Articolo 3 del Codice del processo amministrativo
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 settembre 2010
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Versione
30 ottobre 2016
Art. 3


Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti

1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ((, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione))
Entrata in vigore il 30 ottobre 2016
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