Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2013, n. 26016
CASS
Sentenza 9 aprile 2013

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Massime1

La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen. non si applica quando appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale la previsione contenuta nell'art. 576 cod. proc. pen. riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.

Commentario1

  • 1Diffamazione: sulla impugnazione della parte civile contro la sentenza di assoluzione
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, non incorre nella violazione dell'art. 597, comma 1, c.p.p. il giudice di appello che, nel caso di impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" per difetto di offensività delle espressioni, confermi l'assoluzione per mancanza di prova quanto all'individuazione del destinatario della condotta, in quanto entrambe le questioni sono riconducibili al medesimo "punto" della decisione - relativo all'elemento materiale del fatto - devoluto alla sua cognizione (Cassazione penale sez. V - 23/11/2022, n. 6910). Fonte: CED Cass. pen. 2023 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2013, n. 26016
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26016
Data del deposito : 9 aprile 2013

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