CA
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 469/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 469/2022 R.G.; promossa da
“ ” Parte_1
(P. IVA , in persona del suo legale rappresentante;
P.IVA_1
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 entrambe difese dall'Avv.ti Alessandra Angelini, dall'Avv. Paola Romanucci e dall'Avv. Lorenzo Donati del Foro di Ascoli Piceno;
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Francesco Boldrini in Ancona, via Volturno, n.5;
APPELLANTI contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Igor Giostra del Foro di Fermo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Giordano Gagliardini in Ancona, Corso G. Mazzini, 148;
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Igor Giostra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo, via Agnelli n.22/24;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 196/2022, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 26.3.2022, a definizione del giudizio iscritto al n. 187/2011 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia alla Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza:
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa
e, per l'effetto, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, in riforma della sentenza n. 196/2022 emessa dal Tribunale di Fermo, Giudice Dott. ssa M.A. Taverna, nel giudizio recante R.G. 187/2011, depositata in cancelleria in data 26/3/2022 e notificata il 30/3/2022; previo accoglimento dell'istanza di rinnovo di C.T.U., per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, per la parte di seguito riportata:
- nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità, anche in solido, dei convenuti in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. Controparte_1 con sede in Lapedona (FM) Piazza G. Leopardi n. 2, nonché Responsabile del
Servizio Tecnico del dott. Arch. ex art. Controparte_1 Parte_2
2043, c.c. per avere colpevolmente omesso di menzionare, nel certificato di destinazione urbanistica n.8 del 28.2.2002, l'insistenza sull'immobile rurale, sito in Contrada Saltareccio di Lapedona, di un vincolo imposto ex art. 65 N.T.A. del
P.R.G. vigente del Comune di (“manufatti agricoli di valore ambientale CP_1 classe A”); e, dunque, per avere rilasciato un c.d.u. non corrispondente alle reali prescrizioni urbanistiche ed edilizie direttamente incidenti sulla capacità edificatoria complessiva del fondo;
- per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, previa loro liquidazione, come subiti da “
[...]
”, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante Arch. , nonché dall'Arch. in Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 9 proprio, che si indicano in complessive € 1.931.901,12, oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dalla data del certificato di destinazione urbanistica
(28.2.2002) sino al saldo;
o, comunque, secondo valutazione rimessa al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice, oltre alle spese sostenute e documentate per la pratica di sanatoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 92 cpc, e condanna, anche d'ufficio, al risarcimento danno o somma equitativamente determinata, ex commi I e III art. 96 cpc”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni avversa domanda, richiesta anche istruttoria, deduzione ed eccezione,
NEL MERITO: dichiarare l'infondatezza di tutti i motivi di appello, e, per l'effetto rigettare in toto l'appello proposto da e da e Parte_1 Controparte_2 confermare la sentenza di primo grado n. 196/2022 emessa dal Tribunale di
Fermo nella persona del Giudice Mariannunziata Taverna in data 25.03.2022 e notificata dalla presente difesa in data 30.03.2022.
Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2011,
[...]
e l'Arch. convenivano in giudizio Parte_1 Parte_1 dinanzi il Tribunale di Fermo il e l'Arch. - in Controparte_1 Parte_2 qualità di Responsabile del Servizio tecnico del medesimo - per CP_1 accertarne la responsabilità ex art. 2043 c.c. - anche, eventualmente, in via solidale - per avere colpevolmente omesso di menzionare, nel certificato di destinazione urbanistica n.8 del 28.2.2002 “l'insistenza sull'immobile rurale, sito in Contrada Saltareccio di Lapedona, di un vincolo imposto ex art. 65 N.T.A. del
P.R.G. vigente del Comune di (“manufatti agricoli di valore ambientale CP_1 classe A”); e, dunque, per avere rilasciato un c.d.u. non corrispondente alle reali prescrizioni urbanistiche ed edilizie direttamente incidenti sulla capacità edificatoria complessiva del fondo”.
Secondo la prospettazione attorea, da tale asserita omissione sarebbe derivato alle attrici medesime un danno - qualificato alla stregua di “lesione del legittimo
pagina 3 di 9 affidamento nel corretto svolgimento dell'attività propria della Pubblica
Amministrazione” - in considerazione della conseguente impossibilità di realizzare le opere previste dal progetto delle parti - in quanto in contrasto con il vincolo anzidetto - e il conseguente diniego di sanatoria degli abusi edilizi verificatisi.
In proposito, precisava parte attrice che l'immobile rurale de quo era stato acquistato con il precipuo fine di realizzarvi una struttura agrituristica destinata a persone diversamente abili e, pertanto, l'omessa menzione nel certificato di destinazione urbanistica del vincolo - da parte della P.A. - aveva fatto sorgere il legittimo affidamento delle parti, che confidavano nell'attuazione del loro progetto, trascurando - invece - gli interventi effettivamente eseguibili in forza dell'art. 65 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Il Comune convenuto, d'altro canto, adottava l'ordinanza ingiunzione di demolizione - ritenuta la sussistenza dell'abuso edilizio “per opere eseguite in assenza di permesso di costruire” - essendo state poste in essere opere in difformità dalla DIA presentata, senza possibilità di sanatoria.
Si costituivano in giudizio il e l'Arch. Controparte_1 Parte_2 ritenendo la domanda avversaria palesemente infondata, sul rilievo che - all'epoca del rilascio del certificato di destinazione urbanistica (28.2.2002) - vi fosse espressa menzione del già menzionato vincolo.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Fermo rigettava le domande attoree, osservando che - nel caso di specie - l'affidamento del privato non potesse definirsi legittimo, in quanto non connotato da buona fede “essendo addebitabile la carenza di informazione ad una propria negligenza nel documentarsi alla luce della normativa statale e, nel caso di specie, regionale vigente che regolava il territorio”.
Con la medesima pronuncia, il primo Giudice - accertata l'infondatezza della domanda attorea - poneva a carico della società e dell'Arch. Pt_1 Parte_1 le spese della C.T.U. svolta in prime cure e disponeva la compensazione fra le parti - nella misura del 30% - delle spese di lite, ponendo a carico di parte attrice
(soccombente) la refusione del residuo.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello Parte_1
pagina 4 di 9 e l'Arch. , chiedendo la condanna del Parte_1 Parte_1
e dell'Arch. - negata dal primo giudice - al Controparte_1 Parte_2 pagamento in loro favore della somma di €.1.931.901,12, per i danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti dalla data di emissione del certificato di destinazione urbanistica (28.2.2002) sino al saldo.
Il e l'Arch. ritualmente costituitisi, hanno Controparte_1 Parte_2 dedotto l'inammissibilità e/o l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
In data 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per contraddittorietà e illogicità dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di primae curae, che sarebbe addivenuto al rigetto della domanda attorea, nonostante la motivazione della pronuncia apparisse coerente con le allegazioni fattuali delle attrici e nonostante fosse stata altresì disposta - in corso di causa - una C.T.U., avente ad oggetto l'accertamento della “redditività della struttura agrituristica mai realizzata”, circostanza che lasciava ragionevolmente presagire il probabile accoglimento della domanda risarcitoria, essendo la Consulenza finalizzata a determinare il quantum dell'ipotizzato danno.
Con il secondo motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere il Giudice richiamato - a fondamento della propria decisione - una giurisprudenza inconferente con la fattispecie concreta, trattandosi - - di casistica attinente alle diverse ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. e all'istituto della responsabilità precontrattuale in procedura di evidenza pubblica.
