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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/07/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
SEZIONE PER I MINORENNI
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi Presidente rel.
dr. Carla Ciofani Consigliera
dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
dr. Fania Beatriz Lucci Esperta
dr. Dario Bronzi Esperto
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8/2025 V.G. vertente tra
nata a [...] il [...], Parte_1 residente in [...], rappresentata dall'Avv. Christian Bove come da procura allegata all'atto di appello
- appellante e
nata a [...] il [...], Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.
Angela Tinelli e Gaetano Amatulli, come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- appellata e
Avv. , nella qualità di curatrice speciale della CP_2 minore nata a [...] il [...], Persona_1 rappresentata da sé medesima
- appellata e
, nato a [...] il [...], residente Controparte_3 in Pescara, via Colle Innamorati n. 92,
appellato contumace e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 112 del
Tribunale per i minorenni dell'Aquila pubblicata in data
11/12/2024
Conclusioni dell'appellante
“- In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'atto impugnato;
-in via principale per tutti i motivi in narrativa dichiarare la nullità e/o annullabilità della sentenza oggetto di gravame;
- in via subordinata e nel merito, accogliere sempre per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 112/2024 del Tribunale dei Minorenni de L'Aquila, pubblicata l'11.12.2024 e comunicata da parte della cancelleria a mezzo posta certificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
1. accertato e dichiarato il corretto operato della sig.ra rispetto alle figlie ed Parte_1 PE ER
, per le ragioni tutte spiegate in atti, rigettare
[...] l'avversa domanda con revoca dei provvedimenti tutti adottati in limitazione della responsabilità genitoriale della stessa;
2. Con condanna della sig.ra anche ex art. 96 Controparte_1 cpc come meglio argomentato in narrativa;
3. In ogni caso con vittoria di spese e competenze relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che se ne dichiara antistatario.”
Conclusioni di Controparte_1
“L'Ecc.ma Corte Voglia respingere il ricorso in appello proposto dalla sig.ra confermando integralmente la Parte_1 sentenza n. 112/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di
L'Aquila in ogni sua statuizione, ivi compreso l'affido della minore al Servizio Sociale e la regolamentazione della ER frequentazione della piccola con la sig.ra come da ER _1 sentenza.
In ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese di lite del presente giudizio.”
Conclusioni della curatrice della minore
“Chiede all'Eccellentissima Corte D'Appello di L'Aquila adita che, previo rigetto dell'istanza di sospensione, voglia rigettare il ricorso in appello come proposto dalla signora
e confermare conseguentemente la Sentenza Parte_1
n. 112/2024 emessa dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila.”
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (emessa dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila in data 5/12/2024 pubbl. il 11/12/2024 n. 112/2024) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 112 pubblicata il giorno 11/12/2024 il
Tribunale per i minorenni dell'Aquila affidava la minore ER
, nata a [...] il [...], al Servizio Sociale per la
[...] durata di diciotto mesi, attribuendo al Servizio il potere di decidere sul suo collocamento e sulle questioni di maggior rilevanza in materia educativa e sanitaria di concerto con il padre della bambina con correlata Controparte_3 limitazione della responsabilità genitoriale della madre
[...]
; dichiarava il diritto della sig.ra Parte_1 _1
, nonna materna della minore, alla frequentazione della
[...] nipote attraverso incontri presso il luogo di residenza della bambina nel giorno di domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00, salvo diverso accordo delle parti, e condannava la sig.ra a rifondere alle controparti le spese di lite, Parte_1 liquidate in favore dello Stato per ciò che atteneva alla curatrice della bambina, ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
1.1. Il Tribunale esponeva che il procedimento era stato instaurato dalla sig.ra residente in Controparte_1
Locorotondo (BA), nonna materna di nata a [...] Persona_3 il giorno 11/11/2005, all'epoca minorenne, e di Persona_1 nata a [...] il [...]; che la ricorrente lamentava che la figlia madre delle minori, le impediva Parte_1 da circa due anni di avere rapporti con le nipoti, interrompendo le conversazioni telefoniche con , opponendosi alle visite PE delle nipoti presso la sua abitazione e precludendo ogni contatto delle minori anche con i nonni paterni, residenti in [...]di
San Severo (FG), e da ultimo aveva interrotto violentemente un incontro a Pescara della minore con lei e con la Persona_3 nonna paterna. 1.1.1. Il Tribunale riferiva che la sig.ra aveva quindi _1 chiesto che venissero compiuti accertamenti sulla capacità genitoriale della sig.ra e venisse garantito il suo Parte_1 diritto di visita delle nipoti.
