Sentenza 16 dicembre 2019
Massime • 3
Commette falso materiale in atto pubblico il notaio che, nel redigere un testamento pubblico, aiuti il testatore a completare la sottoscrizione senza dare atto, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. civ., dell'impossibilità di sottoscrivere, in quanto in tal modo viene rappresentato falsamente che il testatore ha spontaneamente, autonomamente e interamente sottoscritto l'atto. (Fattispecie in cui il notaio aveva guidato la mano di persona non in grado di firmare a completare la sottoscrizione in calce ad un testamento pubblico).
Non è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa nel giudizio di appello avverso sentenza assolutoria di primo grado, qualora le parti abbiano concordemente rinunziato a detta escussione dinanzi al giudice di appello. (Fattispecie relativa a mancata rinnovazione dell'esame del consulente tecnico).
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, comma 2, 24, comma 2, 111 Cost., nonché in ordine all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che, in sede d'appello, alla deliberazione della sentenza non debbano concorrere gli stessi giudici che hanno disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto quest'ultima decisione non ha di per sé alcun effetto pregiudicante, non essendovi alcun automatismo tra la scelta di rinnovare l'istruttoria e quella di riformare la sentenza di assoluzione.
Commentari • 2
- 1. L’inapplicabilità dell’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello ex art. 603, c. 3Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 20 maggio 2021
Cass., Sez. V, 22 luglio 2020 (dep. 11 settembre 2020), n. 25949 Abstract: Con la sentenza in commento la Suprema Corte interviene sul tema dell'operatività dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, disposto dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p., nella ipotesi di sentenza di secondo grado che confermi la decisione assolutoria di primo grado. Richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite Troise e Pavan e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124/2019, la Corte afferma l'insussistenza di tale obbligo, non ponendosi una questione di rispetto del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio né del principio costituzionale della presunzione di innocenza in …
Leggi di più… - 2. Testamento pubblico: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2019, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2019 |
Testo completo
02493-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3763/2019 GRAZIA MICCOLI Presidente - UP 16/12/2019- MICHELE ROMANO R.G.N. 26318/2019 RENATA SESSA ANGELO CAPUTO - Relatore PAOLA BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EI LU nata a [...] il [...] IE RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2018 LA CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito l'Avv. GIUSEPPE BELLAROBA per la parte civile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
uditi gli Avvocati RENATO JAPPELLI, VALERIO SPIGARELLI, GUSTAVO PANSINI e GIUSEPPE TORALDO che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Il 9 ottobre 2018, la Corte di appello di Napoli, su appello del pubblico ministero e delle parti civili, ha ribaltato la sentenza pronunziata dal Giudice monocratico del Tribunale di Benevento, che aveva assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., LU ME e RT PI dai reati di cui agli artt. 110, 479 e 110, 476 cod. pen. perché il fatto non sussiste. I reati secondo la ricostruzione accusatoria avallata dai giudici di appello riguardano il testamento pubblico LA madre del PI, LI EA, ricevuto il 7 luglio 2009 dalla ME nell'esercizio LA sua funzione di notaio, pochi giorni prima del decesso LA testatrice, avvenuto il successivo 15 luglio. Tale testamento a cui avevano fatto da testimoni due dipendenti del PI è stato reputato ideologicamente falso nella parte concernente la verifica, da parte del notaio, LA capacità a testare LA EA e delle sue volontà testamentarie, dal momento che la donna era in stato di incoscienza e non in grado di esprimere la propria volontà perché ammalata di tumore in fase terminale e sottoposta ad una massiccia terapia del dolore. L'anzidetta condotta secondo il costrutto LA sentenza partenopea sarebbe stata realizzata dal - notaio previa istigazione del figlio LA EA, RT PI (che aveva fornito alla ME un atto sulla cui base ella aveva redatto la scheda testamentaria); tale condotta sarebbe stata tesa a mortificare le aspettative successorie dell'altra figlia LA testatrice, FL EA, che LI aveva riconosciuto come figlia naturale a qualche mese dal parto e che era stata poi adottata dal fratello LA testatrice e dalla di lui moglie, ciò nonostante mantenendo i rapporti con la madre. Il ribaltamento registratosi in appello ha riguardato anche l'assoluzione per il falso materiale commesso nella medesima occasione, allorché la ME avrebbe ― si evince dalla contraffatto la sottoscrizione LA testatrice, in particolare guidandone la mano nella scrittura LA parte finale del pronunzia avversata _ nome di battesimo. Giova altresì precisare che la Corte di merito, stante il disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione di SA EN, AN SU, AB AM, FL EA, EA ON, MA RO e MA ND, nonché mediante l'esame dell'imputata ME.
2. Ricorrono avverso detta sentenza entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
3. Il ricorso dell'Avv. Valerio AR per la ME si compone di cinque motivi.
3.1. Il primo, lungo motivo di ricorso denunzia carenza o manifesta illogicità LA motivazione, violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva, in 2 sostanza censurando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello attraverso la deposizione dei consulenti tecnici di parte e/o il conferimento di perizia grafologica e la motivazione LA Corte territoriale circa la preferenza accordata alla tesi del consulente LA Procura LA Repubblica quanto all'alterazione del tratto dell'ultima parte LA sottoscrizione del nome di battesimo. La ricorrente esordisce offrendo una rassegna degli insegnamenti di questa Corte in tema di ribaltamento in appello del verdetto assolutorio di primo grado e anche mediante la di motivazione rafforzata, per giungere poi all'illustrazione trascrizione di ampi tratti delle motivazioni dei principi sanciti dalle IO TE nelle sentenze TA, LA e IS. Aggiunge la parte che è coerente con l'assetto scolpito dalle citate pronunzie che, nel pretendere la rinnovazione, hanno valorizzato i criteri di giudizio del ragionevole dubbio, LA presunzione di innocenza e del contraddittorio nella formazione LA prova l'intervento normativo che ha introdotto il comma 3-bis dell'art. 603, cod. proc. pen., a lume del quale la rinnovazione istruttoria, quando appellante contro una sentenza di proscioglimento è il pubblico ministero, è sempre necessaria laddove il gravame fondi sulla valutazione LA prova dichiarativa. Calati detti principi nello scrutinio sulla regiudicanda, la parte sostiene che la pronunzia di appello avrebbe fondato il ribaltamento dell'esito assolutorio, in via prioritaria, sul riscontro all'ipotesi di accusa dato dalla consulenza del pubblico ministero a proposito LA non autenticità LA sottoscrizione LA testatrice, consulenza reputata preferibile rispetto a quella LA difesa. Ciò ed è qui il ― cuore LA denunzia confluita in questo primo motivo senza procedere a nuova escussione dei due consulenti tecnici incaricati, rispettivamente, dalla parte pubblica e dalla difesa. La ricorrente ricorda, a questo proposito, l'esistenza di un contrasto tra le sezioni semplici di questa Corte, esponendo le ragioni che dovrebbero indurre il Collegio a propendere per la tesi che reputa necessaria la rinnovazione in appello anche per quanto riguarda la prova dichiarativa tecnica e citando l'informazione provvisoria LA sentenza delle IO TE AV del 28 gennaio 2019 (il ricorso è stato depositato il 20 febbraio 2019, quando le motivazioni di detta ultima decisione non erano state depositate). A questo proposito, la ricorrente manifesta perplessità circa il riferimento, che si legge nell'informazione provvisoria suddetta, alla necessità che l'esperto la cui escussione si debba rinnovare sia già stato esaminato in primo grado, reputando tale conclusione concretamente pregiudizievole per la tesi difensiva perché le due consulenze, in primo grado, erano state acquisite sull'accordo delle parti in contrasto con i principi enunciati da IO TE LA. Nell'eventualità il dato di cui all'informazione provvisoria trovi conferma in sentenza, la ricorrente osserva che: 1) l'accordo delle parti sulle acquisizioni probatorie costituisce una mera modalità di assunzione LA medesima, il che è cosa diversa dalla rinunzia al contraddittorio nella formazione LA prova che è propria del rito abbreviato;
2) a prescindere dall'accordo delle parti, è preciso dovere del Giudice ripristinare il rapporto di oralità e immediatezza con la prova che è l'in se per apprezzare la corretta applicazione LA regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio;
3) il pregiudizio che deriverebbe in appello dal pregresso consenso in primo grado all'acquisizione LA prova senza escussione refluirebbe negativamente sull'esercizio del diritto di difesa e sulla legittima scelta difensiva di accordarsi con le altre parti. Una volta sostenuta la necessità LA rinnovazione anche dell'audizione del consulente e venendo poi alla giustificazione esibita dalla Corte di appello circa la prevalenza attribuita alle conclusioni del consulente del pubblico ministero rispetto a quelle dell'esperto nominato dalla difesa, la ricorrente osserva quanto segue. In primo luogo, il ricorso stigmatizza le valutazioni LA Corte territoriale nella misura in cui ha tratto dalla propria scienza privata gli elementi per dare prevalenza alla tesi dell'uno o dell'altro consulente, in particolare reputando che la maggiore intensità del tratto con cui è stata vergata la parte finale del nome LA EA ("ina" di LI) non sia compatibile con la tesi dell'affaticamento propugnata dal consulente LA difesa;
a sostegno del suo assunto, la parte pone un'ampia disamina LA funzione del Giudice a fronte dei contributi tecnici versati nel processo, nell'ottica del superamento LA regola che vede il giudicante peritus peritorum, ed assume che mancherebbe qualsiasi vaglio circa l'identificazione LA massima di esperienza, la legge scientifica applicabile, il livello di affidabilità LA scienza grafologica, la metodologia analitica e valutativa impiegata dai due esperti nel giungere a conclusioni difformi, nonché l'attendibilità e lo spessore professionale dei due. Mancherebbe infine sostiene la ricorrente una spiegazione circa la scelta di non ricorrere, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ad una perizia. A conclusione dell'ampia trattazione, la ricorrente sostiene che il vizio lamentato, ancorché apparentemente concernente l'overturning LA pronunzia assolutoria in relazione al solo falso materiale sub 2), avrebbe implicazioni anche sull'altra fattispecie, sia perché i temi LA capacità di firmare e di quella di testare LA EA sono strettamente correlati, sia perché l'ausilio nella sottoscrizione prestato dalla ME, nella tesi accusatoria, costituisce dato di riscontro di entrambe le ipotesi. 4 3.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento LA prova quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata e si compone di varie sezioni.
3.2.1. Un primo segmento investe l'ordito argomentativo LA Corte di merito quanto al movente dell'azione. La Corte territoriale, invero, avrebbe malamente interpretato ed erroneamente minimizzato la circostanza dedotta e documentata dalla difesa che FL EA, dopo essere stata riconosciuta come figlia naturale dalla madre cinque mesi dopo il parto, era stata adottata dagli zii materni nel 1971, il che la rendeva priva di diritti successori nei confronti LA madre, donde ella non avrebbe avuto diritto alla quota di legittima del patrimonio ereditario proveniente dalla defunta e, di conseguenza, il testamento ed il legato che vi era contenuto non solo non danneggiavano la predetta ma addirittura la avvantaggiavano. La Corte di appello opina la ricorrente aveva liquidato la questione in poche battute ed aveva errato - nell'individuare la normativa applicabile nella specie, che era non già quella LA "adozione in casi particolari" (introdotta nel nostro ordinamento successivamente all'adozione LA EA, con la I. n. 184 del 1983), ma quella dell'adozione speciale di cui alla I. 5 giugno 1967, n. 341, istituto che recide i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine, divenendo il predetto figlio legittimo dei genitori adottivi.
3.2.2. La seconda sezione del secondo motivo di ricorso investe il tema LA motivazione resa circa le condizioni di salute di LI EA nella tarda mattinata del 7 luglio 2009, giorno del testamento, su cui non vi sarebbe motivazione rafforzata. In particolare, i giudici di appello non avevano tenuto conto LA variabilità delle condizioni dell'ammalata, legata alla somministrazione di oppiacei;
né i giudici partenopei avevano adeguatamente smentito il ragionamento del Tribunale laddove quest'ultimo pur correttamente rilevando una discrasia tra ― le deposizioni delle amiche LA defunta EN e SU, da una parte, e quelle dei testimoni del testamento, RO e ND, dall'altra aveva affermato non potersi escludere che detti testimoni avessero assistito a due fasi diverse;
secondo il Giudice monocratico, la seconda fase si era conclusa con la redazione del testamento cui la EN e la SU, allontanatesi, non avevano assistito e in essa la povera EA poteva avere avuto un - momento di lucidità. A confutazione di questo ragionamento, la Corte di merito avrebbe posto degli argomenti illogici: era così che era stata valorizzata la testimonianza del nipote LA EA, AB AM, circa la criticità delle condizioni LA zia nel luglio 2009, tuttavia ignorando che il medesimo, il 13 luglio 2019 (quindi dopo la redazione del testamento) era stato convocato dalla congiunta perché doveva cambiare un assegno, affermando che la medesima "capiva" ma che non era stata in grado di firmare il titolo in maniera conforme allo specimen. Quanto al contributo di EA ON secondo la Corte territoriale testimone LA mancanza di lucidità LA testatrice la sera del 9 luglio la Corte di merito aveva trascurato di considerare che questi aveva affermato di essere stato invece riconosciuto il giorno successivo. Era errato il sillogismo circa l'obnubilamento LA EA legato all'assunzione del farmaco Contramal, dal momento che non era stata verificata la premessa minore, vale a dire che la testatrice, in prossimità LA redazione del testamento, avesse assunto detto medicinale. Era stata, infine, trascurata la testimonianza LA badante LA testatrice, ON CI, che aveva affermato che la EA, pur alternando momenti di lucidità a momenti di flessione, era in grado di comprendere e parlare.
3.2.3. Il terzo segmento del motivo in esame verte sul vizio di motivazione che contraddistinguerebbe la sentenza impugnata quanto all'accertamento del coefficiente soggettivo del falso ideologico sub 1) in capo alla ME. La Corte di merito aveva, infatti, postulato la consapevolezza del notaio circa la difformità del testamento rispetto alle reali volontà LA EA, senza che tuttavia nel processo fosse mai stata fatta una stima del patrimonio LA defunta, presupposto essenziale di qualsiasi valutazione di adeguatezza delle disposizioni testamentarie alla volontà LA testatrice di realizzare un sostanziale equilibrio di posizioni tra i propri figli. A questo riguardo, la ricorrente sottolinea che FL EA aveva ricevuto, come il fratello, un bene immobile e che, quanto alla somma di 80000 euro che le era stata riservata, mancava il termine di paragone costituito dalle modalità LA ripartizione degli investimenti in titoli già effettuata in vita dalla testatrice.
3.2.4. La quarta sezione del secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al vaglio di attendibilità LA SU e LA EN. Riguardo alla prima, in particolare, la sua scelta di non prestarsi all'ufficio di testimone del testamento era stata determinata non già dalle condizioni LA EA in quel momento, quanto dalla circostanza che il contenuto del testamento non corrispondeva alla volontà LA testatrice;
il che metterebbe la SU sullo stesso piano di inattendibilità di RO e ND, che avevano poi concretamente prestato l'ufficio di testimone.
3.3. Il terzo motivo di ricorso sostiene l'esistenza di una violazione di legge quanto al falso materiale di cui al capo 2). Poiché la prima parte LA sottoscrizione LA testatrice è pacificamente autentica sostiene l'impugnante il falso addebitato consisterebbe nell'aver vergato, la ME, le ultime tre lettere del nome di battesimo LA EA ("ina" di "LI"). Sostiene la 6 ricorrente che tale condotta integra il falso innocuo o il falso inoffensivo perché, se anche fosse vero quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'aggiunta suddetta non avrebbe alcuna idoneità ingannatoria LA fede pubblica rispetto alla riferibilità dell'atto alla testatrice.
3.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla ritenuta possibilità di concorso tra il reato di falso ideologico e quello di falso materiale laddove concernenti lo stesso testamento.
3.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione a proposito LA quantificazione LA pena base per il delitto sub 1) e dell'aumento per la continuazione;
nonché violazione di legge in ordine al giudizio di comparazione in termini di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante, dal momento che la prevalenza era stata negata solo per la qualifica pubblicistica dell'agente, che però era già costitutiva del reato.
4. Nell'interesse LA ME ha presentato ricorso anche l'Avv. Renato LL, articolando cinque motivi.
4.1. Il primo motivo di ricorso deduce, come il quarto motivo dell'Avv. AR, violazione di legge quanto al concorso tra falso ideologico e falso materiale in relazione al medesimo atto.
4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 603, comma 3- bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
4.2.1. Un primo segmento dell'impugnativa investe il profilo LA mancata rinnovazione istruttoria mediante l'escussione LA teste ON CI;
rispetto a detta testimonianza deduce la ricorrente non vi era traccia, né nei verbali riassuntivi, né in quelli integrali relativi all'istruttoria dinanzi alla Corte territoriale, LA rinunzia delle parti, tanto che la Corte territoriale aveva inizialmente citato la teste. Detto contributo sarebbe rilevante perché ella era stata indicata dal pubblico ministero nella sua impugnazione, ne era stata disposta l'audizione nell'ordinanza ex art. 603 cod. pen. pronunziata dalla Corte di appello il 21 dicembre 2017 e si trattava LA badante LA EA, sicché avrebbe potuto fornire come aveva fatto in primo grado informazioni essenziali non solo circa i fatti del 7 luglio 2009, ma anche sulle condizioni di salute e sulla capacità di intendere e di volere LA testatrice.
4.2.2. Un secondo snodo riguarda la mancata rinnovazione dell'istruttoria mediante l'escussione dei consulenti del pubblico ministero e LA difesa. Segnala la parte che, all'udienza del 15 marzo 2018, vi era stato accordo tra le parti teso ad evitare l'escussione dei consulenti, ma tale accordo non avrebbe valore siccome la necessità LA rinnovazione non è rimessa alla libera disponibilità delle parti processuali. Di fronte alla capacità LA diversa 7 valutazione LA consulenza del pubblico ilministero di disarticolare ragionamento liberatorio del Giudice di prime cure, la Corte territoriale avrebbe avuto il dovere di disporre la rinnovazione istruttoria.
4.2.3. A seguire, la ricorrente sostiene che la ritenuta autenticità LA gran parte LA sottoscrizione LA EA, affermata anche dal consulente del pubblico ministero, si pone in evidente ed insanabile contrasto che si riverbera sulla univocità LA motivazione con la tesi propugnata dai testi di accusa EN e SU, secondo cui la testatrice era quasi in coma e la sua mano era stata accompagnata per firmare. Vizio di motivazione affliggerebbe la pronunzia avversata anche per quanto concerne il peso attribuito alle testimonianze EN e SU, già reputate insufficienti dal Tribunale ed a cui nulla si era aggiunto in secondo grado, mentre la Corte distrettuale avrebbe dovuto ricercare ed acquisire altri e diversi elementi, tali da integrare la certezza probatoria necessaria per l'accertamento LA penale responsabilità. Era manifestamene illogica la proposizione LA Corte di appello allorché aveva tratto elementi a carico dall'affermazione dell'imputata ME circa il fatto che la EA aveva apposto una sola firma, senza contestualizzare la sua descrizione, riferita all'unico testamento valido, cioè quello che vedeva come testimoni RO e ND.
4.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto alla questione del movente e LA posizione giuridica di FL EA, tema sviscerato negli stessi termini di cui al secondo motivo del ricorso dell'Avv. AR (paragrafo 3.2.1), cui, per snellezza espositiva, si rinvia. - -4.4. Il quarto motivo di ricorso denunziando vizio di motivazione investe il tema delle condizioni LA testatrice il 7 luglio 2009 ed è articolato in termini sovrapponibili al secondo segmento del secondo motivo di ricorso dell'Avv. AR (§ 3.2.2.), alla cui illustrazione si rinvia. Mette conto tuttavia aggiungere che il ricorso in esame predica un ulteriore travisamento LA Corte territoriale, laddove avrebbe ignorato che la CI aveva riferito di avere visto entrare in casa una ragazza (identificabile con la ND) circa trenta minuti dopo che la EN e la SU erano andate via, in tal modo avvalorando la tesi in ordine alla partizione tra prima e seconda fase LA redazione del testamento.
4.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione in ordine al coefficiente soggettivo del falso ideologico in capo alla ME, secondo un costrutto sovrapponibile a quello di cui al secondo motivo del ricorso dell'Avv. AR, per cui si rinvia al paragrafo 3.2.3. 8 5. Il ricorso di RT PI redatto dai suoi difensori Avvocati Gustavo Pansini e Giuseppe Toraldo consta di sette motivi.
5.1. Il primo motivo nella direzione dei ricorsi LA coimputata già sintetizzati deduce vizio di motivazione quanto all'acquisizione ai fini LA decisione delle consulenze grafologiche, effettuata senza rinnovare la prova dichiarativa e, quindi, in spregio al disposto dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., oltre che senza il consenso delle parti. Anche questo ricorrente deduce, poi, vizio di motivazione in ordine all'erronea valutazione LA capacità di intendere e di volere LA EA al momento LA redazione del testamento, tenuto conto delle altre fonti dichiarative. Conclude il ricorrente che vi sarebbe stato travisamento LA prova e violazione dei principi costituzionali e convenzionali in tema di oralità, immediatezza e formazione LA prova in contraddittorio tra le parti.
5.2. Con il secondo motivo, PI denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen. con particolare riferimento al comma 3-bis come - inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 ―e in relazione agli artt. 3, comma 2, 24, comma 2 e 111 Cost. nonché in ordine all'art. 6 CEDU nella parte in cui non prevede che, in sede di appello, alla deliberazione LA sentenza non debbano concorrere gli stessi giudici che hanno disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Evocando, in termini generici, sentenze LA Consulta sull'art. 37 cod. proc. pen., il ricorrente sostiene che, ogniqualvolta da un pronunciato di un Giudice si possa trarre comunque l'indizio di un convincimento già maturato sulla regiudicanda, questi ha perso la sua caratteristica di terzietà; particolarmente calzante reputa il ricorrente sarebbe il richiamo alla sentenza LA Corte - Costituzionale che ha riguardato l'incompatibilità relativa al pregresso patteggiamento, trattandosi di anticipazione di giudizio sull'entità LA pena e, quindi, sulla sussistenza del reato di cui si tratta. Aggiunge la parte che la norma di cui si discute pone la rinnovazione istruttoria come condizione non già per la celebrazione del giudizio intentato dal pubblico ministero, ma per l'accoglimento del suo appello e così è stata interpretata dalla Corte territoriale, che ha operato addirittura una scelta tra le prove da rinnovare o meno.
5.3. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al contributo concorsuale dell'imputato alla condotta del notaio dal momento che, all'atto LA redazione del testamento pubblico, il PI non interloqui sul suo contenuto, ma si limitò a restare silente al di fuori LA stanza dove si trovavano la EA, il notaio ed i testi. D'altra parte, la modifica del testamento con riferimento alla somma di cui al legato a favore di FL EA dimostra la partecipazione attiva e 9 cosciente LA testatrice alla redazione dell'atto, atteso che la somma fu aumentata. Quanto alla falsificazione LA sottoscrizione LA EA, si tratterebbe di falso inutile, in quanto il testamento pubblico non richiede la firma del testatore, laddove questi non sia in grado, per condizioni fisiche o mentali, di sottoscrivere l'atto. Al più sostiene il ricorrente la sua condotta sarebbe riconducibile al - reato di circonvenzione di incapace, il che dovrebbe determinare una regressione del procedimento per difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
5.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto allo status di FL EA, adottata dallo zio materno, come già ricordato negli altri ricorsi, cui si rinvia. Nel ricorso del PI, si aggiunge che il 15 aprile 2009, intervenne una scrittura privata in cui LI EA, alla presenza dei genitori adottivi LA figlia FL, di quest'ultima e del di lei compagno, la riconosceva come figlia naturale. Aggiunge altresì il ricorrente che, senza il testamento "incriminato", a PI sarebbe spettata un'eredità più cospicua, il che renderebbe il falso inutile, dal momento che FL EA non poteva vantare più pretese ereditarie nei confronti LA madre, data l'adozione da parte degli zii, sicché il legato assicurato alla parte civile era il modo migliore per mettere al riparo quest'ultima da eventuali impugnative in sede civile da parte del fratello. Ne consegue che sarebbe stato essenziale un approfondimento, da parte LA Corte distrettuale, teso ad accertare il valore complessivo del patrimonio di LI EA, le conseguenze patrimoniali di una successione ab intestato e l'effettiva valenza giuridica delle decisioni più volte espresse in precedenza dalla testatrice.
5.5. Il quinto motivo di ricorso verte sul vizio motivazionale che caratterizzerebbe la sentenza impugnata quanto alla ricostruzione LA capacità di intendere e di volere LA testatrice. La Corte di appello aveva trascurato le dichiarazioni del teste AM circa le condizioni LA EA nei giorni successivi al testamento, il certificato del triage del 118 del 13 luglio 2009 (dal quale si evinceva che la donna era lucida) e la ricostruzione LA collocazione fisica delle testi EN e SU nel momento in cui era stato redatto il testamento. Il contributo delle due non era affidabile sia perché smentito da elementi esterni, sia perché avevano avuto una percezione limitata dei fatti, come dimostrato dalla circostanza che nessuna aveva dichiarato di avere assistito alla modifica da 75.000 ad 80.000 LA somma di cui al legato destinato a FL EA.
5.6. Il sesto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritornando sul tema dei contributi LA EN e LA SU. 10 La prima aveva reso, in appello, una testimonianza confusa, che aveva più volte reso necessario ricorrere alle contestazioni. La SU aveva affermato di avere visto, mentre usciva dalla stanza, con la coda dell'occhio che la EA veniva aiutata dai presenti, non ricordando se la penna fosse tenuta in mano dalla EA o da qualcun altro;
d'altra parte le condizioni LA ammalata impongono di ritenere che i movimenti fossero lenti e faticosi, donde non può ritenersi credibile che la scena fosse stata visibile dalla SU nel breve volgere LA sua fuoriuscita dalla stanza. Conclude il ricorrente che la testimonianza di FL EA era inattendibile perché condizionata ed interessata.
5.7. Il settimo ed ultimo motivo di ricorso investe la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla quantificazione LA pena, Era errata la negazione LA circostanze attenuanti generiche perché PI aveva determinato un vantaggio alla EA e perché egli, a tutto voler concedere, aveva avuto un ruolo gregario rispetto a quello del notaio. Ciò avrebbe dovuto imporre anche il contenimento LA pena nel minimo edittale.
6. Il 3 dicembre 2019, il difensore LA parte civile FL EA, Avv. Giuseppe Bellaroba, ha depositato una lunga memoria nell'interesse LA propria assistita, di contrasto alle argomentazioni dei ricorrenti. Nella memoria si sostiene che i ricorrenti avrebbero incentrato le proprie doglianze su alcuni temi, trascurando tutta una serie di punti su cui fonda la sentenza impugnata e che la parte rievoca puntualmente. A seguire, la parte civile contesta singoli motivi di ricorso, come sinteticamente si riporta, per argomenti, di seguito.
6.1. Quanto all'impossibilità di concorso tra falso materiale e falso ideologico, i precedenti citati dai ricorrenti sarebbero inconferenti perché, nella specie, la falsità ideologica riguarda la capacità di intendere e di volere LA testatrice e la conseguente falsa attestazione, nel testamento, del recepimento di una volontà non validamente espressa, mentre la falsità materiale riguarda la sottoscrizione dell'atto.
6.2. In ordine alla dedotta necessità di rinnovazione, la parte civile sostiene che: il contributo del consulente del pubblico ministero non era decisivo, perché essenziali erano state le deposizioni LA EN e LA SU;
il proscioglimento in primo grado era dovuto non già alla ritenuta autenticità LA firma, ma alla possibilità, sostenuta dal Giudice di prime cure, che vi fossero state due diverse sottoscrizioni, tesi demolita in appello 11 -era stato lo stesso Avv. LL a insistere, dinanzi alla Corte di appello, che non venissero escussi i consulenti e, all'udienza del 15 marzo 2018, era stato verbalizzato l'accordo delle parti a non citarli;
- La Corte distrettuale aveva più volte rimarcato sia il consenso all'acquisizione sia la concordanza nell'interpretazione LA prova tecnica rispetto al primo Giudice, tema non contrastato nei ricorsi;
- la ME non aveva mai parlato di due diverse sottoscrizioni del testamento.
6.3. Quanto al tema del movente, sostiene la parte civile che esso era evidente e risiedeva nella volontà, con il nuovo testamento, di evitare che avessero efficacia precedenti disposizioni testamentarie ignote al PI che avessero potuto attuare la volontà, più volte manifestata dalla EA, di dividere il suo patrimonio in parti uguali tra i figli.
6.4. In ordine alle condizioni LA testatrice, ella versava fin dalla mattina in condizioni di incapacità di intendere e di volere e non aveva mai partecipato alla formazione del testamento;
quest'ultimo inoltre era falso anche nell'ora, come la parte civile ricostruisce attraverso una comparazione tra i tempi emersi dai contributi dichiarativi.
6.5. Il tema dell'equità LA ripartizione dei beni non terrebbe conto che l'immobile lasciato al PI è una villa con piscina, parco e campo da tennis, mentre la casa lasciata a FL EA è un modesto appartamento di 100 metri quadri e la somma di cui al legato non le mai stata data (inoltre la parte civile indulge sul tema delle volontà LA defunta circa i conguagli che il PI avrebbe dovuto dare alla sorella per compensare la differenza di valore dei due immobili).
6.6. I testimoni LA difesa erano inattendibili, tanto che la Corte di appello aveva disposto la trasmissione degli atti in Procura quanto a RO e ND 6.7. Il falso materiale non era innocuo, perché, se è vero che il notaio avrebbe potuto attestare l'incapacità di LI EA di firmare, ciò avrebbe contribuito ad avvalorare la tesi LA sua incapacità di intendere e di volere.
6.8. La questione di legittimità costituzionale promossa dai difensori del PI era incomprensibile.
6.9. Le dichiarazioni LA EN e LA SU smentivano la tesi che il PI fosse rimasto fuori dalla stanza ove era la testatrice;
PI si era già attivato in passato per il testamento LA madre, ma aveva trovato l'opposizione di un altro notaio, che aveva chiesto un certificato medico, donde era stato proprio lui a riprovarci, contattando la ME. 12 இ 6.10 Altre considerazioni la parte civile dedica a contrastare motivi di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza deve essere annullata per essere i reati estinti per prescrizione, il cui termine massimo è maturato prima del giudizio di appello, mentre i ricorsi vanno rigettati agli effetti civili siccome complessivamente infondati.
2. Per chiarire le ragioni dell'annullamento agli effetti penali, è necessario formulare alcune osservazioni di carattere processuale.
2.1. Entrambe le contestazioni formulate dal pubblico ministero quanto alla falsità del testamento LA EA vedono, in rubrica, l'indicazione dell'art. 110 e, rispettivamente, degli artt. 479 e 476 cod. pen., senza alcun riferimento alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 476 cod. pen., vale a dire alla circostanza aggravante prevista quando «la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso». Neanche nel corpo dei capi di imputazione vi è un accenno esplicito alla classificazione del testamento come atto pubblico di fede privilegiata, atto fidefacente ovvero come atto pubblico facente prova fino a querela di falso. Ciò nonostante, la condanna intervenuta in appello, ancorché la Corte territoriale non abbia affrontato funditus detto tema, ha riguardato le ipotesi aggravate ex art. 476, comma 2, cod. pen. dei reati di falso. Ciò lo si può evincere dai riferimenti, che si leggono alle pagg. 42 e 43 LA sentenza impugnata, alla nozione di circostanza aggravante ed al giudizio di equivalenza che ha visto coinvolte le circostanze attenuanti generiche concesse alla ME. Depone altresì nel senso del riconoscimento, da parte dei giudici di appello, delle ipotesi aggravate, la circostanza stessa che la Corte di appello non abbia rilevato la prescrizione dei reati, prescrizione che come si dirà era già maturata a quella data per le fattispecie semplici.
2.2. Tanto premesso, occorre domandarsi se la decisione LA Corte di _ _di ritenere appello - una volta ribaltato il verdetto assolutorio del primo grado - le condotte di falsificazione del testamento come reati di falso in atto pubblico di fede privilegiata, ad onta dell'assenza di una contestazione espressa sul punto, sia stata corretta e quali siano le conseguenze in rito di tale scelta.
2.2.1. La risposta al primo quesito è offerta da un autorevole approdo LA giurisprudenza di questa Corte, successivo alla sentenza impugnata;
si tratta LA recente sentenza LA IO TE n. 24906 del 18/04/2019 depositata il 13 4/06/2019, ricorrente Sorge, in cui è stata data risposta al quesito "Se possa essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fide facente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione". La tematica - come precisato dalle IO TE attiene alla possibilità di contestazione "in fatto” di una circostanza aggravante, tale dovendo intendersi una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale LA fattispecie circostanziale o nell'indicazione LA specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. Ebbene, tale possibilità generalmente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte è stata tuttavia esclusa dalle IO TE per la circostanza ― aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., ritenendo che sia necessario un percorso valutativo per giungere alla classificazione di un atto come di fede privilegiata che pregiudica inevitabilmente la precisione e la determinatezza dell'imputazione contestata, rendendola insufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato, a differenza di quelle circostanze fondate su fatti materiali, insuscettibili di interpretazioni e valutazioni. E' così che le IO TE hanno rimarcato che la contestazione in fatto non da «luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato». Queste ultime circostanze si distinguono da quelle «nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative;
risultandone di conseguenza che le modalità LA condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative», suscettibili di differenti valutazioni, il che «impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza LA difesa». A quest'ultimo ambito è stata ricondotta la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., connotata da «un elemento valutativo, dato dalla possibilità di qualificare l'atto come facente fede fino a querela di falso o, 14 nella sintesi terminologica comunemente adottata, fidefacente»; valutazione a farsi, secondo il disposto degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e sulla scorta dell'esegesi LA giurisprudenza penalistica di legittimità, in ragione LA provenienza dell'atto da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno LA pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede e sulla scorta LA fede privilegiata che deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale o su quanto avvenuto in sua presenza. La complessità e la mancanza di automatismo del procedimento classificatorio e le conseguenti implicazioni ostative al pieno esercizio del diritto di difesa impongono dunque hanno conclusivamente ritenuto le IO TE che la natura fidefacente dell'atto oggetto LA condotta di falso sia esplicitata o con l'indicazione nell'imputazione LA norma di cui al comma 2 dell'art. 476 cod. pen. ovvero con l'espressa qualificazione dell'atto come fidefacente;
ovvero, ancora, con l'adozione di formulazioni testuali che descrivano in termini equivalenti la natura fidefacente dell'atto oppure con il riferimento alla fede privilegiata dello stesso o alla necessità LA proposizione LA querela di falso per escluderne la funzione probatoria. Dal ragionamento appena sintetizzato, la pronunzia in commento ha tratto il principio secondo cui "Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l'indicazione LA norma di legge di cui sopra". dall'autorevole2.2.2. Ebbene, l'applicazione del principio enucleato precedente nel caso di specie conduce a ritenere non validamente contestata, né espressamente né in fatto, la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., dal momento che, come già osservato, nei capi di imputazione manca qualsiasi accenno sia alla disposizione codicistica di riferimento, sia alla connotazione del testamento come atto pubblico di fede privilegiata, ovvero come atto fidefacente ovvero, ancora, come atto facente piena prova fino a querela di falso. Ne consegue che la Corte di appello, nel ribaltare la pronunzia assolutoria di primo grado e nell'individuare le contestazioni di riferimento per il giudizio di penale responsabilità e per la determinazione del trattamento sanzionatorio, non avrebbe potuto reputare contestata la circostanza aggravante in parola e, conseguentemente, non avrebbe potuto condannare la ME ed il PI per i reati di falso ideologico e materiale in atto pubblico di fede privilegiata. 15 2.3. Ciò posto, occorre ulteriormente interrogarsi, questa volta sulle conseguenze procedurali LA decisione LA Corte territoriale di reputare contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen., anche tenuto conto LA mancata deduzione del vizio da parte dei ricorrenti. Anche in questo caso un riferimento esegetico risolutivo va rinvenuto nella sentenza Sorge. Nella pronunzia anzidetta, infatti, la Corte, prima di giungere alla soluzione LA quaestio iuris devoluta, ha puntualizzato che essa investiva non già il tema LA qualificazione giuridica del fatto, ma come già ricordato quello LA possibilità di contestazione "in fatto” di una circostanza aggravante, escludendola nel caso LA circostanza aggravante "valutativa" del comma secondo dell'art. 476 cod. pen. Ciò posto, trattandosi, dunque, di condanna per una fattispecie circostanziata in difetto di un'espressa contestazione sul punto, ne discende la nullità, in parte qua, LA sentenza impugnata;
come emerge dal sistema processuale e come di recente sancito da una pronunzia di questa sezione, infatti, la sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate (Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti e altro, Rv. 273491). Orbene, tale nullità, a prescindere dalla mancata evidenziazione da parte dei ricorrenti, deve essere rilevata da questa Corte. E', infatti, principio sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui tale nullità è di ordine generale a regime intermedio (ex multis, Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 5, n. 572 del 30/09/2013, dep. 2014, Scano e altro, Rv. 258709); da ciò ulteriormente consegue che essa, a norma dell'art. 180 cod. proc. pen., se si è verificata nel giudizio, può essere rilevata o eccepita fino alla sentenza del grado successivo. Nel caso di specie, la nullità si è concretizzata con la pronunzia LA sentenza di appello ed il grado successivo deve individuarsi, appunto, nell'odierno giudizio di cassazione, che non si è ancora concluso con la pronunzia LA sentenza che lo definisce, il che impone al Collegio di rilevare la nullità determinatasi, nonostante la mancata deduzione del vizio da parte dei ricorrenti.
2.4. Al rilievo LA nullità LA sentenza impugnata quanto alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma 2, cod. pen. consegue l'ulteriore necessità di dichiarare prescritti i reati addebitati agli imputati: 16 occorre, infatti, fare riferimento, ai fini LA valutazione LA maturazione del termine prescrizionale, alla pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 476, comma 1 cod. pen. (norma di riferimento quoad poenam anche quanto al falso ideologico sub 1), che è pari, nel massimo, ad anni sei di reclusione, con conseguente termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei. Tanto impone di rilevare che i reati si erano estinti per prescrizione prima LA sentenza di appello, vale a dire il 10 agosto 2017, tenuto conto che il termine massimo di prescrizione andava a scadere il 7 gennaio 2017 e che vi sono stati rinvii per impedimento difensore, su richiesta LA difesa e per astensione dei difensori nelle udienze del processo di primo grado il 13 maggio ed il 18 novembre 2016 e, nel processo di appello, il 2 maggio ed il 16 luglio 2018. 2.5. Venendo, ora, alle statuizioni civili pronunziate, per la prima volta, dalla Corte territoriale, il Collegio osserva che, dall'annullamento senza rinvio LA sentenza impugnata per prescrizione, non discende alcun effetto caducatorio, sicché questa Corte come si darà conto nel prosieguo (cfr. § 3 e segg.) - -- dovrà comunque vagliare i ricorsi quanto alla condanna degli imputati al risarcimento del danno. La Corte osserva, a questo proposito, che il capo LA sentenza impugnata concernente la condanna al risarcimento del danno a favore di FL EA non viene travolto dall'annullamento per prescrizione, nonostante la condanna degli imputati sia intervenuta, per la prima volta, in secondo grado e manchi, quindi, una pronunzia in questo senso del Giudice di prime cure, con conseguente inapplicabilità LA disposizione di cui all'art. 578 cod. proc. pen. Come statuito da Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006, Negri, Rv. 233918, infatti, il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, LA sentenza di assoluzione ad opera LA parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo LA sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto. In questa occasione, le IO TE hanno precisato che l'art. 578 cod. proc. pen. è inapplicabile quando, maturata la prescrizione tra la sentenza di primo grado e quella di appello, il giudice sia investito dell'impugnazione LA parte civile, contro una sentenza di assoluzione per gli interessi civili, dal momento che il decidente ripete per intero le sue attribuzioni dall'art. 576 cod. proc. pen., anche a prescindere da una simultanea impugnazione agli effetti penali, che in nulla influisce sulla necessità di pronunziarsi sulla domanda civile. 17 Così il giudice dell'impugnazione, adito ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. dalla parte civile, ha, nell'ambito dei temi devoluti, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare e nel caso accerti l'erroneità dell'iter che ha condotto all'assoluzione ben può affermare la responsabilità di costui agli - effetti civili e condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, «in quanto l'accertamento incidentale equivale virtualmente - oggi per allora-alla condanna di cui all'art.538 comma 1 cod. proc. pen., che non venne non pronunziata per errore». Tale principio è stato espressamente ribadito da Sez. 1, n. 26016 del 09/04/2013, Geat Rv. 255714 e da Sez. 3, n. 17846 del 19/03/2009, C., Rv. 243761 e non è stato smentito dalla restante giurisprudenza successiva alla pronunzia delle IO TE;
a quest'ultimo proposito, va segnalato che gli approdi che hanno escluso la possibilità, per il Giudice di appello al cui vaglio fosse sottoposta una sentenza assolutoria, di statuire per la prima volta sulla responsabilità civile da reato in caso di coeva declaratoria di prescrizione, hanno tuttavia circoscritto tale divieto ai casi in cui vi fosse stato solo appello del pubblico ministero, ma non anche a quelli in cui vi fosse stato anche o solo appello LA sentenza assolutoria di primo grado ad opera LA parte civile. Orbene, nel caso sub iudice, il principio sancito dalla giurisprudenza appena evocata benché non concernente una situazione processuale perfettamente sovrapponibile perché, nella presente vicenda, la Corte territoriale ha omesso di rilevare la prescrizione ha tuttavia un evidente rilievo centrale, giacché la sentenza liberatoria di prime cure è stata ribaltata anche su appello LA parte civile FL EA. Se, infatti, è processualmente corretto che il Giudice di appello, non condividendo il verdetto assolutorio del Giudice di prime cure, ribalti la sentenza agli effetti civili pur rilevando la prescrizione del reato, a posteriori questa Corte deve ritenere incensurabile l'operato LA Corte di appello di Napoli quanto al ribaltamento LA pronunzia di prime cure sul versante civilistico, pur essendo già maturato il termine prescrizionale a quella data e pur avendo la medesima Corte omesso, quanto al profilo penalistico, di rilevare la prescrizione sull'erroneo assunto LA corretta contestazione in fatto LA circostanza aggravante.
2.6. Occorre, infine, prima di passare al vaglio dei ricorsi, precisare anche che la prescrizione non travolge neanche la declaratoria di falsità del testamento, giacché l'art. 537, ultimo comma, cod. proc. pen. la consente anche in caso di sentenza di proscioglimento e la giurisprudenza ne ha evidenziato la legittimità qualora vi sia stato come avvenuto nella specie l'accertamento LA falsità - - dell'atto (Sez. 2, n. 13911 del 17/03/2016, Lo Schiavo, Rv. 266389; Sez. 3, n. 18 7908 del 15/01/2015, Onori, Rv. 262516), pur in presenza di prescrizione del reato.
3. Venendo, ora, all'esame dei motivi di ricorso agli effetti civili, vanno fatte alcune premesse in diritto, ricordando gli orientamenti ermeneutici di questa Corte in relazione a talune tematiche di rilievo in questa sede e comunque relative alle questioni poste dai ricorrenti, così che a detti orientamenti, nella valutazione delle singole ragioni di censura, potrà farsi rinvio, evitando in tal modo di ripetere identiche argomentazioni.
3.1. Deve così, innanzitutto, rammentarsi che quanto alle questioni sollevate in più motivi di ricorso sui giudizi in fatto formulati dai giudici di appello l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo LA decisione ha un - orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato a questa Corte essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti LA decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Così che esula dai poteri LA Corte di cassazione quello LA "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento LA decisione, la cui valutazione è, invece ed in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un. n. 6402 del 30/4-2/7/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il controllo di legittimità, infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti LA motivazione posta a fondamento LA decisione, non già nei confronti LA valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo LA Corte di Cassazione. Ne deriva che i motivi proposti nei ricorsi non possono tendere, a pena di inammissibilità, ad ottenere una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
3.2. Altra valutazione che il Collegio ha svolto è quella LA specificità dei motivi di ricorso, che ha visto talune delle censure non superare il vaglio di ammissibilità. A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione 19 sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino LA necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
3.3. Un ulteriore principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio ha tenuto presente nel vaglio LA res iudicanda, è quello dell'onere di motivazione rafforzata che grava sul Giudice di appello che ribalti la pronunzia assolutoria di primo grado. A questo riguardo, va infatti ricordato che le IO TE di questa Corte hanno affermato che «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti LA motivazione LA prima sentenza, dando conto delle ragioni LA relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; in termini, Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).
4. In via preliminare occorre altresì precisare che, pur avendone doverosamente dato atto nel ritenuto in fatto, non si è fatto alcun utilizzo, ai fini LA decisione, LA memoria difensiva LA parte civile, dal momento che essa è intempestiva, in violazione del disposto di cui all'art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, si tratta di un termine previsto a pena di decadenza che, ove non rispettato, determina l'impossibilità di considerare il contenuto degli atti intempestivamente depositati (Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, De Silvio, Rv. 269673; Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012, Mangione, Rv. 252215). Esso si applica anche ai procedimenti celebrati in pubblica udienza (Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì e altro, Rv. 259618).
5. Altro passaggio argomentativo preliminare, utile a meglio chiarire le ragioni dell'odierna decisione, è costituito da una breve sintesi delle ragioni LA sentenza di primo grado e di quella di appello, anche perché detto compendio consentirà, nel successivo esame delle singole doglianze, proposizioni esplicative più rapide.
5.1. Ebbene, quanto alla sentenza di primo grado, il Giudice monocratico del Tribunale di Benevento, dopo un riepilogo dei risultati dell'istruttoria dibattimentale, ha attribuito la qualifica di «testi chiave» a SA EN e AN SU, siccome testimoni estranee agli interessi dedotti in giudizio ed equidistanti dalle parti direttamente coinvolte. 20 2 0 Queste ultime, presenti a casa EA il giorno LA redazione del testamento, avevano escluso che la testatrice fosse stata interpellata circa le sue volontà ed avevano affermato che il notaio aveva guidato la mano LA EA per la firma del testamento. Il Tribunale ha tuttavia negato la concludenza delle testimonianze suddette ai fini del giudizio di penale responsabilità degli imputati perché ed è questa la - principale delle rationes decidendi LA sentenza di primo grado ha ritenuto - che, «i testamenti redatti dal notaio ME furono in realtà due: il primo incompleto, con la indicazione come teste LA SU [....] ed il secondo, quello poi pubblicato ed oggetto di contestazione». Inoltre, pur ritenendo sostanzialmente poco attendibili i testi RO e ND coinvolti direttamente nella vicenda perché testimoni del testamento tacciato di falsità - e fortemente sospetto il quadro che derivava dall'istruttoria, il Giudice monocratico ha reputato insufficiente la prova del falso anche valorizzando la postilla modificativa dell'importo del legato a favore di FL EA e spiegando l'appellativo di "signorina" con cui ella era stata indicata nel testamento come una qualifica utilizzata dal notaio e sfuggita alla testatrice.
5.2. La Corte di appello ha ribaltato il verdetto assolutorio pur partendo dal medesimo dato riconosciuto dal Giudice monocratico, vale a dire la piena affidabilità delle testimoni EN e SU, rimarcando, tuttavia, l'inattendibilità dei testi LA difesa, accentuatasi nell'esame svolto in sede di rinnovazione. A smentire la tesi LA sottoscrizione di due diversi testamenti solo il primo dei quali sarebbe stato letto e firmato in maniera guidata alla presenza LA EN e LA SU che costituisce la ratio decidendi centrale LA pronunzia assolutoria di prime cure, la Corte di appello ha reputato dirimente quanto riferito dalla stessa imputata ME, circa il fatto che la EA aveva apposto un'unica firma alla presenza del RO e LA ND;
donde l'impossibilità di segmentare la vicenda e di ritenere che le dichiarazioni incriminanti LA EN e LA SU potessero attenere ad un documento precedente e che quello pubblicato ed oggetto delle contestazioni fosse stato raccolto e sottoscritto in loro assenza. Accanto a questo dato, la Corte territoriale ha posto gli esiti LA consulenza grafologica del pubblico ministero circa il tratto delle ultime tre lettere del nome di battesimo LA testatrice e l'esame diretto LA sottoscrizione, combinandoli con il racconto delle testimoni LA pubblica accusa. Donde la Corte distrettuale ha ritenuto che «unica ricostruzione possibile alla stregua delle risultanze processuali è che la ME faceva firmare la EA nel momento in cui la EN e la SU erano ancora in casa LA stessa. Successivamente, acquisita la firma LA testatrice, si procedeva a far firmare i testi procurati dal 21 PI e l'atto risultava finalmente integrato nei suoi elementi costitutivi». come si è sopra accennato, valorizzata dal Giudice diQuanto alla postilla - ―primo grado in senso scagionante la Corte di merito l'ha ritenuta preconfezionata al fine di simulare la vigile partecipazione LA testatrice alla redazione dell'atto. La Corte territoriale ha altresì valorizzato, quale dato convergente con quelli sopra esposti, la circostanza che LI EA non fosse nel pieno delle sue facoltà mentali, a tal fine attingendo al complesso delle testimonianze circa la degenerazione delle sue condizioni fisiche e mentali legate all'evolversi LA malattia ed alle terapie praticate, non tralasciando - a riprova LA falsità dell'atto testamentario la non corrispondenza tra le volontà cristallizzate nel testamento incriminato e quelle sempre manifestate dalla EA circa la sorte del suo patrimonio dopo la morte.
6. Orbene, passando all'esame dei ricorsi, il Collegio ritiene che quello proposto nell'interesse di LU ME dall'Avv. Valerio AR sia, nel suo complesso, infondato.
6.1. Con il primo, lungo motivo di ricorso la parte denunzia carenza o manifesta illogicità LA motivazione, violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva, in sostanza affrontando tre profili: la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello attraverso la deposizione dei consulenti tecnici di parte, il mancato conferimento di perizia grafologica e la motivazione LA Corte territoriale circa la preferenza accordata alla tesi del consulente LA Procura LA Repubblica quanto all'alterazione del tratto dell'ultima parte LA sottoscrizione del nome di battesimo.
6.1.1. Quanto al primo tema, la ricorrente dopo la citazione di IO TE TA, LA e IS evoca il recentissimo approdo di IO - TE n. 14426 del 28/01/2019, AV, Rv. 275112, all'epoca LA presentazione del ricorso noto solo per quanto esplicitato nell'informazione provvisoria ed alla cui motivazioni, invece, il Collegio ha potuto attingere per l'odierna decisione. Questi i principi sanciti dalla pronunzia in discorso: «La dichiarazione resa dal perito nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa. Di conseguenza, ove risulti decisiva, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma LA sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa». «Ove, nel giudizio di primo grado, LA relazione peritale sia stata data la sola lettura senza esame del perito, il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel 22 giudizio di primo grado, non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame del perito». «Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, vanno ritenute prove dichiarative, sicchè, ove siano poste a fondamento dal giudice di primo grado LA sentenza di assoluzione, il giudice di appello - nel caso di riforma LA suddetta sentenza sulla base di un diverso apprezzamento delle medesime ha l'obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale tramite l'esame del consulente». Tanto premesso, prima di interrogarsi circa l'impatto del novum giurisprudenziale sulla regiudicanda, occorre precisare che la pronunzia, nonostante sia incentrata sull'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e, quindi, sulla sola rinnovazione che segue all'appello del pubblico ministero e nonostante l'annullamento agli effetti penali LA sentenza impugnata, mantiene un rilievo centrale quanto al versante del ribaltamento agli effetti civili LA sentenza di primo grado, la cui tenuta è oggetto dell'odierno vaglio dei motivi di ricorso. A questo proposito, infatti, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'appello del pubblico ministero giova alla parte civile anche in assenza di appello di quest'ultima (Sez. U, n. 30327 del 10/07/2002, Guadalupi, Rv. 222001; tra le più recenti, ex multis, Sez. 3, n. 15902 del 03/03/2016, T., Rv. 266637) sicché il ribaltamento agli effetti civili può e deve essere posto in collegamento anche all'impugnativa di merito LA parte pubblica. D'altra parte, la sentenza AV assume comunque un ruolo preminente anche con riferimento alle conseguenze dell'appello LA parte civile, avendo fornito delle importanti direttrici ermeneutiche di matrice definitoria. Indicazioni esegetiche che, in ragione LA giurisprudenza precedente in particolare di - IO TE TA (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267489) —, valgono a reputare rilevante la questione LA rinnovazione anche rispetto al solo appello LA parte civile, data la natura di prova dichiarativa che è stata attribuita ai contributi dei tecnici del processo;
donde, anche in questo caso, la necessità LA rinnovazione LA loro escussione da parte del Giudice di appello, il cui obbligo era stato già sancito, per i testimoni, dalla sentenza TA anche in caso di appello LA sola parte civile qualora l'audizione fosse decisiva ai fini dell'overturning. Ebbene, nonostante l'estensione esegetica dell'obbligo di rinnovazione anche alla prova dichiarativa "tecnica", il Collegio reputa che, nella specie, l'audizione del consulente del pubblico ministero e di quello LA difesa nel giudizio di appello non fosse necessaria e ciò per varie ragioni autonome, concorrenti tra loro. 23 0 In primo luogo, va rimarcato che le parti, all'udienza celebrata il 15 marzo 2018 nel giudizio di appello, avevano concordato nel non esaminare i rispettivi consulenti (come si evince dal verbale riassuntivo di quell'udienza e come segnalato dalla stessa Corte di appello a pag. 4 LA sentenza impugnata), il che impedisce alla ricorrente di dolersi oggi LA loro mancata escussione in sede di rinnovazione. A questo proposito, può, infatti, ricordarsi che IO TE AV ha attribuito rilievo, nel senso di escludere la necessità LA rinnovazione in appello dell'escussione del perito cui ha assimilato il consulente di parte -, all'accordo delle parti sull'acquisizione delle relative relazioni concluso in primo grado in base al combinato disposto degli artt. 495, comma 4-bis, e 511, comma 2, cod. proc. pen. (oltre che all'ipotesi in cui di esse sia data lettura senza il consenso delle parti le quali, però, non avendo tempestivamente eccepito la nullità, ne determinino la sanatoria ex art. 183, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.). Si è così sostenuto che tale metodo di acquisizione ed utilizzazione LA prova trova copertura costituzionale nell'art. 111, comma quinto, Cost. e copertura convenzionale nella giurisprudenza di Strasburgo, secondo la quale la parte può rinunciare «al diritto fondamentale del contraddittorio (Corte EDU, 26/04/2007, Vozhigov c. Russia § 57), ove la rinuncia (espressa o implicita purchè, in questo caso, "inequivoca": Corte EDU Gr. Ch. 17/09/2009, Scoppola c. Italia § 135) sia volontaria e consapevole e cioè ove la parte sia stata adeguatamente informata sugli effetti giuridici derivanti dall'atto abdicativo (Corte EDU, 24/04/2012, Sibgatullin c. Russia § 48), e questo non si ponga in contrasto con un "interesse pubblico" (Corte EDU Scoppola c. Italia;
Corte EDU Kashlev c. Estonia, 26/04/2016; Corte EDU, 26/09/2017 Fornataro c. Italia;
Corte EDU 23/11/1993, Poitrimol c. Francia § 35)»; la Corte ha, nel medesimo contesto argomentativo, anche giustificato ed in definitiva escluso l'apparente presa di distanza da IO TE LA (che aveva sancito l'obbligo di rinnovazione anche in caso di giudizio di primo grado definito con le forme del rito abbreviato). Ebbene, tale principio, nella misura in cui valorizza la possibilità di una rinunzia LA parte all'acquisizione orale LA formazione LA prova in primo grado, a fortiori può valere ad attribuire rilievo legittimante in tal senso ad un accordo raggiunto in sede di gravame, non ostandovi disposizioni specifiche sul punto e data la generale applicabilità delle regole del giudizio di primo grado in quello di appello. In secondo luogo, quantomeno con riferimento al consulente del pubblico ministero, mette conto segnalare che, in primo grado, questi non era stato escusso, ma ne era stata acquisita la relazione sull'accordo delle parti, il che 24 sulla base del principio affermato da IO TE AV ed appena ricordato esclude l'obbligo di rinnovazione. -In terzo luogo, va osservato che manca quanto alla consulenza LA difesa (che è l'unica su cui la questione si potrebbe porre perché il consulente SS fu escusso in primo grado) uno dei presupposti per reputare necessaria la riedizione dell'escussione del consulente. Non vi è stata, infatti, da parte LA Corte territoriale, una diversa valutazione di detta prova dichiarativa perché si tratta di un contributo di cui il Giudice di primo grado non aveva fatto alcun utilizzo ai fini LA pronunzia liberatoria, tanto da riservarvi solo un accenno nel riepilogo delle risultanze dibattimentali. Da ultimo, viene in rilievo il tema LA decisività LA prova in tesi non rinnovata: la scelta di attribuire prevalenza alla consulenza del pubblico ministero su quella LA difesa da parte LA Corte di appello non è decisiva per l'overturning decisività essenziale per ritenere necessaria la rinnovazione a - lume dell'esegesi giurisprudenziale LA IO TE sul tema LA rinnovazione. Il Giudice monocratico, infatti, aveva affermato che l'intervento sulla sottoscrizione da parte del notaio vi era stato, ma che esso atteneva ad una prima versione del testamento, diversa da quella poi pubblicata e che è oggi tacciata di falsità, donde ne aveva fatto derivare la necessità di assolvere gli imputati;
i Giudici di appello, invece, hanno affermato che il testamento è stato unico, ricollegando le testimonianza di EN e SU circa la firma "guidata" LA testatrice agli esiti LA consulenza del pubblico ministero e, soprattutto, all'esame LA stessa ME, che ha affermato che di firma ve ne fu una sola (pag. 28). E' quindi solo rispetto a questa nuova lettura delle deposizioni delle testimoni dell'accusa che la Corte di appello ha "ripescato" la consulenza del pubblico ministero, attribuendovi una rilevanza che non era stata esclusa dal Giudice di prime cure ma che, nell'economia LA decisione di quest'ultimo, non aveva avuto alcun peso, dal momento che la ratio decidendi dell'assoluzione era legata non già alla ritenuta inaffidabilità delle conclusioni del consulente del pubblico ministero, ma alla possibilità che esistessero due diversi documenti e che le testimoni a carico EN e SU avessero assistito alla forzata sottoscrizione solo del primo.
6.1.2. Venendo alla censura concernente l'omesso conferimento di incarico peritale ad un esperto grafologo da parte LA Corte di appello, il Collegio osserva che il ricorso è generico, non formulando critiche specifiche al metodo scientifico LA consulenza del pubblico ministero che rendessero necessario l'ausilio di altro esperto ed ignorando il complesso LA motivazione. Quanto a quest'ultimo aspetto, è d'uopo ribadire che la chiave del ribaltamento da parte dei giudici di appello è costituita da una diversa ricostruzione fattuale, che vede 25 smentita la ratio decidendi del Giudice di prime cure quanto alla possibilità che la valenza incriminatrice LA testimonianza LA EN e LA SU fosse neutralizzata dalla possibilità che le due donne avessero assistito alla sottoscrizione guidata di una prima versione del testamento, diversa da quella poi pubblicata e che costituisce il corpo dei reati per cui si procede. Smentita che è derivata principalmente da quanto riferito in sede di rinnovazione in appello dalla stessa imputata ME, che ha affermato che fu redatto un solo documento. Ne deriva che, in questo quadro, l'accertamento grafologico - e, quindi, la sua mancata effettuazione con le forme LA perizia non ha un peso - decisivo nell'economia LA decisione, il cui costrutto motivazionale, pur menzionando anche le conclusioni del consulente del pubblico ministero, si sostiene validamente aliunde. A quest'ultimo riguardo, si rappresenta che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione LA sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base LA decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236).
6.1.3. Quanto, infine, all'accesso del Collegio di merito al testamento e alla valutazione diretta LA sottoscrizione LA testatrice da parte dei Giudici di appello (cfr. pag. 28 LA sentenza impugnata), la relativa censura non conduce alle conseguenze auspicate dalla ricorrente. Invero, in disparte la giurisprudenza di questa Corte che non esclude la valenza di un esame diretto del decidente sulla grafia qualora quest'ultima sia tacciata di falsità (Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143), occorre rimarcare che la Corte di appello non si è addentrata in valutazioni tecniche esulanti dalla sua competenza, ma ha riscontrato un dato suscettibile di una percezione "comune", vale a dire quello LA maggiore intensità e decisione del tratto, per poi farne un utilizzo valutativo su un piano di stretta competenza del giudicante quello LA compatibilità logica con altri dati ed inferendone la plausibilità LA spiegazione circa la pressione aggiuntiva di un intervento guidante di un altro soggetto.
6.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento LA prova quanto all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata e si 26 compone di varie sezioni, ciascuna delle quali richiede una risposta specifica da parte di questa Corte.
6.2.1. Un primo segmento investe il tema del regime applicabile all'adozione di FL EA da parte degli zii ed alle conseguenze successorie che ne sarebbe derivate rispetto alla madre naturale, su cui la Corte territoriale sostiene la ricorrente avrebbe commesso un errore di inquadramento giuridico;
opina l'impugnante che la parte civile non avrebbe avuto diritto alla quota di legittima del patrimonio ereditario proveniente dalla defunta e, di conseguenza, che il testamento ed il legato che vi era contenuto non solo non danneggiavano la predetta, ma addirittura la avvantaggiavano. Ebbene, vanno, a questo proposito, svolte due riflessioni. Da una parte, questa Corte non può valutare la correttezza dell'individuazione LA normativa di riferimento da parte LA Corte distrettuale, giacché manca, tra le allegazioni LA ricorrente ME come di quelle del PI che riguardano il medesimo tema, il decreto del Tribunale per i minorenni che dispose l'adozione, sicché non è disponibile un dato di fondamentale rilevanza a fini LA risoluzione LA questione. D'altra parte, il profilo del regime applicabile all'adozione attiene al movente dell'azione che, a fronte del quadro complessivo così come ricostruito, non appare avere rilievo dirimente nella tenuta LA sentenza impugnata, considerate le argomentazioni LA Corte di appello circa le circostanze oggettive che depongono per la falsità del testamento nel senso LA mancata verifica, all'atto LA formalizzazione delle volontà testamentarie, da parte del notaio rogante, LA corrispondenza tra queste ultime e quelle reali LA testatrice e la difformità delle disposizioni ivi contenute rispetto a quella che è stata ricostruita come la volontà ferma LA testatrice, vale a dire l'assoluta simmetria tra le posizioni successorie dei figli, il che confligge con la qualifica di erede universale attribuita al PI e con l'indicazione LA EA come un quivis de populo.
6.2.2. Il segmento del motivo di ricorso che riguarda l'interpretazione delle prove testimoniali è versato in fatto in quanto presupporrebbe che questa Corte operasse una rivalutazione di merito, che è inibita nel giudizio di legittimità (cfr. supra 3.2.1. del "considerato in diritto"). Peraltro, ferma la convergenza di tutte le ricostruzioni quella di entrambi i gradi di merito, ma anche dei ricorrenti e LA parte civile circa l'estrema criticità delle condizioni di salute di LI 1 EA il giorno del testamento (peraltro confermata dal decesso avvenuto il 15 luglio), nella motivazione non è affermato che la condizione di incoscienza fosse costante, anche perché legata anche alla somministrazione di antidolorifici, ma che, per quanto conta in questa sede, tale condizione sussistesse al 27 momento LA redazione del testamento ovvero che, comunque, in quel momento, la donna non fosse in grado di esprimere volontà testamentarie e comprendere cosa stava sottoscrivendo. Di fronte a questa ricostruzione, poco importa che la ricorrente indulga su altri passaggi delle testimonianze di AM e ON che attesterebbero di momenti di lucidità in giorni diversi. Da una parte, infatti, il dato non è rilevante, per quanto sopra detto. Dall'altra, la ricorrente pone il tema deducendo un travisamento LA prova che, in realtà, è cosa diversa. Tale vizio si configura, infatti, non già quando il giudicante erri nella valutazione probatoria di questo o quel dato, ma quando utilizzi un'informazione inesistente o ometta la valutazione di una prova e sempre che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere LA decisività nella motivazione;
si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto il ricorrente non abbia solo parzialmente considerato le emergenze probatorie che assume travisate a sostegno delle sue ragioni e non ne abbia adottato una lettura atomistica, scevra da un inquadramento di insieme (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Quanto alla tesi LA duplicità dei testamenti, la Corte di appello ha offerto, sul punto, una motivazione rafforzata nei termini richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., supra, § 3.3. del "considerato in diritto"), adeguatamente confutando la conclusione del Giudice monocratico, laddove ha valorizzato una circostanza fondamentale su cui la ricorrente omette di soffermarsi, vale a dire che era stata proprio quest'ultima ad affermare che era stato redatto un solo testamento, smentendo, quindi, la possibilità che le dichiarazioni accusatorie LA EN e LA SU potessero essere neutralizzate, reputandole relative ad un testamento diverso da quello pubblicato costituente corpo di reato.
6.2.3. Inammissibile appare la censura del terzo segmento del secondo motivo di ricorso in esame. Essa investe il coefficiente soggettivo del falso ideologico sub 1) in capo alla ME perché la Corte di merito aveva postulato la consapevolezza del notaio circa la difformità del testamento rispetto alle reali volontà LA EA, senza che, tuttavia, nel processo fosse mai stata fatta una stima del patrimonio LA defunta e senza tenere conto dell'equilibrio tra le posizioni dei due figli LA testatrice. Orbene, detta doglianza è inammissibile siccome versata in fatto quanto al tema dell'equilibrio tra le elargizioni a favore del PI e quelle destinate a FL EA trattandosi di una tema che esula dai rigidi confini del 28 giudizio di legittimità ― e comunque manifestamente infondata, nonché sostanzialmente aspecifica siccome concernente una circostanza di contorno, senza badare all'essenza relativa alla falsità, che riguarda la formazione di un testamento senza una corretta raccolta, da parte del pubblico ufficiale a ciò deputato e pertanto perfettamente consapevole di quale fosse l'iter corretto da seguire, delle dichiarazioni testamentarie LA testatrice, che versava in una condizione tale da non poterle esprimere. Come già sancito da questa sezione in un precedente citato dalla Corte di appello che presenta aspetti per la gran - parte sovrapponibili alla vicenda sub iudice, infatti, «integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico la condotta del notaio che, ricevendo un testamento in forma pubblica atto solenne, caratterizzato da massimo rigore pubblicistico, che postula la piena capacità del testatore di esprimere la sua volontà e di comprendere successivamente la lettura LA scheda testamentaria predisposta dal notaio per controllarne la corrispondenza alla propria effettiva volontà» attesti di avere ricevuto dichiarazioni di ultima volontà liberamente e spontaneamente espresse dal testatore che, invece, versi in stato di grave semincoscienza per il suo stato di salute (nella specie, coma diabetico) attribuendo la mancata sottoscrizione dell'atto a grave debolezza LA mano anziché alle predette condizioni fisiche». (Sez. 5, n. 4694 del 05/12/2008, dep. 2009, Caramia e altri, Rv. 242616). Nelle motivazioni del precedente in esame si è rimarcata la peculiare forma del testamento pubblico, correttamente valorizzando, a sostegno LA falsità dell'attestazione del pubblico ufficiale circa la capacità di testare, che gli artt. 603 e 606 cod. civ. prescrivono, a pena di nullità, che il testatore dichiari, alla presenza di testimoni, la sua volontà e che il notaio, dopo aver provveduto a trasfondere tale volontà nella scheda testamentaria, debba darne lettura allo stesso dichiarante, sempre in presenza di testimoni. Si è così chiarito che si tratta «di atto solenne, caratterizzato da massimo rigore pubblicistico, le cui ineludibili formalità (tanto essenziali che l'eventuale mancanza è colpita, sul versante civilistico, dalla sanzione LA nullità) sono finalizzate ad assicurare la massima garanzia che il contenuto del testamento sia l'eco fedele LA libera e cosciente volontà manifestata dal testatore (cfr. Cass. civ. sez. 2, 7.12.1971, n. 3552, rv. 355226). L'essenza precipua di tale forma testamentaria postula, quindi, che il testatore sia in grado di dichiarare la sua volontà e, poi, in un momento successivo, di ascoltare e comprendere la lettura LA trasposizione per iscritto, fatta dal notaio, per verificarne la reale corrispondenza alla sua effettiva volontà. E', dunque, necessaria una presenza vigile, cosciente e partecipativa dello stesso testatore.». Donde se n'è inferito secondo un ordito senz'altro rievocabile nel caso di specie che l'attestazione che la testatrice 29 avesse liberamente e spontaneamente espresso le disposizioni di ultima volontà, ove invece versava in stato di grave torpore e semincoscienza per il suo stato di salute (che, dopo una settimana, l'avrebbe portata alla morte), costituiva falsa rappresentazione LA realtà e, dunque, fattispecie concreta sicuramente sussumibile nella tipologia del falso ideologico in atto pubblico. Milita in questa direzione anche la legge notarile (legge n. 16 febbraio 1913 n. 89) evocata nella sentenza impugnata, laddove l'art. 47 recita: «Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto». Né il Collegio può giungere a conclusioni diverse tenuto conto LA giurisprudenza civile di legittimità secondo la quale non è necessaria la contestualità temporale tra la raccolta delle dichiarazioni del testatore e la riproduzione di esse per iscritto, essendo comunque condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento che il pubblico ufficiale, prima di dare lettura LA scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cassazione civile sez. 2, n. 8690 del 28/03/2019, che, a sua volta, cita Cass. n. 1649 del 2017; conf. a Cass. n. 2742 del 1975); operazione che non è avvenuta nel caso di specie e che sarebbe stata vieppiù necessaria considerato che il testamento era stato redatto sulla scorta di un atto fornito al notaio non già dalla testatrice, ma da uno dei due soggetti interessati alle disposizioni testamentarie, che aveva conferito l'incarico professionale all'imputata. Tutto quanto sopra esposto, benché apparentemente concernente il solo profilo LA sussistenza oggettiva del falso ideologico, ha precise ripercussioni sul versante del coefficiente soggettivo attinto dal segmento del motivo di ricorso in esame. Ispirandosi a quanto sancito da Sez. 5, n. 4694 del 05/12/2008, cit., invero, l'elemento psicologico del reato di falso ideologico va individuato nella mera consapevolezza del notaio di attestare falsamente che quelle fossero disposizioni testamentarie provenienti dalla EA, consapevolezza che, tenuto conto LA ricostruzione dei fatti, risulta incontrovertibile perché il notaio, per sua capacità ed esperienza professionale, non poteva non rilevare l'incapacità LA testatrice di partecipare alla redazione di un testamento pubblico in quel momento e non ignorava altresì che quella scheda testamentaria non era stata redatta su sua indicazione ma - come sopra appena ricordato di quelle del figlio nominato erede universale. Dunque se vi ha proceduto, lo ha fatto nella piena consapevolezza che quelle volontà testamentarie non erano state espresse né confermate dalla EA e ciò a prescindere dall'indagine sulla consapevolezza del notaio rogante di contribuire ad un disequilibrio tra i 30 successori LA testatrice e anche, in definitiva, sulla non corrispondenza tra volontà effettiva e volontà cristallizzata nel testamento, essendo sufficiente, per quanto si è detto, la sola consapevolezza del pubblico ufficiale LA falsa attestazione circa la verifica dell'effettiva volontà LA testatrice nel momento in cui il testamento è stato raccolto.
6.2.4. La quarta sezione del secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al vaglio di attendibilità LA SU e LA EN. Orbene, su questo tema la valutazione LA Corte di appello è immune da censure dal momento che - come già aveva fatto il Giudice di prime cure ne ha esaltato la coerenza reciproca ed il saldarsi LA loro ricostruzione con quella degli altri testi circa le condizioni LA EA nel periodo in cui è stato redatto il testamento, nonché con la consulenza grafologica del pubblico ministero e con la visione diretta LA firma da parte LA Corte di appello. In effetti, tutte le osservazioni che la ricorrente svolge sono portatrici di una lettura alternativa e soggettivamente orientata, sorda alla ricostruzione complessiva di entrambe le sentenze di merito, sotto il profilo avversato conformi, a prescindere dall'opposto esito dei rispettivi giudizi.
6.3. Il terzo motivo di ricorso dell'Avv. AR sostiene l'esistenza di una violazione di legge quanto al falso materiale di cui al capo 2) perché l'aver vergato, la ME, le ultime tre lettere del nome di battesimo LA EA ("ina" di "LI") integrerebbe il falso innocuo o il falso inoffensivo;
ciò in quanto, se anche fosse vero quanto ritenuto dalla Corte di appello, l'aggiunta suddetta non avrebbe alcuna idoneità ingannatoria LA fede pubblica rispetto alla riferibilità dell'atto alla testatrice. Osserva il Collegio che detto motivo di ricorso è infondato, a prescindere dalle implicazioni come si dirà infra irrilevanti in questa sede dei rapporti — tra le due fattispecie del falso ideologico e del falso materiale quando relative al medesimo atto e del possibile concorso tra esse, che è tema logicamente e giuridicamente successivo a quello concernente l'in se dei due reati. Ebbene, riguardando solo la contestazione di falso materiale, l'idoneità ingannatoria LA fede pubblica in capo al testamento recante la sottoscrizione completa LA testatrice vi sarebbe rispetto all'apparenza creatasi circa il fatto che quest'ultima avesse spontaneamente, autonomamente ed interamente sottoscritto l'atto, giacché detta sottoscrizione è presupposto essenziale per la validità del testamento salvo che il notaio come non accaduto nella specie avesse indicato che la testatrice non era in grado di firmare ai sensi dell'art. 603, comma 3, secondo periodo, cod. civ. D'altra parte, questa Corte ha già ritenuto, ancorché con riferimento al testamento olografo, che l'aiuto di un terzo al testatore per la sottoscrizione costituisce una falsità materiale perché smentisce 31 l'autografia LA sottoscrizione (Sez. 5, n. 51709 del 06/10/2014, Benzi, Rv. 262118; Sez. 5, n. 5087 del 28/06/2005, dep. 2006, Bompani ed altri, Rv. 233628) e detta autografia, a norma dell'art. 606, comma 1, cod. civ., è prevista a pena di nullità dell'atto anche per il testamento pubblico. In altri termini, delle due l'una: o la EA completava la sottoscrizione in termini corretti (firmandosi EA LI) ed in piena autonomia o il notaio attestava che ella non era in grado di firmare ex art. 603, comma 2, cod. civ., donde - in assenza di quest'ultima opzione la procurata apparenza di una sottoscrizione completa di pugno LA testatrice costituisce una falsificazione materiale, sia pure parziale, LA sua firma, che fa apparire il testamento munito, contrariamente al vero, di una delle caratteristiche formali necessarie per la sua validità.
6.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla ritenuta possibilità di concorso tra il reato di falso ideologico e quello di falso materiale laddove concernenti lo stesso testamento. Ebbene, detto motivo va ritenuto inammissibile per carenza di interesse, tenuto conto che il ricorso va oggi riguardato solo quanto alla condanna al risarcimento del danno e, in tale ottica, la questione posta dalla ricorrente non ha alcuna rilevanza, dal momento che ciò che importa è il substrato fattuale accertato, la sua rilevanza penale e l'eziologia del danno che vi si ricollega, al di là LA possibilità che i due delitti concorrano.
7. Anche il ricorso presentato dall'Avv. LL nell'interesse LA ME è complessivamente infondato.
7.1. Il primo motivo di ricorso deduce, come il quarto motivo dell'Avv. AR, violazione di legge quanto al concorso tra falso ideologico e falso materiale in relazione al medesimo atto. Si richiamano, pertanto, le argomentazioni circa l'inammissibilità del ricorso appena formulate (cfr. § 6.4.) 7.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 603, comma 3- bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione e si compone di più articolazioni, ciascuna delle quali merita una specifica trattazione.
7.2.1. Un primo segmento dell'impugnativa che investe il profilo LA mancata rinnovazione istruttoria mediante l'escussione LA teste ON CI è infondato. In primo luogo, non vi sarebbe stata necessità di procedere alla rinnovazione dell'escussione LA CI, badante di LI EA, ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. perché l'appello del pubblico ministero non fondava su questa testimonianza. 32 In secondo luogo, occorre osservare che comunque, anche riguardando la questione dal punto di vista dell'overturning agli effetti civili, il ribaltamento in appello non è stato determinato, in maniera decisiva, dalla valutazione del suo contributo, né una siffatta decisività è rimarcata dalla parte impugnante, nonostante tale connotato sia essenziale per dolersi LA mancata riedizione, in parte qua, LA prova dichiarativa (cfr. IO TE TA n. 27620 del 28/04/2016, cit.). Quanto alla verifica del paradigma segnato dalle IO TE, il Collegio osserva infatti che la prova suddetta non può dirsi decisiva nel senso individuato dall'autorevole precedente, non trattandosi di un elemento che, sulla base LA sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunta dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idonea a incidere sull'esito del giudizio di appello.
7.2.2. Un secondo snodo del secondo motivo del ricorso in esame riguarda la mancata rinnovazione dell'istruttoria mediante l'escussione dei consulenti del pubblico ministero e LA difesa, tema già affrontato nel rispondere al ricorso dell'Avv. AR, donde si impone il rinvio al § 6.1.1. del "considerato in diritto".
7.2.3. Il terzo segmento del motivo di ricorso in esame che deduce vizio di motivazione con riferimento ad alcuni profili ricostruttivi delle fasi LA firma del testamento è complessivamente infondato. Quanto alla censura secondo cui la ritenuta autenticità LA prima parte LA sottoscrizione LA EA striderebbe con l'incapacità LA predetta di testare, deve dirsi che la ricorrente non attacca le proposizioni giustificative LA decisione evidenziandone contraddittorietà o vizi logici- ma, a ben vedere, tenta di proporre una diversa ricostruzione dei fatti che non si confronta realmente con le conclusioni LA Corte di appello. Fermo restando che neanche la ricorrente contesta che le condizioni LA EA fossero molto gravi, quello che i giudici di appello hanno reputato accertato ai fini del giudizio circa la falsità del testamento, infatti, è, da una parte, che il notaio non avesse verificato se, quelle versate nell'atto pubblico, fossero le effettive volontà LA EA, che, sul punto, non era stata interpellata prima di firmare, né aveva contribuito alla formazione LA scheda testamentaria;
dall'altra che la sottoscrizione così come vergata non fosse, interamente, di suo pugno. Queste due conclusioni sono state razionalmente evinte, dalla Corte territoriale, ricavandole dalla composizione tra i dati forniti dalle testimoni oculari EN e SU, l'informazione fornita dalla stessa ME e il risultato LA consulenza tecnica del pubblico ministero, composizione che non patisce 33 manifeste cadute logiche né contraddizioni intrinseche all'ordito giustificativo e che non può essere inficiata, in questa sede, da una diversa ricostruzione offerta dalla parte. Vale la pena ricordare, a quest'ultimo proposito, quanto già precisato in premessa, vale a dire che la valutazione LA Corte di legittimità verte non già sulla rispondenza tra gli elementi di causa e la decisione, ma sulla corretta estrinsecazione del processo giustificativo del decisum.
7.2.4. L'impostazione LA ricorrente è altresì da respingere quando assume che la Corte di appello avrebbe dovuto acquisire, ai fini del ribaltamento, altri elementi oltre quelli già vagliati in primo grado, dal momento che ciò che rileva per la ritualità dell'overturning è la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ove necessario a norma di legge e di giurisprudenza, anche laddove detta rinnovazione abbia ad oggetto le stesse fonti di prova già raccolte in primo grado, senza che sia necessario ricercare elementi nuovi. Va, infine, respinto il tentativo LA ricorrente di operare un ridimensionamento LA portata scardinante delle dichiarazioni del notaio rispetto alla tesi del Giudice di primo grado circa la duplicità dei testamenti, trattandosi, appunto, di un tentativo, che parte da un assunto ipotetico, vale a dire che la ME, nell'affermare che la EA firmò una sola volta, si fosse riferita all'unico testamento valido. Non si comprenderebbe, infatti, perché l'imputata, nel suo esame dinanzi alla Corte di appello, non avesse reputato necessario, ove fosse stato vero, rimarcare che vi erano state due stesure, dato che era stata proprio quella la ratio decidendi LA pronunzia liberatoria di prime cure.
7.3. Dato che il terzo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto alla questione del movente e LA posizione giuridica di FL EA, negli stessi termini di cui al secondo motivo del ricorso dell'Avv. AR (paragrafo 3.2.1 del "ritenuto in fatto"), si richiama la risposta formulata sul punto supra al § 6.2.1 del "considerato in diritto".
7.4. Il quarto motivo di ricorso che investe il tema delle condizioni LA testatrice il 7 luglio 2009 - poiché è articolato in termini sovrapponibili al primo segmento del secondo motivo di ricorso dell'Avv. AR (§ 3.2.1. del "ritenuto in fatto"), consente un rinvio alla risposta fornita alla analoga doglianza (cfr. § 6.2.2. del "considerato in diritto"). Quando, poi, l'impugnativa predica un ulteriore travisamento LA Corte territoriale, laddove aveva ignorato che la CI aveva riferito che aveva visto entrare in casa una ragazza (identificabile con la ND) circa 30 minuti dopo che la EN e la SU erano andate via, non investe la motivazione LA sentenza impugnata, ma propone una inammissibile rilettura delle fonti probatorie. 34 7.5. In ordine al quinto motivo di ricorso dell'Avv. LL che denunzia vizio di motivazione in ordine al coefficiente soggettivo del falso ideologico in capo alla ME - si rinvia al § 6.2.3 del "considerato in diritto", laddove si è fornita risposta al secondo motivo del ricorso dell'Avv. AR (paragrafo 3.2.3. del "ritenuto in fatto"), avente i medesimi contenuti.
8. Anche il ricorso proposto dagli Avvocati Pansini e Toraldo nell'interesse di RT PI è, nel suo complesso, infondato.
8.1. Il primo motivo del ricorso sviluppa temi sovrapponibili a quelli dei ricorsi presentati nell'interesse LA coimputata ME quanto all'acquisizione ai fini LA decisione delle consulenze grafologiche, effettuata senza rinnovare la prova dichiarativa, all'erronea valutazione LA capacità di intendere e di volere LA EA al momento LA redazione del testamento, alla violazione dei principi costituzionali e convenzionali in tema di oralità, immediatezza e formazione LA prova in contraddittorio tra le parti. La sostanziale analogia dei temi sviluppati nel motivo in esame con quelli agitati dai difensori LA ME consente un rinvio alle risposte già fornite quanto agli altri ricorsi (§§ 6.1.1. e 7.2.2. del "considerato in diritto"), aggiungendo, alle osservazioni già formulate, che ogni tentativo di indurre una revisione LA sentenza impugnata attraverso la valutazione di altri dati probatori che non siano stati travisati dalla Corte di appello nel senso tecnico del termine si arena di fronte ai limiti dello scrutinio di legittimità.
8.2. Il secondo motivo di ricorso del PI denunzia l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen. in particolare del comma 3-bis in relazione agli artt. 3, comma 2,introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 24, comma 2 e 111 Cost. nonché in ordine all'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevede che, in sede di appello, alla deliberazione LA sentenza non debbano concorrere gli stessi giudici che hanno disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Prima di entrare nel vivo LA valutazione dell'eccezione, va rimarcato che sembrerebbe errato il riferimento LA parte all'art. 37 cod. proc. pen., che si riferisce non già all'incompatibilità, ma alla ricusazione e che non è norma interessata dalle «circa trenta sentenze» di illegittimità costituzionale di cui parla il ricorrente. E' altamente verosimile che la parte, poiché argomenta la propria tesi in termini di incompatibilità, si riferisca all'art. 34 cod. proc. pen. ed alle numerose sentenze LA Consulta che lo hanno riguardato. Ebbene, la questione di costituzionalità va dichiarata inammissibile siccome manifestamente infondata e comunque irrilevante nel presente giudizio. 35 8.2.1. Quanto al primo aspetto, invero, essa muove da una lettura preconcetta dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., laddove detta disposizione introdotta nel codice di rito dalla 1. 23 giugno 2017, n. 103 - recita che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione LA prova dichiarativa, il Giudice dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale», senza accennare ad una preventiva delibazione del Giudice di seconde cure rispetto alla possibilità di condannare l'imputato assolto in primo grado quale prodromo all'opzione tesa alla rinnovazione, né, all'inverso, tra quest'ultima e il ribaltamento in malam partem. E' in primo luogo il dato testuale, dunque, che non autorizza a ritenere che la rinnovazione LA prova dichiarativa debba avvenire solo allorché il Giudice di appello, quando la dispone, già ritenga di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado, non essendovi alcun automatismo né alcuna implicazione, normativamente previsti, tra la scelta di rinnovare e quella di condannare. Una conferma all'evidenza del testo normativo la si ricava, poi, dalla natura stessa delle rinnovazione istruttoria imposta dall'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., che serve a vagliare, rispetto alle argomentazioni di natura assolutoria del primo decidente, quelle, di segno contrario, LA parte pubblica impugnante, nel rispetto dei principi dell'oralità nell'assunzione LA prova raccolta nel contraddittorio delle parti quale metodo epistemologicamente più corretto per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per la formazione del convincimento del Giudice. E' questo, infatti, il dato che si ricava come sottolineato da IO TE AV - dalla lettura sia dei lavori parlamentari che LA Relazione governativa - LA 1. 23 giugno 2017, n. 103, laddove il legislatore ha inteso recepire il consolidato principio di diritto enunciato dalla Corte EDU con la sentenza Dan c. Moldavia, cui si sono conformate IO TE TA e LA. Secondo la lettura LA ratio legis che ne hanno fatto le IO TE (cfr. la citata sentenza AV, che richiama, sul punto, un passaggio di IO TE TA), dunque, essa va rinvenuta, pertanto, nella tutela del contraddittorio posto che, dal lato dell'imputato assolto in primo grado, la mancata rinnovazione LA prova dichiarativa precedentemente assunta sacrifica un'efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell'appello del pubblico ministero che possa trarre argomenti dall'interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano poste a sostegno LA tesi di accusa» (Sez. U. TA)». Si può sostenere, dunque, che la norma costituisca un paradigma metodologico imposto al Giudice di appello quando l'impugnazione tenda a 36 mettere in discussione, mediante la sollecitazione ad una diversa lettura LA prova dichiarativa, la decisione liberatoria del primo Giudice, senza che detta rinnovazione abbia, nelle intenzioni del legislatore, alcun esito scontato. Né il dovere di rinnovazione, per attribuirvi una valenza pregiudicante nel senso paventato dal ricorrente, può essere riguardato rispetto agli effetti processuali LA mancata riedizione LA prova dichiarativa decisiva. Appare infatti fuorviante, rispetto a detta ricostruzione, un'impostazione che riguardi il tema non già sotto il profilo del Giudice di appello che si approcci alla regiudicanda e che, in via preliminare, disponga la rinnovazione, ma sotto il profilo degli effetti di un'eventuale mancata rinnovazione, che si riverberano, minandone la tenuta, solo sulla sentenza che abbia proceduto ad un ribaltamento in peius senza rinnovare la prova e non su una decisione che, pur in mancanza di rinnovazione, abbia confermato il verdetto liberatorio del Giudice di prime cure. Il profilo degli effetti LA mancata rinnovazione è, invero, tema diverso da quello delle valutazioni iniziali del Giudice nel vagliare l'impugnativa e quello che viene in gioco ex post, in termini sanzionatori rispetto alla mancata rinnovazione, è come hanno sostenuto IO TE TA e IS - lo stretto collegamento fra la regola del "ragionevole dubbio" e il principio costituzionale LA presunzione di innocenza, la cui combinazione incide sulla tenuta LA sentenza di appello non preceduta da rinnovazione LA prova dichiarativa solo nel caso di riforma in senso radicalmente peggiorativo LA sentenza di assoluzione di primo grado, perché è solo in quest'ultima evenienza che vengono in rilievo i principi suddetti.
8.2.2. La questione è altresì irrilevante nel presente giudizio. Non lo è perché il ricorrente la pone con particolare riferimento al disposto di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. che concerne l'impugnazione a ― fini penali del pubblico ministero dal momento che tale disposizione assume rilievo anche nella prospettiva civilistica in cui l'odierna decisione si muove all'esito dell'annullamento per prescrizione agli effetti penali, data la già ricordata rilevanza dell'appello formulato dal pubblico ministero sulla posizione LA parte civile (cfr., supra, § 6.1.1. del "considerato in diritto"). Il giudizio di irrilevanza, invero, si sostanzia aliunde. Non risulta, infatti, che il Collegio di appello, dopo aver proceduto alla rinnovazione, sia stato ricusato dal PI nei termini di legge, il che impedirebbe al ricorrente, quand'anche la norma di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. fosse dichiarata incostituzionale secondo l'impostazione da questi propugnata, di far valere la questione dell'incompatibilità nella presente sede di legittimità. 37 Tale conclusione discende dall'esame LA giurisprudenza consolidata e copiosa di questa Corte secondo cui l'esistenza di una causa di incompatibilità, incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del non provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato e altri, Rv. 215097; Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K, Rv. 267419; Sez. 6, n. 18707 del 09/02/2016, Balducci e altri, Rv. 266990; Sez. 6, n. 3042 del 04/11/2015, Bove e altri, Rv. 266326; Sez. 6, n. 39174 del 09/09/2015, Amato, Rv. 264637; Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780; Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, dep. 2015, Condorelli, Rv. 263179; Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262302). Ne consegue che, se l'interessato non ha denunziato nella sede di merito l'incompatibilità o la situazione reputata pregiudicante mediante lo strumento LA ricusazione, non può dolersene con gli ordinari mezzi d'impugnazione (e, quindi, anche in sede di legittimità), il che rende neutro e, quindi, irrilevante per il presente giudizio il dubbio di costituzionalità sollevato dal ricorrente.
8.3. Il terzo motivo di ricorso che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al contributo concorsuale dell'imputato alla condotta del notaio - è inammissibile siccome portatore di un'interpretazione alternativa e soggettivamente orientata LA regiudicanda, nonché del tutto priva di confronto con la motivazione LA sentenza impugnata, che ha ben evidenziato il ruolo di primo piano del PI quanto al contatto con il notaio ed alla fornitura a quest'ultima LA bozza di un presunto precedente testamento LA EA che ha funto da testo di riferimento per la ME. Né il ricorso può avere miglior sorte quando agita la modifica del testamento con riferimento alla somma di cui al legato a favore di FL EA quale indicatore di una partecipazione attiva e cosciente LA testatrice alla redazione dell'atto; anche in questo caso, il ricorso è infatti aspecifico perché non si misura con la sentenza impugnata (pag. 38), laddove i giudici di appello hanno chiarito che la postilla, da sola, non può confutare gli altri elementi a carico e che, sulla base di quanto riferimento dalla SU in ordine all'importo del legato, essa era già stata inserita all'atto del suo intervento. Del pari privo di confronto con la pronunzia avversata appare il ricorso del PI quanto alla tesi del falso inutile riguardo la sottoscrizione, tesi fondata sul fatto che il testamento pubblico non richiede la firma del testatore, laddove questi non sia in grado, per condizioni fisiche o mentali, di sottoscrivere l'atto. Ebbene, tale argomentazione pare trascurare quanto si legge nella pronunzia avversata a proposito delle ragioni "strategiche" reputate alla base LA scelta di 38 non adottare il meccanismo di cui all'art. 603, comma 2, seconda parte, cod. civ. (pag. 42 LA sentenza impugnata), secondo una prospettiva non manifestamente illogica, che rende ragione LA non inutilità LA falsificazione e che è rimasta priva di una censura specifica.
8.4. Il quarto motivo di ricorso per il PI investe il tema dello status di FL EA in conseguenza dell'adozione da parte LA zio materno e LA consorte e LA sue prospettive ereditarie, in tesi incrementate proprio dal testamento "incriminato" che si assume averla danneggiata. Opina il ricorrente che sarebbe stato essenziale un approfondimento, da parte LA Corte distrettuale, teso ad accertare il valore complessivo del patrimonio di LI EA, le conseguenze patrimoniali di una successione ab intestato e l'effettiva valenza giuridica delle decisioni più volte espresse in precedenza dalla testatrice. Orbene, i temi sono stati già trattati nel rispondere ai ricorsi presentati nell'interesse LA ME, sicché va fatto riferimento ai §§ 6.2.1. e 6.2.3. del "considerato in diritto" quanto all'impossibilità di vagliare in questa sede il tema dell'adozione ed alla irrilevanza, nell'ottica LA prova LA falsità ideologica e di quella materiale, delle finalità sottese all'agire di coloro che hanno concorso nei reati. che denunzia vizio motivazionale quanto 8.5. Il quinto motivo di ricorso alla ricostruzione LA capacità di intendere e di volere LA testatrice propone una diversa ricostruzione fattuale LA regiudicanda cercando di enfatizzare alcuni aspetti in tesi trascurati dalla Corte distrettuale ed è, pertanto, inammissibile in questa sede in virtù dei principi generali riportati in premessa.
8.6. Sorte non dissimile deve avere il sesto motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritornando sul tema dei contributi testimoniali LA EN e LA SU. Con la doglianza in discorso, il ricorrente tenta di smentire la riconosciuta - sia dal Giudice di primo grado che da quello di appello - affidabilità dei due contributi, sia intrinsecamente valutati, sia nella comparazione tra la descrizione da ciascuno fornita, contrapponendo alle argomentazioni LA pronunzia avversata proposizioni fattuali che conducono ad un giudizio di inammissibilità.
9. Al rigetto dei ricorsi agli effetti civili consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione sostenute nel grado dalla parte civile FL EA, che si liquidano in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
39 annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, non validamente contestata l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen, i reati sono estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori come per legge. Così deciso il 16/12/2019. Paola Borrelli а Il Presidente Il Consigliere estensore Grazia Miccoli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 GEN 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 40