Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Sara Marino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8708/2024 R.G.N.C.
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. BACCHI ILENIA;
parte ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. CALLEGARO MARZIA;
parte resistente
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
Conclusioni delle parti: si vedano accordo e note di trattazione scritte
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , Parte_1
premesso che dalla relazione sentimentale con il è nata a [...]
Palermo il 26 luglio 2006 la figlia , ha chiesto al Persona_1
Tribunale di disciplinare il diritto di visita con il padre e stabilire a carico del predetto l'obbligo di corrispondere, per il mantenimento della figlia, la somma complessiva di Euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. In data 10.01.2025 si è costituito in giudizio e ha Controparte_1
depositato il “RICORSO CONGIUNTO PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO NEI CONFRONTI Controparte_2
DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO” sottoscritto da entrambe le parti.
3. Le parti hanno, dunque, chiesto congiuntamente al Tribunale l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui al predetto accordo
(sottoscritto il 9.01.2025), alle condizioni che di seguito integralmente si trascrivono:
“1) nulla viene disposto per il diritto di visita e l'affidamento della figlia, essendo nelle more divenuta maggiorenne ed in grado di gestire in Per_1
autonomia il rapporto con il padre;
2) Per quanto attiene il mantenimento della figlia si precisa che la Per_1
stessa è sì maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e vive in casa con la madre. Il IGnor ha iniziato a lavorare nel mese Controparte_1
di novembre dell'anno 2024 (doc. 3), per cui si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, la somma di € 300,00 alla IG.ra
, entro il giorno 20 di ogni mese. Somma rivalutabile in base agli Parte_1
indici Istat.
2 3) Ritenuto che appare opportuno disciplinare le modalità di partecipazione alle spese di carattere straordinario nell'interesse della figlia, le parti convengono che tutte le spese di carattere straordinario saranno rimborsate alla fine di ogni mese nel quale è avvenuto l'esborso al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali e /o ricevute, giusto protocollo adottato da Questo Tribunale ed al quale si rimanda. In particolare, rientrano tra le spese straordinarie che dovranno essere rimborsate per il 50% alla parte che le abbia integralmente sostenute, in assenza di preventivo accordo: A) spese mediche relative a: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche presso le strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari non erogati dal
- tickets sanitari relativi alle cure di cui a questo punto A. Rientrano tra CP_3
le spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra le parti: A) spese mediche relative a: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati dal - farmaci CP_3
particolari. Relativamente a dette spese mediche, si prevede che il coniuge che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro coniuge con un preavviso di almeno dieci giorni e che detto ultimo coniuge abbia l'obbligo, entro i sette giorni successivi, di comunicare una eventuale alternativa meno onerosa;
in difetto di riscontro alla prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata per l'aliquota di sua pertinenza;
in caso di proposta di una soluzione alternativa meno onerosa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti della metà del preventivo alternativo. Qualora si presenti una situazione d'urgenza il genitore che avrà presso di sé il figlio provvederà, tempestivamente. A tutela della salute del minore e tale spesa sarà suddivisa al 50% B) spese scolastiche relative a: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite
3 scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso sedi universitarie;
C) spese extrascolastiche relative a: - corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- viaggi e vacanze”.
4. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
5. Alla luce dell'esito del giudizio, va infine disposta l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1. visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e dispone che il regime di mantenimento della figlia , nata a [...]
Palermo il 26.07.2006, sia regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal relatore.
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