Articolo 9 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 marzo 1999
Art. 9. (Ammontare dell'elargizione) 1. L'elargizione e' corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo previsto dall'articolo 18, in misura dell'intero ammontare del danno e comunque non superiore a lire 3.000 milioni. Qualora piu' domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto, siano proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo dell'elargizione non puo' superare nel triennio la somma di lire 6.000 milioni.
2. L'elargizione e' esente dal pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre, per l'elargizione, l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Entrata in vigore il 18 marzo 1999
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