorrere tutta l'estate con lui - Pt_2
“trascorrono anche due o tre mesi con me d'estate” – circostanza confermata anche dalla sig.ra Pt_1 che ha chiarito come il padre, data la significativa distanza geografica, “non può venire sempre qui, dipende dalle occasioni dei voli” (come da dichiarazioni rese a verbale del 05.06.2025).
Ebbene, alla luce di tali elementi, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'accordo delle parti anche in punto frequentazione padre – figli, poiché le modalità prescelte, rispondono alle difficoltà logistiche determinate dal fatto che il sig. risieda Pt_2 in Sicilia.
Nonostante la frequentazione mensile non abbia cadenza settimanale, infatti, le parti si sono impegnate affinché la stessa venga compensata da periodi di maggiore permanenza dei minori presso il padre durante le festività e, soprattutto, durante l'estate.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore: il padre, infatti, si impegna a versare complessivamente 500 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento della prole minore.
Giova precisare, inoltre, che proprio in ragione delle specifiche modalità di frequentazione pattuite, i genitori sono concordi nel prevedere una periodica e occasionale riduzione del mantenimento (250 euro complessivi in luogo dei 500 euro complessivi) per i periodi in cui i minori dovessero permanere con il padre per almeno 30 giorni.
Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
PQM
pagina 3 di 5 Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_2
e
(nata a [...], TP, il 08.10.1984) Parte_1
Unitisi in matrimonio a LD (TP) in data 14.06.2013 – atto n. 6, Parte II, Serie S, anno 2013.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
dà atto e dispone che il padre avrà facoltà di incontrare liberamente i figli senza alcuna programmazione di giornate ed orari, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche. In caso di disaccordo il padre potrà incontrare i figli: per n. 2 weekend al mese (consecutivi o alternati) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre alle principali festività ad anni alterni e ad almeno 30 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo. dà atto e dispone che il padre avrà l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 30 di ciascun mese, la somma di €. 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo per i Procedimenti in materia di famiglia e persone del 9.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna, in vigore presso il Tribunale di Bologna, nella misura del 50% ciascuno, impegnandosi ad osservare le disposizioni ivi sancite anche in punto di consenso all'esborso, fatturazione, tempistiche e modalità di rimborso al genitore che ha anticipato le relative somme. Nei periodi di propria competenza il padre si occuperà in toto dei bisogni dei figli (pernotto, pasti, impegni scolastici, impegni sportivi, vestiario);
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
A. spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
B. campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 4 di 5 C. spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
D. abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
E. spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
F. visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che il padre dovrà corrispondere alla madre la somma di €. 250,00 per entrambi i figli ove, nel periodo estivo questi tenga con sé i minori per un periodo pari o superiore a 30 giorni;
dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito fra essi ogni rapporto patrimoniale. dà atto che ciascun genitore continuerà a percepire il 50% dell'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps per i figli minori;
dà atto che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsivoglia allontanamento quando questo avvenga nel periodo di coabitazione con i figli.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9891/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DESERTI Parte_1 C.F._1 MARGHERITA, elettivamente domiciliato in VIA VIAZZA DESTRA 45 40054 BUDRIO presso il difensore avv. DESERTI MARGHERITA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDO Parte_2 C.F._2 FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA MESSINA E ORLANDO 1/B MARSALA presso il difensore avv. LOMBARDO FRANCESCA
ATTORE/I PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 19.08.2024 (nato a [...], il Parte_2 21.05.1982) e (nata a [...], TP, il 08.10.1984) si rivolgevano al Tribunale per Parte_1 chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio a LD (TP) in data 14.06.2013 – atto n. 6, Parte II, Serie S, anno 2013.
Dalla loro unione sono nati due figli: (nato a [...], il [...]) e (nato a Per_1 Per_2 Bologna, il 14.12.2017), entrambi minorenni.
Con decreto n. 6394/2022 del 12.07.2022 il Tribunale di Trapani omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
pagina 1 di 5 Con ricorso, dunque, i ricorrenti chiedevano al Tribunale di Bologna la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della prole minore.
Con decreto, il Giudice disponeva la comparizione personale delle parti, ritenendo necessari chiarimenti circa le proposte modalità di frequentazione padre-figli.
All'udienza del 05.06.2025, sentite personalmente le parti, queste illustravano la situazione in essere, offrendo i chiarimenti richiesti dal Giudice che tratteneva la causa in decisione.
Queste le conclusioni delle parti:
1) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
2) Il padre avrà facoltà di incontrare liberamente i figli senza alcuna programmazione di giornate ed orari, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche. In caso di disaccordo il padre potrà incontrare i figli: per n. 2 weekend al mese (consecutivi o alternati) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre alle principali festività ad anni alterni e ad almeno 30 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo.
3) Il padre avrà l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 30 di ciascun mese, la somma di €. 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo per i Procedimenti in materia di famiglia e persone del 9.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna, in vigore presso il Tribunale di Bologna, nella misura del 50% ciascuno, impegnandosi ad osservare le disposizioni ivi sancite anche in punto di consenso all'esborso, fatturazione, tempistiche e modalità di rimborso al genitore che ha anticipato le relative somme. Nei periodi di propria competenza il padre si occuperà in toto dei bisogni dei figli (pernotto, pasti, impegni scolastici, impegni sportivi, vestiario);
4) Il padre dovrà corrispondere alla madre la somma di €. 250,00 per entrambi i figli ove, nel periodo estivo questi tenga con sé i minori per un periodo pari o superiore a 30 giorni;
5) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito fra essi ogni rapporto patrimoniale.
