Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10661 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 6 6 1/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 5353/99 - Dott. Luigi Francesco DI NANNI Cron.28267 Consigliere Rep. 2197 Consigliere Dott. Italo PURCARO DURANTE Consigliere Dott. Bruno Ud.26/04/02 - - Rel. Consigliere Dott. Gianfranco MANZO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA Sole dal Sig. 455 sul ricorso proposto da: per diritu 22 LUG 2002 domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE AMBROSETTI PAOLO, elettivamente VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SABBADINI, difeso dall'avvocato CARLO USAI, giusta delega in atti;
CANCELLERI ricorrente
contro
NI NG, AG OT, ER NI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE OCEANO ATLANTICO 13, presso lo studio dell'avvocato ARCNG BARONE, che li difende anche disgiuntamente 2002 all'avvocato FABIO M GUIDALDI, giusta delega in atti;
993 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 244/98 del Tribunale di VELLETRI, Sezione II Civile, emessa il 05/12/97 e depositata il 28/02/98 (R.G. 797/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LO ST, NO NI e OV ER, con atto di precetto del 7 ottobre 1992, premesso che il Pretore di Velletri aveva costituito una servitù di passaggio a favore dei loro fondi ed a carico del fondo di OL SE e che successivamente con scrittura privata del 28 dicembre 1973 le parti avevano regolato i loro rapporti con costituzione della servitù, intimavano all'SE di allargare la servitù di passaggio ristretta per l'esecuzione di lavori sul fondo servente. Il 28 novembre 1992 i medesimi istanti ricorrevano ex art. 612 c.p.c. al Pretore di Velletri per la determinazione delle modalità d'esecuzione. L'SE si opponeva. Il Pretore, con ordinanza del 31 gennaio 1995, decideva demandando all'ufficiale giudiziario di determinare con l'assistenza e le indicazioni del CTU geom. Nuzzo il tracciato di cui alla sentenza ed all'elaborato come in atti>>. L'SE ritenuta la natura di sentenza dell'ordinanza in questione, in quanto con la stessa venivano decise questioni attinenti all'esistenza del diritto a procedere all'esecuzione e alla portata sostanziale del titolo, proponeva appello. Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 28 febbraio 1998, dichiarava inammissibile l'appello, ritenendo che l'ordinanza del Pretore aveva avuto esclusivamente portata ordinatoria. Avverso questa sentenza OL SE propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. LO ST, NO AV e OV ER resistono con controricorso. 3 r Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Secondo il principio più volte enunciato da questa Corte, in tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, il provvedimento che il pretore pronuncia ai sensi dell'art. 612 c.p.c., per determinare le modalità dell'esecuzione, stabilendo il modo in cui, in concreto, deve essere eseguito ciò che illegittimamente non è stato fatto o deve essere distrutto ciò che illegittimamente è stato fatto e designando l'ufficiale giudiziario e le persone che devono provvedere all'attuazione pratica della volontà della legge accertata nel titolo, ha natura ordinatoria e configura un atto esecutivo, come tale impugnabile, da parte dei soggetti interessati, soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617 c.p.c.; per contro detto provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza (come espressamente indicato nell'art. 612 cit.), ove dirima una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa ha natura sostanziale di sentenza in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, cioè su una opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., proposta dall'esecutato o rilevata d'ufficio dal pretore, ed è pertanto impugnabile con l'appello (Cass. 1 febbraio 2000, n. 1071). Nel caso di specie, l'attuale ricorrente, ritenendo che il Pretore avesse deciso questioni attinenti all'esistenza del diritto a procedere ad 4 r esecuzione e che l'ordinanza avesse contenuto decisorio ha proposto appello. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello, sul rilievo che il Pretore si era limitato a disporre le modalità dell'esecuzione. Ciò premesso relativamente alla fattispecie oggetto del giudizio, si osserva che la sospensione dei termini processuali in periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e ad i procedimenti di opposizione di terzo all'esecuzione, come questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 26 aprile 2000, n. 5345; Cass. 23 ottobre 1998, n. 10544; Cass. 12 novembre 1997, n. 11166, tra le altre). Il ricorso per cassazione doveva essere dunque proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, senza considerare la sospensione dei termini nel periodo feriale. La sentenza impugnata, è stata pubblicata il 28 febbraio 1998 e non notificata, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato agli intimati il 15 marzo 1999 e, quindi, oltre l'anno. Deve dunque dichiararsi l'inammissiblità del ricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. 5 r Così deciso in Roma il 15 marzo 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 桑 مسو IL CANCELLIERE C1 Dott.see Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 22.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T129,11 4567 20,66 hor149.77 [ 23318 Z 0 8 3 0 0 E T A R F 196