Sentenza 22 novembre 2016
Massime • 1
Nel giudizio camerale di legittimità le memorie e le produzioni difensive depositate in violazione del rispetto del termine di cinque giorni "liberi" prima dell'udienza, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., sono tardive e, pertanto, non possono essere prese in considerazione.
Commentari • 5
- 1. Lesioni colpose: se provocate su una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 settembre 2023
La massima Le lesioni colpose provocate dall'utente di una pista sciistica non sono riconducibili a colpa professionale, ai sensi dell' art. 4, comma 1, lett. a), d.lg. 28 agosto 2000 n. 274 , poiché la nozione evocata dalla norma processuale rimanda esclusivamente agli esercenti una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall' art. 2229 c.c. , cosicché la competenza a giudicare spetta, in tal caso, al giudice di pace (Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301). Vuoi saperne di più sul reato di lesioni colpose? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni colpose? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 02/07/2021 , n. 37301 RITENUTO IN FATTO 1. …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non sussiste in caso di fiction che non riporta fedelmente i fatti storiciAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, la rappresentazione in una "fiction" giudiziaria di fatti storici non del tutto fedeli al dato investigativo e processuale, non è di per sé diffamatoria, attesa la natura creativa ed artistica dell'opera, salvo che vengano distorti, in senso denigratorio, gli accadimenti reali, deformando irrimediabilmente la verità processuale emersa, in modo da potenziare il sospetto nei confronti dei protagonisti della vicenda oltre quello derivante dagli elementi indiziari vagliati nel processo (Cassazione penale sez. V - 30/06/2021, n. 30724). Fonte: CED Cass. pen. 2021 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 3. Doccia esterna: è abuso edilizio?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 maggio 2023
- 4. Il rito cartolare nel giudizio penale in Corte di cassazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: La giurisprudenza sul deposito delle richieste del Procuratore generale presso la Corte di cassazione L'omessa formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale presso la Corte di cassazione La tardiva comunicazione delle richieste del Procuratore generale presso la Corte di cassazione L'orientamento giurisprudenziale in ordine alla natura del termine del quinto giorno antecedente all'udienza per il deposito delle conclusioni della difesa 1. La giurisprudenza sul deposito delle richieste del Procuratore generale presso la Corte di cassazione Rispetto al procedimento cartolare in appello, non sono molte le pronunce in ordine al deposito, con il rito cartolare …
Leggi di più… - 5. giudizio cartolare appello termini perentoriRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 20 luglio 2021
L'adesione allo sciopero dell'avvocato non costituisce legittimo impedimento nel caso di procedimento celebrato nelle forme della trattazione cartolare quando è comunicato oltre il termine di cinque giorni dall'udienza previsto per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto termine di natura perentoria. Il principio è stato stabilito dalla cassazione sezione 6 con la sentenza numero 18483 del 10 maggio 2022. La Corte di appello ha ritenuto che l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze non costituisse legittimo impedimento, negando il rinvio dell'udienza. A tale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2016, n. 13597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13597 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2016 |
Testo completo
13597-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO N. 3563/2016 - Consigliere - Dott. ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE SC MARIA IL BONITO - Consigliere - Dott. N. 47372/2015 - Rel. Consigliere - Dott. VINCENZO SIANI Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IL SC N. IL 15/09/1979 avverso l'ordinanza n. 1674/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 25/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
пов ччто ангело сне lette/sentite le conclusioni del PG Dott. HA CHEST DICHIARAR Si L'INAMMISJ, BILI TA' DEC RICORSO, ON LE STATUIZIONI ONSEQUENZIALI Udit i difensor Avv., RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia, in data 25-30 giugno 2015, rigettava il reclamo proposto da CE De IL avverso l'ordinanza n. 1713/2014 emessa dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto con cui, mentre era stata concessa la liberazione anticipata nella misura di giorni 180 relativamente ai semestri dall'8 maggio 2012 all'8 febbraio 2014, era stata invece rigettata l'istanza di concessione della medesima misura premiale relativamente al presofferto dal 14 febbraio 2007 al 19 novembre 2009, periodo pure computato nel provvedimento di cumulo che aveva determinato la pena complessiva di anni 16, mesi 8, giorni 20 di reclusione, di cui anni 2, mesi 9, giorni 7 relativi a presofferto e mesi 8, giorni 20 oggetto di condono, con pena residua di anni 13, mesi 2 e giorni 23, a decorrere dall'8 maggio 2012, con fine pena al 30 luglio 2025. Il Tribunale confermava la suindicata conclusione parzialmente negativa per il De IL - raggiunta dal Magistrato di sorveglianza in quanto riteneva ostativo alla concessione della liberazione anticipata per i semestri antecedenti sopra precisati (relativi al presofferto) l'essenziale rilievo annesso alla sopravvenienza della condanna patita dall'interessato, già gravato da precedenti per delitti afferenti alla detenzione di sostanze stupefacenti, per un'ulteriore violazione dell'art. 73 d.P.R. cit. inerente alla detenzione, accertata in data 8 maggio 2012, di grammi 500 di cocaina.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del De IL chiedendo l'annullamento della stessa e adducendo il seguente, articolato motivo. Il provvedimento aveva violato l'art. 54 Ord. pen., poiché non aveva concesso la riduzione di pena per il primo dei periodi richiesti adducendo l'unicità del cumulo che li comprendeva e la perpetrazione del nuovo reato nel periodo successivo alla commissione del primo ma omettendo del tutto di valutare lo stato soggettivo di tossicodipendente del condannato.