Con il terzo motivo di gravame, le appellanti impugnano la pronuncia di merito laddove ascrive alla parte acquirente l'onere di conoscere il P.R.G. adottato, a prescindere dal certificato di destinazione urbanistica, dovendosi - invece - ravvisare l'esclusiva responsabilità del convenuto per aver rilasciato un CP_1 certificato di destinazione urbanistica inidoneo ed incompleto.
pagina 5 di 9 Con successiva ed autonoma censura, inoltre, parte appellante critica la sentenza di primo grado laddove rimette al cittadino l'onere di esaminare atti complessi - quali gli strumenti di pianificazione adottati dalla P.A. - affermando che lo stesso sia tenuto a verificare personalmente le condizioni di edificabilità del bene acquistato.
Parte appellante si duole, inoltre, della pronuncia del Tribunale anche sotto un ulteriore profilo, lamentando che il giudicante non avrebbe tenuto conto dell'alto valore sociale del progetto, invocando - all'uopo - la sentenza del Tar Marche (n.
1209/2010) che avrebbe annullato il diniego di sanatoria, prescrivendo al CP_1 di riesaminare la relativa domanda (“Per l'effetto il dovrà esaminare la CP_1 richiesta di sanatoria presentata dalla ricorrente e valutare se l'opera sia conforme all'art. 15 della legge 13/90, come richiamata dall'art. 18 delle NTA del piano Territoriale di Coordinamento cioè, in particolare se l'intervento coesista armonicamente con il complesso preesistente e sia quindi conforme alla normativa urbanistica”).
Da ultimo, le appellanti lamentano l'ingiusta condanna alle spese di lite, osservando che il Tribunale avrebbe respinto tutte le eccezioni preliminari dell'Ente convenuto e rilevando, inoltre, che il aveva proposto CP_1 tardivamente la “eccezione di postergazione” e, in ogni caso, non aveva collaborato per consentire alle trattative in corso fra le parti di addivenire ad un'auspicabile conclusione.
Tutti i motivi d'appello formulati - da trattarsi congiuntamente, in quanto oggettivamente connessi - risultano, nella loro articolazione, infondati.
Orbene, nella fattispecie al vaglio del Collegio, risulta dirimente - e, dunque, preliminare rispetto alla disamina di ogni ulteriore censura sollevata con l'interposto gravame - la questione del legittimo affidamento del privato.
Nel caso in esame, emerge per tabulas che l'Ente appellato, nel certificato di destinazione urbanistica n.8 del 28.2.2002, rilasciato dal Comune di CP_1 alle pareti interessate, faceva espressa menzione della vigenza del Programma di
Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale adottato ed attestava “che
l'appezzamento di terreno (…), secondo il vigente programma di Fabbricazione e
pagina 6 di 9 le norme di salvaguardia, essendo stato adottato il Piano Regolatore Generale, risultano destinati come zona E-Agricola”.
Com'è noto, la S.C. ha anche di recente ribadito che “le prescrizioni dei piani regolatori generali hanno valore di legge” (Cass., ordinanza n. 40984/2021) e dunque “una volta approvate e pubblicate nelle forme previste hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari” (ex plurimis: Cass.
n.4971 /2007).
Facendo corretto governo dei principi dettati dalla Cassazione in subiecta materia
- richiamati in modo puntuale e pertinente dal primo Giudice nella sentenza appellata - si deve, pertanto, ritenere che la parte acquirente fosse tenuta a conoscere i vincoli di destinazione urbanistica previsti erga omnes dal vigente
P.R.G. (espressamente richiamato nel c.d.u., nel quale - come visto - si faceva specifica menzione della destinazione come zona “E-Agricola”), che non consentiva una trasformazione dell'immobile tale da discostarsene, data la loro natura cogente.
Ed invero, come correttamente ritenuto dal primo Giudice con motivazione congrua ed immune da vizi, il privato cittadino ha l'onere di verificare le norme e le prescrizioni di ordine generale e con contenuto normativo - quali quelle del
P.R.G. - e l'omessa verifica non può trovare giustificazione nell'asserita complessità afferente al contenuto tecnico-normativo delle disposizioni vigenti in materia urbanistica.
