Articolo 1188 del Codice civile
Articolo 1120Articolo 1189
Versione
19 aprile 1942
Art. 1188.

(Destinatario del pagamento).

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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