2.1. In relazione al primo profilo, secondo il ricorrente, la giurisprudenza aveva chiarito che la valutazione della condotta del detenuto ai fini della concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre di pena espiata non poteva essere influenzata negativamente dalla commissione da parte sua di reati in un periodo antecedente;
quel che rilevava a tal fine era la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, non anche il conseguimento dell'effetto rieducativo, per cui si era anche precisato che non era legittimo il diniego della misura premiale per la commissione di reati pure gravi dopo un periodo di 2 svariati anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e pure di evasione al termine del secondo periodo di detenzione senza l'esame dell'impegno dimostrato dallo stesso soggetto in ciascuno dei semestri di interesse e senza discernere fra condotta intramuraria ed extramuraria, riferendosi, la partecipazione all'opera di rieducazione, come da art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, soltanto alla condotta esteriore, senza presupporre alcuna diagnosi di conseguita risocializzazione.
2.2. Quanto poi al secondo profilo, secondo il De IL, non si era tenuto conto del fatto che egli, abusando quotidianamente di droghe, era affetto da disturbo della personalità, come da documentazione sanitaria allegata e da provvedimenti resi da parte dei Tribunali di sorveglianza di Roma e Perugia: il relativo carteggio, conosciuto dal Tribunale, non avrebbe dovuto essere - come era stato del tutto ignorato dalla motivazione del provvedimento impugnato, - atto che si era limitato a concludere nel senso che il condannato scientemente non si era determinato alla rieducazione, senza valutare la sua storia familiare e personale al fine di elaborare una completa ed esaustiva analisi e trarne le conseguenze di ordine giurisdizionale.
3. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo del tutto condivisibile il rilievo ostativo annesso dal Tribunale alla commissione del nuovo reato in tempo successivo ai semestri oggetto di valutazione, dal momento che i comportamenti illeciti posti in essere dal condannato in epoca successiva ad essi ben potevano giustificare il rigetto del beneficio se ritenuti gravi, sistematici e sintomatici della mancata partecipazione dell'interessato all'opera di rieducazione svolta nei periodi di interesse, senza che, del resto, la condizione di tossicodipendenza costituisse di per sé un elemento idoneo a ridurre la gravità del reato, pure se al relativo stato l'ordinamento correlava speciali istituti finalizzati alla riabilitazione del tossicodipendente.
