Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1188.
(Destinatario del pagamento).
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
(Destinatario del pagamento).
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
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- 1. Art 1188 cc: destinatario del pagamentohttps://www.avvocatoticozzi.it/it/blog · 304.0428
14 novembre 2022 L'art. 1188 cc fa parte della disciplina delle obbligazioni in generale e si riferisce in particolare al destinatario dell'adempimento. Vediamo quale è il contenuto della previsione di cui all'art. 1188 cc e descriviamo sommariamente la sua disciplina. Art 1188 cc: la previsione codicistica L'art. 1188 cc contiene la norma della disciplina delle obbligazioni riferibile al destinatario dell'adempimento. […] Si è peraltro sottolineato che non sono destinatari del pagamento ai sensi dell'art. 1188 c.c. i soggetti che si trovano a cooperare materialmente con il debitore per l'adempimento e neppure coloro che sono il punto di riferimento, in senso oggettivo, […]
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- art. 494 cod. pen.·
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- sostituzione di persona·
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