1.2. Il Tribunale esponeva che il servizio di
Neuropsichiatria Infantile di Pescara aveva evidenziato le gravi problematiche psichiche delle minori, avendo sviluppato PE una disfunzionalità globale con inclinazione a condotte pericolose attraverso la frequentazione di siti web ed essendo affetta da disturbo dello spettro autistico di livello ER
2 e mutismo selettivo;
che la sig.ra si era dichiarata _1 disponibile all'affidamento della nipote ed anche di PE
, dopo aveva costruito un rapporto con quest'ultima; che ER con decreto in data 24/8/2023 era stato disposto l'allontanamento di dalla residenza familiare e il suo PE collocamento presso la nonna materna ed entrambe le minori erano state affidate al Servizio Sociale, i cui operatori avevano tuttavia riferito di non riuscire a compiere interventi adeguati a causa dell'elevata conflittualità del nucleo familiare;
che la sig.ra aveva rinunciato all'affidamento della nipote _1 PE riferendo condotte violente poste in atto da quest'ultima nei suoi confronti;
che la ragazza era stata quindi affidata al padre;
che il nucleo familiare era già stato oggetto di interventi nel 2021, quando la minore aveva chiamato le PE forze dell'ordine lamentando condotte violente della madre nei suoi confronti ed era stata collocata per un periodo in una casa famiglia, dove aveva ripreso il percorso scolastico, nuovamente interrotto dopo che per sua volontà aveva fatto rientro a casa ritenendo migliorati i rapporti con la madre;
che in tale occasione era emerso che i genitori delle minori, sig.ri
[...]
e erano separati di Parte_1 Controparte_3 fatto, ma vivevano in un unico fabbricato, di cui la madre e le figlie occupavano la zona giorno e le camere da letto ed il padre un locale sottostante adibito a taverna;
che l'atteggiamento autoritario della sig.ra , volto ad impedire alle Parte_1 figlie relazioni con l'esterno, lamentato dalla minore PE era stato confermato dalla scelta di iscrivere la piccola ER in un istituto che consentiva la presenza della madre durante la permanenza della minore;
che nel corso del presente procedimento la sig.ra aveva assunto un atteggiamento ostativo Parte_1 opponendosi in particolare all'inserimento di in una PE comunità terapeutica, nonostante le allarmanti condizioni della minore;
che gli interventi terapeutici effettuati in favore delle due minori non erano riusciti a contrastare efficacemente il modello educativo cui erano rimaste esposte con conseguente peggioramento delle loro condizioni;
che nelle more del procedimento era divenuta maggiorenne e pertanto nei suoi PE confronti non dovevano essere più adottati provvedimenti dal giudice minorile;
che appariva superfluo indagare l'astratta capacità genitoriale della sig.ra tenuto conto che di Parte_1 fatto ella teneva un comportamento contrario ai suoi doveri in violazione dei diritti delle figlie;
che nessuna delle parti aveva richiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre;
che erano stati attivati in favore della minore
, con il consenso dei genitori, gli interventi ER terapeutici e riabilitativi suggeriti dalla Neuropsichiatrica infantile;
che doveva essere confermato l'affidamento della bambina al Servizio Sociale, già disposto in corso di causa, con precisa definizione dei compiti e dei poteri degli affidatari nei termini indicati dall'art. 5-bis della legge n. 184 del 1983, con correlata limitazione della responsabilità genitoriale della madre;
che l'affidamento era condiviso tra il Servizio Sociale ed il sig. , con conferimento del potere di scelta riguardo ER alla collocazione ed agli spostamenti della minore per le visite ed il soggiorno presso altri familiari ed alle scelte di maggior importanza in materia educativa e sanitaria;
che su questi temi il Servizio sociale doveva sentire entrambi i genitori, pur non essendo il parere della madre vincolante;
che il padre doveva richiedere l'attivazione del sostegno scolastico per la minore e gli ulteriori interventi previsti dalla legge n. 104 del 1992; che in caso di omissione di tali interventi il Servizio Sociale doveva informarne il curatore speciale, il Pubblico ministero presso il Tribunale per i minori e la nonna materna;
che gli incontri della minore con la nonna, salvo diverso accordo delle parti, dovevano svolgersi nel Comune di residenza della minore alla presenza di altri familiari, se consentito dalla sig.ra
, ogni domenica dalle ore 10.00 alle 18.00; che nella _1 settimana di Pasqua gli incontri dovevano avvenire in due giorni consecutivi, compresa la domenica;
che, ove l'incontro pasquale non fosse avvenuto nei termini appena indicati, la minore avrebbe trascorso con la nonna i giorni del 25 e del 26 dicembre dello stesso anno;
che i contatti a distanza erano liberi ed illimitati.
