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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 01/04/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere est. Oggetto: responsabilità dott. Federico Paciolla Consigliere extracontrattuale ha pronunciato seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 199/2022 R.G.
promossa
da
, nato il [...] e residente in Parte_1
Frössen Nr. 4, D-07926 GE (cittadino straniero non dispone di codice fiscale italiano), rappresentato e difeso giusta procura notarile depositata nel fascicolo di parte di primo grado dagli avv.ti Markus Wenter, codice fiscale: C.F._1
indirizzo PEC: e Rosalba Marsico, codice Email_1
fiscale: , indirizzo PEC: C.F._2
entrambi con studio in Via Dante Email_2
20/B, 39100 Bolzano (BZ), partita IVA: , ove ha P.IVA_1
eletto domicilio,
1 - appellante -
contro
nato a [...] il [...], residente Controparte_1
in Porto Recanati (MC), Via Corso Matteotti n. 256, C.f.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura alle C.F._3
liti rilasciata e depositata nel fascicolo telematico, dall'Avv.
Johann Zöggeler, C.f. con domicilio CodiceFiscale_4
eletto nel suo studio legale in 39100 Bolzano (BZ), Via Cesare
Battisti n. 29, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: e/o al numero di fax: 0471 Email_3
270715;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 627/2022 del
Tribunale di Bolzano di data 30/06/2022
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 13 novembre
2024 con assegnazione del termine perentorio del 13 gennaio
2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 1°
febbraio 2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Il Patrocinio della parte appellante assume le seguenti
conclusioni:
2 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Trento- Sezione Distaccata di
Bolzano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma
della sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano n. 627/2022,
pubbl. il 30/06/2022, Repert. n. 1119/2022, del 30/06/2022,
resa nel giudizio sub R.G. n. 2093/2021, non notificata:
In via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità
esclusiva del sig. nella causazione Controparte_1
dell'incidente sciistico per cui è causa;
2) accertare e dichiarare
che il danno subito dal sig. nella misura di Parte_1
Euro 1.678,24, di cui Euro 1.071,88 per il danno alla persona ed
Euro 305,00 per spese mediche del Dott. Euro Persona_1
24,36 per le spese del notaio e Euro 277,00 per Persona_2
spese mediche dell'Ospedale di Brunico;
3) accertare e dichiarare
il nesso di causa tra il danno subito dal sig. Parte_1
e il sinistro per cui è causa e per l'effetto, condannare parte
appellata, sig. al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore di parte appellante, mediante pagamento dell'importo di
Euro 1.678,24, o quella somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro per cui è
causa, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e
successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma
4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12
settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione”
dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al
caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta
3 giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.
Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda,
dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le
transazioni commerciali, giusta recente sentenza del Tribunale di
Verona di data 24.04.2019 dimessa nel fascicolo di primo grado
sub doc. 12. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il
carico delle spese di lite e di giudizio di primo e secondo grado,
oltre le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge
sempre dovuti.
In via subordinata: 1) accertare e dichiarare la responsabilità
concorrente ex art. 19 l. 363/2003 del sig. Controparte_1
nella causazione dell'incidente sciistico per cui è causa;
2)
accertare e dichiarare che il danno subito dal sig. Parte_1
ammonta ad Euro 1.678,24; 3) Accertare e dichiarare il
[...]
nesso di causa tra il danno subito dal sig. e Parte_1
il sinistro per cui è causa e per l'effetto, condannare parte
appellata, sig. al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore di parte
appellante, mediante pagamento dell'importo di Euro 839,12, o
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli
interessi legali dalla data del sinistro per cui è causa, sino alla
data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella
misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.,
come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e
modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n.
4 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il
suddetto
procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della
suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata
domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti
per le transazioni commerciali, giusta recente sentenza del
Tribunale di Verona di data 24.04.2019 dimessa nel fascicolo di
primo grado sub doc. 12. Oltre il danno per svalutazione
monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio di primo e
secondo grado, oltre le spese di negoziazione assistita, e gli
accessori di legge sempre dovuti.
del procuratore di parte appellata:
insiste nell'accoglimento dell'istanza per l'autorizzazione al
deposito di documentazione sopravvenuta dd. 27.11.2023;
- si richiama a tutto quanto affermato, eccepito, prodotto e
domandato nella propria comparsa di costituzione e risposta in
appello di data 21.04.2023, contesta quanto dedotto e
domandato da parte appellante sig. anche Parte_2
nelle deduzioni a verbale nelle note scritte;
comparsa di costituzione e risposta in appello di data
21.04.2023:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
in via principale:
-respingere, in quanto infondati per tutti i motivi esposti in
narrativa, l'appello del sig. e per gli effetti Parte_1
5 confermare integralmente la sentenza n. 627/2022 dd.
30.06.2022 del Tribunale di Bolzano sub procedimento n.
2093/2021 R.G.;
in via subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, ed
ove fosse accertata una qualsivoglia responsabilità o
corresponsabilità del sig. accertare e Controparte_1
dichiarare la corresponsabilità del sig. nella Parte_1
causazione dell'incidente sciistico dd. 05.02.2018, e per l'effetto
tener conto della riduzione della percentuale della responsabilità
nella quantificazione del danno occorso al sig. Parte_1
[...]
in via ulteriormente subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello e delle
domande di parte appellante, accertare e dichiarare che la
responsabilità nella causazione dell'incidente sciistico dd.
05.02.2018, oggetto di causa, deve essere imputato in misura di
50% in capo al sig. e nella misura di 50% in Parte_1
capo al sig. , ravvisandosi in ipotesi di concorso Controparte_1
di colpa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 363/2003 e per
l'effetto tener conto della riduzione della percentuale della
responsabilità nella quantificazione del danno occorso al sig.
Parte_1
in ogni caso:
-con rifusione di compenso avvocati, spese, oltre CAP ed IVA
6 come per legge, e successive occorrende, di entrambi i gradi
(primo e secondo) di giustizia;
-condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” in favore del sig.
, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato l'11 giugno 2021 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 5 febbraio 2018 presso la pista “Pichler” nell'ambito del comprensorio sciistico Riva di
ES (BZ).
Ha sostenuto l'attore che quel giorno egli stava scendendo la pista con velocità moderata e che, ad un certo punto, dopo aver effettuato una curva a destra, Controparte_1
sopraggiungendo da monte e da tergo, lo aveva investito.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda svolta da , il quale, secondo le Parte_1
allegazioni di cui alla comparsa di risposta, provenendo con una velocità assai sostenuta da monte e da sinistra, avrebbe lui investito da tergo il che si trovava a valle. CP_1
Il convenuto ha altresì svolto domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, il Giudice di prime cure, ritenuta la causa matura per la decisione e senza
7 quindi svolgere ulteriore attività istruttoria, ha fissato l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. ivi pronunciando la sentenza gravata,
con la quale ha rigettato la pretesa di , Parte_1
condannandolo a pagare le spese di lite.
Avverso la decisione ha interposto appello il signor Pt_1
per i seguenti motivi:
“I. Violazione dei principi costituzionali del diritto alla
difesa e alla prova per avere il Giudice di primo grado
immotivatamente rigettato le istanze istruttorie orali formulate
dalla odierna parte appellante”;
“II. Erronea valutazione delle prove e falsa ricostruzione del
sinistro”;
“III. Assenza di responsabilità in capo all'appellante, sig.
. Parte_1
Si è costituito per resistere l'appellato Controparte_1
evidenziando che il Pubblico Ministero, dopo avere visionato il filmato consegnato su supporto USB dal signor ai Pt_1
Carabinieri in sede di querela sporta nei confronti dell'appellato per il reato di cui all'art. 590 c.p., aveva chiesto l'archiviazione della stessa “perché il fatto non sussiste”; che la Giudice di Pace
di Bolzano, ritendendo l'opposizione proposta dall'appellante avverso la richiesta di archiviazione non fondata, aveva provveduto ad archiviare definitivamente il procedimento penale a carico dell'appellato; che la teste oculare Testimone_1
Salome, in sede di assunzione di sommarie informazioni su fatti
8 raccolti ai sensi dell'art. 351 c.p.p. dai Carabinieri di Campo
ES, quindi nell'immediatezza dell'accaduto, aveva riferito che era stato il signor a travolgere, ad alta velocità, l'appellato. Pt_1
Con ordinanza del 24 maggio 2023 la Corte ha disposto una consulenza medico legale sulla persona dell'appellante. Il
CTU ha depositato l'elaborato il 10 novembre 2023.
Con provvedimento della Presidente di Sezione del 14
giugno 2024 è stato designato il nuovo relatore a seguito della collocazione fuori ruolo del Consigliere in precedenza designato.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza del 13
novembre 2024 con assegnazione, a decorrere da tale data, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di primo grado ha ritenuto risolutivo della controversia il video del sinistro ritualmente prodotto dal convenuto sub doc. n. 06 e non disconosciuto, né contestato da parte attrice, ovvero l'odierno appellante, il quale lo aveva in precedenza allegato alla denuncia/querela sporta nei confronti di Controparte_1
Secondo la sentenza gravata, che sul punto richiama il conforme giudizio espresso dal Pubblico Ministero in sede di richiesta di archiviazione, da detto video “emerge chiaramente
che la responsabilità esclusiva del sinistro è da imputare
all'attore, il quale – procedendo da tergo sostanzialmente diritto –
9 andava ad impattare contro il convenuto (che si trovava invece a
valle) così violando le prescrizioni dettate dalla legge n. 363 del
2003, nella parte in cui prevede che lo sciatore a monte deve
tenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o
interferenze con lo sciatore a valle e che lo sciatore che intende
sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di avere uno spazio
sufficiente allo scopo ed avere sufficiente visibilità e, in ogni caso,
procedere a velocità adeguata, moderandola nei tratti a visuale
non libera…”, mentre “alcuna responsabilità può ascriversi al
convenuto, il quale, come si vede nel video prodotto in atti,
procedeva a valle sul proprio snowboard a moderata velocità nel
momento in cui venne investito da tergo” (pag. 6).
Tale ripresa video sarebbe “sufficiente, per la chiarezza
delle immagini, da sola a formare il convincimento circa l'esatta
dinamica del sinistro ed in particolare la sua completa
imputabilità all'attore, sicché le altre prove orali offerte dalle parti
sono state ritenute irrilevanti perché superflue.”.
La richiesta, formulata dal convenuto, di condanna del signor ex art. 96 c.p.c. è stata disattesa, perché ritenuta Pt_1
non fondata.
2. L'appellante considera la Parte_1
pronuncia di rigetto ingiusta, illogica e scarsamente motivata.
2.1. Il primo motivo di impugnazione investe la decisione del primo giudice di non ammettere le prove orali dedotte dall'attore.
10 Viene fatta valere la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla difesa, avendo la mancata assunzione dei testi indicati comportato un'erronea e artata ricostruzione della dinamica del sinistro.
Sostiene l'appellante che dal video esaminato, a prescindere dalla sua scarsa risoluzione e bassa qualità, non potrebbe affatto evincersi – come ritenuto in sentenza - che sarebbe stato lui ad investire l'appellato.
Se, quindi, fossero state accolte le istanze istruttorie attoree e sentite le due testi e Testimone_2 Testimone_3
, presenti sul luogo del sinistro, sarebbe risultato
[...]
confermato che, l'appellante non proveniva affatto da monte rispetto a inoltre che lo sciatore aveva Controparte_1
mantenuto un'andatura lenta e consona alle caratteristiche della pista;
e anche che questi nulla avrebbe potuto fare per impedire l'evento, in quanto era stato urtato da tergo.
Prosegue l'impugnante deducendo che le due testi, se fossero state sentite, avrebbero anche potuto riferire della velocità sostenuta del della sua discesa CP_1
perpendicolare nonchè dell'investimento dello sciatore.
In conclusione, rimarcando ancora la inidoneità del filmato visionato dal primo Giudice, l'appellante sottolinea l'importanza centrale della prova per testi chiedendosi: “chi
meglio di un soggetto terzo presente sul luogo del sinistro può
chiarire avanti al Giudice come sono avvenuti i fatti?”.
11 2.2. Con la seconda censura l'appellante, ammettendo di non avere disconosciuto il video prodotto sub doc. n. 6 dalla difesa della controparte, contesta che la riproduzione possa essere considerata quale “fonte di piena prova e ricondotta
nell'alveo di cui all'art. 2712 c.c.”, non potendosi dalla stessa evincere che egli proveniva da monte e a velocità sostenuta, né
tanto meno che fosse stato lui ad investire da dietro lo snowboardista.
Si duole poi l'impugnante della mancata considerazione da parte del Tribunale delle dichiarazioni rese dalla teste oculare sentita a sommarie informazioni, la Testimone_2
quale aveva dichiarato essere stato lo snowboardista ad investire il padre provenendo dal lato destro (guardando verso monte) e passandogli senza frenare sulle punte degli sci.
Ricorda l'impugnante che, in occasione della proposizione della denuncia-querela nei confronti dell'appellato, egli aveva fornito ai Carabinieri la propria versione della dinamica dell'incidente, diversa rispetto a quella accertata dal Tribunale,
avendo riferito di essere stato investito da sinistra dallo snowboardista che era passato sui suoi sci.
Anche le lesioni riportate, a parere dell'impugnante,
ovvero la contusione escoriata alle ossa nasali, la contusione alla spalla sinistra e la distorsione del ginocchio destro,
confermerebbero l'urto da tergo subito.
Secondo parte appellante avrebbe dovuto essere, infine,
12 anche considerato dal primo Giudice che Controparte_1
stesso aveva dichiarato di essere inesperto e principiante.
Proprio a causa di tali scarse abilità, infatti, egli non sarebbe stato in grado di evitare l'impatto.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erroneità
della sentenza, nella parte in cui gli ha imputato la violazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 363 del 2003, secondo i quali lo sciatore a monte deve tenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle ovvero lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di avere uno spazio sufficiente allo scopo ed avere sufficiente visibilità e, in ogni caso, procedere a velocità
adeguata, moderandola nei tratti a visuale non libera.
La prima regola, infatti, secondo l'impugnante sarebbe stata violata proprio dall'appellato. Neppure era configurabile l'inottemperanza da parte dello sciatore alla seconda previsione,
dal momento che questi trovava al momento dell'impatto a valle rispetto allo snowboardista.
Neppure sarebbe fondato sostenere che l'appellante fosse sceso la pista ad una velocità inadeguata, essendo egli uno sciatore esperto, capace di interpretare la pista e calibrare la sua velocità alla situazione ambientale.
In ogni caso, qualora non fosse ravvisata la esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_1
sinistro, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 19 l. 363/2003,
13 secondo cui nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi che ciascuno di essi ha concorso ugualmente a produrre i danni occorsi.
3. La pronuncia di prime cure si sottrae alle censure che le vengono mosse in questa fase e deve essere confermata. I
motivi sopra sinteticamente riportati possono essere trattati congiuntamente.
3.1. Preliminarmente deve darsi atto del deposito, da parte della difesa dell'appellato, in data 28 novembre 2023,
della sentenza del Giudice di Pace di Brunico n. 54/2023 del 14
settembre 2023, pronunciata a definizione del primo grado del procedimento penale n. 46/2018 RG G.d.P. e n. 163/2018 RG
Proc. a carico di per il reato di cui all'art. Parte_1
590 comma 2 c.p., con cui l'imputato è stato dichiarato colpevole del reato contestato - per essere sceso dalla pista “con
eccessiva velocità” ed avere “investito e travolto il sig.
[...]
che stava percorrendo al medesima pista con la tavola CP_1
da snowboard, facendolo rovinare a terra e provocandogli una
frattura alla clavicola sinistra con una prognosi di due mesi” - e condannato al pagamento di una multa di euro 600,00 nonché
al risarcimento del danno in favore della parte civile
[...]
da determinarsi in separato procedimento, CP_1
stabilendo una provvisionale esecutiva di euro 5.000,00.
Unitamente alla sentenza penale parte appellata ha prodotto il verbale dell'udienza dell'8 giugno 2023, svoltasi nel
14 medesimo procedimento, in occasione della quale sono stati sentiti i testi e Testimone_4 Tes_5 [...]
Tes_2
L'istanza di autorizzazione al deposito dei predetti atti processuali, ritualmente formulata dalla difesa dell'appellato merita accoglimento, trattandosi di documentazione formata solo dopo la proposizione del gravame e successivamente alla prima udienza di comparizione del 17 maggio 2023 dinanzi a questa Corte.
Pur non avendo la difesa l'appellante contrastato tale produzione con l'allegazione della pendenza del giudizio di impugnazione penale ovvero dell'intervenuta riforma della decisione del Giudice di Pace, non può, in difetto della formale attestazione, considerarsi irrevocabile ai fini di cui all'art. 651
c.p.p. la condanna in sede penale di (va Parte_1
pure precisato che non è possibile tenere conto delle deduzioni dell'appellato in comparsa conclusionale, stante il tardivo deposito della stessa in data 14 gennaio 2025, anziché entro il termine concesso del 13 gennaio 2025).
Peraltro nel presente procedimento civile è possibile tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale ed è altresì
ammesso ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni.
3.2. Ebbene è pienamente condivisibile l'impostazione del
15 Giudice di Pace di Brunico che ha considerato rilevante e attendibile la testimonianza di , Testimone_6
unico soggetto realmente terzo rispetto alle parti coinvolte (le signore nata e nata sono Pt_1 Testimone_3 Tes_2 Tes_2
rispettivamente la moglie e la figlia dell'appellante) e in posizione tale da avere potuto vedere con chiarezza la dinamica del sinistro.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inconsistenza delle argomentazioni addotte dall'impugnante nel tentativo di dequalificare la credibilità della testimone.
Per quanto concerne l'età della stessa al momento del sinistro (nata il [...]), di quasi anni sedici, non è
stata evidenziata alcuna circostanza concreta che possa mettere in dubbio la capacità di discernimento di Controparte_2
, tantopiù rispetto a fatti di chiara semplicità quali la
[...]
provenienza e la velocità dello sciatore ed il posizionamento di questi rispetto allo snowboardista, avendo poi presente che al momento della deposizione innanzi al Giudice di Pace di
Brunico, avvenuta in data 8 giugno 2023, ella era ampiamente maggiorenne.
Ulteriore elemento convergente nel ritenere indubbiamente attendibile la teste è la coerenza delle deposizioni rese, posto che l'ultima in senso cronologico del giugno 2023 è omogenea con quella resa il 9 febbraio 2018
presso la Stazione dei Carabinieri di Campo ES (vedi il
16 verbale S.I.T. prodotto sub doc. 4 della comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale).
Non idonea a inficiare la portata della dichiarazione in esame è l'osservazione per la quale la testimone non poteva essere nei pressi della zona in cui si è verificato l'incidente come dalla stessa dichiarato, in quanto le immagini del video in atti non darebbero evidenza della presenza di alcuno a valle di
In realtà dalla visione del filmato si constata Controparte_1
la presenza di un altro snowboarder (presumibilmente la testimone) che poco prima dell'infortunio si trovava nelle immediate vicinanze dell'appellato a quota leggermente inferiore rispetto a questi.
Un tanto precisato in tema di credibilità della deposizione, questa non lascia margine ad equivoci, avendo ricordato di avere visto durante la lezione di snowboard “uno
sciatore che scendeva velocemente da sinistra”, il quale
“proveniva lateralmente da sopra e si scontravano lateralmente
…lo sciatore (ndr: l'appellante ) veniva Parte_1
dall'alto a sinistra…” e precisando che questi “sciava in ogni
caso più velocemente dello snowboarder, decisamente più veloce,
circa il doppio più veloce”.
Ancor più chiaro (ovviamente attesa la ravvicinatezza tra le sommarie informazioni e la data dell'accaduto) è quanto dichiarato ai Carabinieri di Campo ES il 9 febbraio 2018
“…Der italienische “Snowboard Schüler” befand sich zirka 1 m
17 oberhalb von mir bzw. seine Position war etwas versetzt von mir.
Auf einmal bemerkte ich einen Skifahrer, welcher mit hoher
Geschwindigkeit den Pistenhang runter und auf uns zufuhr. Ich
kann nicht genau anführen, welche Kurven bzw. Parte_3
, jedoch bemerkte ich, dass dieser mit hoher
[...]
Geschwindigkeit unterwegs war. Im gleichen sah ich CP_3
wie der andere Skifahrer ungebremst in den italienischen
Snowboarder hineinfuhr. Beide kamen zu Sturz. Der Skifahrer
überschlug sich zweimal und der Snowboarder blieb am
Pistenboden liegen bzw. saß im Schnee. Ich kann nur bestätigen,
dass der Snwoboarder mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs
war, sich der andere Skifahrer hinter ihm d.h. oberhalb von ihm
befand, bevor es zum Zusammenstoss kam…” (v. sub doc. n. 4
della comparsa di costituzione in primo grado il verbale delle dichiarazioni rese a s.i.t. ai Carabinieri da Tes_4 CP_2
il 9 febbraio 2018). La dichiarazione non lascia dubbi
[...]
sulla posizione dello sciatore – a monte rispetto allo snowboarder – nonché sulla sua velocità elevata nel dirigersi proprio verso il punto in cui si trovava il CP_1
Del resto la provenienza da monte del signor è pure Pt_1
confermata dalla figlia dello stesso la quale Testimone_2
innanzi al Giudice di Pace, alla medesima udienza dell'8 giugno
2023, ha ricordato che “mio padre scendeva tranquillamente
sciando proveniente da monte” (per completezza si nota che nella verbalizzazione dinanzi al Giudice di Pace di Brunico, per
18 un mero errore materiale, la trascrizione della deposizione della teste è stata scambiata con quella resa dalla di lei Tes_2
madre ). Tes_5
La ricostruzione della dinamica così come offerta dalla teste Salome è coerente con lo schizzo Tes_6 Tes_4
predisposto dallo stesso (prodotto in Parte_1
primo grado sub doc. n. 14 dell'atto di citazione dinanzi al
Tribunale), che ha descritto il percorso seguito sugli sci prima dell'impatto tracciando una linea proveniente da monte (quindi in dominio di quota rispetto al che forma una curva CP_1
verso sinistra (ciò guardando verso valle), proprio in direzione dello snowboarder.
Altro particolare degno di nota è quello per cui proprio l'appellante descrive nello schizzo in esame la sua posizione come parallela rispetto all'appellato (infatti i due rettangoli che rappresentano lo sciatore - “ich” - e lo snowboarder -“Schüler
mit Snobort” - sono tra lo appaiati), così smentendo in maniera netta l'allegazione spesa nell'atto di citazione in primo grado
(punto 3 pag. 1) per cui “ad un certo punto, dopo avere effettuato
una curva a destra, il sig. sopraggiungeva da Controparte_1
monte, rispettivamente da dietro, andando ad investire
pienamente l'attore”.
Le divergenti dichiarazioni della figlia, , Tes_2 Tes_2
e della moglie, , non possono, queste sì, Parte_4
ritenersi attendibili, in principalità considerando il luogo in cui
19 le stesse erano.
Come infatti si desume dal verbale di sommarie informazioni del 9 febbraio 2018 sottoscritto da entrambe (doc.
n. 9 della comparsa di costituzione in primo grado), esse si trovavano sulla terrazza del rifugio Pichlerhof, alle prese, la moglie, con la registrazione del video tramite cellulare della discesa del coniuge.
E' ben chiaro, quindi, che detta posizione esclude in radice, in quanto distante e a valle, la possibilità di poter ricostruire con esattezza lo stato dello sciatore e dello snowboarder o comunque esclude di poter ritenere detta visuale più precisa rispetto a quella goduta dalla testimone, che si trovava a distanza di un metro o poco più da Controparte_1
Del resto neppure la moglie e la figlia nell'immediatezza del fatto (le sommarie informazioni vengono rese il 9 febbraio
2018 a distanza di 4 giorni dall'incidente) hanno ricordato che lo snowboarder fosse a quota più alta rispetto allo sciatore,
dichiarando la figlia che: “…welcher meinem Vater mit seinem
Snowboard seitlich, ungebremst vorne über die Skier fuhr.. ”.
A questo punto è certo che risulta del tutto inutile una ulteriore audizione delle testimoni indicate, già sentite sia a sommarie informazioni in fase di indagini preliminari che in fase dibattimentale innanzi al Giudice di Pace di Brunico, talchè
non si comprende quale potrebbe essere il portato di novità che potrebbero introdurre nell'odierno procedimento.
20 Alla luce della concludenza della deposizione della teste oculare , rimane non rilevante la disamina del video in Tes_4
atti, il cui contenuto non è di particolare perspicuità.
La dinamica dell'incidente come sopra ricostruita conferma, dunque, la correttezza dell'attribuzione della responsabilità integrale dell'evento a carico dell'appellante, il quale andava a scontrarsi contro l'appellato, che si trovava a valle, in violazione delle prescrizioni di cui alla legge 24
dicembre 2003 n.363, recante “Norme in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”
(all'epoca dei fatti vigente, essendo stata abrogata dall'art. 43
del d.lgs. del 28 febbraio 2021 n. 40), in particolare per non avere, provenendo da monte, mantenuto una direzione che gli consentiva di evitare collisioni e interferenze con lo snowboardista a valle (art. 10) e per avere trascurato, nel sorpassare quest'ultimo, di assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo (art. 11).
Nella specie l'accertata violazione delle citate norme di comportamento cruciale da parte di Parte_1
consente di ritenere vinta la presunzione di cui all'art. 19 della predetta legge a carico di in assenza di Controparte_1
elementi probatori a sostegno di una sua condotta parimenti colposa.
4. L'appello va quindi disatteso con accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo, ai sensi del co.
1-quater
21 dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Le spese della consulenza medico legale, liquidate con il decreto di questa Corte del 19 dicembre 2023, vanno poste in via definitiva a carico dell'impugnante.
Va, infine, respinta la domanda formulata da parte dell'appellato volta alla condanna dell'impugnante al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. Nella specie non è
infatti possibile affermare che quest'ultimo abbia travalicato il legittimo esercizio del proprio diritto di difesa e che abbia nei fatti abusato dello strumento processuale.
PQM
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello di Parte_1
[...]
contro avverso la sentenza n. 627/2022 del Controparte_1
Tribunale di Bolzano di data 30/06/2022, così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante alla rifusione all'appellato Parte_1
delle spese dell'ulteriore grado, liquidate per Controparte_1
compensi in complessivi euro 2.915,00 (di cui euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva del
22 giudizio, euro 992,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
pone
le spese della consulenza medico legale del dott. Persona_3
a carico definitivo dell'impugnante;
[...]
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 26 febbraio 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Claudia Montagnoli Consigliere est. Oggetto: responsabilità dott. Federico Paciolla Consigliere extracontrattuale ha pronunciato seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 199/2022 R.G.
promossa
da
, nato il [...] e residente in Parte_1
Frössen Nr. 4, D-07926 GE (cittadino straniero non dispone di codice fiscale italiano), rappresentato e difeso giusta procura notarile depositata nel fascicolo di parte di primo grado dagli avv.ti Markus Wenter, codice fiscale: C.F._1
indirizzo PEC: e Rosalba Marsico, codice Email_1
fiscale: , indirizzo PEC: C.F._2
entrambi con studio in Via Dante Email_2
20/B, 39100 Bolzano (BZ), partita IVA: , ove ha P.IVA_1
eletto domicilio,
1 - appellante -
contro
nato a [...] il [...], residente Controparte_1
in Porto Recanati (MC), Via Corso Matteotti n. 256, C.f.
