Sentenza 9 aprile 2013
Massime • 1
La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen. non si applica quando appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale la previsione contenuta nell'art. 576 cod. proc. pen. riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.
Commentario • 1
- 1. Diffamazione: sulla impugnazione della parte civile contro la sentenza di assoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima In tema di diffamazione, non incorre nella violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p. il giudice di appello che, nel caso di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" per difetto di offensività delle espressioni, confermi l'assoluzione per mancanza di prova quanto all'individuazione del destinatario della condotta, in quanto entrambe le questioni sono riconducibili al medesimo "punto" della decisione - relativo all'elemento materiale del fatto - devoluto alla sua cognizione (Cassazione penale sez. V - 23/11/2022, n. 6910). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2013, n. 26016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26016 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/04/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 496
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 38001/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE LU N. IL 20/02/1956;
avverso la sentenza n. 10594/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO F. M., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. MURANO M., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 20 ottobre 2010 la Quinta Sezione Penale di questa Corte disponeva l'annullamento con rinvio della sentenza emessa il 4 maggio 2010 dalla Corte d'appello di Roma. Quest'ultima, investita dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero e dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado, aveva dichiarato IG EA colpevole del delitto di falso in titoli di credito e lo aveva condannato, esclusa l'aggravante contestata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione, così riformando la decisione del Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, che, il 9 dicembre 2008, aveva assolto l'imputato dai reati a lui contestati perché il fatto non sussiste.
A EA si contesta di avere, il giorno 1 agosto 2004 (data del decesso di CO CA), compilato, mediante l'apposizione della falsa firma di traenza, un assegno dell'importo di Euro ventimila, tratto sul conto corrente intestato alla società "LU.MO.", di cui era amministratore unico il predetto CA.
2. L'ambito del devolutum delineato dalla sentenza di annullamento con rinvio riguardava la struttura logica e argomentativa della motivazione, non potendosi inferire la prova della colpevolezza dell'imputato, al di la di ogni ragionevole dubbio, dalla ritenuta non rispondenza al vero di un aspetto della versione fornita dall'imputato circa l'asserita presenza della firma di TE già all'atto della consegna dell'assegno anziché dall'avvenuta acquisizione di una prova positiva della colpevolezza dell'imputato (quale avrebbe potuto essere la certa, e non meramente ipotetica, riconducibilità della sottoscrizione del titolo di credito alla mano dell'imputato)
3. Il 29 marzo 2012 la Corte d'appello di Roma, in sede di rinvio, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al delitto di falso in titolo di credito, perché estinto per intervenuta prescrizione, maturata il 27 marzo 2012. Pronunziandosi contestualmente sul fatto addebitato all'imputato ai fini delle statuizioni civili, i giudici d'appello osservavano che, sulla base della perizia grafica disposta in grado d'appello, non poteva mettersi in dubbio la riconducibilità a EA della materiale falsificazione della firma di CA sull'assegno. Sussistevano infatti, "talune analogie ideografomotorie che" autorizzavano "la formulazione di un giudizio di possibile riconducibilità ideografomotoria" con la firma di CA apposta sul titolo. Tale dato doveva essere letto congiuntamente alla circostanza che EA, dopo la morte di CA, aveva sostenuto la moglie di quest'ultimo, invisa agli altri parenti, pagando il funerale di CA e fornendo alla moglie di questi il denaro occorrente per le sue necessità, così rispettando i voleri del defunto che, secondo quanto riferito dalla PE (coniuge del de cuius), aveva raccomandato all'amico di provvedere alla donna. La sentenza impugnata sottolineava, infine, la circostanza che dell'assegno non trasferibile risultava beneficiario EA e che la firma di traenza non era stata sicuramente apposta da CA.
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IG EA, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 578 c.p.p., in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto tale disposizione può trovare applicazione solo in presenza di una condanna dell'imputato, nel caso di specie mancante alla luce dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione e dell'assenza di prove obiettive su cui fondare la responsabilità dell'imputato.
Denuncia, inoltre, inosservanza dell'art. 627 c.p.p., comma 3, atteso che il giudice del rinvio non si è attenuto, nell'articolazione della motivazione, ai principi enunciati dalla sentenza di annullamento.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento alla prima censura il Collegio osserva quanto segue.
Il giudice penale, investito dell'impugnazione della parte civile per i soli interessi civili, ha, ai sensi dell'art. 573 c.p.p., il potere di conoscere e decidere, con pienezza di giurisdizione, le questioni civili concernenti la responsabilità dell'imputato per il risarcimento del danno cagionato dal reato e per la rifusione delle spese processuali.
La disposizione in esame, laddove prevede che l'impugnazione sia trattata "con le forme ordinarie del processo penale", fa riferimento ad ogni rituale modalità di trattamento del procedimento penale di impugnazione che risulti inderogabilmente vincolata alla tipologia cui appartiene il provvedimento gravato ed alle conseguenti modalità di trattazione del procedimento di primo grado.
2.1n adesione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 25083 dell'11 luglio 2006) occorre sottolineare che il giudice d'appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione (o per amnistia) su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima, atteso che l'art. 576 c.p.p., conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
Nel caso in esame la sentenza assolutoria di primo grado è stata impugnata sia dal pubblico ministero che dalla parte civile per i soli interessi civili.
Non trova, pertanto, applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il disposto di cui all'art. 578 c.p.p., che si riferisce al caso in cui l'impugnazione sia stata proposta dall'imputato o dal pubblico ministero;
solo in tale ipotesi si richiede che, in presenza di una declaratoria di amnistia o di prescrizione, per decidere agli effetti civili, vi debba essere stata in precedenza una valida pronuncia di condanna alla restituzione o al risarcimento.
La disciplina di cui all'art. 578 c.p.p., non è, invece, applicabile allorché appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale l'art. 576 c.p.p., riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.
È, quindi, evidente che l'art. 576 e l'art. 578 disciplinano situazioni processuali diversificate;
infatti, l'art. 578 c.p.p., tende ad assicurare, nonostante la declaratoria della prescrizione, in assenza di un'impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell'appello sulle disposizioni e sul capo della sentenza del precedente grado che riguardano gli interessi civili. L'art. 576 c.p.p., invece, conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto.
3. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Il giudice dell'impugnazione, nel riformare in sede di rinvio la decisione di primo grado, ha, con iter argomentativo immune da vizio logici e giuridici, illustrato gli elementi dimostrativi in positivo della responsabilità dell'imputato, desumibili dall'analisi congiunta delle risultanze della perizia grafica, delle dichiarazioni rese dalla PE, degli accertamenti svolti in ordine alle modalità e alle circostanze di tempo e di luogo di negoziazione del titolo.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile "s.r.l. LU.MO" che, tenuto conto della natura e della complessità della causa, dell'impegno professionale, delle tariffe forensi (Sez. U., n. 40288 del 14 luglio 201 l),si stima equo liquidare in euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile "s.r.l. LU.MO" che liquida in Euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013