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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Opposizione a decreto ingiuntivo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3825 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Nicola Mario Losito, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mascoli,
con studio in Corato, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 24.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 4.7.2019, l'attore ha proposto rituale opposizione al decreto n. 811/2019 di questo Tribunale, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della CP_1
la somma di € 6.524,60, oltre ad interessi e spese del
[...]
procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare rimasto insoluto delle fatture n. 1 dell'8.1.2018
dell'importo di € 7.291,90, parzialmente pagata e rimasta insoluta per il minore importo di € 1.791,90, e n. 4 del
7.5.2018 dell'importo di € 4.732,70, totalmente insoluta,
prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA delle fatture di vendita, emesse per saldo del corrispettivo di lavori di
<
completamento di posa in opera di cappotto>>, realizzati
2 dalla società ricorrente opposta in favore del Parte_1
<
Saverio Nitti n. 9, censito al N.C.E.U. al Foglio 32, p.lla
1399>>, in esecuzione di contratto di appalto sottoscritto il 10.5.2017>>, parimenti depositato in allegato al ricorso per ingiunzione.
A motivi dell'opposizione proposta, l'ingiunto deduce l'inesigibilità del credito vantato ex adverso, quanto meno per il suo intero ammontare, sia per difetto della ricorrenza delle condizioni a cui l'esigibilità del saldo spettante all'appaltatrice è subordinata dal contratto inter partes,
sia per l'inesatto adempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., delle prestazioni a suo carico di cui l'appaltatrice si è resa responsabile, per <
ritardo … [e] la cattiva e/o omessa realizzazione di alcune opere … [nonché] la mancata consegna dei prescritti certificati di idoneità e conformità degli impianti realizzati>>.
Quanto al primo profilo di contestazione, il Parte_1
obietta in particolare che: 1) <
1) del contratto di appalto … è esplicitamente convenuto che
"il pagamento dell'ultima rata di acconto (non del saldo quindi), qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale">>
e <
pagamento del saldo e di "… qualsiasi altro credito
3 eventualmente spettante" in favore dell'impresa al ricevimento "… del nulla osta" della Direzione dei Lavori e quindi alla consegna delle certificazioni di idoneità degli impianti e di agibilità dell'immobile siccome previste per legge>>, nel mentre, <
fattura a saldo da parte dell'impresa, la CILA di riferimento presso il Comune di Corato è ancora aperta né è stata depositata alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori al
Comune … [e] nessun nulla osta è stato mai rilasciato in favore del né … le dovute certificazioni di Parte_1
idoneità degli impianti>>; 2) <
Direzione Lavori e comunicato[gli] … con email del
13/02/2018, cui necessariamente il totale dei pagamenti da corrispondere all'impresa soggiace, reca un importo diverso>>, che, tenuto conto dei pagamenti eseguiti in acconto, conduce ad un minore saldo <>.
In riferimento alla prima delle predette obiezioni,
l'opposta deduce in contrario che essa era invece
<
in quanto aveva terminato i lavori di sua competenza a regola d'arte, come anche verificato in loco dalla D.L. con il
Collaudo del 30/11/2017>>, così come attestato dal documento depositato dallo stesso opponente sotto il n. 9 della sua produzione;
a norma dell'art. 6 bis d.p.r. n. 380/2001, la non prevedeva < Pt_2
di fine lavori>>, che comunque non avrebbe potuto essere
4 presentata al momento della ultimazione da parte della CP_1
dei lavori di sua spettanza, <
[...]
dal cantiere della … i lavori continuavano Controparte_1
con altre maestranze e/o imprese fiduciarie del Sig.
; non faceva carico all'opposta l'obbligo di Parte_1
rilasciare <
degli impianti>>, in quanto, come da contratto, essa si è in proposito unicamente occupata di <
in assistenza alla realizzazione sia degli impianti elettrici che idraulici … realizzati da [altre] imprese designate dal Committente … [esse] per legge … tenute a rilasciare le prescritte certificazioni di idoneità e di conformità degli impianti>>.
Ora, l'invocato (dal ) art. 7 del contratto di Parte_1
appalto oggetto di causa – versato in atti da entrambe le parti in identica copia, completo dei relativi allegati –
così in effetti prevede, per ciò che qui interessa: <<
1. Il
pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. / 2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione della fattura e comunque dopo il nulla osta della Direzione lavori>>.
Dallo stesso contratto e più precisamente dall'allegato computo metrico, si ricava d'altro canto conferma che alla
5 era dal affidata l'esecuzione, CP_1 Parte_1
nell'ambito di più ampi <
manutenzione straordinaria>> ad eseguirsi al <
sito in Corato censito nel NCEU del Comune di Corato al foglio 32 p.lla 1399>>, di sole opere murarie - quanto agli impianti, in mera assistenza ai terzi impiantisti - e di lattoneria, per un complessivo corrispettivo di € 52.441,60,
di cui € 1.527,60 per <
esecuzione>>, oltre ad IVA: donde l'insussistenza di alcun obbligo in capo all'opposta per il rilascio delle certificazioni prescritte per gli impianti;
né a nessun'altra certificazione essa poteva essere tenuta in relazione ai lavori di sua pertinenza.
Il documento prodotto dal sotto il n. 9 richiamato Parte_1
dall'opposta consta di una dichiarazione congiuntamente sottoscritta da tutti e tre i tecnici incaricati dal committente della direzione dei lavori in questione, datata
29.3.2019, con la quale essi comunicano al che i Parte_1
lavori affidati alla loro direzione devono aversi per
<
stessi a decorrere, ai sensi dell'art. 1667 C.C., dalla data di consegna dell'opera come da comunicazione … [pervenuta loro] da parte di tutte le imprese esecutrici incaricate dei lavori e già trasmesse al committente>>.
Tanto essi comunicano al Buongiorno, riservando di provvedere di seguito alla < >> presso il Pt_2
6 competente Ufficio del Comune di Corato, dopo avere attestato che: la ha consegnato il cantiere, per quanto di CP_1
sua competenza, in data 30.1.2018, avendo ultimato a regola d'arte i lavori ad essa assegnati, come <
dalla D.L. mediante prova di immissione acqua direttamente sui tetti e nelle grondaie>>; dopo di ciò i lavori sono proseguiti con altre imprese per la realizzazione delle
<>;
in prosieguo di tempo si è manifestato un problema di
<
dell'architrave del finestrone di accesso al terrazzino>>,
che la ha provveduto a risolvere a propria cura CP_1
e spese;
alla data del 16.2.2019 tutti i lavori sono stati ultimati, anche da parte delle imprese succedute all'opposta, sicché i direttori dei lavori hanno presentato al competente Ufficio comunale comunicazione di sospensione dei lavori;
da tale data il committente non ha fatto pervenire loro <
conformità su tutte le opere eseguite>>.
Tali circostanze sono state anche univocamente confermate in giudizio da due dei tre direttori dei lavori incaricati,
l'ing. e l'ing. con le Controparte_2 Persona_1
deposizioni testimoniali quivi rese, assunte le quali la ha rinunciato all'audizione del terzo direttore CP_1
dei lavori, l'arch. e l'opponente ha Controparte_3
accettato la rinuncia;
ed entrambi tali testi sono pienamente
7 capaci di testimoniare, a mente dell'art. 246 c.p.c., ad onta della contraria eccezione sollevata dal Parte_1
senza tuttavia saper in alcun modo neppure soltanto indicare di quale interesse gli stessi fossero portatori, tale da poterne legittimare la partecipazione al giudizio, e particolarmente attendibili, avuto riguardo al fatto che pacificamente essi sono stati nominati dal committente quali tecnici di propria fiducia e nessuna contestazione risulta formalizzata dal committente in ordine alla bontà del loro operato anteriormente alla presente causa.
Sembra doversi dubitare che l'art. 6 bis d.p.r. n. 380/2001
(introdotto nel testo unico delle disposizioni in materia edilizia dall'art. 3, co. 1, lett. c), d.l.vo n. 222/2016),
nel prevedere il nuovo strumento abilitativo della
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) nella specie utilizzato, non prescrivesse, a tenore del terzo comma della norma, fin dalla sua entrata in vigore, e quindi già
all'epoca dei lavori in contesa, l'obbligo della presentazione al di una dichiarazione di fine lavori, CP_4
al contrario di quanto quivi riferito dai due direttori dei lavori sentiti come testimoni.
V'è tuttavia che l'estremo della <>
di cui al primo comma dell'art. 7 del contratto inter partes non può identificarsi con la <> nei confronti della Pubblica Amministrazione.
8 Questa, infatti, al momento del compimento dell'opera di spettanza della , dovendo il cantiere proseguire CP_1
per l'esecuzione di ulteriori lavori da parte di altre imprese, non poteva trovare luogo;
e sarebbe del tutto irragionevole interpretare la clausola in parola nel senso che le parti avessero inteso differire il diritto della CP_1
a percepire il saldo del suo corrispettivo, quand'anche
[...]
essa avesse esaurito il suo incarico, al totale completamento delle opere anche da parte di tutte le altre imprese incaricate.
Di modo che deve ritenersi che nel rapporto fra le parti il suddetto estremo della <> fissato dal primo comma dell'art. 7 del contratto, sia idoneamente integrato dalla relativa comunicazione menzionata nel suddetto documento 9 prodotto in giudizio dal . Parte_1
È poi ancora lo stesso opponente ad allegare come sopra di avere ricevuto dai direttori dei lavori, il 13.2.2018, il conto finale delle opere di spettanza della - CP_1
quivi dallo stesso depositato sotto il n.
6 - in ordine alla cui correttezza non risulta del pari formalizzata alcuna obiezione da parte sua, tanto che è alla stregua delle sue risultanze che il quivi contesta l'ammontare Parte_1
della somma richiesta in pagamento dall'opposta col ricorso per ingiunzione.
Vero è infine che non è documentato uno specifico <
9 osta>> da parte dei direttori dei lavori al pagamento della fattura emessa dall'opposta a saldo, così come previsto dal secondo comma del medesimo art. 7 del contratto di appalto;
e però una siffatta dichiarazione si ricava per implicito quanto meno dalla comunicazione dei direttori dei lavori del
29.3.2019 oggetto del documento 9 depositato dall'opponente,
se non già dalla comunicazione del conto finale.
Consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta sotto questo primo profilo di inesigibilità del credito ingiunto,
dedotto dall'opponente in relazione alle previsioni dell'art. 7 del contratto inter partes;
né rileva in contrario che il ricorso per ingiunzione sia stato depositato quando ancora la comunicazione dei direttori dei lavori del
29.3.2019 non era intervenuta, nel mentre lo era alla data della emissione del provvedimento monitorio: è infatti consolidata massima della Suprema Corte cheal decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso, sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione>> (Cass. 16.7.2020 n. 15224).
10 Quanto invece all'altro profilo di inesigibilità del credito ingiunto per il suo intero ammontare dedotto dal Parte_1
in riferimento al minore importo che risulta riconosciuto dai direttori dei lavori con il conto finale comunicatogli il 13.2.2018, cui asserisce l'opponente che
<
all'impresa soggiace>>, è incontestato dalla CP_1
che, decurtati dalla liquidazione operata dai direttori dei lavori i pagamenti che il allega di avere Parte_1
eseguito, si ha il minore saldo <> che l'opponente assume dovuto in luogo di quello di € 6.524,60
per il quale l'ingiunzione opposta è stata richiesta e concessa.
Correttamente obietta però la creditrice che il saldo di €
4.844,76 che è dato dalla liquidazione operata dai direttori dei lavori va maggiorato degli oneri della sicurezza,
previsti dall'art. 3 del contratto di appalto nella misura di € 1.527,60 oltre ad IVA al 10%, per un totale così di €
1.680,36, e non considerati dai direttori dei lavori nella contabilità finale, in quanto previsti in contratto in misura fissa.
