Articolo 8 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 marzo 1999
Art. 8. (Elargizione ai superstiti) 1. Se, in conseguenza dei delitti previsti dagli articoli 3, 6 e 7, i soggetti ivi indicati perdono la vita, l'elargizione e' concessa, nell'ordine, ai soggetti di seguito elencati a condizione che la utilizzino in un'attivita' economica, ovvero in una libera arte o professione, anche al di fuori del territorio di residenza:
a) coniuge e figli;
b) genitori;
c) fratelli e sorelle;
d) convivente more uxorio e soggetti, diversi da quelli indicati nelle lettere a), b) e c), conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona.
2. Fermo restando l'ordine indicato nel comma 1, nell'ambito delle categorie previste dalle lettere a), b) e c), l'elargizione e' ripartita, in caso di concorso di piu' soggetti, secondo le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile .
3. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per la persona deceduta.
Entrata in vigore il 18 marzo 1999
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