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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 06/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1697/2024 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dall' avv. MICHELE GERONIMO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rapp. e dif. dall'avv. DANILO VOLPE;
Controparte_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2024, il ricorrente in epigrafe indicato – premesso di prestare la propria attività lavorativa, a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della convenuta dal 6.4.2020, inquadrato come Operaio addetto ai servizi fiduciari al livello D del CCNL delle Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari presso la piattaforma logistica Penny Market di Gioia del Colle;
di essere l'unico percettore di reddito della propria famiglia, composta anche dalla moglie
(di 44 anni) e da due figli di 9 e 10 anni;
di percepire una retribuzione non proporzionata alla qualità e quantità dell'attività lavorativa prestata, in violazione dell'art. 36 Cost.; che, inoltre, la società convenuta ha inteso corrispondere l'emolumento previsto dall'art. 24 della
Sezione del CCNL dedicata ai servizi Fiduciari (c.d. AFAC) escludendolo – fino a Febbraio 2021 - dalla paga base conglobata e, pertanto, negandone l'incidenza sugli altri istituti retributivi;
che la violazione è stata corretta con decorrenza da Marzo 2021; di aver inutilmente rivendicato, con missiva inviata a mezzo p.e.c. in data 25.11.2023, il riconoscimento dei diritti sopra citati - ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione dei parametri retributivi del CCNL Proprietari di CA in applicazione dell'art. 36 Cost;
b) per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in Bisceglie alla via Sant'Andrea n.
87, al pagamento delle le differenze retributive – da calcolarsi in separato giudizio – tra la retribuzione contrattuale prevista per la categoria D1 del CCNL Proprietari di CA e quella effettivamente percepita, relativamente all'intero rapporto di lavoro;
c) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricomprendere l'acconto sui futuri aumenti contrattuali (c.d. AFAC), prevista dal Ccnl per dipendenti da
Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, tra gli elementi della paga base conglobata e non quale mera indennità mensile e ad assoggettarla al conseguente trattamento retributivo e contributivo;
d) Per l'effetto, condannare la convenuta – ut supra – al pagamento delle differenze retributive maturate dalla data di assunzione al Febbraio 2021; e)
Condannare la convenuta, alle spese e competenze del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva la società convenuta domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda.
Infatti, dalla prospettazione attorea emerge come il petitum sostanziale consista nell'accertamento del diritto ad una retribuzione conforme al parametro costituzionale dettato dall'art. 36 Cost., con l'applicazione dei parametri retributivi del CCNL Proprietari di CA (indicato altresì come termine di raffronto) - in applicazione dell'art. 36 Cost. – e con la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive. Dunque, nel caso in esame, trattandosi di azione di mero accertamento del diritto e conseguente condanna della resistente, non ricorre l'ipotesi di frazionamento del credito atteso che il datore di lavoro ben può -in ipotesi di fondatezza della domanda- adempiere spontaneamente al decisum adeguando le poste retributive e corrispondendo le relative differenze retributive, escludendo quindi la possibilità di un successivo ed
“eventuale” giudizio di quantificazione delle spettanze.
Nel merito, parte ricorrente lamenta la inadeguatezza della retribuzione percepita, così come prevista dagli artt. 23 e 24 CCNL Vigilanza Privata –
Sezione Servizi Fiduciari (corrispondente, come si evince altresì dai cedolini paga in atti, ad una retribuzione lorda mensile di 930,00 per 13 mensilità, pari a un importo lordo di € 5,37 l'ora), la quale non risulterebbe proporzionata alla quantità e qualità del lavoro né sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa ai sensi dell'art. 36 Cost.
Come già osservato da Codesto Tribunale su fattispecie analoga a quella in esame (cfr. Trib. Bari n. 2720/2023), alle cui motivazioni si fa sommariamente rinvio, “non può affatto escludersi a priori che il trattamento retributivo determinato dalla contrattazione collettiva, pur dotata di ogni crisma di rappresentatività (e pertanto rispettosa dell'art. 7 comma 4 d.l. 248/2007, ove applicabile), possa risultare in concreto lesivo del principio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro di cui deve costituire il corrispettivo e/o di sufficienza ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La Suprema Corte si è recentemente pronunciata in materia, confermando tale orientamento ed affermando il seguente principio di diritto:
“nell'attuazione dell'art. 36 della Cost. il Giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata”.
2. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini e per mansioni analoghe.
3. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, 2° comma c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022” (cfr. sent. n.
3712 e 3713/2023).
La citata giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato “17. Quanto ai poteri demandati al giudice nella materia, è opportuno rilevare che, in virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri indicati dall'art. 36
Cost., mentre il lavoratore che deduca la non conformità della retribuzione corrispostagli dal datore di lavoro all'art. 36 Cost., deve provare solo il lavoro svolto e l'entità della retribuzione, e non anche l'insufficienza o la non proporzionalità che rappresentano i criteri giuridici che il giudice deve utilizzare nell'opera di accertamento”.
Ebbene, nel caso in esame è pacifica, oltre che documentalmente provata, la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti. Infatti, l'odierno ricorrente risulta assunto a tempo indeterminato ed inquadrato con qualifica di operario (livello D) in relazione alle mansioni al medesimo affidate (addetto ai servizi fiduciari di sicurezza integrata), e con la retribuzione corrisposta mensilmente (si vedano contratto di assunzione e buste paga, fascicolo ricorrente). L'esame delle buste paga prodotte dal ricorrente evidenzia che – come previsto dalla lettera di assunzione – il ricorrente ha percepito, per 13 mensilità, la retribuzione oraria, derivante dall'applicazione all'orario contrattuale a tempo pieno di 40 ore settimanali, di € 5,37 lordi (la quale, considerato il divisore orario 173, corrisponde esattamente alla retribuzione di € 930,00 mensili stabilita dall'art. 24 della sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. Vigilanza, poi sensibilmente aumentata negli anni sino ad €. 1.015,00, pari ad un importo lordo di €. 5,86 l'ora (cfr. cedolino paga dicembre 2023), comprensiva altresì dei € 15 mensili a titolo di scatti di anzianità.
Nel caso di specie, la verifica della retribuzione erogata al ricorrente risulta inadeguata in relazione agli indici citati. Muovendo, anzitutto, dalla comparazione della retribuzione percepita dal ricorrente con quella prevista dai contratti collettivi indicati dal ricorrente, emerge chiaramente come, a fronte di mansioni di fatto identiche, la retribuzione prevista dal CCNL Vigilanza Privata – Servizi
Fiduciari, sia nettamente inferiore a quella degli altri CCNL individuati.
In particolare, le attività di custodia e sorveglianza (così come previste dal livello D) cui è addetto il ricorrente nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, trovano un coerente parametro nella disciplina del CCNL per i dipendenti da Proprietari di CA, il quale regola l'attività dei lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere. Tale contratto appare, quindi, un parametro coerente ed omogeneo rispetto al CCNL
Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari.
Il predetto CCNL per i Dipendenti da Proprietari di CA prevede per i lavoratori inquadrati nel livello D1 una retribuzione mensile di €
1.244,69 lordi (pari a € 7,04 lordi orari), con una differenza di € 314,69 mensili (rispetto alla retribuzione riconosciuta al ricorrente sin dall'assunzione).
La retribuzione mensile e oraria prevista dal CCNL per i dipendenti da
Proprietari di CA appare - anche alla luce degli importi previsti dal legislatore per il beneficio assistenziale del reddito di cittadinanza
(oggi Assegno di Inclusione) - un parametro, oltre che coerente, congruo e ragionevole ai fini di determinare una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato dal ricorrente e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa (Trib. Torino 9 agosto 2019, n.
1128 e Trib. Milano 21.02.2023).
Sicché, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto deve essere accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al suddetto rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, un trattamento retributivo corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato nel livello D1 del CCNL per i dipendenti da Proprietari di CA, con condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione di legge.
