Art. 12. ((Copertura assicurativa e casi di esclusione)) 1. Se il danno e' coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che puo' essere liquidata dall'assicuratore.
(( 1-bis. l'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche )) .
(( 1-bis. l'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche )) .