Articolo 5 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 marzo 1999
Art. 5. (Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive) 1. Se vi e' stata acquiescenza alle richieste estorsive, l'elargizione puo' essere concessa anche in relazione ai danni a beni mobili o immobili o alla persona verificatisi nei sei mesi precedenti la denuncia.
Entrata in vigore il 18 marzo 1999
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