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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/06/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1343 /2023 tra le parti:
Attore intimante: , (c.f ), in persona del l.r.p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. TAITI CARLOTTA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
Convenuta intimata: Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CodiceFiscale_1
GIGLIOSI MATTEO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
Intervenuto: semplificata già Controparte_2 CP_3
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.
[...] P.IVA_2
STEFANO CAMBI e dall'avv. MICHELA GIANNERINI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
Decisa a Prato in data 16.06.2025 a scioglimento della riserva incamerata in data 18.03.2025 sulle seguenti conclusioni come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter con termine perentorio assegnato al
17.03.2025:
Attore intimante: come in atti
Convenuto intimato: come in atti
Intervenuto: come in atti
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la parte attrice ha chiamato in giudizio la per sentire convalidare lo sfratto per morosità Pt_1 nella sua qualità di conduttrice di due appartamenti posti a
Montemurlo (PO) in via Tito Speri n. 2 meglio descritti in atti con condanna al pagamento della morosità meglio indicata in atti e con vittoria di spese.
Questi beni rientrano in un compendio immobiliare pignorato per cui è pendente presso il suintestato Tribunale una procedura esecutiva immobiliare R.g.e. n. 93/2020 nei confronti del debitore esecutato.
Parte convenuta intimata ha depositato in pct in data 04.04.2025 dopo lo spirare dei termini per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. un documento relativo al trasferimento dell' ultimo immobile del lotto interessato a un terzo soggetto che però non risulta parte nel presente giudizio e come tale si tratta di un documento tradivo e quindi inutilizzabile nel presente giudizio.
Parte convenuta intimata si è costituita in giudizio opponendosi alla convalida ed eccependo questioni preliminari anche in punto di difetto di legittimazione in capo alla parte intimante;
con vittoria di spese;
era intervenuta nel giudizio la parte Controparte_2 semplificata già data la intervenuta liquidazione CP_3 giudiziale di quest'ultima e aderiva alla difesa della parte convenuta anche con vittoria di spese. Si ritiene l'intervento ammissibile dato il rapporto con i beni di cui al lotto oggetto del procedimento.
La causa era istruita, dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.
e la fissazione della data di rilascio e il mutamento di rito previo espletamento della procedura di mediazione, con la sola produzione documentale delle parti ritenuta superflua alla decisione la richiesta di
CTU.
La domanda attorea deve essere accolta atteso che appare infondata, allo stato dell'arte di cui alla presente causa, la eccezione preliminare avanzata dalla parte intimata con riguardo al difetto di legittimazione attiva di dato che quest'ultima è stata nominata custode del CP_1 compendio immobiliare pignorato e ciò ex art. 599 c.p.c. in luogo del debitore esecutato.
2 La parte attrice infatti assume il ruolo di custode dei beni pignorati come stabilito nella procedura esecutiva n. 93/2020 e fra le svariate attribuzioni del custode vi è anche quello di agire in giudizio per avere il pagamento dei canoni da parte del conduttore moroso e quindi anche chiedere la risoluzione del contratto.
La parte attrice continua a mantenere tale ruolo fino alla sottoscrizione del decreto di trasferimento da parte del G.E. che però si assume essere intervenuta dopo il passaggio della presente causa al giudice per la redazione della parte motivazionale. Non vi sono altresì dubbi che il processo debba proseguire tra le parti originarie ex art. 111 c.p.c.
Nella vicenda che ci occupa vi è un solo contratto stipulato il
17.05.2017 con oggetto più immobili ( due abitazione, due terreni agricoli e un posto auto) ma il canone locatizio è stato pattuito come unitario nella somma di €. 1.500,00 mensili.
Non incide sulla legittimazione attiva dell il dato per cui il CP_1 soggetto intervenuto fosse proprietario o meno dei terreni di cui al contratto di locazione.
Gli effetti del pignoramento intervenuto nel luglio 2020 si estendono alle pertinenze e agli accessori e ai beni uniti fisicamente al bene principale e quindi si estende ex art. 2912 c.c. anche al posto auto.
Appare sussistente la morosità intimata di €. 46.500,00 al momento della notifica dell'atto introduttivo oltre ai successivi canoni fino all'intervenuto rilascio effettivo dell'immobile fino a giungere alla somma di €. 84.000,00 a cui va detratta la somma di €. 7.700,00 ( cfr. verbale udienza 10.05.2023 in atti dove si dava atto che tale cifra era stata versata dal subconduttore previa autorizzazione del Parte_2
GE ) per la somma di €. 76.300,00 dal luglio 2020 fino al marzo 2025.
I vizi dedotti dalla parte intimata, non provati nella loro effettiva esistenza, non sarebbero tali da giustificare l'omesso pagamento del canone di locazione dato che l'immobile è sempre stato utilizzabile dalla parte conduttrice e prova ne è anche il verbale di assemblea condominiale del 10.06.2022 dove si deliberava ala unanimità a data da destinarsi la decisione su due preventivi presentati per risolvere le dedotte infiltrazioni;
tale verbale non è stato impugnato con ciò denotando la utilizzabilità del bene immobile.
3 Peraltro non è mai stato effettuato alcun accertamento dello stato dei luoghi dell'immobile e questo avrebbe reso molto difficoltoso un accertamento peritale nel presente giudizio.
Appare altresì superfluo l'accordo di riduzione del canone che è un documento del tutto generico dato che non vi è fatto cenno in modo specifico al contratto di cui qui si parla.
Del tutto inconferente la deduzione sul punto della non debenza dei canoni di locazione a fare data del 09.12.2021 per il lotto 2 e a fare data dal 05.07.2022 per il lotto 1 cioè dalle date in cui l avrebbe CP_1 ottenuto le chiavi degli immobili dai subconduttori.
Tuttavia l è comunque custode del compendio pignorato e CP_1 quindi anche incaricato di seguire le operazioni per la liberazione dell'immobile ma la mera consegna delle chiavi all non è da CP_1 qualificarsi come immissione del possesso e nel immediato godimento del bene.
La richiesta dei canoni insoluti appare precisa sebbene per un mero errore materiale la prima richiesta recasse un errore di conteggio poi chiarito tra le parti.
Non appare fondato neppure l'accenno della parte intimata alla dedotta situazione di estinzione del diritto al credito avanzato dalla parte attrice per inerzia di quest'ultima , configurandosi quindi una sleale richiesta di pagamento integrale alla che configurerebbe un abuso del Pt_1 diritto.
Dagli atti si evince che ha richiesto la somma in data 07.09.2022 CP_1
e il procuratore lo ha fatto con missiva del 28.01.2023 con riguardo ai canoni dovuto dopo il pignoramento del luglio 2020 e tale condotta appare conforme ai principi del diritto tenuto anche conto che il contratto aveva durata trentennale.
Pertanto si devono accogliere le domande attoree e dichiarare la risoluzione del contratto ultranovennale stipulato meglio indicato in atti e, previa conferma della propria ordinanza di rilascio, condannare la al rilascio immediato degli immobili per cui è causa Parte_1
e al pagamento, in favore della parte attrice intimante, della somma di
€. 76.300,00 dal luglio 2020 fino al marzo 2025 oltre ogni successivo canone maturato fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Si deve rigettare ogni domanda avanzata dalle altre parti perché infondata e
4 per l'effetto, ex art. 91 c.p.c. vista la totale soccombenza si condannano la convenuta intimata e l'intervenuto, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice intimante e che liquida, vista la nota spese e il d.m. 14/22, in €. 14.103,00 per compensi oltre a €.2.179,00 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie le domande attoree e, per gli effetti. dichiara la risoluzione del contratto ultranovennale stipulato meglio indicato in atti;
conferma la propria ordinanza di rilascio in atti e condanna la convenuta intimata al rilascio immediato degli immobili oggetto di contratto liberi da persone e cose;
condanna altresì la convenuta intimata al pagamento, in favore della parte attrice intimante, della somma di €. 76.300,00 dal luglio 2020 fino al marzo 2025 oltre ogni successivo canone maturato fino all'effettivo rilascio dell'immobile; rigetta tutte le domande avanzate dalle altre parti perché infondate e per l'ulteriore effetto, ex art. 91 c.p.c. condanna, in solido tra loro, la convenuta intimata e l'intervenuto, al pagamento delle spese di lite sostenute nel giudizio dalla parte attrice intimante che liquida in €. 14.103,00 per compensi oltre a €.2.179,00 per spese vive e al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
Prato, 16/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Micaela Lunghi
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