Sentenza 19 marzo 2009
Massime • 3
In caso di perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale, per effetto della connessione di cui all'art. 542 cod. pen., ove il reato procedibile d'ufficio si estingua per prescrizione prima dell'inizio dell'azione penale, la perseguibilità d'ufficio del connesso reato sessuale non viene meno quando le indagini preliminari lo hanno comunque dovuto avere ad oggetto, valicando quella soglia di riservatezza posta a base della perseguibilità a querela dei reati sessuali. (Fattispecie di intervenuta prescrizione del delitto di maltrattamenti, procedibile d'ufficio, in epoca successiva alla avvenuta presentazione delle querele per il reato di violenza sessuale).
L'estensione del regime della perseguibilità di ufficio ai delitti di violenza sessuale viene meno solo a seguito dell'accertamento della insussistenza del fatto di cui alla imputazione per il reato connesso, mentre ogni altra formula di proscioglimento (nella specie di improcedibilità per estinzione del reato a seguito di prescrizione) non fa venire meno la perseguibilità di ufficio del reato sessuale.
Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, essendo in tal caso consentito al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/03/2009, n. 17846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17846 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/03/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 652
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 40088/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. COPPI Franco e VALENTI Alberto, difensori di fiducia di C. G., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 16.4.2008 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la quale, in riforma di quella del Tribunale di Bolzano in data 20.2.2006, venne condannato alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, quale colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis e 609 quater c.p., in relazione agli artt. 519 e 521 c.p.. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza in ordine al reato, perché estinto per prescrizione;
conferma delle statuizioni civili;
Udito per le parti civili CE.Li., nonché C.P. e
M.L., gli Avv. Gianni Lanzinger e Arnaldo Loner, che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato, Avv. Franco Coppi e Alberto Valenti, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMEOTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in accoglimento dell'appello proposto dai P.M. e dalle parti civili avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano in data 20.2.2006, ha affermato la colpevolezza di C.G. in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis, 609 quater c.p., in relazione agli artt. 519 e 521 c.p., commesso in danno di Ce. L., mentre ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine al reato di cui all'art. 572 c.p. commesso nei confronti della medesima parte lesa, per essere detto reato estinto per prescrizione.
Il C. era stato tratto a giudizio per rispondere dei predetti reati a lui ascritti "per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, consistente nell'assoggettare completamente, fisicamente e psicologicamente la vittima alle proprie voglie sessuali, maltrattato la minore di anni 14 Ce.Li. (nata il (OMISSIS)), a lui affidata per ragioni di educazione religiosa e di catechesi, sottoponendola a sofferenze fisiche in modo continuo ed abituale, (e) con violenza, minaccia e abuso di autorità, costretto Ce. L. (nata il (OMISSIS)), all'epoca dell'inizio degli abusi di soli 9 anni, a compiere e subire atti sessuali:
in particolare, approfittando della sua posizione di sacerdote della parrocchia (OMISSIS) frequentata assiduamente dalla piccola per ragioni di catechesi (preparazione alla prima comunione e successivamente alla cresima) con la scusa di sottoporla ad uno "speciale percorso educativo individuale" che l'avrebbe avvicinata a Dio, per il solo vincolo per lei (paragonato al sacrificio di CC) della promessa di mantenere i loro incontri segreti, la induceva ad appuntamenti settimanali in chiesa e canonica ove, in un crescendo di "attenzioni" e di minacce (dapprima paventando il castigo divino, successivamente facendole intendere che avrebbe potuto, data la sua posizione, danneggiare i suoi genitori, arrivando infine a vere e proprie minacce di morte nei suoi confronti), la prima volta, con il pretesto di giocare "a prendersi" e di farle il solletico, la toccava in tutto il corpo, accarezzandola e baciandola;
le volte successive, leggendole parabole o passi significativi del Vangelo, si limitava a baciarla sul viso e sul collo, per poi passare, più avanti, a sollevarle la maglietta, accarezzandola e leccandola sulla schiena e sul seno, ad introdurle la mano sotto le mutandine, infilandole il dito nella vagina e contemporaneamente masturbandosi, fino ad arrivare, nel (OMISSIS), a costringerla a rapporti anali e, quindi, a rapporti vaginali ed a rapporti orali, che poi alternava a proprio piacimento;
- obbligandola inoltre, durante un campeggio estivo a (OMISSIS) nell'estate del (OMISSIS), a posare nuda in una stanzetta dell'edificio che li ospitava mentre egli (a riprendeva con una telecamera e le indicava le posizioni che doveva tenere (la videocassetta è servita poi come ulteriore arma di ricatto);
- continuando negli stupri e negli abusi che diventavano sempre più violenti ed invasivi, con la solita cadenza settimanale, anche dopo l'avvento nel (OMISSIS) delle precoci mestruazioni della bambina (anche durante il periodo mestruale infilandole un dito nella vagina nel (OMISSIS)) ed anche quando la bambina aveva una caviglia rotta e la gamba ingessata nel (OMISSIS);
- coinvolgendo successivamente anche il minore Z.D., nato il (OMISSIS), (all'epoca dei fatti minore degli anni 14), compagno di scuola di Li., dapprima durante la colonia estiva a (OMISSIS), facendo spogliare Li. e
D., facendoli toccare e accarezzare reciprocamente mentre egli li riprendeva con una telecamera in una stanzetta dell'edificio che li ospitava e, quindi, nell'autunno del (OMISSIS), facendolo partecipare agli incontri in canonica, insegnando al bambino a toccare Li., ad accarezzarla nelle parti intime, ad infilarle il dito nella vagina ed infine ad avere rapporti vaginali, orali ed anali, "dirigendo" egli stesso lo stupro, facendogli vedere come doveva fare e poi pretendendo ed ottenendo che questi facesse altrettanto;
- costringendo Li. a posare nuda con D. in atteggiamenti equivoci, mentre egli scattava delle fotografie polaroid;
- introducendosi, nella (OMISSIS), durante un ritiro a (OMISSIS), nella stanza in uso a Li., violentandola sul letto dopo averla spogliata ed averle tappato la bocca indossando dei guanti;
- costringendola nel corso della terza media (anno scolastico (OMISSIS)) a rapporti sessuali a tre durante i quali D. penetrava Li. ed egli invece si faceva praticare una masturbazione manuale dalla bambina o in cui egli sodomizzava D. mentre quest'ultimo penetrava per via vaginale Li.;
- continuando con le violenze sessuali nella canonica a cadenza settimanale fino alla primavera del (OMISSIS);
con le aggravanti di avere commesso i fatti in qualità di ministro di culto con abuso di autorità sulla minore, approfittando della fiducia riposta nei suoi confronti dai genitori della bambina. In
(OMISSIS)".
Con sentenza in data 20.2.2006 del Tribunale di Bolzano, impugnata dal P.M e dalle parti civili con ricorso per cassazione, convertito in appello a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 593 c.p.p., come modificato dalla L. n. 46 del 2006, il C. era stato assolto dai reati ascrittigli, perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Il giudice di primo grado aveva ritenuto intrinsecamente attendibile la persona offesa, essendo le sue dichiarazioni contraddistinte da "costanza", "chiarezza", "coerenza", "assenza completa di contraddizioni" "pertinenza" e "precisione", non inficiate da alcune riserve di inverosimiglianza in relazione a determinati episodi o da altri elementi di dubbio, ritenuti irrilevanti.
Il Tribunale ha, però, osservato che tali dichiarazioni non hanno trovato riscontro nelle deposizioni dei testi Z.D., P.G. e C.V.A. e sulla base del rilevato contrasto delle risultanze probatorie, valorizzando i già esaminati elementi di perplessità in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, è pervenuto alla assoluzione dell'imputato con la formula citata.
La sentenza impugnata, si rileva in estrema sintesi, riporta le censure formulate dalle parti appellanti avverso la decisione di primo grado, cita la copiosa giurisprudenza in materia di valutazione della prova costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e, dopo avere rilevato che i fatti di cui alla contestazione avevano formato oggetto di denunce presentate dalla parte lesa in data 4 febbraio, 30 giugno e 29 dicembre 2003 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, riporta diffusamente brani della deposizione resa da Ce.Li. in dibattimento, il cui contenuto, con ricchezza e precisione di particolari in ordine ai singoli accadimenti riferiti, corrisponde sostanzialmente, quanto alla narrazione degli episodi delittuosi ed allo sviluppo cronologico della vicenda, alla descrizione sintetizzata nel capo di imputazione. Nel prosieguo della parte motiva la sentenza ha affermato la capacità di testimoniare della parte lesa, stante l'assenza di qualsiasi patologia psichica, nonché la sua attendibilità, anche sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche fatte espletare dal P.M. e dalle parti civili, che hanno descritto i fenomeni della rimozione e riemersione del ricordo, rilevando che gli stessi sono provati scientificamente e ricorrenti nella comune esperienza umana. Tali fenomeni, nella specie, risultavano correlati ai disturbo post traumatico da stress a esordio tardivo da cui era stata affetta la parte lesa ed i cui sintomi si erano manifestati in modo conclamato alla fine del (OMISSIS), caratterizzati da attacchi di vomito, di dissenteria, senso di panico, grave e persistente insonnia ed altri, tali da costringere Ce.Li. a ricorrere alle cure di una psichiatra, dott. P.D..
Nel corso delle sedute di analisi, cui era stata sottoposta la parte lesa, erano lentamente riemersi nel febbraio-marzo 2001 i flashbacks ed i primi ricordi di sessualizzazione precoce subiti dalla Ce., poi precisatisi nel prosieguo del percorso terapeutico con la identificazione di don C.G. quale autore degli abusi subiti.
Nell'affermare la assoluta correttezza della terapia psicoanalitica, cui era stata sottoposta la parte lesa, e la assenza di qualsivoglia attività di induzione da parte della psicoterapeuta, la sentenza ha escluso che potessero ravvisarsi, nella specie, fenomeni del "falso ricordo" o della induzione di elementi di suggestione nel corso della analisi sostenuti dalla consulente dell'imputato. Alla affermazione della attendibilità soggettiva della parte lesa segue la valutazione della sua attendibilità oggettiva, fondata dalla sentenza sul riscontro della esattezza dei riferimenti temporali, della descrizione dei luoghi, dei riferimenti alle persone, alle cose, ed anche alle particolarità caratteriali dei protagonisti della vicenda, nonché la assenza di qualsiasi intento calunnioso della parte lesa, elemento di valutazione che ha trovato riscontro nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche, cui è stata sottoposta anche la sua utenza, avendo la Ce. manifestato, nel corso delle conversazioni intercettate, l'intenzione di riferire solo la verità. Nel prosieguo la Corte territoriale sottopone ad analisi critica la pronuncia di primo grado, riproponendo sostanzialmente l'esame dei numerosi elementi di valutazione indicati a sostegno della attendibilità della parte lesa, che - si afferma - sono avvalorati da rilevanti riscontri, costituiti dalla puntuale descrizione della stanza che il C. occupava, all'epoca dei fatti, all'interno della canonica e dalla circostanza che, prima del menarca, la madre aveva rilevato tracce di sangue nelle mutandine della parte lesa, fatto di cui quest'ultima non aveva voluto fornire spiegazioni. Sono stati altresì valorizzati dalla sentenza impugnata il frequente uso da parte dell'imputato dei termini "percorso" ed "educativo", adoperati anche al di fuori delle attività di catechesi ed elementi caratteriali propri del C., evinti dalle risultanze di una conversazione telefonica intercorsa tra l'imputato ed una parrocchiana, avente ad oggetto l'appuntamento per trascorrere insieme la notte in una casa della Curia, disabitata, sita in (OMISSIS), nonché le risultanze di una conversazione telefonica intercorsa tra il P., all'epoca diretto superiore del C., e C.V.A., che era stata insegnante di religione della Ce. e legata al P. da una relazione durata circa dieci anni. Del contenuto di tale conversazione, che aveva ad oggetto i fatti per cui è processo, viene valorizzata dai giudici di merito l'espressione "uno scivolone" adoperata dal P., con riferimento alla condotta del C., e quella "un fondo di verità" adoperata dalla C.V., unitamente alla preoccupazione manifestata dalla stessa che l'imputato potesse ancora occuparsi di bambini.
La sentenza, dopo avere affermato che, nel caso in esame, le dichiarazioni della parte lesa, da sole, costituiscono prova sufficiente dei fatti attribuiti all'imputato ha esaminato le deposizioni dei testi citati dalla sentenza di primo grado quale elemento di dubbio ai fini della affermazione di colpevolezza, svalutandone integralmente l'attendibilità.
In particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese in dibattimento dallo Z., nel corso delle quali ha negato la propria partecipazione alla vicenda delittuosa, sono stati evidenziati i contrasti esistenti tra detta deposizione e le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal teste, parzialmente ammissive dei fatti, la "complessa realtà psicologica del teste" evidenziata dalla relazione del consulente del P.M., Dott. B., le difficoltà per lo Z. di ammettere la commissione di condotte indubbiamente riprovevoli e, peraltro, di essere stato egli stesso oggetto di abusi sessuali.
Sono state altresì svalutate dalla sentenza, quale attendibile fonte di prova, le dichiarazioni negative del P., cui la piccola Ce. aveva rivelato nel corso di una confessione la condotta del C., all'epoca degli iniziali toccamenti, e successivamente in altra occasione, in base al rilievo che il mancato intervento del sacerdote all'epoca di tali rivelazioni era stato dettato dal suo interesse ad evitare scandali che potessero compromettere la sua aspirazione a diventare vicario del Vescovo. Anche il mancato intervento della C.V.A. all'epoca in cui la
Ce., in una particolare circostanza, le aveva rivelato gli abusi sessuali del C. è stato ritenuto dai giudici di merito dettato dall'esigenza di evitare scandali, che potessero compromettere la riconferma annuale della sua nomina ad insegnante di religione, avendo ella stessa in precedenza consigliato alla bambina di seguire i corsi di catechesi del C., con l'effetto di inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti testi in dibattimento.
Sono state, inoltre, ritenute del tutto irrilevanti sui piano probatorio altre risultanze processuali, quale il fatto che nei propri diari la Ce. non avesse menzionato gli abusi sessuali subiti e la condotta del nonno della bambina riferita da alcune testi, che avevano dichiarato di avere subito attenzioni sessuali da parte detto stesso.
Infine, nel dichiarare le prescrizione del reato di maltrattamenti, la sentenza ha affermato che, nel caso in esame, deve ravvisarsi il concorso di detto reato con quello di abuso sessuale, stante la non coincidenza delle condotte afferenti a dette ipotesi criminose. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato, che la denunciano per violazione di legge e vizi della motivazione. MOTIVI DI RICORSO
Con dieci mezzi di annullamento il ricorrente denuncia:
1) Improcedibilità dell'azione per decorrenza del termine per proporre querela;
mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.;
manifesta illogicità, motivazione errata e contraddittoria in ordine all'affermazione del concorso formale tra i delitti contestati ed erronea applicazione dell'art. 15 c.p.. Si deduce, in sintesi, che la commissione dei reati di violenza sessuale, all'epoca dei fatti previsti dagli artt. 519 e 521 c.p., risulta in modo incontroverso cessata nei primi giorni del mese di (OMISSIS), allorché la parte lesa, che aveva compiuto i quattordici anni, avrebbe potuto esercitare il diritto di querela, ai sensi dell'art. 120 c.p., comma 3, con la conseguenza che da tale data è decorso per la Ce.
L. il termine per proporre l'istanza di punizione, allorché aveva ancora il pieno ricordo degli accadimenti verificatisi;
che, peraltro, anche con riferimento alla riemersione di detto ricordo in epoca successiva deve ravvisarsi la tardività della querela, essendo decorso tra la predetta riemersione del ricordo e la presentazione dell'istanza di punizione un periodo di tempo di gran lunga superiore al termine stabilito dall'art. 124 c.p.. Si osserva, poi, che, nel caso in esame, i reati di violenza sessuale non possono ritenersi procedibili di ufficio per connessione con il delitto di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 542 c.p., comma 2, essendo stato erroneamente affermato dalla sentenza impugnata il concorso di detto reato con quello di cui all'art. 519 c.p.. Premesso che il concorso tra i predetti reati è configurabile solo se le condotte si estrinsecano in azioni ontologicamente distinte ed autonome, si censura la motivazione con la quale la sentenza ha affermato, nel caso in esame, la sussistenza anche del delitto di maltrattamenti, deducendosi che la stessa risulta laconica ed apodittica e si risolve in una petizione di principio circa la sussistenza di ulteriori abusi e violenze commessi dall'imputato oltre quelli diretti alla commissione degli atti sessuali. 2) Mancanza ed illogicità di motivazione circa la sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia;
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Premesso che, secondo la formulazione del capo di imputazione, il rapporto tra il reato di violenza sessuale e quello di maltrattamenti in famiglia risalta configurato nel senso che gli atti di violenza sessuale sarebbero elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti, si osserva che la sentenza di primo grado non si è preoccupata affatto di dimostrare, sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo, la sussistenza del delitto di maltrattamenti, avendo ritenuto che il rapporto tra detti reati fosse regolato dal principio di specialità ex art. 15 c.p.; che la sentenza di secondo grado, pur affermando la ipotizzabilità del concorso di detti reati, allorché, oltre alla condotta concretatasi nella violenza sessuale, sono state poste in essere altre azioni vessatorie, non ha fornito alcuna indicazione in ordine agli elementi costitutivi della condotta, che integra il delitto di maltrattamenti, alla esistenza del requisito della abitualità, che deve connotare detto reato, e dell'elemento psicologico che lo contraddistingue. 3) Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla rimozione dei ricordi inerenti ai fatti di abuso;
erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 546 c.p.. Si deduce che la valutazione della "amnesia" di Ce.Li. circa i fatti della causa è affetta da manifesta illogicità sia con riferimento alle dichiarazioni della parte lesa che alle testimonianze dei consulenti.
Si osserva, in estrema sintesi, che i giudici di merito hanno inquadrato l'amnesia della Ce. in ordine alle violenze subite nell'ambito di un fenomeno di rimozione da ricondursi al disturbo post traumatico da stress, da cui è risultata affetta, affermando che lo stesso è di frequente verificazione e richiamando esempi tratti dai resoconti dell'esame di vittime di cosiddetti stupri etnici o di altre violenze verificatesi in occasione di eventi bellici;
che tale assunto contrasta logicamente con le dichiarazioni dei consulenti, i quali hanno trattato il fenomeno della rimozione del ricordo con riferimento a singoli eventi traumatici, non agli abusi sessuali subiti dalla vittima in un arco di vita, che nella specie si è protratto per quasi cinque anni;
contrasta inoltre con le stesse dichiarazioni della parte lesa, che ha affermato di avere volontariamente eliminato il ricordo delle violenze subite, sicché l'amnesia da cui è stata affetta la Ce. non può essere affatto ricondotta ad un disturbo post traumatico da stress. Sul punto viene altresì censurata la mancata valutazione delle deduzioni difensive dell'imputato.
4) A) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla testimonianza di Z.D.;
B) Erronea applicazione della legge penale per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 220 e 228 c.p.p., nonché con riferimento all'art. 546 c.p.p.. Premesso che le dichiarazioni della parte lesa sono state ritenute sufficienti ai fini della affermazione di colpevolezza dell'imputato, stante, tra l'altro, la inattendibilità dello Z., si censura tale ultima affermazione, in quanto esclusivamente fondata sulle numerose contestazioni operate dal pubblico ministero in dibattimento. Si osserva, sempre in sintesi, sul punto che il teste in sede di indagini preliminari era stato sostanzialmente esaminato dal consulente incaricato dal P.M. mediante la formulazione di domande con le quali si chiedeva allo Z. di ipotizzare che le dichiarazioni della Ce. rispondessero al vero, al fine di sollecitare risposte che supplissero alla presunta mancanza di ricordi del teste;
che, pertanto, le dichiarazioni rese dallo Z. in tale sede, a parte la loro irrilevanza probatoria per il contenuto delle risposte in relazione al tipo di domanda, potevano essere utilizzate solo ai fini dell'accertamento peritale, non per le contestazioni in dibattimento. Si aggiunge che il teste aveva sempre manifestato la volontà di aiutare la parte lesa, secondo quanto emerge anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso nel corso del confronto con la Ce.. Si deduce, poi, che la sentenza ha sostanzialmente ignorato tutte le deduzioni della difesa su tali punti, nonché quelle in ordine alla inverosimiglianza del narrato della parte lesa a proposito degli abusi sessuali cui sarebbe stato sottoposta dallo Z. nei gabinetti della scuola riservati alle alunne, per la loro diversa dislocazione rispetto a quello dei maschi e la assidua presenza di bidelli;
alte risultanze della intercettazione di una conversazione telefonica della Ce. e delle dichiarazioni rese da un compagno di scuola dello Z., dalle quali si evince che la natura dei rapporti tra i compagni di scuola non oltrepassavano quelle connaturate alla loro età; alla inattendibilità della descrizione dell'abuso sessuale nel corso del quale, mentre lo Z. la penetrava, l'imputato, a sua volta, contemporaneamente, avrebbe violentato il ragazzo, vicenda che si afferma frutto delle troppo ricorrenti "esplosioni immaginative" ed oniriche della parte lesa.
5) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla interpretazione data al contenuto della telefonata intercettata tra la NO V.A. e don P.
G.. Con il motivo di gravame si deduce il travisamento dei valore probatorio della citata conversazione telefonica, facendosi rilevare che proprio il carattere dubitativo delle espressioni adoperate dagli interlocutori a proposito delle accuse che venivano formulate nei confronti del C. doveva indurre ad escludere che a suo tempo gli stessi fossero stati edotti dalla bambina della turpe vicenda, come affermato da costei;
che la sentenza di primo grado, al contrario, aveva interpretato detta conversazione, attribuendole il suo giusto significato.
6) Erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 568 c.p.p., comma 4, in relazione all'art. 530 c.p.p., comma 2; motivazione illogica, manchevole e contraddittoria, nonché erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 546 c.p.p., per la mancata enunciazione delle ragioni per le quali non si sono ritenute attendibili numerose prove contrarie all'ipotesi accusatoria. Si osserva, con riferimento al valore probatorio da attribuirsi alla persona offesa dal reato, che nel caso in esame non si è in presenza della vittima di violenza che, nell'immediatezza dei fatti appena vissuti e sofferti, ne rende testimonianza, in quanto la vicenda di cui si tratta è caratterizzata da aspetti assolutamente eccezionali, rappresentati dalla testimonianza ad esordio decisamente tardivo da parte di una maggiorenne che assume di avere rimosso per almeno otto anni i fatti ed il loro ricordo;
che, pertanto, la ricostruzione della veridicità del narrato deve passare attraverso un vaglio critico ben più rigoroso nel processo di controllo della sua credibilità, con la conseguente necessità di valutare con estrema attenzione i riscontri esistenti;
che la sentenza ha sostanzialmente svalutato i riscontri negativi a quanto riferito dalla parte lesa con particolare riferimento al contenuto dei suoi diari. Si osserva sul punto che la sentenza ha considerato irrilevante la circostanza che il diario tenuto a suo tempo dalla parte lesa non conteneva alcun riferimento agli asseriti abusi sessuali, affermando che tale assenza doveva essere ricondotta ad uno sdoppiamento provocato dal trauma nella bambina ed al tentativo posto in essere dalla stessa di isolare le vicende dolorose rispetto al resto della sua esistenza. Si deduce che tale spiegazione, peraltro ritenuta paradossale, si palesa in ogni caso incompatibile con le manifestazioni di entusiasmo che la bambina confida al proprio diario a proposito di don G. o degli analoghi sentimenti espressi in previsione del campeggio invernale a (OMISSIS), luogo in cui aveva già subito abusi sessuali;
con la descrizione di quello che avveniva durante il campeggio e dei sentimenti espressi anche in tali circostanze a proposito dell'imputato, del tutto incompatibili con l'assunto delle violenze sessuali subite nelle medesime circostanze di tempo e di luogo. Si deduce ancora che in un commento riportato nei diari emerge lo stupore della parte lesa per un ritardo delle mestruazione ed il fastidio per avere perso la lezione di ginnastica, mentre nel corso della sua deposizione la stessa ha dichiarato che all'epoca era angosciata dal timore di restare incinta. Riferisce ancora nei diari di avere assistito ad una vicenda orribile, avendo visto un pomeriggio, mentre tornava a casa, un uomo in un'auto che la seguiva, tenendo la mano vicino ad un punto intimo e di essere rimasta spaventata. Di avere successivamente narrato il fatto alla madre che le aveva spiegato il significato del gesto dell'uomo quale attività di masturbazione;
che dopo averlo appreso era scoppiata a piangere dalla paura la sera successiva mentre era a letto. Si deduce che la vicenda narrata e la assenza di cognizioni sessuali che la stessa rivela si palesano incompatibili con le esperienze degli abusi sessuali che già aveva subito la parte lesa, mentre appaiono consone alle conoscenza sessuali proprie di una bambina della sua età. Nel prosieguo si riporta il contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra la parte lesa e tale R.M. per inferirne la dimostrazione delle ingerenze della psicoterapeuta nella formazione della prova, essendosi la stessa attivata per evitare la consegna dei diari ed emendare le dichiarazioni rese dalla Ce. al P.M.. Si osserva che la ricchezza di particolari nella descrizione dei luoghi e delle persone è scarsamente significativa, considerato che, indipendentemente dagli abusi sessuali, le descrizioni si riferiscono al vissuto reale della bambina;
che i sentimenti manifestati dalla Ce. nei confronti della V.C.,
considerata a tratti come una seconda mamma, contrasta con il ruolo attribuito alla catechista nella vicenda degli abusi sessuali ed analoghe considerazioni vengono svolte a proposito della figura dell'imputato. Si osserva, infine, che la descrizione dell'armadio sito nella stanza del C., da un cui zoccolo l'imputato avrebbe tratto una videocassetta adoperata per minacciarla, non ha trovato riscontro negli accertamenti eseguiti in ordine alle caratteristiche di tale armadio e che sul punto la corte territoriale ha ignorato la documentazione costituita da una fattura, con la quale si dimostrava inequivocabilmente che l'armadio sottoposto a verifica è quello dell'epoca dei fatti, essendo stato commissionato il (OMISSIS) e pagato qualche giorno dopo.
7) Illogicità della sentenza e mancata motivazione per non aver dato conto dei criteri che hanno determinato la scelta tra opposte tesi scientifiche;
erronea applicazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1. Si osserva che la sentenza impugnata da un lato valorizza la sintomatologia psichica della persona offesa, quale suggello e riscontro della veridicità del narrato, e dall'altro nega illogicamente la sua esistenza quando si tratta di stabilire l'attendibilità delle dichiarazioni della Ce.. Si deduce sul punto che l'affermazione della sentenza relativa alla inesistenza di qualsiasi patologia psichica della parte lesa contrasta con la sintomatologia evidenziata nella stessa parte motiva e che aveva indotto la Ce. ad affrontare anni di psicoterapia;
che la sentenza in proposito, con un ragionamento perfettamente circolare, utilizza i sintomi di indiscutibile alterazione psichica della parte lesa come riscontro alle sue dichiarazioni e viceversa. Nel prosieguo si denuncia la carenza di motivazione della sentenza in ordine alla svalutazione dei rilievi formulati dalle consulenti dell'imputato, che - si osserva - è stata fondata dalla corte territoriale sostanzialmente su argomentazioni critiche afferenti alle sole competenze professionali delle predette consulenti;
competenze che, viceversa, risultano riconosciute anche in ambito internazionale.
Si deduce, riferendosi alle osservazioni delle consulenti della difesa, che l'abuso sessuale costituiva solo una delle ipotesi in ordine alla genesi dei disturbi di cui soffriva la Ce., mentre la sentenza ha travisato tale affermazioni attribuendo alla consulente una valutazione del carattere plausibile dell'ipotesi di abuso. La stessa consulente della difesa inoltre aveva evidenziato che la sintomatologia da cui è stata affetta la parte lesa non era mai stata neppure lontanamente presente all'epoca delle supposte violenze sessuali, mentre è insorta allorché la ragazza si è trovata a fare i conti con una realtà esterna più difficile, nel passaggio alle scuole superiori;
che, pertanto, tutti i sintomi psicosomatici, che vengono imputati all'ipotesi dell'abuso, potrebbero correlarsi altrettanto pacificamente alle difficoltà di elaborare le dinamiche proprie di questa fase della vita, aggravate da una particolare struttura della personalità della ragazza. Si osserva ancora, in sintesi, che la sentenza ha svalutato le argomentazioni delle consulenti di parte in ordine al fenomeno del falso ricordo, screditando la competenza e la preparazione delle consulenti, mentre i rilievi erano fondati su approfonditi studi pubblicati in detta materia su riviste internazionali, nei quali risulta evidenziata l'altissima probabilità che l'utilizzazione di tecniche proprie della psicoterapia ed in particolare di quella della distensione immaginativa adoperata con la Ce. possa indurre fenomeni di falso ricordo. Sul punto si riporta il contenuto di una telefonata della parte lesa, dalla quale si inferisce la commistione, nella elaborazione del ricordo operata dalla parte lesa, di frammenti mnemonici con componenti oniriche, il tutto, poi, ricostruito in sede di psicoterapia ed, in seguito, versato nel processo. Si osserva che la consulente della difesa aveva evidenziato la assoluta impossibilità del ricordo degli innumerevoli particolari e dettagli specifici riferiti dalla parte lesa, in quanto le tracce mnestiche di tutti gli esseri umani sono normalmente soggette a decadimento e tale fenomeno è ancora più accentuato allorché la memoria di determinati eventi è stata relegata nell'oblio per anni. Sul punto si riporta lo stralcio di una conversazione telefonica della Ce. per inferirne che il ricordo degli innumerevoli particolari, su cui la corte territoriale ha fondato la valutazione dell'attendibilità della parte lesa, sono tutt'altro che genuini e che sul punto vi è stata una intrusione attiva della psicoterapeuta. Si osserva ancora che la sentenza ha escluso che la psicoterapeuta si sia avvalsa dell'ipnosi nei confronti della Ce., ma non si è tenuto conto che anche la tecnica della distensione immaginativa è comunque in grado di portare alla formazione di falsi ricordi e che resistenza del fenomeno risulta chiaramente desumibile da alcune dichiarazioni e riferimenti onirici della stessa parte lesa, mentre la sentenza impugnata ha totalmente ignorato le argomentazioni sul punto.
8) Motivazione illogica, manchevole e contraddittoria in relazione alla figura del nonno di Ce.Li. ed a) "sangue nelle mutandine".
Si osserva, in sintesi, che la sentenza impugnata ha svalutato la figura del nonno, quale possibile autore di abusi in danno della nipote, e valorizzato, quale elemento di riscontro alle accuse a carico dell'imputato, il fatto che la madre della Ce. rilevò tracce di sangue nelle mutandine della figlia sulla base di una lacunosa valutazione delle risultanze probatorie o il loro travisamento. Sul primo punto si evidenzia che proprio la Ce. all'inizio della terapia aveva riferito ad una amica che anche nei confronti del nonno si erano indirizzati i sospetti, quale possibile autore di abusi in suo danno, mentre non era stato affatto menzionato il C., e che numerose testimoni avevano riferito di molestie sessuali poste in essere dall'anziano. Con riferimento all'episodio delle mutandine sporche di sangue si rileva, sulla base delle dichiarazioni dei testi, che il fatto si colloca cronologicamente nell'estate del (OMISSIS), allorché l'imputato non era ancora entrato nella vita della parte lesa e, in ogni caso, non vi erano stati ancora i primi approcci.
9) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza nella valutazione della circoncisione dell'imputato in relazione alla testimonianza della Ce..
Si deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza con la quale è stato giustificato il mancato ricordo da parte della Ce. delle caratteristiche del pene del C., il quale aveva subito nel (OMISSIS) un intervento di circoncisione per fimosi, con l'assunto che la parte lesa non avrebbe visto il membro del suo abusante, mentre si riportano in altra parte della sentenza le dichiarazioni della parte lesa, la quale aveva riferito di aver visto bene il pene del C. e lo descrive sia in semierezione che in erezione.
10) Erronea applicazione della legge penale con riferimento alla prescrizione ed agli artt. 157, 158 e 160 c.p. e art. 129 c.p.p.. Si osserva che la corte territoriale, dopo avere correttamente rilevato che nella specie trova applicazione la nuova disciplina in materia di termini di prescrizione prevista dalla L. 7 dicembre 2005, n. 251, essendo stata emessa la sentenza di primo grado dopo l'entrata in vigore della predetta legge, ha dichiarato prescritto il reato di maltrattamenti, mentre ha erroneamente omesso di dichiarare prescritto anche il reato di abuso sessuale.
Sul punto seguono alcuni rilievi in punto di diritto per dimostrare che il reato continuato di cui si tratta, con decorrenza dalle date di commissione dei fatti in cui va scisso, risulta prescritto prima della sentenza della corte territoriale, anche se dovessero trovare applicazione gli artt. 609 bis e 609 ter c.p., ma si rileva poi che, a maggior ragione, la prescrizione si è già verificata in applicazione della fattispecie prevista dall'art. 519 c.p., vigente all'epoca dei fatti, che comminava una pena massima di dieci anni di reclusione.
Con memoria difensiva la parte civile ha dedotto l'inammissibilità ed, in subordine, l'infondatezza dei motivi di gravame del ricorrente, osservando, in estrema sintesi, che la querela è stata proposta tempestivamente in relazione al riaffiorare dei ricordi della Ce. e, in ogni caso, il reato afferente agli abusi sessuali risulta perseguibile di ufficio per connessione con quello di maltrattamenti, di cui sussistono gli estremi;
che la eccezione di prescrizione del reato concernente gli abusi sessuali è inammissibile, per non essere stata proposta precedentemente;
che i motivi di gravame, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla valutazione della attendibilità della parte lesa e degli altri testi, nonché delle altre risultanze processuali, sono inammissibili, risolvendosi sostanziale in censure di natura fattuale ovvero nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie rispetto a quella contenuta in sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi di gravame, peraltro pregiudiziali ai fini della corretta instaurazione del processo penale in ordine al delitto di violenza sessuale continuata, non sono fondati. Preliminarmente va rilevato in punto di diritto, e si ribadirà anche in seguito, in sede di esame del motivo di ricorso afferente alla prescrizione del reato, che gli atti di violenza sessuale contestati al C., pur essendo punibili, per effetto della continuità normativa tra le abrogate disposizioni dell'art. 519 c.p. e ss. e quelle di cui all'art. 609 bis c.p. e ss. (cfr. sez. 3, 199608564, Mastropietro ed altro, RV 206681 e giurisprudenza successiva conforme), entrate in vigore dopo la commissione dei fatti, devono essere inquadrati nella disciplina dettata dalle norme abrogate, che prevedevano le fattispecie della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, in quanto più favorevoli per l'imputato ai sensi dell'art. 2 c.p.. Anche in ordine alla perseguibilità a querela o eventualmente di ufficio dei fatti ascritti all'imputato deve trovare, pertanto, applicazione il disposto di cui all'abrogato art. 542 c.p., considerata la natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità del reato, (cfr. sez. 3, 199702733, P.M. in proc. Frualdo, RV 209188) Orbene, la questione della perseguibilità a querela di parte dei fatti di violenza sessuale ascritti all'imputata è stata esaminata in termini espliciti, evidentemente in relazione alle deduzioni della difesa dell'imputato sul punto, esclusivamente dalla sentenza di primo grado, che, escluso in premessa il concorso dei reati di violenza sessuale con quelli di maltrattamenti in applicazione del principio di specialità, ha affermato la tempestività delle querele presentate da Ce.Li. nei mesi di (OMISSIS).
È appena il caso di osservare in proposito che l'accertamento della tempestività della querela in relazione alla conoscenza del fatto costituente reato da parte di colui al quale la legge attribuisce il diritto di esercitare l'istanza di punizione è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se fondata su una motivazione immune da vizi logici.
Inoltre è evidente che in ordine alla decorrenza del termine dalla notizia di reato, ai sensi dell'art. 124 c.p., deve tenersi conto delle situazioni, anche di natura soggettiva, che siano state di ostacolo alla conoscenza completa dei fatti da parte della persona offesa.
Presupposto per il decorso del termine per proporre di querela, infatti, è che la persona offesa sia in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (cfr. sez. 1, 28.1.2008 n. 7333, Mauro ed altro, RV 239162; sez. 2, 25.5.1982 n. 10383, Di Renzo, RV 155924). Costituisce, altresì, consolidato principio di diritto che l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa, (cit. sez. 1, 28.1.2008 n. 7333). Ciò premesso, la sentenza del Tribunale ha respinto le deduzioni difensive dell'imputato, con le quali si sosteneva che la persona offesa sarebbe stata a conoscenza degli abusi subiti ad opera di C.G. già alla fine dell'anno (OMISSIS), con motivazione assolutamente esaustiva, fondata non solo sulla deposizione della stessa persona offesa, ma altresì sulla testimonianza della psicoterapeuta, dr.ssa P.D., la quale ebbe ad assistere in prima persona alla emersione del ricordo da parte della Ce.Li. ed ha confermato i tempi in cui si è verificata la piena conoscenza dei ricordi più gravosi da parte della paziente. D'altronde, la stessa pluralità delle istanze di punizione, sempre più circostanziate e relative a fatti nuovi, attesta sul piano logico la validità dell'accertamento dei giudici di merito sul punto, che non può essere contestato in sede di legittimità sulla base di deduzioni di natura fattuale di segno contrario, peraltro neppure riconducibili a precise risultanze contenute nella sentenza impugnata. In sede di ricorso la difesa dell'imputato ha, poi, prospettato la decorrenza del termine per proporre querela fin dall'(OMISSIS), in base al rilievo che all'epoca la Ce. L. aveva compiuto i quattordici anni ed ha conservato per un certo periodo di tempo il ricordo degli abusi subiti. Orbene, tale assunto difensivo è fondato su deduzioni fattuali che non hanno formato oggetto dell'accertamento di merito e sono prive della necessaria concretezza per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Va, infatti, osservato sul punto che proprio dalla sentenza impugnata emerge incidentalmente l'accertamento, tramite la valutazione delle deposizioni dei consulenti prof. S. e dott. T., di un fenomeno automatico di "evitamento" dei fatti traumatici, verificatosi nel caso concreto nell'immediatezza dell'esperienza vissuta, di natura evidentemente patologica, che ha indotto il fenomeno dell'amnesia riscontrato nella Ce., sicché alla luce di tali risultanze va esclusa l'asserita piena consapevolezza, all'epoca dei fatti, della natura delle violenze subite da parte della persona offesa dai reato, mentre si palesa del tutto illogico l'ulteriore assunto, secondo il quale da tale condizione patologica dovrebbe inferirsi l'accertamento della volontà della Ce. L. di rinunciare tacitamente al diritto di querela.
Come rilevato in narrativa la sentenza impugnata ha, invece, ritenuto configurabile, nel caso in esame, il concorso del delitto di violenza sessuale continuata con quello di maltrattamenti, dichiarando estinto per prescrizione solo tale ultimo reato.
È evidente, pertanto, che i giudici di appello hanno ritenuto superata ogni questione afferente alla tardività dell'istanza di punizione presentata dalla persona offesa dal reato in considerazione della perseguibilità di ufficio del delitto di violenza sessuale, ai sensi dell'art. 542 c.p., comma 3, n. 2), stante la connessione di detto reato con il delitto perseguibile di ufficio.
Tale decisione è censurata dal ricorrente con i predetti motivi di gravame, sia sotto il profilo della consequenziale perseguibilità di ufficio del delitto di cui all'art. 519 c.p., sia implicitamente, in sè considerata, agli effetti di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Tali censure non sono fondate.
Secondo l'indirizzo interpretativo più recente, ma ormai consolidato di questa Suprema Corte, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, vi è concorso tra il delitto di maltrattamenti e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 c.p. non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie d'atti vessatori di natura diversa, tipici della condotta di maltrattamenti, (cfr. sez. 3, 12.11.2008 n. 46375, Cantore, RV 241798; sez. 3, 25.6.2008 n. 35910, Ouertatani, RV 241091).
Va, peraltro, osservato sul punto che gli atti di violenza sessuale, reiterati nel tempo, diventano anche essi elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti, allorché a tali atti si aggiungano ulteriori comportamenti vessatori nei confronti della vittima, mentre non è configurabile il delitto di maltrattamenti allorché le vessazioni si esauriscono nei soli atti sessuali.
Pertanto, allorché non vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa, ma comprendano anche vessazioni di natura diversa, vi è concorso tra il reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti, (cfr. sez. 3, 22.10.2008 n. 45459, P.G. in proc. Di Gangi ed altri, RV 241670).
Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente applicato l'enunciato principio di diritto, avendo osservato che "le minacce e le vessazioni poste in essere dall'imputato non si esaurivano nel proposito di violenze ed abusi continuati, ma esse realizzarono, attraverso l'intero comportamento di manipolazione della vittima riferito dalla persona offesa sin dagli esordi, uno stato abituale di vita caratterizzato da sofferenze fisiche e psichiche, da vessazioni ed umiliazioni. Nel caso di specie le indubbie sofferenze fisiche e morali alle quali l'imputato ha sottoposto con coscienza e volontà la giovane vittima, in modo continuativo e per molti anni, non si identificano con le sole violenze impiegate immediatamente prima e durante le violenze sessuali per il soddisfacimento immediato dei propri impulsi sessuali."
Tale motivazione, che peraltro trova riscontro nella lunga deposizione riportata in sentenza con la quale la parte lesa ha descritto la condotta dell'imputato per come si è sviluppata nel tempo, si palesa del tutto esaustiva in relazione alla declaratoria di prescrizione del reato di maltrattamenti, dovendosi escludere che, nella specie, ricorrano i presupposti per l'applicabilità del disposto di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Per completezza di esame osserva inoltre la Corte che, nel caso di connessione con reato perseguibile di ufficio, l'estensione del regime della perseguibilità di ufficio ai delitti di violenza sessuale viene meno solo a seguito dell'accertamento della insussistenza del fatto di cui alla imputazione per il reato connesso, mentre ogni altra formula di proscioglimento non fa venir meno la perseguibilità di ufficio del reato sessuale, (cfr. sez. 1, 197811331, Bogazzi, RV 139994).
Non appare, infine, concludente per l'affermazione di un diverso principio di diritto, nel caso in esame, l'osservazione della difesa dell'imputato sul punto, secondo la quale la prescrizione del connesso delitto di maltrattamenti doveva ritenersi già verificata alla data della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato. È stato, infatti, già affermato da questa Suprema Corte, con riferimento a fattispecie analoga, il principio di diritto, pienamente rispondente alla ratio dell'istituto giuridico, secondo il quale caso di perseguibilità d'ufficio dei delitti contro la libertà sessuale per effetto della connessione di cui all'art. 542 c.p., ove il reato procedibile d'ufficio si estingua per prescrizione prima dell'inizio dell'azione penale, la perseguibilità d'ufficio del connesso reato sessuale non viene meno quando le indagini preliminari lo hanno comunque dovuto avere ad oggetto, valicando quella soglia di riservatezza posta a base della perseguibilità a querela dei reati sessuali" (sez. 3, 199801506, Pasqualetti, RV 209792).
Orbene, nel caso in esame le denunce querele sono state presentate dalla parte lesa prima che si fosse verificata la prescrizione del delitto di maltrattamenti per cui non vi è ragione per escludere che anche tale reato abbia formato oggetto delle consequenziali indagini preliminari effettuate dalla pubblica accusa.
È, invece, fondato l'ultimo motivo di gravame, con il quale è stata dedotta la prescrizione del reato di violenza sessuale continuata;
deduzione di cui va anticipato l'esame per il suo evidente carattere pregiudiziale rispetto agli ulteriori motivi di ricorso. L'art. 157 c.p., comma 1, come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 1, dalla stabilisce che "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque...". Ai sensi dell'art. 161 c.p., comma 2, come sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, comma 5, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso in esame, "in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare t'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere...".
Inoltre, ai sensi della disposizione transitoria di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, comma 3, "se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".
Come è noto tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 393 del 23.11.2006 nella parte in cui escludeva dalla applicazione delle disposizioni più favorevoli in materia di prescrizione i processi già pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dal fatto che fosse intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento.
Va quindi rilevato, con riferimento alla presente vicenda processuale, che la sentenza del tribunale di Bolzano è stata emessa il 20.2.2006, con la conseguenza che il processo era ancora pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della L. n. 251 del 2005. Risultano, pertanto, applicabili ai reati ascritti al C. i termini di prescrizione più favorevoli previsti dalla novella legislativa, come peraltro già affermato dell'impugnata sentenza con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato di maltrattamenti.
Del tutto inconferente sul punto è il rilievo del difensore di parte civile, prospettato nel corso della discussione orale, afferente al fatto che la pronuncia della Corte Costituzionale è intervenuta allorché il processo era già pendente in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, trattandosi della applicazione di norme di natura non processuale ma sostanziale con la conseguente operatività del disposto di cui all'art. 2 c.p.. Peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale ha eliminato o ridotto, nel limiti della declaratoria di incostituzionalità, proprio il limite alla operatività dell'art. 2 c.p. previsto dalla disposizione transitoria della L. n. 251 del 2005, con la conseguente inapplicabilità in materia del principio tempus regit actum riferito nella deduzione difensiva della parte civile alla irretroattività della pronuncia del giudice delle leggi.
È stato, infine, già osservato in precedenza, con riferimento alle violenze sessuali ascritte all'imputato legate dal vincolo della continuazione, che costituiscono disposizioni più favorevoli in relazione al trattamento sanzionatorio quelle previste dagli abrogati art. 519 c.p. e ss.. Orbene, l'art. 519 c.p. stabiliva la pena massima edittale di dieci anni di reclusione, sicché il termine di prescrizione del reato risulta di pari durata, ai sensi del citato art. 157 c.p., comma 1, nella formulazione attualmente vigente.
Va precisato sul punto che, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, come modificato dalla novella citata, non deve tenersi conto delle circostanze aggravanti ai fini della individuazione della pena massima edittale, salvo che per le aggravanti per le quali è prevista una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale;
aggravanti che non risultano contestate nel caso in esame.
Al termine decennale di prescrizione va aggiunto l'aumento per la intervenuta interruzione, conseguente alla emissione dei decreto che dispone il giudizio, ma l'aumento, non ricorrendo alcun caso di recidiva o di altra circostanza afferente alla persona dell'imputato, non può superare di un quarto il termine ordinario.
Sicché, nel caso in esame, la prescrizione si è verificata con il decorso del termine di anni dodici e mesi sei dalla data del fatto. Poiché dalla contestazione, che ha trovato riscontro nell'accertamento di merito, l'ultimo episodio di violenza sessuale risulta essere stato commesso nella (OMISSIS) e, più precisamente, nei primi giorni del mese di (OMISSIS), la prescrizione del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 519 c.p. si è verificata nei primi giorni del (OMISSIS), prima della pronuncia di condanna da parte della Corte territoriale. Del tutto irrilevante si palesa in proposito il fatto che la prescrizione del reato non è stata dedotta dall'imputato nella sede di merito, sia per la fondatezza del motivo di gravame, con il quale viene censurata l'omessa pronuncia sul punto da parte della Corte territoriale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sia perché i primi motivi di gravame non si palesano, in ogni caso, manifestamente infondati.
Per completezza di esame va, infine, rilevato che non sussistono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento con formula più favorevole per l'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, sia in considerazione degli elementi evidenziati dalla impugnata pronuncia di condanna ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, sia in considerazione della stessa formula di assoluzione contenuta nella sentenza di prima grado, di carattere sostanzialmente dubitativo, sia, infine, per quanto si rileverà in seguito nell'esame degli ulteriori motivi di gravame del ricorrente. Questi ultimi, infatti, devono essere valutati ai fini del giudizio afferente alla conferma delle statuizioni civili della sentenza. In proposito a nulla rileva il fatto che la prescrizione sia maturata prima della pronuncia di condanna emessa in appello, mentre la sentenza di primo grado aveva assolto l'imputato.
Sui punto deve, infatti, trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, secondo il quale "Il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p. conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto" (sez. un. 11.7.2006 n. 25083, Negri ed altro, RV 233918; conf. sez. 3, 11.2.2004 n. 18056, Rontani ed altro;
sez. 5, sentenza n. 10990/1996; sez. 5, sentenza 958/1999; sez. 4, sentenza n. 12359/2001; sez. 4 sentenza n. 13326/2003). È stato già osservato in proposito dalla giurisprudenza citata che l'art. 576 c.p.p., uniformandosi ai principi di diritto desumibili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 1/1970 e 29/1972, attribuisce alla parte civile, in presenza di una sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, il diritto di proporre impugnazione al solo effetto dell'esercizio ad essa spettante dell'azione risarcitoria.
Secondo la giurisprudenza precedente il citato arresto delle Sezioni Unite era controverso se la sola impugnazione della parte civile consentisse, oltre che di escludere la efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, anche di condannare l'imputato al risarcimento dei danni o alle restituzioni.
La citata giurisprudenza di questa Corte ha, quindi, definitamene affermato che l'art. 576 c.p.p. costituisce una implicita eccezione alla regola dettata dall'art. 538 c.p.p., comma 1, che lega la decisione sulla domanda di risarcimento o di restituzione ad una sentenza di condanna, per cui il Giudice della impugnazione deve pronunciarsi su tali punti.
È stato, infatti, osservato che le condizioni stabilite dall'art.578 c.p.p. - che già costituisce una deroga al principio dell'accessorietà dell'azione civile - perché il giudice dell'impugnazione debba pronunciarsi sulle statuizioni civili della sentenza, non sono applicabili quando appellante o ricorrente è la parte civile la quale, in virtù dell'autonomo potere di impugnazione che l'art. 576 c.p.p. le riconosce, ha il diritto ad una decisione incondizionata nel merito sulla sua domanda con possibile condanna dell'imputato al risarcimento dei danni o alle restituzioni. Di conseguenza, un raffronto sul piano esegetico - sistematico delle disposizioni in materia impone di ritenere che le due norme in esame disciplinano differenti situazioni processuali e hanno ambiti di operatività diversificati.
Il coordinamento viene individuato nel senso che l'art. 578 c.p.p. trova applicazione quando con l'impugnazione per gli effetti penali, idonea ad impedire il formarsi del giudicato, non concorra una impugnazione per gli effetti civili, mentre l'art. 576 c.p.p. è applicabile nel caso opposto, cioè, nel caso di impugnazione della parte civile unita, o meno, a quella di altri legittimati. Tale conclusione è in armonia con la ratio dell'art. 578 c.p.p. che non è quella di limitare il potere del Giudice di decidere sulla impugnazione della parte civile, ma quello di favorire questa ultima in presenza della estinzione del reato per amnistia o prescrizione, non costringendola, per motivi di economia processuale, a riproporre la sua domanda nella sede competente.
La ritenuta autonomia della due previsioni, è confortata dal rilievo che l'applicazione dell'art. 578 c.p.p. non presuppone una impugnazione della parte civile, la cui inerzia non fa acquistare efficacia di giudicato al capo della sentenza relativo all'azione risarcitoria, non essendo trasportabile nel processo penale l'istituto della acquiescenza di cui all'art. 325 c.p.c. (come si deduce dalla sentenza 30327/2002 delle Sezioni Unite). Nel caso in esame, pertanto, il riferimento normativo è il solo art.576 c.p.p. con la conseguente validità processuale della decisione della corte territoriale, che, accogliendo l'impugnazione della parte civile, ha deciso in ordine aita pretesa risarcitoria formulata dalla stessa, pur non contenendo la predetta pronuncia una valida statuizione in ordine alla condanna dell'imputato alla pena inflitta, per essere già decorso all'epoca della decisione il termine per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Passando, quindi, all'esame degli ulteriori motivi di gravante del ricorrente, sostanzialmente riconducibili alla denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata, indipendentemente dalla reiterata deduzione di violazioni di legge, la Corte ne rileva la infondatezza. Sono consolidati e, peraltro, noti i principio di diritto che devono osservarsi, nel caso in esame, nella valutazione della tenuta logica della motivazione della sentenza in sede di legittimità. È stato, infatti, reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che, in sede di controllo di legittimità, non solo è preclusa la possibilità di sovrapporre una valutazione diversa delle risultanze processuali rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta al giudizio di legittimità mediante il raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, (sez. un 23.6.2000, Jakani, RV 216260; sez, un 30.4.1997 n. 6402, Dessimone ed altri, RV 207944 e giurisprudenza precedente conforme).
I citati principi di diritto, peraltro, sono stati ribaditi da queste Corte anche a seguito delle modificazioni apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, comma 1 lett. b).
Anche a seguito della citata novella legislativa, infatti, rimane esclusa la possibilità che la verifica della correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, sicché il vizio di motivazione è ravvisabile solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste ovvero su risultanze probatorie incontestabilmente diverse da quelle reali (cfr. sez. 4, 10.10.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652; sez. 1, 15.6.2007 n. 24667, Musimeci, RV 237207; sez. 5, 25.9.2007 n. 39048, Casavola ed altri, RV 238215). Altro consolidato principio di diritto da osservarsi nel caso in esame, ai fini della valutazione della tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, è quello dettato per l'ipotesi in cui il giudice di appello riformi totalmente la pronuncia di primo grado.
Il giudice del gravame, in tale ipotesi, ha, infatti, l'obbligo, non solo di precisare dettagliatamente le ragioni che giustificano la propria decisione, ma altresì di confutare specificamente gli argomenti posti dal giudice di primo grado a fondamento della diversa soluzione adottata, dando conto delle ragioni della incompletezza ed incoerenza della motivazione che supporta detta decisione, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. sez. un.200533748, Mannino, RV 231679; conf. sez. un. 200345276, Andreotti ed altri, RV 226093).
Peraltro, è stato anche precisato da questa Corte che, nel caso di decisione del giudice di appello difforme da quella di primo grado, l'esigenza di un'adeguata confutazione dette ragioni poste a base della decisione riformata non comporta che ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice d'appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che nel giudizio di legittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non potendo l'esame estendersi oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice d'appello, (sez. 6, 27.5.2008 n. 27061, P.G. e De Simone in proc. Donno, RV 240583).
È opportuno, quindi, rilevare che la motivazione della sentenza impugnata si palesa assolutamente esaustiva nel raffronto con la pronuncia di primo grado, essendo state esaminate dai giudici del gravame in termini di completezza tutte le argomentazioni sulle quali era stata fondata la pronuncia di assoluzione dell'imputato, poi sottoposte a critica sul piano della coerenza logica. Inoltre la diversa valutazione di alcune risultanze probatorie da parte dei giudici di appello ha formato anche essa oggetto di motivazione esaustiva, sicché la decisione risulta in ogni caso esente da vizi derivanti da carenze motivazionali nel raffronto con quella di primo grado che è stata riformata.
Osserva, quindi, la Corte, con riferimento al terzo motivo di gravame, che il denunciato vizio di motivazione della sentenza nella ricostruzione della dinamica che ha determinato, nella parte lesa, il fenomeno di amnesia delle violenze sessuali subite e, cioè, se te stesse siano state conseguenza del disturbo post-traumatico da stress ovvero effetto del cosiddetto "svitamento" del ricordo da parte della Ce., quale meccanismo di difesa, di natura certamente patologica o, comunque, dettato da una sorta di automatismo, che, secondo le valutazioni tecniche riportate in sentenza, aveva consentito alla vittima degli abusi di sopportare una situazione altrimenti insostenibile sul piano psicologico, costituisce una critica priva di rilevanza ai fini della decisione. In base agli elementi di valutazione su cui è fondata la decisione dei giudici di merito, invero, la diversa eziologia attribuita al fenomeno dell'amnesia non assume alcuna rilevanza ai fini della credibilità della teste.
Il fatto, cioè, che la Ce. abbia rimosso il ricordo delle violenze subite, per effetto del cosiddetto "evitamento", sicché detto ricordo, sia rapidamente divenuto sempre più vago, anche grazie al trasferimento della famiglia in un diverso luogo di abitazione, per poi riaffiorare inconsapevolmente sotto forma di disturbo post-traumatico da stress, cui la sentenza ha impropriamente ricondotto l'amnesia, non si palesa in alcun modo idoneo ad incidere sull'accertamento della attendibilità della parte tesa da parte dei giudici di merito, che è fondata su una serie di elementi di valutazione diversi, assolutamente esaustivi, già indicati sinteticamente in narrativa e che appare superfluo ripetere anche per la sostanziate coincidenza sul punto delle conclusioni dei giudici di appello con quelle della sentenza di primo grado.
Nel resto la censura del ricorrente ha carattere sostanzialmente valutativo delle risultanze delle deposizioni dei consulenti tecnici riportate in sentenza, senza che sia rilevabile alcun vizio logico della motivazione sul punto.
Non sussiste, con riferimento al quarto motivo di gravame, la violazione degli artt. 220 e 228 c.p.p. denunciata dal ricorrente. Emerge dalla sentenza impugnata, e, peraltro, è stato precisato dalla stessa pronuncia di primo grado, che le dichiarazioni rese da Z.D. al consulente sono state successivamente confermate dallo stesso dinanzi al P.M. in data 21.10.2003 (pag. 25 della sentenza del Tribunale), sicché tali dichiarazioni sono stata ritualmente ritenute idonee per le contestazioni e utilizzate a tal fine in dibattimento, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 1, mentre a nulla rileva il fatto che il dichiarante fosse stato in precedenza esaminato dal consulente del P.M. nell'espletamento dell'incarico affidatogli.
Tali dichiarazioni, pertanto, sono state correttamente utilizzate dai giudici di merito ai fini della valutazione della credibilità del teste, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 2. Nel resto le censure del ricorrente si esauriscono in una diversa valutazione delle risultanze probatorie costituite dalle dichiarazioni del predetto teste rispetto a quella contenuta in sentenza.
Peraltro, va rilevato che la valutazione dei giudici di appello sul punto è fondata su un compendio argomentativo assolutamente esaustivo.
La sentenza impugnata invero ha espresso un giudizio di inattendibilità dello Z. mediante l'analitico esame delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di deposizione testimoniale, ritenute di contenuto illogico e contraddittorio;
il loro raffronto con quelle di diverso contenuto rese al P.M. ed utilizzate per le contestazioni;
la valutazione della posizione soggettiva del teste nella vicenda e delle risultanze della consulenza tecnica effettuata dal dott. B..
Sicché l'affermazione dei giudici di merito che le dichiarazioni dello Z. non sono in alcun modo idonee "ad inficiare l'attendibilità della persona offesa, che al contrario ha reso deposizione estremamente lunga e al contempo lucida, lineare e coerente", si palesa assolutamente immune da vizi logici e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
Del tutto inammissibili per il loro contenuto esclusivamente valutativo delle risultanze probatorie, in contrasto con il diverso giudizio espresso nella sentenza impugnata sul punto, oggetto di esaustiva motivazione, sono i rilievi afferenti alla ritenuta inattendibilità degli atti sessuali commessi dallo Z. nei confronti della Ce. nei gabinetti della scuola da essi frequentata o riferiti alle modalità del rapporti sessuale a tre commesso dall'imputato.
Egualmente di carattere sostanzialmente valutativo delle risultanze probatorie e, perciò, inammissibile è ti quinto motivo di gravame. A proposito delle deposizioni rese dai testi P. e C.
V. la valutazione della loro inattendibilità è stata desunta dai giudici di merito dalla contraddittorietà e incoerenza delle dichiarazioni rese dagli stessi in dibattimento, analiticamente esaminate - contraddittorietà che peraltro era stata rilevata dalla stessa sentenza di primo grado, senza che ne venissero tratte conseguenze -, dalla ambiguità del loro atteggiamento processuale, dall'interesse personale a tenere nascosta la vicenda, nella quale erano in certa misura coinvolti per la posizione istituzionale e di responsabilità rispettivamente rivestita.
Sicché anche sul punto la conclusione dei giudici di merito che "le loro dichiarazioni contraddittorie non possono essere ritenute idonee alfine di smentire o intaccare la deposizione coerente ed intrinsecamente attendibile della persona offesa", si palesa fondata su argomentazioni assolutamente esaustive ed immuni da vizi logici. In tale contesto la conversazione telefonica citata dal ricorrente costituisce solo uno degli elementi di valutazione utilizzato dai giudici di merito per evidenziare la inattendibilità dei testi, stante il contrasto di alcune dichiarazioni contenute nella loro deposizione con le risultanze della telefonata.
Sotto tale profilo il diverso significato attribuito in ricorso al contenuto della conversazione telefonica appare inconferente e, peraltro, di per sè inidoneo ad inficiare il giudizio di attendibilità della parte lesa espresso dai giudici di merito. Invero, il carattere dubitativo delle espressioni utilizzate dagli interlocutori a proposito delle accuse formulate contro l'imputato, peraltro con una decisa propensione per la loro veridicità, ben può trovare giustificazione nel fatto che a suo tempo entrambi non avevano dato pieno credito alle accuse della minore o nella inconsapevolezza della reciproca conoscenza delle stesse. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.
Anche mediante detto motivo di gravame, invero, vengono riproposte censure avverso la ritenuta attendibilità della parte lesa, che hanno formato oggetto di valutazione assolutamente esaustiva da parte dei giudici di merito nella quinta parte della motivazione della sentenza impugnata e, ritenute, irrilevanti con argomentazioni immuni da vizi logici.
È stato, infatti, evidenziato dai giudici di merito a proposito dei diari tenuti dalla Ce. negli anni (OMISSIS), che gli stessi sono stati prodotti da quest'ultima, che è riuscita trovarli, malgrado il tempo trascorso, dimostrando così la sua piena disponibilità a contribuire all'accertamento della verità, "a fronte del comportamento dell'imputato, le cui agende e taccuini degli appuntamenti riguardanti gli anni interessati dai fatti non sono mai comparsi in Aula" La sentenza, sulla base delle dichiarazioni del consulente, Dr. Ca., che aveva analizzato approfonditamente detto materiale, ha affermato, da un lato che dai diari si evince una accentuata sessualizzazione della bambina, inusuale per la sua età, dall'altro che "il diario evidenzia chiaramente uno sdoppiamento del vissuto di Li., dividendosi in alarne pagine infantili ed alcune altre con una marcata sessualizzazione delle immagini incollatevi". Quanto alla assenza nei diari di qualsiasi riferimento al vissuto concernente le violenze sessuali subite ad opera del C. la sentenza osserva che la stessa trova la sua giustificazione nel rilevato sdoppiamento della personalità della minore, causato dall'esperienza traumatica, e nella esigenza della C. di evitare che anche attraverso la scrittura potesse riemergere il ricordo delle violenze subite;
valutazione puntualmente fondata sul riscontro costituito dalle risultanze dell'analisi del consulente esaminato in dibattimento.
Peraltro, in relazione all'episodio nel quale si riferisce di un individuo notato mentre era in auto, intento a masturbarsi, la difesa di parte civile ha evidenziato il carattere parziale dei riferimenti del ricorso all'effettiva descrizione della vicenda e la diversa chiave di interpretazione del narrato, che emerge dalla integrale lettura del diario, sicché si rileva in modo evidente che tali riferimenti, da entrambe le parti indicati, ripropongono istanze di rivalutazione delle risultanze processuali nel merito, inammissibili in sede di legittimità.
Va ancora osservato che la sentenza ha affermato la assoluta correttezza della psicoterapeuta che ha tenuto in cura la parte lesa sulla base del riscontro costituito dalle verifiche dei consulenti esaminati in dibattimento;
ha evidenziato la estrema accuratezza delle indagini preliminari che, attraverso le intercettazioni telefoniche disposte anche nei confronti della parte lesa, hanno consentito di accertare che la Ce. è stata sempre esclusivamente animata dall'interesse a far emergere solo la verità e di rendere testimonianza assolutamente conforme al vero. Anche la deduzione afferente al mancato riscontro della esistenza di uno zoccolo dell'armadio nella stanza dell'imputato ubicata nella canonica - stanza la cui descrizione da parte della minore, peraltro, ha coinciso con quella fornita dallo stesso imputato - ha formato oggetto di disamina e di adeguata motivazione della sentenza, che ne ha escluso la rilevanza.
In ordine alle caratteristiche del mobile citato, inoltre, la corte territoriale ha correttamente escluso l'ammissibilità della tardiva produzione documentale, costituita da una fattura, da parte della difesa dell'imputato, non essendovi stata instaurazione del contraddittorio in ordine alla stessa - punto che, peraltro, non costituisce neppure oggetto di uno specifico motivo di gravame -, mentre la sentenza ha, in ogni caso, escluso la rilevanza di detta documentazione per la genericità del suo contenuto e la carenza di certezze in ordine alla provenienza ed epoca di redazione. Con riferimento al settimo motivo di gravame osserva la Corte che l'accertamento della capacità di testimoniare della parte lesa ha formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici nelle pronunce di entrambi i gradi del giudizio, sicché l'assunto del ricorrente, prospettato sotto il profilo di un vizio di motivazione, in ordine alla esistenza di una patologia psichica della parte lesa non trova alcun riscontro nelle risultanze processuali evidenziate nelle pronunce dei giudici di merito, ne' in altre indicate dal ricorrente.
Tutti i consulenti, invero, le cui affermazioni sono riportate nell'impugnata sentenza, hanno escluso l'esistenza di patologie psichiche idonee ad incidere sulla capacità di testimoniare della persona offesa dal reato, mentre è evidente che tra tali patologie non è in alcun modo inquadrabile il disturbo post-traumatico da stress.
La condivisione da parte dei giudici di merito delle valutazioni dei consulenti del P.M. e delle parti civili in ordine al riscontro nella Ce. del fenomeno di rimozione del ricordo degli abusi sessuali, quale meccanismo di autodifesa di frequente verificazione in vicende di analoga natura e gravità; il conseguente insorgere a distanza di tempo del disturbo post-traumatico da stress ad esordio tardivo e la sua riconducibilità ad episodi di abuso infantile reiterati nel tempo, anche in considerazione dell'accertato regredire del disturbo con il riemergere del ricordo degli abusi, hanno formato oggetto di una motivazione assolutamente esaustiva, cui si contrappone, in sede di legittimità, una diversa valutazione del consulente di parte, connotata da un evidente carattere ipotetico, afferente alla prospettazione che il disturbo sia riconducibile ad altre vicende della vita della parte lesa, che non hanno formato oggetto di alcun accertamento.
La censura sul punto è, pertanto, anche essa inammissibile. Inoltre la sentenza ha escluso, sulla base delle risultanze peritali, la ipotizzabilità della induzione nella parte lesa di fenomeni di "falso ricordo", ritenuto del tutto incompatibile con la ricchezza di particolari del narrato della Ce. e la sua assoluta coerenza nella reiterazione delle dichiarazioni, avendo peraltro tali particolari trovato sempre puntuali riscontri, analiticamente esaminati.
La sentenza ha inoltre escluso che la psicoterapeuta che ha avuto in cura la Ce. abbia fatto ricorso all'ipnosi, cui non è
equiparabile la tecnica della cosiddetta "distensione immaginativa", non ritenuta idonea dai giudici di merito, sempre sulla base di puntuali risultanze delle deposizioni dei consulenti, a creare fenomeni di induzione esterna, mentre è stato evidenziato che la Ce. è stata ritenuta dai predetti consulenti soggetto non suggestionabile.
Sono, infine, inammissibili gli ultimi due motivi di gravame. Le deduzioni della difesa dell'imputato afferenti alla figura del nonno della parte lesa costituiscono mere illazioni e tali sono state valutate dai giudici di merito, non essendo emerso alcun riscontro probatorio di un eventuale coinvolgimento del nonno della minore nella vicenda riferita da quest'ultima.
La contestazione della rilevanza probatoria del riscontro costituito dal rinvenimento di macchie di sangue nelle mutandine della parte lesa, è fondata su un dato fattuale contrastante con l'accertamento di merito risultante sia dalla sentenza di primo che di secondo grado.
Entrambe le pronunce, invero, hanno affermato, sulla base della testimonianza della madre della Ce. che il fatto è avvenuto nell'autunno del (OMISSIS), allorché erano già iniziati gli abusi sessuali sulla minore, mentre la contestazione del ricorrente sul punto non è affatto fondata su un dato probatorio certo, di cui siano state travisate le risultanze da parte dei giudici di merito. Entrambe le sentenze di merito, infine, hanno ritenuto irrilevante il fatto che la parte lesa non abbia descritto l'organo sessuale dell'imputato ed in particolare non abbia riferito che lo stesso era privo di prepuzio, non essendo stata in grado la Ce. di ricordare le caratteristiche del pene del C., sicché anche sui punto la censura del ricorrente si esaurisce nella contestazione della valutazione di merito delle risultanze probatorie. Tali motivi di ricorso devono essere, pertanto, rigettati. Per effetto di quanto osservato la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine alla pronuncia di condanna dell'imputato per il residuo delitto di violenza sessuale. Vanno, invece, confermate le statuizioni civili della predetta sentenza e l'imputato va condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato residuo è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili della sentenza, condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado, liquidate per ciascuna di esse in Euro 7.500,00, oltre IVA ed accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di Ce.Li. e Z.D..
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2009