6) Ciascun genitore continuerà a percepire il 50% dell'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps per i figli minori;
7) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsivoglia allontanamento quando questo avvenga nel periodo di coabitazione con i figli
****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
In merito alla domanda principale, questa merita senz'altro accoglimento, in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.3, numero 2, lett. b, della legge 1° dicembre 1970 n.898.
La separazione tra i coniugi è stata omologata con decreto n. 6394/2022 del 12.07.2022 emesso dal Tribunale di Trapani e sono trascorsi ormai 3 anni dalla comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (07.06.2022) senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi fino ad oggi, nonché dalla espressa intenzione delle stesse di non volersi riconciliare.
Non può, pertanto, essere ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 2 di 5 Ritiene, inoltre, il Collegio di poter far proprie le conclusioni congiunte delle parti relative alla prole minore, valutando il superiore interesse dei figli minori alla bi-genitorialità ed al loro mantenimento, in considerazione della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della prole minorenne (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse dei figli.
Sul punto, i ricorrenti hanno previsto affido congiunto dei minori, e con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione materna.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, le stesse sono state oggetto dei richiesti chiarimenti da parte del Giudice, avendo previsto, le parti, una frequentazione “libera” e priva di una calendarizzazione infrasettimanale.
Le parti, tuttavia, sentite personalmente dal Giudice, hanno precisato che le modalità di frequentazione pattuite sono legate alla distanza geografica che separa il padre – residente nel Comune di Marsala (TP)
– dai figli, collocati prevalentemente con la madre, in Emilia-Romagna.
Per tale ragione, dunque, i ricorrenti hanno previsto che il padre veda i figli liberamente o comunque per due weekend al mese, dal venerdì alla domenica sera (consecutivi o alternati), oltre alle principali festività e ad almeno 30 giorni durante le vacanze estive.
Il sig. ha precisato, infatti, che i minori sono soliti trascorrere tutta l'estate con lui - Pt_2
“trascorrono anche due o tre mesi con me d'estate” – circostanza confermata anche dalla sig.ra Pt_1 che ha chiarito come il padre, data la significativa distanza geografica, “non può venire sempre qui, dipende dalle occasioni dei voli” (come da dichiarazioni rese a verbale del 05.06.2025).
Ebbene, alla luce di tali elementi, nonché delle dichiarazioni rese dalle parti, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'accordo delle parti anche in punto frequentazione padre – figli, poiché le modalità prescelte, rispondono alle difficoltà logistiche determinate dal fatto che il sig. risieda Pt_2 in Sicilia.
Nonostante la frequentazione mensile non abbia cadenza settimanale, infatti, le parti si sono impegnate affinché la stessa venga compensata da periodi di maggiore permanenza dei minori presso il padre durante le festività e, soprattutto, durante l'estate.
Quindi, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
L'entità dell'assegno di mantenimento tiene doverosamente conto dell'età dei figli e dei tempi di permanenza di essi con ciascun genitore: il padre, infatti, si impegna a versare complessivamente 500 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, a titolo di mantenimento della prole minore.
Giova precisare, inoltre, che proprio in ragione delle specifiche modalità di frequentazione pattuite, i genitori sono concordi nel prevedere una periodica e occasionale riduzione del mantenimento (250 euro complessivi in luogo dei 500 euro complessivi) per i periodi in cui i minori dovessero permanere con il padre per almeno 30 giorni.
Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
PQM
pagina 3 di 5 Il Tribunale definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nato a [...], il [...]) Parte_2
e
(nata a [...], TP, il 08.10.1984) Parte_1
Unitisi in matrimonio a LD (TP) in data 14.06.2013 – atto n. 6, Parte II, Serie S, anno 2013.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza. dà atto e dispone che i figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
dà atto e dispone che il padre avrà facoltà di incontrare liberamente i figli senza alcuna programmazione di giornate ed orari, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche ed extrascolastiche. In caso di disaccordo il padre potrà incontrare i figli: per n. 2 weekend al mese (consecutivi o alternati) dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre alle principali festività ad anni alterni e ad almeno 30 giorni (anche non consecutivi) nel periodo estivo. dà atto e dispone che il padre avrà l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 30 di ciascun mese, la somma di €. 500,00 a titolo di contributo nel mantenimento di entrambi i figli, oltre alle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo per i Procedimenti in materia di famiglia e persone del 9.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Bologna, in vigore presso il Tribunale di Bologna, nella misura del 50% ciascuno, impegnandosi ad osservare le disposizioni ivi sancite anche in punto di consenso all'esborso, fatturazione, tempistiche e modalità di rimborso al genitore che ha anticipato le relative somme. Nei periodi di propria competenza il padre si occuperà in toto dei bisogni dei figli (pernotto, pasti, impegni scolastici, impegni sportivi, vestiario);
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
A. spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
B. campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
pagina 4 di 5 C. spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
D. abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
E. spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
F. visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto che il padre dovrà corrispondere alla madre la somma di €. 250,00 per entrambi i figli ove, nel periodo estivo questi tenga con sé i minori per un periodo pari o superiore a 30 giorni;
dà atto che i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento e dichiarano di aver definito fra essi ogni rapporto patrimoniale. dà atto che ciascun genitore continuerà a percepire il 50% dell'assegno unico erogato mensilmente dall'Inps per i figli minori;
dà atto che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente qualsivoglia allontanamento quando questo avvenga nel periodo di coabitazione con i figli.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile del 16.07.2025.
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
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