4. Con memoria depositata il 17 novembre 2016 il Difensore del ricorrente, preso atto della requisitoria del P.G., ha svolto repliche specificamente destinate ad evidenziare il notevole lasso di tempo fra la conclusione dei semestri per cui è stata negata la liberazione anticipata (14 febbraio 2007 - 19 novembre 2009) e il momento della ricaduta (8 maggio 2012) ribadendo come la giurisprudenza di legittimità abbia segnalato che la condotta successiva è rilevante se è contigua al semestre di riferimento, non potendo altrimenti desumersi unicamente dal fatto nuovo la prova della non effettiva partecipazione al percorso rieducativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 La Corte ritiene che l'impugnazione sia infondata. Deve premettersi che non può essere presa in considerazione la memoria di replica rassegnata dal difensore del De IL, siccome essa, depositata il 17 novembre 2016, risulta tardiva rispetto all'udienza camerale fissata e poi celebrata in data 22 novembre 2016, dal momento che il suddetto deposito non ha osservato il termine stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen.: il termine è di cinque giorni prima dell'udienza ed è, dunque, da computarsi, ex art. 172, comma 5, cod. proc. pen., con unità di tempo intere e libere (cfr. per la qualificazione dei termini per il deposito di memorie e repliche assegnati alle parti dall'art. 611 cod. proc. pen. come da riferirsi a giorni liberi Sez. 1, n. 19218 del 30/11/2015, dep. 2016, Tangianu, Rv. 267359). Pertanto, dando seguito a condivisibile orientamento (v. Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012, Mangione, Rv. 252215), deve ritenersi che non sia suscettibile di considerazione in questo giudizio camerale la memoria intempestivamente presentata per inosservanza del termine di cui all'art. 611 cit.
2. Chiarito quanto precede, è da ritenere poi che le doglianze dedotte con l'unico motivo che caratterizza l'impugnazione non consentano di enucleare la violazione di legge, in particolare dell'art. 54 Ord. pen., con esse prospettata. Si osserva che il Tribunale - sulla constatazione che il cumulo oggetto di verifica afferiva alle pene inflitte al De IL dalle due sentenze (di cui ai nn. 3 e 4 del certificato del casellario giudiziale) relative, la prima, alla violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso a fine giugno 2004 e coniugato con tredici violazioni dell'art. 73 d.P.R. cit., reati per i quali era stata irrogata la complessiva pena di anni 14, mesi 2 di reclusione, e, la seconda, ad ulteriore violazione dell'art. 73 d.P.R. cit. per la detenzione, accertata in data 8 maggio 2012, di grammi 500 di cocaina rinvenuta in possesso del De IL mentre era alla guida di un'autovettura Suzuki Swift, droga occultata al di sotto del bracciolo lato guida, reato per il quale, ex artt. 444 e ss. c.p.p., gli era stata irrogata la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ha ritenuto la commissione di quest'ultimo reato, per l'oggetto e le modalità che lo avevano connotato, ostativa alla concessione della liberazione anticipata per i semestri antecedenti come sopra indicati, relativi al presofferto, evidenziando l'essenziale rilievo da annettersi alla sussistenza dell'indicata seconda condanna. In tal senso, aderendo alla valutazione già compiuta dal Magistrato di sorveglianza, il Tribunale ha sottolineato che dal fatto reato dell'8 maggio 2012 è da inferirsi in modo certo la prova dell'omessa partecipazione del De IL al 4 percorso di rieducazione, richiamando i precedenti che attribuiscono rilevanza (in ipotesi di presofferto seguito da un periodo di libertà) alla condotta successiva alla custodia cautelare con precipuo riferimento al caso in cui il reato successivo si concreti in fatto non secondario e sia tale da condurre da un apprezzamento negativo per il mancato recepimento da parte del condannato dell'attività trattamentale. In particolare, i Giudici di merito hanno stimato significativo il rilievo che il De IL, dopo due anni di custodia cautelare, non soltanto sia tornato a delinquere, ma lo abbia anche fatto nuovamente violando la disciplina relativa alle sostanze stupefacenti e ponendo in essere una condotta di acclarato allarme sociale anche in relazione al dato ponderale dello stupefacente detenuto: fatto considerato come sicuramente sintomatico della sua mancata effettiva partecipazione al pregresso iter trattamentale.
3. Il Collegio precisa che, nel caso in esame, i semestri di detenzione per cui non è stata riconosciuta l'applicazione della misura premiale afferiscono a periodo durante il quale il De IL è stato ristretto in regime di custodia cautelare, poi computata quale pena presofferta ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen. E' da aggiungere che sulla regolarità del suo comportamento in detenzione nulla si dice nel provvedimento, sicché la condotta del detenuto durante la suddetta detenzione deve presumersi regolare, al pari del suo comportamento nel periodo susseguente alla ripresa del regime detentivo dopo l'arresto susseguente alla commissione del delitto accertato in data 8 maggio 2012 (ragione per la quale la liberazione anticipata per il tempo successivo all'8 maggio 2012 è stata accordata dai Giudici di merito).
3.1. Posto tale quadro, va tuttavia rilevato che l'argomento svolto dal Tribunale poggia sull'affermazione del principio secondo cui, in tema di liberazione anticipata, nell'ipotesi in cui questa sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazione della custodia (v. Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, dep. 2013, Troisi, Rv. 255430). E' da dire che la ragione di tale orientamento risiede nella considerazione che la commissione del nuovo reato del tipo indicato è idonea a costituire, nei congrui casi, concreto indice della mancata partecipazione all'opera di rieducazione. Non è in discussione, dunque, l'esigenza basilare per cui, in sede di giudizio per la concessione della liberazione anticipata, deve muoversi dalla valutazione della condotta del richiedente in modo frazionato per ciascun semestre al quale 5 l'istanza si riferisce. E, certo, la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione ha riguardo, secondo i criteri indicati dall'art. 103 d.P.R. n. 230 del 2000, alla condotta esteriore concretata dall'adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere, senza presupporre la necessità del conseguimento della divisata risocializzazione. Pertanto appare condivisibile l'assunto secondo cui la semestralità del beneficio costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per far leva sulla sua valenza psicologica al fine di contrastare la normale insofferenza del condannato a sopportare limitazioni e sacrifici se finalizzati soltanto ad obiettivi lontani (quali la liberazione condizionale e la semilibertà) ed incentivarlo a mobilitare le sue energie volitive in vista di un vantaggio apprezzabile da conseguire in lasso di tempo circoscritto, sempre a condizione, però, egli si determini a prestare adesione al percorso rieducativo (secondo la prospettiva ermeneutica sostenuta in modo esplicito ed argomentato da Corte cost. 31 maggio 1990, n. 276, la quale ha qualificato l'istituto della liberazione anticipata come un beneficio diretto a sollecitare l'adesione del condannato all'azione di rieducazione, mediante l'abbuono di un determinato numero di giorni per ogni semestre di pena scontata, per cui tale abbuono spetta separatamente per ogni semestre in cui il soggetto abbia dato prova di partecipazione all'azione educativa, non in base ad una valutazione finale e globale che possa comportare la perdita del beneficio per una valutazione finale negativa di carattere disciplinare, in tal senso ritenendo l'art. 54 I. n. 354 del 1975 non in contrasto con gli art. 3 e 27, terzo comma, Cost.). Resta però ineludibile il punto per cui la verifica dell'adesione del detenuto all'azione di rieducazione non può a priori escludere che, con particolare riferimento all'ipotesi in cui il periodo detentivo afferisca a custodia cautelare poi imputata a pena espiata, il controllo del comportamento serbato dal condannato in stato di libertà possa determinare, in sede di ponderazione complessiva, riflessi per lui negativi in ordine al periodo precedente trascorso in stato di detenzione, dal momento che, ove il soggetto condannato abbia commesso ulteriori reati nel periodo trascorso in libertà dopo la restrizione determinata dall'applicazione della custodia cautelare, questo comportamento, analizzato nelle sue concrete connotazioni, integra un indice che ben può essere reputato idoneamente rivelatore del fatto che sia del tutto mancata, nel periodo precedente trascorso in stato di detenzione, la volontà di partecipare in modo effettivo all'opera di rieducazione. Ed è questa la conclusione a cui, nella fattispecie oggetto di scrutinio, è approdato il Tribunale quando - pur muovendo dall'osservazione di una percorso rieducativo successivamente compiuto dal detenuto in modo da presumersi regolare (tanto che ha concesso la liberazione anticipata per quel tempo susseguente) - ha esposto con motivazione sufficiente e congrua la ragione per la quale la commissione del nuovo reato, attinente non soltanto al'identica tipologia dei precedenti, ma avente ad oggetto la detenzione e lo studiato occultamento di un quantitativo cospicuo di sostanza stupefacente, si è rivelata tale da determinare il contraccolpo negativo per il condannato in punto di concessione della liberazione anticipata per quei semestri antecedenti, riverberando la gravità della condotta successiva i suoi effetti in termini di valutazione della sicura assenza dell'effettiva partecipazione dell'agente al percorso rieducativo nel tempo di interesse. In tale direzione si profila osservante della disposizione regolatrice dell'istituto (oltre che non illogica) la riflessione, su cui è poggiata la decisione del Tribunale, che nel caso in esame la commissione di un grave fatto dello stesso tipo di quelli per i quali era stato patito il presofferto, a titolo di custodia cautelare e prima dell'inizio di esecuzione della pena definitivamente irrogata per quei primi reati, ha costituito (e tale argomentazione ha trovato la convergente prospettazione formulata dal