Nella fattispecie al vaglio della Corte, siffatta considerazione risulta ulteriormente avvalorata dalla circostanza che l'attrice riveste la qualifica di Parte_1
Architetto e, in quanto tale, dispone (o, almeno, dovrebbe disporre) di tutte le competenze professionali e di tutti gli strumenti necessari per poter agevolmente interpretare e correttamente comprendere la portata delle norme del P.R.G. e degli strumenti urbanistici in generale.
Le considerazioni che precedono consentono di escludere in radice la configurabilità, nel caso di specie, di un legittimo affidamento (tutelabile) della parte, stante la natura generale e astratta delle prescrizioni inerenti i vincoli de
pagina 7 di 9 quibus, che - in virtù della qualifica professionale dell'odierna appellante - dovevano essere, a fortiori, ben presenti alla stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la mancata indicazione di detti vincoli nel contratto di compravendita immobiliare non può essere fonte di responsabilità del venditore, dal momento che tale indicazione non è necessaria
(Cass., n.4971 /2007).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettato anche il motivo di gravame afferente la condanna di parte attrice alla refusione del 70% delle spese del giudizio di merito: ed invero, la regolamentazione delle spese operata dal giudice di prime cure deve ritenersi congrua e immune da errori, alla luce dell'esito complessivo della lite, che vede la totale soccombenza della parte attrice, essendo a tal fine irrilevante la circostanza dell'intervenuto rigetto di tutte le eccezioni preliminari dell'Ente convenuto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ai valori tabellari minimi, con esclusione della fase istruttoria).
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte delle appellanti, in solido - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e dall'Arch. avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 196/2022, emessa dal Tribunale di Fermo in data 26.3.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna e l'Arch. Parte_1
, in solido, al pagamento - in favore di e Parte_1 Controparte_1 dell'Arch. - delle spese del grado che vengono liquidate in Parte_2 complessivi €.12.033,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte delle appellanti, in solido - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 469/2022 R.G.; promossa da
“ ” Parte_1
(P. IVA , in persona del suo legale rappresentante;
P.IVA_1
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 entrambe difese dall'Avv.ti Alessandra Angelini, dall'Avv. Paola Romanucci e dall'Avv. Lorenzo Donati del Foro di Ascoli Piceno;
elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Francesco Boldrini in Ancona, via Volturno, n.5;
APPELLANTI contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Igor Giostra del Foro di Fermo, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Giordano Gagliardini in Ancona, Corso G. Mazzini, 148;
pagina 1 di 9 (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Igor Giostra ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo, via Agnelli n.22/24;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 196/2022, emessa dal Tribunale di
Fermo in data 26.3.2022, a definizione del giudizio iscritto al n. 187/2011 R.G.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Piaccia alla Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza:
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa
e, per l'effetto, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, in riforma della sentenza n. 196/2022 emessa dal Tribunale di Fermo, Giudice Dott. ssa M.A. Taverna, nel giudizio recante R.G. 187/2011, depositata in cancelleria in data 26/3/2022 e notificata il 30/3/2022; previo accoglimento dell'istanza di rinnovo di C.T.U., per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, per la parte di seguito riportata:
- nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità, anche in solido, dei convenuti in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. Controparte_1 con sede in Lapedona (FM) Piazza G. Leopardi n. 2, nonché Responsabile del
Servizio Tecnico del dott. Arch. ex art. Controparte_1 Parte_2
2043, c.c. per avere colpevolmente omesso di menzionare, nel certificato di destinazione urbanistica n.8 del 28.2.2002, l'insistenza sull'immobile rurale, sito in Contrada Saltareccio di Lapedona, di un vincolo imposto ex art. 65 N.T.A. del
P.R.G. vigente del Comune di (“manufatti agricoli di valore ambientale CP_1 classe A”); e, dunque, per avere rilasciato un c.d.u. non corrispondente alle reali prescrizioni urbanistiche ed edilizie direttamente incidenti sulla capacità edificatoria complessiva del fondo;
- per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, previa loro liquidazione, come subiti da “
[...]
”, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante Arch. , nonché dall'Arch. in Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 9 proprio, che si indicano in complessive € 1.931.901,12, oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dalla data del certificato di destinazione urbanistica
(28.2.2002) sino al saldo;
o, comunque, secondo valutazione rimessa al prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudice, oltre alle spese sostenute e documentate per la pratica di sanatoria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 92 cpc, e condanna, anche d'ufficio, al risarcimento danno o somma equitativamente determinata, ex commi I e III art. 96 cpc”.
Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, respinta ogni avversa domanda, richiesta anche istruttoria, deduzione ed eccezione,
NEL MERITO: dichiarare l'infondatezza di tutti i motivi di appello, e, per l'effetto rigettare in toto l'appello proposto da e da e Parte_1 Controparte_2 confermare la sentenza di primo grado n. 196/2022 emessa dal Tribunale di
Fermo nella persona del Giudice Mariannunziata Taverna in data 25.03.2022 e notificata dalla presente difesa in data 30.03.2022.
Con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 20.1.2011,
[...]
e l'Arch. convenivano in giudizio Parte_1 Parte_1 dinanzi il Tribunale di Fermo il e l'Arch. - in Controparte_1 Parte_2 qualità di Responsabile del Servizio tecnico del medesimo - per CP_1 accertarne la responsabilità ex art. 2043 c.c. - anche, eventualmente, in via solidale - per avere colpevolmente omesso di menzionare, nel certificato di destinazione urbanistica n.8 del 28.2.2002 “l'insistenza sull'immobile rurale, sito in Contrada Saltareccio di Lapedona, di un vincolo imposto ex art. 65 N.T.A. del
P.R.G. vigente del Comune di (“manufatti agricoli di valore ambientale CP_1 classe A”); e, dunque, per avere rilasciato un c.d.u. non corrispondente alle reali prescrizioni urbanistiche ed edilizie direttamente incidenti sulla capacità edificatoria complessiva del fondo”.
Secondo la prospettazione attorea, da tale asserita omissione sarebbe derivato alle attrici medesime un danno - qualificato alla stregua di “lesione del legittimo
pagina 3 di 9 affidamento nel corretto svolgimento dell'attività propria della Pubblica
Amministrazione” - in considerazione della conseguente impossibilità di realizzare le opere previste dal progetto delle parti - in quanto in contrasto con il vincolo anzidetto - e il conseguente diniego di sanatoria degli abusi edilizi verificatisi.
In proposito, precisava parte attrice che l'immobile rurale de quo era stato acquistato con il precipuo fine di realizzarvi una struttura agrituristica destinata a persone diversamente abili e, pertanto, l'omessa menzione nel certificato di destinazione urbanistica del vincolo - da parte della P.A. - aveva fatto sorgere il legittimo affidamento delle parti, che confidavano nell'attuazione del loro progetto, trascurando - invece - gli interventi effettivamente eseguibili in forza dell'art. 65 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
Il Comune convenuto, d'altro canto, adottava l'ordinanza ingiunzione di demolizione - ritenuta la sussistenza dell'abuso edilizio “per opere eseguite in assenza di permesso di costruire” - essendo state poste in essere opere in difformità dalla DIA presentata, senza possibilità di sanatoria.
Si costituivano in giudizio il e l'Arch. Controparte_1 Parte_2 ritenendo la domanda avversaria palesemente infondata, sul rilievo che - all'epoca del rilascio del certificato di destinazione urbanistica (28.2.2002) - vi fosse espressa menzione del già menzionato vincolo.
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Fermo rigettava le domande attoree, osservando che - nel caso di specie - l'affidamento del privato non potesse definirsi legittimo, in quanto non connotato da buona fede “essendo addebitabile la carenza di informazione ad una propria negligenza nel documentarsi alla luce della normativa statale e, nel caso di specie, regionale vigente che regolava il territorio”.