Consegue che l'opposizione proposta è infondata anche a quest'altro riguardo, in quanto, proprio conformemente a quanto lo stesso opponente deduce essere ancora dovuto sulla scorta del conto finale redatto dai direttori dei lavori, il residuo credito della ammonta in effetti alla Parte_3
11 somma di € 6.525,12, anche maggiore di quella di € 6.524,60,
che per errore quivi deduce l'opposta di avere quantificato nel ricorso per ingiunzione.
L'opposizione proposta è poi parimenti infondata per ciò che l'esigibilità del credito ingiunto è contestata ex art. 1460
c.c.
Il asserisce che l'appaltatrice non ha Parte_1
esattamente adempiuto le sue obbligazioni, si è visto, per
< … [e] la cattiva e/o omessa realizzazione di alcune opere … [nonché] la mancata consegna dei prescritti certificati di idoneità e conformità degli impianti realizzati>>.
Ebbene: la non aveva obbligo alcuno di CP_1
certificazione; i direttori dei lavori hanno concordemente escluso l'imputabilità di ritardi nella esecuzione dei lavori a responsabilità della se non < CP_1
più di qualche giorno>> (così l'ing. ; CP_2
dell'avvenuta risoluzione del problema dello stillicidio, a cura e spese della ha dato espressamene atto CP_1
anche direttamente l'opponente in sede dell'interrogatorio formale reso e non risultano altri lavori che l'Impresa abbia omesso di realizzare o abbia mal realizzato, che il non sa neanche soltanto specificare;
lo stesso Parte_1
unico teste addotto dall'opponente, ha Tes_1
dichiarato <
12 Buongiorno dopo che la aveva ultimato i lavori CP_1
murari di sua competenza, che io ho trovato regolarmente ultimati>>.
L'opposizione proposta va dunque integralmente rigettata siccome sotto ogni profilo infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'opponente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
e viceversa, così provvede, respinta o assorbita
[...]
ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 811/2019 di questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a pagare le spese di causa in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di €
5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
13 Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 9.1.2025
14
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 3825 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Nicola Mario Losito, con studio in Andria, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mascoli,
con studio in Corato, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 24.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato il 4.7.2019, l'attore ha proposto rituale opposizione al decreto n. 811/2019 di questo Tribunale, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della CP_1
la somma di € 6.524,60, oltre ad interessi e spese del
[...]
procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare rimasto insoluto delle fatture n. 1 dell'8.1.2018
dell'importo di € 7.291,90, parzialmente pagata e rimasta insoluta per il minore importo di € 1.791,90, e n. 4 del
7.5.2018 dell'importo di € 4.732,70, totalmente insoluta,
prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione unitamente al relativo estratto autentico del registro IVA delle fatture di vendita, emesse per saldo del corrispettivo di lavori di
<
completamento di posa in opera di cappotto>>, realizzati
2 dalla società ricorrente opposta in favore del Parte_1
<
Saverio Nitti n. 9, censito al N.C.E.U. al Foglio 32, p.lla
1399>>, in esecuzione di contratto di appalto sottoscritto il 10.5.2017>>, parimenti depositato in allegato al ricorso per ingiunzione.
A motivi dell'opposizione proposta, l'ingiunto deduce l'inesigibilità del credito vantato ex adverso, quanto meno per il suo intero ammontare, sia per difetto della ricorrenza delle condizioni a cui l'esigibilità del saldo spettante all'appaltatrice è subordinata dal contratto inter partes,
sia per l'inesatto adempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., delle prestazioni a suo carico di cui l'appaltatrice si è resa responsabile, per <
ritardo … [e] la cattiva e/o omessa realizzazione di alcune opere … [nonché] la mancata consegna dei prescritti certificati di idoneità e conformità degli impianti realizzati>>.
