Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 51709
CASS
Sentenza 6 ottobre 2014

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Massime1

Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (artt. 476 e 491 cod. pen.) la redazione di un documento - apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore - con l'aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano), in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal "de cuius" e, quindi, non può essere considerato olografo.

Commentario1

  • 1Falso testamento non costituisce truffa (Cass. 15666/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 51709
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51709
Data del deposito : 6 ottobre 2014

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