Con la medesima pronuncia, il primo Giudice - accertata l'infondatezza della domanda attorea - poneva a carico della società e dell'Arch. Pt_1 Parte_1 le spese della C.T.U. svolta in prime cure e disponeva la compensazione fra le parti - nella misura del 30% - delle spese di lite, ponendo a carico di parte attrice
(soccombente) la refusione del residuo.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello Parte_1
pagina 4 di 9 e l'Arch. , chiedendo la condanna del Parte_1 Parte_1
e dell'Arch. - negata dal primo giudice - al Controparte_1 Parte_2 pagamento in loro favore della somma di €.1.931.901,12, per i danni - patrimoniali e non patrimoniali - subiti dalla data di emissione del certificato di destinazione urbanistica (28.2.2002) sino al saldo.
Il e l'Arch. ritualmente costituitisi, hanno Controparte_1 Parte_2 dedotto l'inammissibilità e/o l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
In data 17.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, parte appellante si duole della violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per contraddittorietà e illogicità dell'iter motivazionale seguito dal Giudice di primae curae, che sarebbe addivenuto al rigetto della domanda attorea, nonostante la motivazione della pronuncia apparisse coerente con le allegazioni fattuali delle attrici e nonostante fosse stata altresì disposta - in corso di causa - una C.T.U., avente ad oggetto l'accertamento della “redditività della struttura agrituristica mai realizzata”, circostanza che lasciava ragionevolmente presagire il probabile accoglimento della domanda risarcitoria, essendo la Consulenza finalizzata a determinare il quantum dell'ipotizzato danno.
Con il secondo motivo di gravame, le appellanti censurano la sentenza di primo grado per avere il Giudice richiamato - a fondamento della propria decisione - una giurisprudenza inconferente con la fattispecie concreta, trattandosi - - di casistica attinente alle diverse ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. e all'istituto della responsabilità precontrattuale in procedura di evidenza pubblica.
Con il terzo motivo di gravame, le appellanti impugnano la pronuncia di merito laddove ascrive alla parte acquirente l'onere di conoscere il P.R.G. adottato, a prescindere dal certificato di destinazione urbanistica, dovendosi - invece - ravvisare l'esclusiva responsabilità del convenuto per aver rilasciato un CP_1 certificato di destinazione urbanistica inidoneo ed incompleto.
pagina 5 di 9 Con successiva ed autonoma censura, inoltre, parte appellante critica la sentenza di primo grado laddove rimette al cittadino l'onere di esaminare atti complessi - quali gli strumenti di pianificazione adottati dalla P.A. - affermando che lo stesso sia tenuto a verificare personalmente le condizioni di edificabilità del bene acquistato.
Parte appellante si duole, inoltre, della pronuncia del Tribunale anche sotto un ulteriore profilo, lamentando che il giudicante non avrebbe tenuto conto dell'alto valore sociale del progetto, invocando - all'uopo - la sentenza del Tar Marche (n.
1209/2010) che avrebbe annullato il diniego di sanatoria, prescrivendo al CP_1 di riesaminare la relativa domanda (“Per l'effetto il dovrà esaminare la CP_1 richiesta di sanatoria presentata dalla ricorrente e valutare se l'opera sia conforme all'art. 15 della legge 13/90, come richiamata dall'art. 18 delle NTA del piano Territoriale di Coordinamento cioè, in particolare se l'intervento coesista armonicamente con il complesso preesistente e sia quindi conforme alla normativa urbanistica”).
Da ultimo, le appellanti lamentano l'ingiusta condanna alle spese di lite, osservando che il Tribunale avrebbe respinto tutte le eccezioni preliminari dell'Ente convenuto e rilevando, inoltre, che il aveva proposto CP_1 tardivamente la “eccezione di postergazione” e, in ogni caso, non aveva collaborato per consentire alle trattative in corso fra le parti di addivenire ad un'auspicabile conclusione.
Tutti i motivi d'appello formulati - da trattarsi congiuntamente, in quanto oggettivamente connessi - risultano, nella loro articolazione, infondati.
Orbene, nella fattispecie al vaglio del Collegio, risulta dirimente - e, dunque, preliminare rispetto alla disamina di ogni ulteriore censura sollevata con l'interposto gravame - la questione del legittimo affidamento del privato.