Quanto al primo profilo di contestazione, il Parte_1
obietta in particolare che: 1) <
1) del contratto di appalto … è esplicitamente convenuto che
"il pagamento dell'ultima rata di acconto (non del saldo quindi), qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale">>
e <
pagamento del saldo e di "… qualsiasi altro credito
3 eventualmente spettante" in favore dell'impresa al ricevimento "… del nulla osta" della Direzione dei Lavori e quindi alla consegna delle certificazioni di idoneità degli impianti e di agibilità dell'immobile siccome previste per legge>>, nel mentre, <
fattura a saldo da parte dell'impresa, la CILA di riferimento presso il Comune di Corato è ancora aperta né è stata depositata alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori al
Comune … [e] nessun nulla osta è stato mai rilasciato in favore del né … le dovute certificazioni di Parte_1
idoneità degli impianti>>; 2) <
Direzione Lavori e comunicato[gli] … con email del
13/02/2018, cui necessariamente il totale dei pagamenti da corrispondere all'impresa soggiace, reca un importo diverso>>, che, tenuto conto dei pagamenti eseguiti in acconto, conduce ad un minore saldo <>.
In riferimento alla prima delle predette obiezioni,
l'opposta deduce in contrario che essa era invece
<
in quanto aveva terminato i lavori di sua competenza a regola d'arte, come anche verificato in loco dalla D.L. con il
Collaudo del 30/11/2017>>, così come attestato dal documento depositato dallo stesso opponente sotto il n. 9 della sua produzione;
a norma dell'art. 6 bis d.p.r. n. 380/2001, la non prevedeva < Pt_2
di fine lavori>>, che comunque non avrebbe potuto essere
4 presentata al momento della ultimazione da parte della CP_1
dei lavori di sua spettanza, <
[...]
dal cantiere della … i lavori continuavano Controparte_1
con altre maestranze e/o imprese fiduciarie del Sig.
; non faceva carico all'opposta l'obbligo di Parte_1
rilasciare <
degli impianti>>, in quanto, come da contratto, essa si è in proposito unicamente occupata di <
in assistenza alla realizzazione sia degli impianti elettrici che idraulici … realizzati da [altre] imprese designate dal Committente … [esse] per legge … tenute a rilasciare le prescritte certificazioni di idoneità e di conformità degli impianti>>.
Ora, l'invocato (dal ) art. 7 del contratto di Parte_1
appalto oggetto di causa – versato in atti da entrambe le parti in identica copia, completo dei relativi allegati –
così in effetti prevede, per ciò che qui interessa: <<
1. Il
pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. / 2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 giorni dall'emissione della fattura e comunque dopo il nulla osta della Direzione lavori>>.
Dallo stesso contratto e più precisamente dall'allegato computo metrico, si ricava d'altro canto conferma che alla
5 era dal affidata l'esecuzione, CP_1 Parte_1
nell'ambito di più ampi <
manutenzione straordinaria>> ad eseguirsi al <
sito in Corato censito nel NCEU del Comune di Corato al foglio 32 p.lla 1399>>, di sole opere murarie - quanto agli impianti, in mera assistenza ai terzi impiantisti - e di lattoneria, per un complessivo corrispettivo di € 52.441,60,
di cui € 1.527,60 per <
esecuzione>>, oltre ad IVA: donde l'insussistenza di alcun obbligo in capo all'opposta per il rilascio delle certificazioni prescritte per gli impianti;
né a nessun'altra certificazione essa poteva essere tenuta in relazione ai lavori di sua pertinenza.
Il documento prodotto dal sotto il n. 9 richiamato Parte_1
dall'opposta consta di una dichiarazione congiuntamente sottoscritta da tutti e tre i tecnici incaricati dal committente della direzione dei lavori in questione, datata
29.3.2019, con la quale essi comunicano al che i Parte_1
lavori affidati alla loro direzione devono aversi per
<
stessi a decorrere, ai sensi dell'art. 1667 C.C., dalla data di consegna dell'opera come da comunicazione … [pervenuta loro] da parte di tutte le imprese esecutrici incaricate dei lavori e già trasmesse al committente>>.
Tanto essi comunicano al Buongiorno, riservando di provvedere di seguito alla < >> presso il Pt_2
6 competente Ufficio del Comune di Corato, dopo avere attestato che: la ha consegnato il cantiere, per quanto di CP_1
sua competenza, in data 30.1.2018, avendo ultimato a regola d'arte i lavori ad essa assegnati, come <
dalla D.L. mediante prova di immissione acqua direttamente sui tetti e nelle grondaie>>; dopo di ciò i lavori sono proseguiti con altre imprese per la realizzazione delle
<>;
in prosieguo di tempo si è manifestato un problema di
<
dell'architrave del finestrone di accesso al terrazzino>>,
che la ha provveduto a risolvere a propria cura CP_1
e spese;
alla data del 16.2.2019 tutti i lavori sono stati ultimati, anche da parte delle imprese succedute all'opposta, sicché i direttori dei lavori hanno presentato al competente Ufficio comunale comunicazione di sospensione dei lavori;
da tale data il committente non ha fatto pervenire loro <
conformità su tutte le opere eseguite>>.
Tali circostanze sono state anche univocamente confermate in giudizio da due dei tre direttori dei lavori incaricati,
l'ing. e l'ing. con le Controparte_2 Persona_1
deposizioni testimoniali quivi rese, assunte le quali la ha rinunciato all'audizione del terzo direttore CP_1
dei lavori, l'arch. e l'opponente ha Controparte_3
accettato la rinuncia;
ed entrambi tali testi sono pienamente
7 capaci di testimoniare, a mente dell'art. 246 c.p.c., ad onta della contraria eccezione sollevata dal Parte_1
senza tuttavia saper in alcun modo neppure soltanto indicare di quale interesse gli stessi fossero portatori, tale da poterne legittimare la partecipazione al giudizio, e particolarmente attendibili, avuto riguardo al fatto che pacificamente essi sono stati nominati dal committente quali tecnici di propria fiducia e nessuna contestazione risulta formalizzata dal committente in ordine alla bontà del loro operato anteriormente alla presente causa.
Sembra doversi dubitare che l'art. 6 bis d.p.r. n. 380/2001
(introdotto nel testo unico delle disposizioni in materia edilizia dall'art. 3, co. 1, lett. c), d.l.vo n. 222/2016),
nel prevedere il nuovo strumento abilitativo della
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) nella specie utilizzato, non prescrivesse, a tenore del terzo comma della norma, fin dalla sua entrata in vigore, e quindi già
all'epoca dei lavori in contesa, l'obbligo della presentazione al di una dichiarazione di fine lavori, CP_4
al contrario di quanto quivi riferito dai due direttori dei lavori sentiti come testimoni.
V'è tuttavia che l'estremo della <>
di cui al primo comma dell'art. 7 del contratto inter partes non può identificarsi con la <> nei confronti della Pubblica Amministrazione.
8 Questa, infatti, al momento del compimento dell'opera di spettanza della , dovendo il cantiere proseguire CP_1
per l'esecuzione di ulteriori lavori da parte di altre imprese, non poteva trovare luogo;
e sarebbe del tutto irragionevole interpretare la clausola in parola nel senso che le parti avessero inteso differire il diritto della CP_1
a percepire il saldo del suo corrispettivo, quand'anche
[...]
essa avesse esaurito il suo incarico, al totale completamento delle opere anche da parte di tutte le altre imprese incaricate.
Di modo che deve ritenersi che nel rapporto fra le parti il suddetto estremo della <> fissato dal primo comma dell'art. 7 del contratto, sia idoneamente integrato dalla relativa comunicazione menzionata nel suddetto documento 9 prodotto in giudizio dal . Parte_1
È poi ancora lo stesso opponente ad allegare come sopra di avere ricevuto dai direttori dei lavori, il 13.2.2018, il conto finale delle opere di spettanza della - CP_1
quivi dallo stesso depositato sotto il n.
6 - in ordine alla cui correttezza non risulta del pari formalizzata alcuna obiezione da parte sua, tanto che è alla stregua delle sue risultanze che il quivi contesta l'ammontare Parte_1
della somma richiesta in pagamento dall'opposta col ricorso per ingiunzione.
Vero è infine che non è documentato uno specifico <
9 osta>> da parte dei direttori dei lavori al pagamento della fattura emessa dall'opposta a saldo, così come previsto dal secondo comma del medesimo art. 7 del contratto di appalto;
e però una siffatta dichiarazione si ricava per implicito quanto meno dalla comunicazione dei direttori dei lavori del
29.3.2019 oggetto del documento 9 depositato dall'opponente,
se non già dalla comunicazione del conto finale.
Consegue l'infondatezza dell'opposizione proposta sotto questo primo profilo di inesigibilità del credito ingiunto,
dedotto dall'opponente in relazione alle previsioni dell'art. 7 del contratto inter partes;
né rileva in contrario che il ricorso per ingiunzione sia stato depositato quando ancora la comunicazione dei direttori dei lavori del
29.3.2019 non era intervenuta, nel mentre lo era alla data della emissione del provvedimento monitorio: è infatti consolidata massima della Suprema Corte che
10 Quanto invece all'altro profilo di inesigibilità del credito ingiunto per il suo intero ammontare dedotto dal Parte_1
in riferimento al minore importo che risulta riconosciuto dai direttori dei lavori con il conto finale comunicatogli il 13.2.2018, cui asserisce l'opponente che
<
all'impresa soggiace>>, è incontestato dalla CP_1
che, decurtati dalla liquidazione operata dai direttori dei lavori i pagamenti che il allega di avere Parte_1
eseguito, si ha il minore saldo <> che l'opponente assume dovuto in luogo di quello di € 6.524,60
per il quale l'ingiunzione opposta è stata richiesta e concessa.
Correttamente obietta però la creditrice che il saldo di €
4.844,76 che è dato dalla liquidazione operata dai direttori dei lavori va maggiorato degli oneri della sicurezza,
previsti dall'art. 3 del contratto di appalto nella misura di € 1.527,60 oltre ad IVA al 10%, per un totale così di €
1.680,36, e non considerati dai direttori dei lavori nella contabilità finale, in quanto previsti in contratto in misura fissa.
Consegue che l'opposizione proposta è infondata anche a quest'altro riguardo, in quanto, proprio conformemente a quanto lo stesso opponente deduce essere ancora dovuto sulla scorta del conto finale redatto dai direttori dei lavori, il residuo credito della ammonta in effetti alla Parte_3
11 somma di € 6.525,12, anche maggiore di quella di € 6.524,60,
che per errore quivi deduce l'opposta di avere quantificato nel ricorso per ingiunzione.
L'opposizione proposta è poi parimenti infondata per ciò che l'esigibilità del credito ingiunto è contestata ex art. 1460
c.c.
Il asserisce che l'appaltatrice non ha Parte_1
esattamente adempiuto le sue obbligazioni, si è visto, per
< … [e] la cattiva e/o omessa realizzazione di alcune opere … [nonché] la mancata consegna dei prescritti certificati di idoneità e conformità degli impianti realizzati>>.
Ebbene: la non aveva obbligo alcuno di CP_1
certificazione; i direttori dei lavori hanno concordemente escluso l'imputabilità di ritardi nella esecuzione dei lavori a responsabilità della se non < CP_1
più di qualche giorno>> (così l'ing. ; CP_2
dell'avvenuta risoluzione del problema dello stillicidio, a cura e spese della ha dato espressamene atto CP_1
anche direttamente l'opponente in sede dell'interrogatorio formale reso e non risultano altri lavori che l'Impresa abbia omesso di realizzare o abbia mal realizzato, che il non sa neanche soltanto specificare;
lo stesso Parte_1
unico teste addotto dall'opponente, ha Tes_1
dichiarato <
12 Buongiorno dopo che la aveva ultimato i lavori CP_1
murari di sua competenza, che io ho trovato regolarmente ultimati>>.
L'opposizione proposta va dunque integralmente rigettata siccome sotto ogni profilo infondata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e gravano pertanto sull'opponente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte dalla in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
e viceversa, così provvede, respinta o assorbita
[...]
ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 811/2019 di questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente a pagare le spese di causa in favore dell'opposta, che si liquidano nella complessiva somma di €
5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
13 Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 9.1.2025
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IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo