Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2019, n. 2493
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Sentenza 16 dicembre 2019

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 3763/2019 della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quinta Penale, emessa il 16 dicembre 2019. Le parti in causa, due imputati, avevano impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che aveva ribaltato l'assoluzione di primo grado per i reati di falso ideologico e materiale legati a un testamento. Gli imputati sostenevano che il testamento fosse stato redatto in condizioni di incapacità della testatrice, e che la Corte d'Appello avesse errato nel non rinnovare l'istruttoria dibattimentale, non ascoltando i consulenti tecnici di parte e non considerando adeguatamente le prove a loro favore.

Il giudice ha rigettato i ricorsi, affermando che la Corte d'Appello aveva correttamente valutato le prove e che la rinnovazione dell'istruttoria non era necessaria, poiché le testimonianze e le consulenze già acquisite erano sufficienti per giustificare la condanna. La Corte ha sottolineato che l'elemento soggettivo del reato di falso ideologico era evidente, dato che il notaio non aveva verificato la reale volontà della testatrice, che si trovava in uno stato di incapacità. Inoltre, ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. non fosse stata validamente formulata, portando all'estinzione dei reati per prescrizione. La decisione ha confermato l'importanza della corretta applicazione delle norme processuali e della valutazione delle prove nel contesto di un processo penale.

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Massime3

Commette falso materiale in atto pubblico il notaio che, nel redigere un testamento pubblico, aiuti il testatore a completare la sottoscrizione senza dare atto, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. civ., dell'impossibilità di sottoscrivere, in quanto in tal modo viene rappresentato falsamente che il testatore ha spontaneamente, autonomamente e interamente sottoscritto l'atto. (Fattispecie in cui il notaio aveva guidato la mano di persona non in grado di firmare a completare la sottoscrizione in calce ad un testamento pubblico).

Non è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello avverso sentenza assolutoria di primo grado, qualora le parti abbiano concordemente rinunziato a detta escussione dinanzi al giudice di appello. (Fattispecie relativa a mancata rinnovazione dell'esame del consulente tecnico).

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, comma 2, 24, comma 2, 111 Cost., nonché in ordine all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che, in sede d'appello, alla deliberazione della sentenza non debbano concorrere gli stessi giudici che hanno disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto quest'ultima decisione non ha di per sé alcun effetto pregiudicante, non essendovi alcun automatismo tra la scelta di rinnovare l'istruttoria e quella di riformare la sentenza di assoluzione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2019, n. 2493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2493
Data del deposito : 16 dicembre 2019

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