2. Con ricorso depositato in data 9/1/2025 la sig.ra
[...] proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di tre motivi, concludendo come riportato in rubrica.
2.1. Si costituiva in giudizio la sig.ra Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. Anche la curatrice della minore ed il Procuratore
Generale della Repubblica chiedevano il rigetto del gravame.
2.3. Con ordinanza in data 14/3/2025 veniva dichiarata la nullità della citazione del sig. non Controparte_3 costituito, per il mancato rispetto del termine a comparire, e veniva ordinato il rinnovo della notifica;
veniva inoltre richiesta al Servizio Sociale affidatario una relazione aggiornata sulle condizioni della minore Persona_1
2.4. L'udienza del 1°/7/2025, fissata per la decisione dell'appello, si è svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e le parti costituite nelle memorie depositate hanno concluso come riportato in epigrafe.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia del sig. , padre della minore, che non si è Controparte_3 costituito in giudizio a seguito del rinnovo della notifica del ricorso e dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di discussione, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data
21/3/2025.
4. Con il primo motivo di appello la sig.ra deduce Parte_1 la nullità della sentenza impugnata per non avere il Collegio potuto esaminare le note ed i documenti da lei tempestivamente depositati il 27/11/2024 nel termine assegnato dal giudice, inseriti nel fascicolo telematico successivamente alla deliberazione della sentenza.
4.1. Con il secondo motivo di appello la sig.ra Parte_1 lamenta la violazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 102 c.p.c. (rectius 112 c.p.c.) per avere il giudice pronunciato oltre i limiti della domanda, non avendo nessuna delle parti richiesto la sua decadenza dalla responsabilità genitoriale.
4.2. Con il terzo motivo di appello la sig.ra Parte_1 contesta nel merito la decisione del Tribunale per i minori, evidenziando che dalle relazioni dei Servizi sociali emergeva che lei anche prima dell'inizio del procedimento aveva attivato interventi diagnostici e riabilitativi in favore della figlia presso i migliori centri italiani e che la bambina stava ER facendo notevoli progressi grazie al suo impegno. 4.2.1. L'appellante rileva che la sig.ra Controparte_1 aveva interferito negativamente nella vita della nipote PE inducendola a non assumere la terapia farmacologia prescrittale ed a ribellarsi ai genitori.
4.3. Chiede infine che alla luce della fondatezza dei motivi di appello venga modificato anche il capo della sentenza relativo alla sua condanna al pagamento delle spese di lite e che la sig.ra venga condannata ai sensi dell'art. 96, comma 1, _1
c.p.c. a pagarle la somma di euro 10.000,00 o, in subordine, che venga condannata al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
5. Il primo motivo di appello è fondato.
5.1. Con ordinanza in data 29/1/2024 il Tribunale diede atto della chiusura del procedimento nei confronti di PE
, frattanto divenuta maggiorenne, confermò l'affidamento
[...] della minore al Servizio sociale, demandandogli le ER scelte relative alla collocazione della bambina ed alla sua cura e stabilì che il Servizio riferisse in ordine all'attività svolta con relazione da depositare entro il 15/5/2024. All'esito, ritenuto che non apparivano necessari ulteriori approfondimenti istruttori, essendosi la situazione stabilizzata, il giudice delegato rinviò la causa per la decisione, assegnando alle parti termine sino al 30/11/2024 per il deposito di note contenenti le conclusioni processuali, di merito, cautelari ed istruttorie.
5.1.1. Dalle e-mail prodotte dalla sig.ra risulta Parte_1 che le memorie conclusive furono da lei depositate correttamente in data 27/11/2024 e furono accettate dal sistema nella stessa data. Esse furono tuttavia scaricate dalla Cancelleria ed inserite nel fascicolo telematico solo in data 11/12/2024, dopo la deliberazione della sentenza, discussa in camera di consiglio il 5/12/2024, come risulta dalla schermata Polisweb depositata dall'appellante. 5.2. Ne consegue la nullità della sentenza di primo grado, determinata dalla lesione del principio del contraddittorio per non aver potuto il Collegio prendere visione delle difese spiegate dalla parte (vedi Cass. S.U. n. 36596 del 2021).
6. Alla nullità della sentenza del Tribunale per i minorenni consegue l'obbligo del giudice di appello di decidere sulle domande delle parti e di adottare i provvedimenti più idonei nel superiore interesse della minore, non vertendosi in una delle ipotesi di rimessione della causa in primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.c.
7. Come già evidenziato nell'ordinanza in data 29/1/2024, sopra citata, il presente procedimento riguarda unicamente la minore giacché la sorella è divenuta Persona_1 PE maggiorenne in data 11/11/2023. In favore di quest'ultima risulta frattanto aperta presso il Tribunale Ordinario di
Pescara l'amministrazione di sostegno con nomina di un'amministratrice esterna al nucleo familiare.
7.1. Nella relazione inviata a questo Ufficio in data
9/6/2025, i Servizi sociali affidatari della minore hanno riferito di avere partecipato ai gruppi di lavoro organizzati dalla Scuola primaria nella quale è stata inserita la bambina nell'anno scolastico 2024 – 2025, unitamente a rappresentati dell'unità di Neuropsichiatria infantile e del Centro di
Riabilitazione Adriatico della Fondazione Paolo VI di Pescara.
7.2. I Servizi hanno messo in luce che la minore grazie alle terapie riabilitative trisettimanali presso il Centro
Adriatico, alle quali viene accompagnata dalla madre, ed ai programmi individualizzati predisposti dalla scuola, dove è seguita da due insegnanti di sostegno, sta compiendo significativi progressi nel superamento del suo disagio, diagnosticato presso il Centro Stella Maris di Pisa come
“sintomatologia ansiosa multipla (ansia da separazione, ansia sociale e mutismo selettivo). Disregolazione emotivo- comportamentale oscillazioni timiche in bambina con disturbo da deficit di attenzione e iperattività forma combinata e discontinuità del funzionamento socio-comunicativo attualmente inquadrabile in un disturbo dello spettro autistico da monitorare longitudinalmente e competenze cognitive non verbali nella norma.”
7.3. I Servizi hanno inoltre riferito che i sig.ri Parte_1
e si sono separati, che la bambina vive con la madre e ER che il padre si è trasferito in un'abitazione messagli a disposizione dalla sig.ra , con conseguente alleggerimento _1 delle tensioni familiari, e che la sorella dovrebbe essere PE inserita a breve in una comunità terapeutica. Hanno esposto che il sig. cura i rapporti della figlia minore con la nonna ER materna, sia a Pescara sia a San Severo, ove la bambina ha occasione di incontrare anche i nonni paterni. Tali incontri avvengono con una frequenza di circa uno ogni venti giorni.
7.4. La sig.ra deduce che a fronte di tali Parte_1 positivi riscontri emerge l'adeguatezza di tutti gli interventi da lei posti in essere in autonomia in favore della figlia, prima dell'intervento dei Servizi sociali.
7.5. Tali deduzioni sono smentite dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante.
Contrariamente a quanto assunto dalla sig.ra Parte_1
l'intervento dei Servizi sociali è valso a garantire la continuità degli interventi in favore della minore ed a ridare un ruolo alla figura paterna, emarginata e svilita nell'educazione delle figlie.
7.5.1. Dalla relazione della Fondazione Stella Maris in data 14/1/2023 e dalla certificazione in data 22/2/2023 dell'Unità operativa di Neuropsichiatria infantile di Pescara, prodotte dall'appellante, risulta che all'epoca la bambina, pur iscritta alla scuola materna, non la frequentava, nonostante i neuropsichiatri avessero raccomandato sin dalla prima visita la prosecuzione del percorso scolastico ritenendo fondamentale la socializzazione della minore, affiancata da un insegnante di sostegno in un piccolo gruppo di bambini.
7.5.2. La sig.ra non ha contestato l'episodio Parte_1 avvenuto nel centro di Pescara il 19/3/2023, narrato dalla sig.ra nel ricorso introduttivo, quando l'odierna appellante si _1 era rivolta urlando in pubblico contro la sig.ra e contro _1 la madre e la zia del marito, tanto da richiamare l'attenzione dei Vigili urbani, non essendo d'accordo che frequentassero la figlia , all'epoca minorenne, incurante della presenza del PE padre delle minori, che aveva organizzato l'incontro, minandone così l'autorevolezza dinanzi alle figlie, presenti entrambe al litigio, e veicolando un modello di relazioni violente e prevaricatrici.
7.5.3. Dalla relazione in data 18/9/2024 del Centro
Adriatico, anch'essa prodotta dalla sig.ra emerge Parte_1 inoltre che nella primavera del 2024 il centro aveva proposto ai genitori della bambina un percorso di parent training che era stato sospeso dopo alcuni incontri a causa dell'estrema conflittualità che rendeva impossibile il dialogo fra i due ex compagni.