Nel caso in esame, emerge per tabulas che l'Ente appellato, nel certificato di destinazione urbanistica n.8 del 28.2.2002, rilasciato dal Comune di CP_1 alle pareti interessate, faceva espressa menzione della vigenza del Programma di
Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale adottato ed attestava “che
l'appezzamento di terreno (…), secondo il vigente programma di Fabbricazione e
pagina 6 di 9 le norme di salvaguardia, essendo stato adottato il Piano Regolatore Generale, risultano destinati come zona E-Agricola”.
Com'è noto, la S.C. ha anche di recente ribadito che “le prescrizioni dei piani regolatori generali hanno valore di legge” (Cass., ordinanza n. 40984/2021) e dunque “una volta approvate e pubblicate nelle forme previste hanno valore di prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo, assistite da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari” (ex plurimis: Cass.
n.4971 /2007).
Facendo corretto governo dei principi dettati dalla Cassazione in subiecta materia
- richiamati in modo puntuale e pertinente dal primo Giudice nella sentenza appellata - si deve, pertanto, ritenere che la parte acquirente fosse tenuta a conoscere i vincoli di destinazione urbanistica previsti erga omnes dal vigente
P.R.G. (espressamente richiamato nel c.d.u., nel quale - come visto - si faceva specifica menzione della destinazione come zona “E-Agricola”), che non consentiva una trasformazione dell'immobile tale da discostarsene, data la loro natura cogente.
Ed invero, come correttamente ritenuto dal primo Giudice con motivazione congrua ed immune da vizi, il privato cittadino ha l'onere di verificare le norme e le prescrizioni di ordine generale e con contenuto normativo - quali quelle del
P.R.G. - e l'omessa verifica non può trovare giustificazione nell'asserita complessità afferente al contenuto tecnico-normativo delle disposizioni vigenti in materia urbanistica.
Nella fattispecie al vaglio della Corte, siffatta considerazione risulta ulteriormente avvalorata dalla circostanza che l'attrice riveste la qualifica di Parte_1
Architetto e, in quanto tale, dispone (o, almeno, dovrebbe disporre) di tutte le competenze professionali e di tutti gli strumenti necessari per poter agevolmente interpretare e correttamente comprendere la portata delle norme del P.R.G. e degli strumenti urbanistici in generale.
Le considerazioni che precedono consentono di escludere in radice la configurabilità, nel caso di specie, di un legittimo affidamento (tutelabile) della parte, stante la natura generale e astratta delle prescrizioni inerenti i vincoli de
pagina 7 di 9 quibus, che - in virtù della qualifica professionale dell'odierna appellante - dovevano essere, a fortiori, ben presenti alla stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la mancata indicazione di detti vincoli nel contratto di compravendita immobiliare non può essere fonte di responsabilità del venditore, dal momento che tale indicazione non è necessaria
(Cass., n.4971 /2007).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, va rigettato anche il motivo di gravame afferente la condanna di parte attrice alla refusione del 70% delle spese del giudizio di merito: ed invero, la regolamentazione delle spese operata dal giudice di prime cure deve ritenersi congrua e immune da errori, alla luce dell'esito complessivo della lite, che vede la totale soccombenza della parte attrice, essendo a tal fine irrilevante la circostanza dell'intervenuto rigetto di tutte le eccezioni preliminari dell'Ente convenuto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (ai valori tabellari minimi, con esclusione della fase istruttoria).
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte delle appellanti, in solido - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e dall'Arch. avverso la Parte_1 Parte_1 sentenza n. 196/2022, emessa dal Tribunale di Fermo in data 26.3.2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna e l'Arch. Parte_1
, in solido, al pagamento - in favore di e Parte_1 Controparte_1 dell'Arch. - delle spese del grado che vengono liquidate in Parte_2 complessivi €.12.033,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
pagina 8 di 9 - dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte delle appellanti, in solido - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.2.2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9