Articolo 15 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 14Articolo 16
Versione
18 marzo 1999
Art. 15. (Corresponsione e destinazione dell'elargizione) 1. L'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, puo' essere corrisposta in una o piu' soluzioni.
2. Il pagamento dei ratei successivi al primo deve essere preceduto dalla produzione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione comprovante che le somme gia' corrisposte sono state destinate ad attivita' economiche di tipo imprenditoriale.
3. La prova di cui al comma 2 deve essere altresi' fornita entro i dodici mesi successivi alla corresponsione del contributo in unica soluzione o dell'ultimo rateo.
Entrata in vigore il 18 marzo 1999
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