Articolo 7 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 marzo 1999
Art. 7. (Elargizione ad altri soggetti) 1. L'elargizione e' altresi' concessa ai soggetti, diversi da quelli indicati negli articoli 3 e 6, che, in conseguenza dei delitti previsti nei medesimi articoli, subiscono lesioni personali ovvero un danno a beni mobili o immobili di loro proprieta', o sui quali vantano un diritto reale di godimento.
2. L'elargizione e' concessa alle medesime condizioni stabilite per l'esercente l'attivita'.
3. Ai fini della quantificazione dell'elargizione si tiene conto del solo danno emergente ovvero di quello derivante da lesioni personali.
Entrata in vigore il 18 marzo 1999
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