Procuratore generale) indice certo del carattere soltanto strumentale nonché dimostrativo della mancanza di alcuna reale partecipazione all'opera di rieducazione della condotta, formalmente regolare, tenuta dal DE IL in carcere nei semestri in contestazione. Per altro verso, non conferente si profila il richiamo operato dal ricorrente ad altro insegnamento di legittimità (vale a dire Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072) che concerne la valutazione della condotta del detenuto in relazione al semestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, la quale viene affermato non può essere negativamente influenzata dalla commissione da - parte del condannato di reati in un periodo antecedente e non successivo -a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione in carcere. Trattasi, all'evidenza, di caso diverso da quello qui delibato, poiché in esso il comportamento deviante, siccome è maturato in tempo antecedente a quello di interesse, è stato stimato non tale da offrire elementi utili ad apprezzare la mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamente sperimentata (per un inquadramento maggiormente incline ad una valutazione omnicomprensiva del comportamento del condannato cfr. Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245, secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto). In definitiva, la valutazione compiuta dal Tribunale, alla luce degli elementi 7 offerti dalla motivazione del provvedimento stesso al fine di definire e qualificare la gravità della ricaduta nel reato, si profila osservante dell'art. 54 cit.: tale ricaduta è indubbiamente risultata, per le connotazioni evidenziate dal giudice di merito (nuovo reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per la succitata, ragguardevole quantità, trasportata con studiate modalità di occultamento), un dato univocamente rivelatore del fatto che anche nel periodo di due anni antecedente, dal De IL trascorso in stato di detenzione, mancava del tutto la sua volontà di partecipare all'opera di rieducazione. Inoltre, va puntualizzato che il fatto che si trattasse di detenzione determinata da custodia cautelare non elideva, secondo la Corte, la necessità che il detenuto in attesa di giudizio prestasse la partecipazione all'opera di regolare comportamento anche in funzione rieducativa, in ragione della (possibile e poi in concreto avvenuta) susseguente imputazione della custodia cautelare alla pena da espiarsi (cfr. Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, dep. 2013, cit. per la sottolineatura che dall'inizio dello stato di detenzione, anche nel regime ora indicato, il detenuto deve tenere comportamenti indicativi di una sua adesione all'opera di rieducazione, se intende beneficiare della liberazione anticipata che ha come presupposto la regolare condotta in carcere ed anche un'effettiva partecipazione, pur riferita a ciascun semestre, all'opera di rieducazione).
3.2. Circa poi la situazione di tossicodipendenza in cui il De IL avrebbe commesso il grave reato che ha determinato la valutazione negativa di cui si tratta, non può non osservarsi che fatta salva l'applicazione degli speciali - istituti che considerano questa condizione, anche in funzione della riabilitazione del tossicodipendente essa non può costituire, di per sé, un elemento che riduce generalmente la gravità del reato. peraltro formata inDel pari, i riferimenti alla documentazione sanitaria tempo successivo a quello qui rilevante - dedotta come asseverativa del disturbo della personalità di cui si assume portatore il ricorrente non appaiono idonei ad infirmare decisivamente il rilievo formulato dal Tribunale circa la gravità del riflesso sul percorso rieducativo anteatto costituito dallo specifico reato commesso dal De IL: reato, pare utile ribadirlo, che è stato di oggetto di accertamento immediato nella competente sede cognitiva (con sentenza di applicazione, emessa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., della pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, previo il riconoscimento delle sole attenuanti generiche e della diminuente per il rito). Per il resto, non può non aggiungersi che la commissione del reato in ragione dello stato di tossicodipendenza non costituisce, di per sé, un elemento che riduce la gravità del reato stesso, fermo restando che al relativo stato sono 8 correlati gli speciali istituti dall'ordinamento giuridico finalizzati alla riabilitazione del tossicodipendente. Chiarito quanto precede, le altre prospettazioni svolte sul tema dal ricorrente si traducono in critiche alla valutazione di fatto, non sindacabile dalla Corte, stante la riscontrata presenza di una retta applicazione della norma denunciata come violata, oltre che di una motivazione sufficiente e logica.
4. Il ricorso deve essere quindi respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani Massimo Vecchio Accant o Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 MAR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA -- 9