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura alle C.F._3
liti rilasciata e depositata nel fascicolo telematico, dall'Avv.
Johann Zöggeler, C.f. con domicilio CodiceFiscale_4
eletto nel suo studio legale in 39100 Bolzano (BZ), Via Cesare
Battisti n. 29, il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: e/o al numero di fax: 0471 Email_3
270715;
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 627/2022 del
Tribunale di Bolzano di data 30/06/2022
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 13 novembre
2024 con assegnazione del termine perentorio del 13 gennaio
2025 per il deposito di comparse conclusionali e quello del 1°
febbraio 2025 per il deposito di memorie di replica sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante:
Il Patrocinio della parte appellante assume le seguenti
conclusioni:
2 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Trento- Sezione Distaccata di
Bolzano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma
della sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano n. 627/2022,
pubbl. il 30/06/2022, Repert. n. 1119/2022, del 30/06/2022,
resa nel giudizio sub R.G. n. 2093/2021, non notificata:
In via principale: 1) accertare e dichiarare la responsabilità
esclusiva del sig. nella causazione Controparte_1
dell'incidente sciistico per cui è causa;
2) accertare e dichiarare
che il danno subito dal sig. nella misura di Parte_1
Euro 1.678,24, di cui Euro 1.071,88 per il danno alla persona ed
Euro 305,00 per spese mediche del Dott. Euro Persona_1
24,36 per le spese del notaio e Euro 277,00 per Persona_2
spese mediche dell'Ospedale di Brunico;
3) accertare e dichiarare
il nesso di causa tra il danno subito dal sig. Parte_1
e il sinistro per cui è causa e per l'effetto, condannare parte
appellata, sig. al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore di parte appellante, mediante pagamento dell'importo di
Euro 1.678,24, o quella somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia, con gli interessi legali dalla data del sinistro per cui è
causa, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e
successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma
4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12
settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione”
dalla legge 10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al
caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta
3 giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge.
Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda,
dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le
transazioni commerciali, giusta recente sentenza del Tribunale di
Verona di data 24.04.2019 dimessa nel fascicolo di primo grado
sub doc. 12. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il
carico delle spese di lite e di giudizio di primo e secondo grado,
oltre le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge
sempre dovuti.
In via subordinata: 1) accertare e dichiarare la responsabilità
concorrente ex art. 19 l. 363/2003 del sig. Controparte_1
nella causazione dell'incidente sciistico per cui è causa;
2)
accertare e dichiarare che il danno subito dal sig. Parte_1
ammonta ad Euro 1.678,24; 3) Accertare e dichiarare il
[...]
nesso di causa tra il danno subito dal sig. e Parte_1
il sinistro per cui è causa e per l'effetto, condannare parte
appellata, sig. al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore di parte
appellante, mediante pagamento dell'importo di Euro 839,12, o
quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli
interessi legali dalla data del sinistro per cui è causa, sino alla
data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella
misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c.,
come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e
modificato in “sede di conversione” dalla legge 10.11.2014 n.
4 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il
suddetto
procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della
suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata
domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti
per le transazioni commerciali, giusta recente sentenza del
Tribunale di Verona di data 24.04.2019 dimessa nel fascicolo di
primo grado sub doc. 12. Oltre il danno per svalutazione
monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio di primo e
secondo grado, oltre le spese di negoziazione assistita, e gli
accessori di legge sempre dovuti.
del procuratore di parte appellata:
insiste nell'accoglimento dell'istanza per l'autorizzazione al
deposito di documentazione sopravvenuta dd. 27.11.2023;
- si richiama a tutto quanto affermato, eccepito, prodotto e
domandato nella propria comparsa di costituzione e risposta in
appello di data 21.04.2023, contesta quanto dedotto e
domandato da parte appellante sig. anche Parte_2
nelle deduzioni a verbale nelle note scritte;
comparsa di costituzione e risposta in appello di data
21.04.2023:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
in via principale:
-respingere, in quanto infondati per tutti i motivi esposti in
narrativa, l'appello del sig. e per gli effetti Parte_1
5 confermare integralmente la sentenza n. 627/2022 dd.
30.06.2022 del Tribunale di Bolzano sub procedimento n.
2093/2021 R.G.;
in via subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, ed
ove fosse accertata una qualsivoglia responsabilità o
corresponsabilità del sig. accertare e Controparte_1
dichiarare la corresponsabilità del sig. nella Parte_1
causazione dell'incidente sciistico dd. 05.02.2018, e per l'effetto
tener conto della riduzione della percentuale della responsabilità
nella quantificazione del danno occorso al sig. Parte_1
[...]
in via ulteriormente subordinata:
-nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello e delle
domande di parte appellante, accertare e dichiarare che la
responsabilità nella causazione dell'incidente sciistico dd.
05.02.2018, oggetto di causa, deve essere imputato in misura di
50% in capo al sig. e nella misura di 50% in Parte_1
capo al sig. , ravvisandosi in ipotesi di concorso Controparte_1
di colpa ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 363/2003 e per
l'effetto tener conto della riduzione della percentuale della
responsabilità nella quantificazione del danno occorso al sig.
Parte_1
in ogni caso:
-con rifusione di compenso avvocati, spese, oltre CAP ed IVA
6 come per legge, e successive occorrende, di entrambi i gradi
(primo e secondo) di giustizia;
-condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
al risarcimento dei danni da “lite temeraria” in favore del sig.
, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
con atto di citazione notificato l'11 giugno 2021 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto il 5 febbraio 2018 presso la pista “Pichler” nell'ambito del comprensorio sciistico Riva di
ES (BZ).
Ha sostenuto l'attore che quel giorno egli stava scendendo la pista con velocità moderata e che, ad un certo punto, dopo aver effettuato una curva a destra, Controparte_1
sopraggiungendo da monte e da tergo, lo aveva investito.
Si è costituito il convenuto chiedendo il rigetto della domanda svolta da , il quale, secondo le Parte_1
allegazioni di cui alla comparsa di risposta, provenendo con una velocità assai sostenuta da monte e da sinistra, avrebbe lui investito da tergo il che si trovava a valle. CP_1
Il convenuto ha altresì svolto domanda di condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, il Giudice di prime cure, ritenuta la causa matura per la decisione e senza
7 quindi svolgere ulteriore attività istruttoria, ha fissato l'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. ivi pronunciando la sentenza gravata,
con la quale ha rigettato la pretesa di , Parte_1
condannandolo a pagare le spese di lite.
Avverso la decisione ha interposto appello il signor Pt_1
per i seguenti motivi:
“I. Violazione dei principi costituzionali del diritto alla
difesa e alla prova per avere il Giudice di primo grado
immotivatamente rigettato le istanze istruttorie orali formulate
dalla odierna parte appellante”;
“II. Erronea valutazione delle prove e falsa ricostruzione del
sinistro”;
“III. Assenza di responsabilità in capo all'appellante, sig.
. Parte_1
Si è costituito per resistere l'appellato Controparte_1
evidenziando che il Pubblico Ministero, dopo avere visionato il filmato consegnato su supporto USB dal signor ai Pt_1
Carabinieri in sede di querela sporta nei confronti dell'appellato per il reato di cui all'art. 590 c.p., aveva chiesto l'archiviazione della stessa “perché il fatto non sussiste”; che la Giudice di Pace
di Bolzano, ritendendo l'opposizione proposta dall'appellante avverso la richiesta di archiviazione non fondata, aveva provveduto ad archiviare definitivamente il procedimento penale a carico dell'appellato; che la teste oculare Testimone_1
Salome, in sede di assunzione di sommarie informazioni su fatti
8 raccolti ai sensi dell'art. 351 c.p.p. dai Carabinieri di Campo
ES, quindi nell'immediatezza dell'accaduto, aveva riferito che era stato il signor a travolgere, ad alta velocità, l'appellato. Pt_1
Con ordinanza del 24 maggio 2023 la Corte ha disposto una consulenza medico legale sulla persona dell'appellante. Il
CTU ha depositato l'elaborato il 10 novembre 2023.
Con provvedimento della Presidente di Sezione del 14
giugno 2024 è stato designato il nuovo relatore a seguito della collocazione fuori ruolo del Consigliere in precedenza designato.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata trattenuta in decisione con l'ordinanza del 13
novembre 2024 con assegnazione, a decorrere da tale data, dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di primo grado ha ritenuto risolutivo della controversia il video del sinistro ritualmente prodotto dal convenuto sub doc. n. 06 e non disconosciuto, né contestato da parte attrice, ovvero l'odierno appellante, il quale lo aveva in precedenza allegato alla denuncia/querela sporta nei confronti di Controparte_1
Secondo la sentenza gravata, che sul punto richiama il conforme giudizio espresso dal Pubblico Ministero in sede di richiesta di archiviazione, da detto video “emerge chiaramente
che la responsabilità esclusiva del sinistro è da imputare
all'attore, il quale – procedendo da tergo sostanzialmente diritto –
9 andava ad impattare contro il convenuto (che si trovava invece a
valle) così violando le prescrizioni dettate dalla legge n. 363 del
2003, nella parte in cui prevede che lo sciatore a monte deve
tenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o
interferenze con lo sciatore a valle e che lo sciatore che intende
sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di avere uno spazio
sufficiente allo scopo ed avere sufficiente visibilità e, in ogni caso,
procedere a velocità adeguata, moderandola nei tratti a visuale
non libera…”, mentre “alcuna responsabilità può ascriversi al
convenuto, il quale, come si vede nel video prodotto in atti,
procedeva a valle sul proprio snowboard a moderata velocità nel
momento in cui venne investito da tergo” (pag. 6).
Tale ripresa video sarebbe “sufficiente, per la chiarezza
delle immagini, da sola a formare il convincimento circa l'esatta
dinamica del sinistro ed in particolare la sua completa
imputabilità all'attore, sicché le altre prove orali offerte dalle parti
sono state ritenute irrilevanti perché superflue.”.
La richiesta, formulata dal convenuto, di condanna del signor ex art. 96 c.p.c. è stata disattesa, perché ritenuta Pt_1
non fondata.
2. L'appellante considera la Parte_1
pronuncia di rigetto ingiusta, illogica e scarsamente motivata.
2.1. Il primo motivo di impugnazione investe la decisione del primo giudice di non ammettere le prove orali dedotte dall'attore.
10 Viene fatta valere la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla difesa, avendo la mancata assunzione dei testi indicati comportato un'erronea e artata ricostruzione della dinamica del sinistro.
Sostiene l'appellante che dal video esaminato, a prescindere dalla sua scarsa risoluzione e bassa qualità, non potrebbe affatto evincersi – come ritenuto in sentenza - che sarebbe stato lui ad investire l'appellato.
Se, quindi, fossero state accolte le istanze istruttorie attoree e sentite le due testi e Testimone_2 Testimone_3
, presenti sul luogo del sinistro, sarebbe risultato
[...]
confermato che, l'appellante non proveniva affatto da monte rispetto a inoltre che lo sciatore aveva Controparte_1
mantenuto un'andatura lenta e consona alle caratteristiche della pista;
e anche che questi nulla avrebbe potuto fare per impedire l'evento, in quanto era stato urtato da tergo.
Prosegue l'impugnante deducendo che le due testi, se fossero state sentite, avrebbero anche potuto riferire della velocità sostenuta del della sua discesa CP_1
perpendicolare nonchè dell'investimento dello sciatore.
In conclusione, rimarcando ancora la inidoneità del filmato visionato dal primo Giudice, l'appellante sottolinea l'importanza centrale della prova per testi chiedendosi: “chi
meglio di un soggetto terzo presente sul luogo del sinistro può
chiarire avanti al Giudice come sono avvenuti i fatti?”.
11 2.2. Con la seconda censura l'appellante, ammettendo di non avere disconosciuto il video prodotto sub doc. n. 6 dalla difesa della controparte, contesta che la riproduzione possa essere considerata quale “fonte di piena prova e ricondotta
nell'alveo di cui all'art. 2712 c.c.”, non potendosi dalla stessa evincere che egli proveniva da monte e a velocità sostenuta, né
tanto meno che fosse stato lui ad investire da dietro lo snowboardista.
Si duole poi l'impugnante della mancata considerazione da parte del Tribunale delle dichiarazioni rese dalla teste oculare sentita a sommarie informazioni, la Testimone_2
quale aveva dichiarato essere stato lo snowboardista ad investire il padre provenendo dal lato destro (guardando verso monte) e passandogli senza frenare sulle punte degli sci.
Ricorda l'impugnante che, in occasione della proposizione della denuncia-querela nei confronti dell'appellato, egli aveva fornito ai Carabinieri la propria versione della dinamica dell'incidente, diversa rispetto a quella accertata dal Tribunale,
avendo riferito di essere stato investito da sinistra dallo snowboardista che era passato sui suoi sci.
Anche le lesioni riportate, a parere dell'impugnante,
ovvero la contusione escoriata alle ossa nasali, la contusione alla spalla sinistra e la distorsione del ginocchio destro,
confermerebbero l'urto da tergo subito.
Secondo parte appellante avrebbe dovuto essere, infine,
12 anche considerato dal primo Giudice che Controparte_1
stesso aveva dichiarato di essere inesperto e principiante.
Proprio a causa di tali scarse abilità, infatti, egli non sarebbe stato in grado di evitare l'impatto.
