Articolo 12 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 11Articolo 13
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18 marzo 1999
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14 novembre 1999
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17 agosto 2023
Art. 12. ((Copertura assicurativa e casi di esclusione)) 1. Se il danno e' coperto, anche indirettamente, da contratto di assicurazione, l'elargizione e' concessa per la sola parte che eccede la somma liquidata o che puo' essere liquidata dall'assicuratore.
(( 1-bis. l'elargizione non e' ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche )) .
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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