7.6. Alla luce di tali risultanze appare necessario confermare l'affidamento della minore al Servizio sociale per la durata di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 5-bis legge n. 184 del 1983, demandando al Servizio le scelte in ordine alla collocazione, alla cura ed al percorso scolastico della minore, con correlativa limitazione della responsabilità materna, al fine di scongiurare l'interruzione degli interventi riabilitativi e della frequenza scolastica della bambina e di consolidare i progressi raggiunti anche nei rapporti fra i genitori. Tale affidamento non comporta decadenza dell'appellante dalla responsabilità genitoriale, ma unicamente limitazioni del suo esercizio sulle specifiche questioni sopra indicate.
7.6.1. Al Servizio va inoltre demandato di inviare i sig.ri e ad un percorso di sostegno alla genitorialità Parte_1 ER al fine di imparare a gestire e superare i conflitti nell'interesse della figlia minore.
7.6.2. Il Servizio sociale terrà conto nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, legge n. 184 del 1983, delle indicazioni fornite dai genitori e dalla curatrice della minore e riferirà l'attività svolta ed il percorso riabilitativo della bambina con relazioni da inviare ogni tre mesi al giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario di Pescara. Ove ritenesse necessari ulteriori interventi, ne riferirà al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila per l'apertura di un nuovo procedimento.
7.6.3. Con il decorso del periodo indicato l'affidamento cesserà senza necessità di ulteriori provvedimenti.
7.6.4. Ove il Servizio sociale al termine di tale periodo ritenga necessaria la prosecuzione dell'affido o l'adozione di ulteriori provvedimenti in favore della minore ne informerà il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per le iniziative di sua competenza.
7.7. Va poi riconosciuto il diritto della sig.ra di _1 frequentare la nipote, demandando al sig. la cura dei ER rapporti con la nonna materna della bambina, stante la grave conflittualità esistente fra la predetta sig.ra e la figlia _1
, che non appare elaborata dalle due donne Parte_1
e che rischia di tradursi in una pericolosa triangolazione della bambina. 7.7.1. Sul punto va osservato che la sig.ra non Parte_1 contesta astrattamente il diritto della madre di frequentare la nipote, pur ritenendo eccessivi i tempi di visita individuati dal Tribunale per i minorenni.
7.7.2. Alla luce di quanto riferito dal Servizio sociale in ordine alla frequenza degli incontri concordati dalle parti, vanno fissate nella prima e nella terza domenica del mese, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, le visite della sig.ra alla _1 nipote, preferibilmente presso il Comune di residenza della bambina, salvo diverso accordo con il padre della minore. Va infine demandato al sig. di concordare maggiori tempi di ER permanenza della bambina con la nonna materna durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nonché di organizzare eventuali soggiorni di presso i nonni paterni, tenendo conto delle ER indicazioni sul punto dei terapeuti che hanno in cura la minore.
Sono liberi i contatti telefonici e via internet.
8. Stante l'esito del giudizio e tenuto conto della materia trattata, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
9. Va conseguentemente rigettata la domanda della sig.ra di condanna della madre ai sensi dell'art. 96, commi Parte_1
1 e 3, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello, Sezione per i minorenni, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità della sentenza n. 112 del 2024 del
Tribunale per i minorenni dell'Aquila;
2) affida al Servizio Sociale del Comune di Persona_1
Pescara per la durata di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, attribuendogli il potere di decidere sul collocamento della minore, nonché sulle questioni di maggior rilevanza in materia educativa e sanitaria di concerto con il padre, con correlata limitazione della responsabilità genitoriale della madre;
3) dispone che il Servizio sociale indirizzi i genitori della minore ad un percorso di sostegno alla genitorialità per i fini indicati in motivazione;
4) dispone che il Servizio affidatario riferisca con relazioni trimestrali l'attività svolta al Giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario di Pescara;
5) dichiara il diritto di di incontrare la Pt_1 _1 nipote nel luogo di residenza della minore Persona_1 la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 10.00 alle ore 18.00, salvo diverso accordo con il padre della minore, con il quale verranno concordati i periodi di visita nel corso delle vacanze natalizie, pasquali ed estive;
6) rigetta la domanda di di condanna Parte_1 di ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, Controparte_1
c.p.c.;
7) compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio;
8) manda alla Cancelleria di comunicare la presente sentenza al Servizio sociale affidatario ed al Giudice tutelare presso il Tribunale Ordinario di Pescara.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 1°/7/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi