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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 58/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 58 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.03.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Goretti
Patrizia Ombretta Samantha e dall'avv. Chiara Marica Novara ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.07.1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elena Giusti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Meda (MB), Via Parini n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 21 maggio 2025 alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Porre a carico di l'importo di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 di , da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con Controparte_1 decorrenza dal mese di giugno 2025. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
Le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni tipo di rapporto tra di loro pendente con reciproca rinuncia ad azionare separati giudizi volti a fare valere pretese legate al rapporto di coniugio (a titolo esemplificativo e non esaustivo scioglimento comunione legale e risarcimento del danno) e alla vita familiare (a titolo esemplificativo e non esaustivo aiuti dati dalla moglie alla suocera)
Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 07.01.2025, così provvede: CP_1 CP_1
I. Omologa la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile in UÈ (Colombia) il giorno 14 maggio 2014
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EL TI (CS) al n. 11 parte II serie C), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di EL TI (CS) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 58 /2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.03.1970 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Goretti
Patrizia Ombretta Samantha e dall'avv. Chiara Marica Novara ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Monza, Via Italia n. 28, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.07.1971 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elena Giusti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Meda (MB), Via Parini n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 21 maggio 2025 alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Porre a carico di l'importo di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1 di , da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con Controparte_1 decorrenza dal mese di giugno 2025. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
Le parti dichiarano di avere in tal modo definito ogni tipo di rapporto tra di loro pendente con reciproca rinuncia ad azionare separati giudizi volti a fare valere pretese legate al rapporto di coniugio (a titolo esemplificativo e non esaustivo scioglimento comunione legale e risarcimento del danno) e alla vita familiare (a titolo esemplificativo e non esaustivo aiuti dati dalla moglie alla suocera)
Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 07.01.2025, così provvede: CP_1 CP_1
I. Omologa la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile in UÈ (Colombia) il giorno 14 maggio 2014
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di EL TI (CS) al n. 11 parte II serie C), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di EL TI (CS) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi