CASS
Sentenza 6 ottobre 2014
Sentenza 6 ottobre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (artt. 476 e 491 cod. pen.) la redazione di un documento - apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore - con l'aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal "de cuius" e, quindi, non può essere considerato olografo.
Commentario • 1
- 1. Falso testamento non costituisce truffa (Cass. 15666/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 51709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51709 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento