Sentenza 26 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2004, n. 6122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6122 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO, in persona del Ministri pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
LA RO EN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4815/01 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 18/07/01 R.G.N. 4265/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato SCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per il Ministero e accoglimento per la Direzione Provinciale del Lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Direzione provinciale del lavoro di Benevento, con ordinanza del 18 marzo 1999, ha ingiunto al sig. EN La OC, nella qualità di assessore del Comune di Paduli, di pagare la somma di lire 4.000.000, a titolo di sanzione amministrativa per l'avvenuta assunzione di quattro dipendenti presso il detto ente senza il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego.
L'ingiunto ha proposto opposizione e l'adito Tribunale di Benevento, con sentenza depositata in cancelleria il 18 luglio 2001, ha dichiarato estinta l'obbligazione di pagare la somma richiesta. Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto che la contestazione della violazione non era tempestiva, in quanto intervenuta dopo la scadenza del termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorrente dal momento in cui la Sezione circoscrizionale per l'impiego, avendo ricevuto comunicazione dell'avvenuta assunzione diretta dei lavoratori, aveva per ciò stesso conseguito la conoscenza di tutti gli elementi necessari per l'accertamento dell'infrazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente al suo organismo locale competente, identificato nella Direzione provinciale del lavoro di Benevento.
Il ricorso prospetta, unitamente a vizi di motivazione, la violazione degli artt. 14 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sull'assunto che la comunicazione del Comune non comportava di per sè la possibilità di contestare alcuna violazione, essendo potere - dovere dell'Ufficio destinatario accertare se le assunzioni dirette disposte dall'ente fossero o non legittime, alla stregua della speciale disciplina della materia dettata dall'art. 8 del d.P.C.M. 27 dicembre 1988 ed a seguito delle risultanze delle ispezioni a tal fine necessarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame della Corte con il motivo di ricorso concerne la sussistenza o meno dell'evento estintivo dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione indicata nella parte che precede.
Logicamente pregiudiziale è, però, la questione concernente la sussistenza o meno di tale violazione, in relazione all'esatta identificazione della disciplina applicabile ai fatti di cui trattasi;
ne' su di essa può ritenersi formato il giudicato implicito.
Invero, un giudicato siffatto può legittimamente dirsi intervenuto sulle questioni e sugli accertamenti che costituiscono il presupposto logico indispensabile di una questione o di un accertamento su cui sia stato compiuto un accertamento espresso, a sua volta passato in giudicato (Cass. 11 febbraio 2000, n. 1512): condizione, quest'ultima, inesistente nel caso di specie, nel quale il ricorso proposto avverso la statuizione espressa resa dal primo giudice in punto di estinzione rende impregiudicati gli accertamenti e le questioni presupposte.
Ora, con riguardo al suindicato presupposto della questione di estinzione, devesi rilevare che, alla stregua dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, "le disposizioni previste dall'art. 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264 non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali".
Come la Corte ha già stabilito in numerose sentenze di poco anteriori alla presente, la norma, entrata in vigore solo dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, esprime, tuttavia, una indubbia efficacia retroattiva, per mezzo della locuzione "non si intendono", la quale ne manifesta la chiara funzione interpretativa rispetto alla disposizione richiamata, ed in tali termini concorre all'identificazione della fattispecie dell'illecito consistente nell'assunzione di personale senza il preventivo nulla - osta dell'organismo pubblico preposto alla cura del collocamento, nel senso di escluderne la configurabilità con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in presenza delle suddette esigenze. Nelle suindicate occasioni, la Corte ha anche chiarito che non sorgono, a proposito della suddetta efficacia, dubbi di legittimità costituzionale.
A quest'orientamento deve darsi continuità, apparendo persuasive le ragioni che lo sostengono e non ravvisandosi aspetti della questione che siano di tale gravita da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, essendo anche strumentale al suo espletamento il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale.
D'altra parte l'applicazione della nuova disciplina comporta accertamenti di fatto (durata dei rapporti di lavoro, natura delle mansioni affidate ai lavoratori, tipo di servizio pubblico al cui svolgimento tali mansioni sono finalizzate ecc.), incompatibili col giudizio di legittimità, onde va dato seguito al principio giurisprudenziale per cui è necessario cassare con rinvio la decisione di appello se, per applicare lo "ius superveniens", del quale la Corte riconosca l'immediata operatività, si impongono adempimenti istruttori intesi all'acquisizione di elementi di giudizio non necessari nella vigore della precedente disciplina, ed invece rilevanti ed idonei per quella successiva alla sentenza impugnata (v., fra le numerose altre conformi, Cass. 26 maggio 1998, n. 5224; Id., 8 febbraio 1995, n. 1435; Id., 11 febbraio 1995, n. 1516; Id. 15 febbraio 1995, n. 1651). La cassazione della sentenza nella prospettiva propria della norma sopravvenuta comporta l'assorbimento del motivo svolto nel presupposto dell'applicabilità della previgente disciplina, attesa, come si è dimostrato in premessa, la sua posizione subordinata a tale prospettiva.
Infatti, solo qualora si dovesse dal giudice di rinvio accertare che le assunzioni dirette per cui è causa, non sono, per le proprie caratteristiche, ricomprese nel novero di quelle rispetto alle quali la norma suddetta esclude la sussistenza dell'illecito, riprenderebbe attualità la questione della tempestività della contestazione della violazione, cosi come sollevata dalle Amministrazioni ricorrenti. Peraltro, in ipotesi di riconosciuta soggezione del caso di specie alla più volte menzionata norma sopravvenuta, provvederà lo stesso giudice di rinvio a verificare l'applicabilità delle ulteriori implicazioni derivanti dall'ali. 39, comma 14 ter, del d.l. 30 settembre 2003, n. 326, conv., con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale "per effetto dell'art. 31,
comma 22, della Ugge 27 dicembre 2002, n. 289, le ordinanze ingiunzione emesse, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 289 del 2002, ed opposte dagli enti locali o dagli amministratori per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti le violazioni degli artt. 11, 13, 18, 19 e 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonché dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti, cessano le procedure, anche coattive, di riscossione delle sanzioni irrogate".
In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Avellino, perché proceda al nuovo esame della causa in applicazione il disposto dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio di cassazione, attesa la ritenuta soggezione del rapporto controverso al riferito jus superveniens.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame al Tribunale di Avellino. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004