Quanto alla domanda di inclusione dell'acconto sui futuri aumenti contrattuali (c.d. AFAC), prevista dal CCNL Vigilanza Privata – sezione
Servizi Fiduciari, tra gli elementi della paga base conglobata, preme osservare quanto segue.
Nel caso de quo, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che il ricorrente abbia percepito l'indennità AFAC sin dall'assunzione (si v. ad esempio cedolini paga di aprile 2020, marzo 2021 ecc., fascicolo ricorrente).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 109, rubricato “Copertura Economica”, del
CCNL di Settore (in atti), le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 144, rubricato “Procedure per il rinnovo del CCNL”, durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109. Come evidenziato sul punto dalla giurisprudenza di merito (Trib. Napoli del
08.11.2023, riversata in atti dall'odierna resistente) su fattispecie analoga a quella che ci occupa, le cui motivazioni si richiamano e condividono, “tale elemento retributivo, dunque, altro non è che un'indennità (già determinata nel quantum) corrisposta a titolo di vacanza contrattuale.
Ed, infatti, seppure la copertura economica di cui all'art. 109 è stata introdotta al fine di limitare il pregiudizio in capo ai lavoratori in ragione del perdurare delle trattative di rinnovo sindacale, ciò non significa, in alcun modo, che tale elemento retributivo debba incidere sugli istituti retributivi indiretti.
In proposito le parti sociali si sono, correttamente, limitate a qualificare l'importo da corrispondere ai lavoratori successivamente al 1° marzo 2016 quale “copertura economica” e non già quale aumento retributivo
“tabellare” tout court.
L'art. 144 CCNL ricalca testualmente il testo dell'accordo interconfederale del 1993 nonché l'art. 145 del precedente CCNL del 2006 che aveva introdotto l'istituto della c.d. indennità di vacanza contrattuale e richiama, espressamente, la c.d. vacanza contrattuale prevedendo, testualmente, che “In assenza di accordo, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, con le modalità di cui all'art. 109”.
Dal tenore delle norme emerge, quindi, con chiarezza che le parti sociali hanno espressamente convenuto che si tratti di un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale così ricalcando, pedissequamente, quanto previsto dall'Accordo Interconfederale del 1993 che aveva, appunto, introdotto l'istituto della vacanza contrattuale.
Rispetto a tale accordo sono cambiate unicamente le modalità per la determinazione del quantum dovuto, non certo la natura e la ratio dell'istituto.
Trattandosi di indennità la stessa non può, pertanto, che essere posta nella “parte bassa” della busta paga e della stessa non si deve tenere conto ai fini della determinazione delle voci retributive indicate nell'atto introduttivo del presente giudizio (straordinario, festività, mensilità supplementari, TFR). In proposito sono richiamate, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le considerazioni espresse, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella di cui è causa, dal Tribunale di Venezia con sentenza n. 40 del 25 gennaio
2019, il quale, del tutto condivisibilmente, ha evidenziato come “A prescindere da ogni considerazione sulla natura indennitaria o retributiva dell'emolumento previsto dall'art.109 CCNL, nella valutazione della pretesa attorea assume valore dirimente il carattere “provvisorio” dell'“Acconto sui futuri aumenti contrattuali”. Il carattere “provvisorio” è sancito non solo dal cit. art.109 CCNL, ove espressamente si prevede che l'importo venga erogato “anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali”, ma altresì dall'art.144 CCNL 2013 – 2015, in cui si esplicita che “in assenza di accordo sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale”. Se così è, se in sostanza tale elemento è una sorta di
“anticipazione” provvisoria e contingente prevista al fine di tutelare i lavoratori in caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali, ma suscettibile di una diversa regolamentazione contrattuale, ogni valutazione sulla correttezza nell'applicazione degli aumenti retributivi dovrà e potrà essere effettuata solo alla luce di quanto disporrà il rinnovato CCNL. In tal senso si è già espressa la S.C. con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale (v. Cass. n. 14595/2014), che ha sottolineato che, trattandosi di mera anticipazione, “non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale”. Né,
d'altra parte, sono condivisibili le argomentazioni attoree in merito all'asserita diversità tra indennità di vacanza contrattuale e AFAC, diversità che giustificherebbe la prospettata incidenza sulle voci variabili della retribuzione. In realtà le parti sociali, anche con riguardo all'AFAC, hanno espressamente convenuto che si tratti di un elemento provvisorio della retribuzione a copertura del periodo di vacanza contrattuale, esattamente come previsto dall'Accordo Interconfederale del
1993, che aveva, appunto, introdotto l'istituto della vacanza contrattuale.
Rispetto a tale accordo sono cambiate le modalità per la determinazione del quantum dovuto, ma non è stata modificata né la natura, né la finalità dell'istituto”. Fermo restando quanto sopra, ad ulteriore testuale conferma del fatto che la voce c.d. AFAC di cui all'art. 109 CCNL non incida sul compenso per straordinario, mensilità aggiuntive e TFR si consideri che le norme contrattuali che disciplinano tali istituti non prevedono che la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL sia da inserire nella base di calcolo della retribuzione utile alla loro determinazione.
Le norme contrattuali in tema di TFR, straordinari e mensilità aggiuntive sono assolutamente chiare e specifiche nel prevedere quali siano gli elementi retributivi da considerare ai fini della loro determinazione e nell'elencazione di tali elementi non v'è traccia alcuna della copertura economica di cui all'art. 109 CCNL.
L'art. 116 in tema di lavoro straordinario prevede: “Le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali…”
L'art. 117 in tema di mensilità supplementari stabilisce che “Ogni anno, entro il 20 dicembre ai lavoratori deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105, oltre le indennità di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 108.
Ogni anno, entro il 15 Luglio, deve essere corrisposto al lavoratore un importo pari ad una mensilità della normale retribuzione di cui all'art. 105”.
L'art. 141 CCNL in tema di TFR così prevede: “Per determinare la base annua utile per il calcolo del t.f.r. si devono computare esclusivamente i seguenti elementi: stipendio o salario unico nazionale indennità di contingenza eventuali terzi elementi di cui all'art. 110 eventuali scatti di anzianità tredicesima e quattordicesima eventuali superminimi ed assegni "ad personam" quota integrativa territoriale (QU.I.T.)
Rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario o le somme eventualmente corrisposte a titolo risarcitorio di cui all'art. 82 non sono in ogni caso computabili agli effetti del presente articolo”.
Dalla lettura delle suddette norme emerge con chiarezza che, per ciascun istituto, siano stati indicati, espressamente ed analiticamente, gli elementi retributivi da prendere in considerazione ai fini della loro determinazione;
in tutti i casi, però, mai è indicata la copertura economica di cui all'art. 109 CCNL.
Di talché tale elemento non deve incidere ai fini della determinazione degli istituti retributivi indiretti (straordinario, TFR e mensilità supplementari).
Il CCNL di settore è, infatti, estremamente chiaro nello stabilire, per ogni istituto retributivo indiretto, quali siano gli elementi che concorrono alla sua determinazione;
ne deriva, attesa anche la pacifica inesistenza di un principio di c.d. omnicomprensività della retribuzione, che non possono rientrare nella base di calcolo degli istituti retributivi indiretti elementi (quale la citata copertura economica di cui all'art. 109
CCNL) che non siano espressamente indicati nelle norme contrattuali”.
Conseguentemente, la relativa domanda risulta infondata.
In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione di una metà delle spese di lite, ponendo la restante metà già liquidata in dispositivo a carico della resistente soccombente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire, in relazione al suddetto rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, un trattamento retributivo corrispondente a quello di un lavoratore inquadrato nel livello D1 del CCNL per i dipendenti da Proprietari di CA;
sempre per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze retributive maturate, oltre interessi e rivalutazione di legge;
-condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle spese di lite, liquidata in € 1.500,00, oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 06.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)