Art. 3
Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ((, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione))
Dovere di motivazione e sinteticita' degli atti
1. Ogni provvedimento decisorio del giudice e' motivato.
2. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica ((, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione))