Articolo 16 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 15Articolo 17
Versione
18 marzo 1999
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Versione
14 novembre 1999
Art. 16. (Revoca dell'elargizione) 1. Salvo quanto previsto dall' articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , la concessione dell'elargizione e' revocata:
a) se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme gia' corrisposte;
b) se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
c) se la condizione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), non permane anche nel triennio successivo al decreto di concessione.
2. Alle elargizioni concesse in favore dei soggetti indicati all'articolo 7 non si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo e di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15.
(( 2-bis. L'elargizione e' revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche ))
Entrata in vigore il 14 novembre 1999
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