2.3. Con il terzo motivo l'appellante deduce l'erroneità
della sentenza, nella parte in cui gli ha imputato la violazione degli artt. 10 e 11 della legge n. 363 del 2003, secondo i quali lo sciatore a monte deve tenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle ovvero lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di avere uno spazio sufficiente allo scopo ed avere sufficiente visibilità e, in ogni caso, procedere a velocità
adeguata, moderandola nei tratti a visuale non libera.
La prima regola, infatti, secondo l'impugnante sarebbe stata violata proprio dall'appellato. Neppure era configurabile l'inottemperanza da parte dello sciatore alla seconda previsione,
dal momento che questi trovava al momento dell'impatto a valle rispetto allo snowboardista.
Neppure sarebbe fondato sostenere che l'appellante fosse sceso la pista ad una velocità inadeguata, essendo egli uno sciatore esperto, capace di interpretare la pista e calibrare la sua velocità alla situazione ambientale.
In ogni caso, qualora non fosse ravvisata la esclusiva responsabilità di nella causazione del Controparte_1
sinistro, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 19 l. 363/2003,
13 secondo cui nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi che ciascuno di essi ha concorso ugualmente a produrre i danni occorsi.
3. La pronuncia di prime cure si sottrae alle censure che le vengono mosse in questa fase e deve essere confermata. I
motivi sopra sinteticamente riportati possono essere trattati congiuntamente.
3.1. Preliminarmente deve darsi atto del deposito, da parte della difesa dell'appellato, in data 28 novembre 2023,
della sentenza del Giudice di Pace di Brunico n. 54/2023 del 14
settembre 2023, pronunciata a definizione del primo grado del procedimento penale n. 46/2018 RG G.d.P. e n. 163/2018 RG
Proc. a carico di per il reato di cui all'art. Parte_1
590 comma 2 c.p., con cui l'imputato è stato dichiarato colpevole del reato contestato - per essere sceso dalla pista “con
eccessiva velocità” ed avere “investito e travolto il sig.
[...]
che stava percorrendo al medesima pista con la tavola CP_1
da snowboard, facendolo rovinare a terra e provocandogli una
frattura alla clavicola sinistra con una prognosi di due mesi” - e condannato al pagamento di una multa di euro 600,00 nonché
al risarcimento del danno in favore della parte civile
[...]
da determinarsi in separato procedimento, CP_1
stabilendo una provvisionale esecutiva di euro 5.000,00.
Unitamente alla sentenza penale parte appellata ha prodotto il verbale dell'udienza dell'8 giugno 2023, svoltasi nel
14 medesimo procedimento, in occasione della quale sono stati sentiti i testi e Testimone_4 Tes_5 [...]
Tes_2
L'istanza di autorizzazione al deposito dei predetti atti processuali, ritualmente formulata dalla difesa dell'appellato merita accoglimento, trattandosi di documentazione formata solo dopo la proposizione del gravame e successivamente alla prima udienza di comparizione del 17 maggio 2023 dinanzi a questa Corte.
Pur non avendo la difesa l'appellante contrastato tale produzione con l'allegazione della pendenza del giudizio di impugnazione penale ovvero dell'intervenuta riforma della decisione del Giudice di Pace, non può, in difetto della formale attestazione, considerarsi irrevocabile ai fini di cui all'art. 651
c.p.p. la condanna in sede penale di (va Parte_1
pure precisato che non è possibile tenere conto delle deduzioni dell'appellato in comparsa conclusionale, stante il tardivo deposito della stessa in data 14 gennaio 2025, anziché entro il termine concesso del 13 gennaio 2025).
Peraltro nel presente procedimento civile è possibile tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale ed è altresì
ammesso ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni.
3.2. Ebbene è pienamente condivisibile l'impostazione del
15 Giudice di Pace di Brunico che ha considerato rilevante e attendibile la testimonianza di , Testimone_6
unico soggetto realmente terzo rispetto alle parti coinvolte (le signore nata e nata sono Pt_1 Testimone_3 Tes_2 Tes_2
rispettivamente la moglie e la figlia dell'appellante) e in posizione tale da avere potuto vedere con chiarezza la dinamica del sinistro.
Preliminarmente deve rilevarsi l'inconsistenza delle argomentazioni addotte dall'impugnante nel tentativo di dequalificare la credibilità della testimone.
Per quanto concerne l'età della stessa al momento del sinistro (nata il [...]), di quasi anni sedici, non è
stata evidenziata alcuna circostanza concreta che possa mettere in dubbio la capacità di discernimento di Controparte_2
, tantopiù rispetto a fatti di chiara semplicità quali la
[...]
provenienza e la velocità dello sciatore ed il posizionamento di questi rispetto allo snowboardista, avendo poi presente che al momento della deposizione innanzi al Giudice di Pace di
Brunico, avvenuta in data 8 giugno 2023, ella era ampiamente maggiorenne.
Ulteriore elemento convergente nel ritenere indubbiamente attendibile la teste è la coerenza delle deposizioni rese, posto che l'ultima in senso cronologico del giugno 2023 è omogenea con quella resa il 9 febbraio 2018
presso la Stazione dei Carabinieri di Campo ES (vedi il
16 verbale S.I.T. prodotto sub doc. 4 della comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale).
Non idonea a inficiare la portata della dichiarazione in esame è l'osservazione per la quale la testimone non poteva essere nei pressi della zona in cui si è verificato l'incidente come dalla stessa dichiarato, in quanto le immagini del video in atti non darebbero evidenza della presenza di alcuno a valle di
In realtà dalla visione del filmato si constata Controparte_1
la presenza di un altro snowboarder (presumibilmente la testimone) che poco prima dell'infortunio si trovava nelle immediate vicinanze dell'appellato a quota leggermente inferiore rispetto a questi.
Un tanto precisato in tema di credibilità della deposizione, questa non lascia margine ad equivoci, avendo ricordato di avere visto durante la lezione di snowboard “uno
sciatore che scendeva velocemente da sinistra”, il quale
“proveniva lateralmente da sopra e si scontravano lateralmente
…lo sciatore (ndr: l'appellante ) veniva Parte_1
dall'alto a sinistra…” e precisando che questi “sciava in ogni
caso più velocemente dello snowboarder, decisamente più veloce,
circa il doppio più veloce”.
Ancor più chiaro (ovviamente attesa la ravvicinatezza tra le sommarie informazioni e la data dell'accaduto) è quanto dichiarato ai Carabinieri di Campo ES il 9 febbraio 2018
“…Der italienische “Snowboard Schüler” befand sich zirka 1 m
17 oberhalb von mir bzw. seine Position war etwas versetzt von mir.
Auf einmal bemerkte ich einen Skifahrer, welcher mit hoher
Geschwindigkeit den Pistenhang runter und auf uns zufuhr. Ich
kann nicht genau anführen, welche Kurven bzw. Parte_3
, jedoch bemerkte ich, dass dieser mit hoher
[...]
Geschwindigkeit unterwegs war. Im gleichen sah ich CP_3
wie der andere Skifahrer ungebremst in den italienischen
Snowboarder hineinfuhr. Beide kamen zu Sturz. Der Skifahrer
überschlug sich zweimal und der Snowboarder blieb am
Pistenboden liegen bzw. saß im Schnee. Ich kann nur bestätigen,
dass der Snwoboarder mit mäßiger Geschwindigkeit unterwegs
war, sich der andere Skifahrer hinter ihm d.h. oberhalb von ihm
befand, bevor es zum Zusammenstoss kam…” (v. sub doc. n. 4
della comparsa di costituzione in primo grado il verbale delle dichiarazioni rese a s.i.t. ai Carabinieri da Tes_4 CP_2
il 9 febbraio 2018). La dichiarazione non lascia dubbi
[...]
sulla posizione dello sciatore – a monte rispetto allo snowboarder – nonché sulla sua velocità elevata nel dirigersi proprio verso il punto in cui si trovava il CP_1
Del resto la provenienza da monte del signor è pure Pt_1
confermata dalla figlia dello stesso la quale Testimone_2
innanzi al Giudice di Pace, alla medesima udienza dell'8 giugno
2023, ha ricordato che “mio padre scendeva tranquillamente
sciando proveniente da monte” (per completezza si nota che nella verbalizzazione dinanzi al Giudice di Pace di Brunico, per
18 un mero errore materiale, la trascrizione della deposizione della teste è stata scambiata con quella resa dalla di lei Tes_2
madre ). Tes_5
La ricostruzione della dinamica così come offerta dalla teste Salome è coerente con lo schizzo Tes_6 Tes_4
predisposto dallo stesso (prodotto in Parte_1
primo grado sub doc. n. 14 dell'atto di citazione dinanzi al
Tribunale), che ha descritto il percorso seguito sugli sci prima dell'impatto tracciando una linea proveniente da monte (quindi in dominio di quota rispetto al che forma una curva CP_1
verso sinistra (ciò guardando verso valle), proprio in direzione dello snowboarder.
Altro particolare degno di nota è quello per cui proprio l'appellante descrive nello schizzo in esame la sua posizione come parallela rispetto all'appellato (infatti i due rettangoli che rappresentano lo sciatore - “ich” - e lo snowboarder -“Schüler
mit Snobort” - sono tra lo appaiati), così smentendo in maniera netta l'allegazione spesa nell'atto di citazione in primo grado
(punto 3 pag. 1) per cui “ad un certo punto, dopo avere effettuato
una curva a destra, il sig. sopraggiungeva da Controparte_1
monte, rispettivamente da dietro, andando ad investire
pienamente l'attore”.
Le divergenti dichiarazioni della figlia, , Tes_2 Tes_2
e della moglie, , non possono, queste sì, Parte_4
ritenersi attendibili, in principalità considerando il luogo in cui
19 le stesse erano.
Come infatti si desume dal verbale di sommarie informazioni del 9 febbraio 2018 sottoscritto da entrambe (doc.
n. 9 della comparsa di costituzione in primo grado), esse si trovavano sulla terrazza del rifugio Pichlerhof, alle prese, la moglie, con la registrazione del video tramite cellulare della discesa del coniuge.
E' ben chiaro, quindi, che detta posizione esclude in radice, in quanto distante e a valle, la possibilità di poter ricostruire con esattezza lo stato dello sciatore e dello snowboarder o comunque esclude di poter ritenere detta visuale più precisa rispetto a quella goduta dalla testimone, che si trovava a distanza di un metro o poco più da Controparte_1
Del resto neppure la moglie e la figlia nell'immediatezza del fatto (le sommarie informazioni vengono rese il 9 febbraio
2018 a distanza di 4 giorni dall'incidente) hanno ricordato che lo snowboarder fosse a quota più alta rispetto allo sciatore,
dichiarando la figlia che: “…welcher meinem Vater mit seinem
Snowboard seitlich, ungebremst vorne über die Skier fuhr.. ”.
A questo punto è certo che risulta del tutto inutile una ulteriore audizione delle testimoni indicate, già sentite sia a sommarie informazioni in fase di indagini preliminari che in fase dibattimentale innanzi al Giudice di Pace di Brunico, talchè
non si comprende quale potrebbe essere il portato di novità che potrebbero introdurre nell'odierno procedimento.
20 Alla luce della concludenza della deposizione della teste oculare , rimane non rilevante la disamina del video in Tes_4
atti, il cui contenuto non è di particolare perspicuità.
La dinamica dell'incidente come sopra ricostruita conferma, dunque, la correttezza dell'attribuzione della responsabilità integrale dell'evento a carico dell'appellante, il quale andava a scontrarsi contro l'appellato, che si trovava a valle, in violazione delle prescrizioni di cui alla legge 24
dicembre 2003 n.363, recante “Norme in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”
(all'epoca dei fatti vigente, essendo stata abrogata dall'art. 43
del d.lgs. del 28 febbraio 2021 n. 40), in particolare per non avere, provenendo da monte, mantenuto una direzione che gli consentiva di evitare collisioni e interferenze con lo snowboardista a valle (art. 10) e per avere trascurato, nel sorpassare quest'ultimo, di assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo (art. 11).
Nella specie l'accertata violazione delle citate norme di comportamento cruciale da parte di Parte_1
consente di ritenere vinta la presunzione di cui all'art. 19 della predetta legge a carico di in assenza di Controparte_1
elementi probatori a sostegno di una sua condotta parimenti colposa.
4. L'appello va quindi disatteso con accollo all'appellante delle spese inerenti e del suo obbligo, ai sensi del co.
1-quater
21 dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Le spese della consulenza medico legale, liquidate con il decreto di questa Corte del 19 dicembre 2023, vanno poste in via definitiva a carico dell'impugnante.
Va, infine, respinta la domanda formulata da parte dell'appellato volta alla condanna dell'impugnante al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. Nella specie non è
infatti possibile affermare che quest'ultimo abbia travalicato il legittimo esercizio del proprio diritto di difesa e che abbia nei fatti abusato dello strumento processuale.
PQM
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello di Parte_1
[...]
contro avverso la sentenza n. 627/2022 del Controparte_1
Tribunale di Bolzano di data 30/06/2022, così provvede:
disattende
l'appello;
condanna
l'appellante alla rifusione all'appellato Parte_1
delle spese dell'ulteriore grado, liquidate per Controparte_1
compensi in complessivi euro 2.915,00 (di cui euro 536,00 per la fase di studio, euro 536,00 per la fase introduttiva del
22 giudizio, euro 992,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale) oltre 15% spese generali, iva e cap;
pone
le spese della consulenza medico legale del dott. Persona_3
a carico definitivo dell'impugnante;
[...]
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante ai sensi del co.
1-quater dell'art. 13 d.P.R.
115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta;
dispone
per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento,
l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 26 febbraio 2025
Il Presidente Dott. Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Claudia Montagnoli
Il Funzionario Giudiziario
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