Versione
18 marzo 1999
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29 febbraio 2012
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Art. 3. (Elargizione alle vittime di richieste estorsive) (( 1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata )) (( 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale , ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento )) 2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento )) 2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalita' del fatto, sono riconducibili a finalita' estorsive, purche' non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalita'. Se per il delitto al quale e' collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione e' concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.
Commentari • 16
- 1. Capacità di reinserimento delle vittime di estorsione e di usuraLetizia Miglio · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2023 · 5.626443
[…] La revoca dei contributi e finanziamenti – erogati dalla Pubblica Amministrazione allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività economica che ha subito eventi delittuosi indicati dalla legge (artt.3 e 15 della legge n.44/1999 e art. 14 della legge n.108/1996) – si pone invece come atto dovuto e vincolato, non potendo consentirsi a chi non rivesta la qualifica richiesta dalla legge e anzi risulti intrattenere rapporti con la criminalità né la prosecuzione di detta attività né di conservare elargizioni ottenute in virtù di un asserito “danno” rivelatosi ex post inesistente. […]
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Giurisprudenza • 312
- 1. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 02/12/2014, n. 12150Provvedimento: […] del decreto del Presidente della Repubblica in data 7.6.2011, con cui, a seguito di recepimento di conforme parere del Consiglio di Stato – sez. I emesso nell'adunanza del 23.2.2011, è stato accolto il ricorso straordinario proposto avverso i provvedimenti di non accoglimento dell'istanza della ricorrente di ammissione alla speciale elargizione di cui all'art. 3 della legge n. 44/1999.Leggi di più...
- ottemperanza·
- speciale elargizione·
- art. 3 legge n. 44/1999·
- art. 112 e 113 cod. proc. amm.·
- estinzione usura·
- commissario ad acta·
- spese di giudizio·
- esecuzione di provvedimento amministrativo·
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica·
- diniego di speciale elargizione