Sentenza 14 ottobre 2010
Massime • 1
La prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla perizia grafica, allorché l'esame diretto della grafia addebitata all'imputato, raffrontata con scritture diverse certamente riferibili al medesimo, convincano il giudice, in base ai principi del libero convincimento e della libertà di prova, che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato.
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Penale Sent. Sez. 5 Num. 1137 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE SENTENZA sul ricorso proposto da Dramisino Antonio, nato a Stresa il 04/12/1973 avverso la sentenza del 18/05/2011 della Corte d'appello di Milano R.G. 2801/2009 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per raccoglimento del ricorso e annullamento con rinvio; udito, per le parti civili, l'Avv. Alessandra Caricato, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto …
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La massima Per la sussistenza dell'elemento materiale del delitto di calunnia, nella forma della incolpazione c.d. reale o indiretta, è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria - sia con scritti che con informazioni o anche testimonianze rese nello svolgimento di un processo - circostanze idonee ad indicare taluno come responsabile di un fatto costituente reato che non ha commesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato nella produzione, in un processo per i reati di minaccia ed ingiuria, di un falso verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada, finalizzata a dimostrare che l'imputato si trovava …
Leggi di più… - 3. Documento, sottoscrizione falsa, prova, evidenza, coniugi, consenso, irrilevanzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2010, n. 42679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42679 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Luigi Renato - Presidente - del 14/10/2010
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 2260
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 12476/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EM LC, nato il *29.3.1953*;
avverso la Sentenza del Tribunale di Venezia (Sez. Portogruaro) del 22.12.2009;
E? presente per il ricorrente l?avv. Mauro Sabetta di Frosinone, che produce nomina;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. VOLPE Giuseppe) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
Il difensore si riporta ai motivi di impugnazione.
IN FATTO
La condotta delittuosa ascritta ad CI ER consiste nella minaccia commessa in danno della moglie \D AD mediante due cartoline postali, la prima delle quali accennava ad una resa dei conti inesorabile e la seconda era un auguri a presto. Il giudice di pace di Portogruaro lo ha condannato, anche al risarcimento dei danni verso la costituita parte civile. Il Tribunale di Venezia (sez. di Portogruaro) ha confermato il 22.12.2009 la prima decisione.
Il ricorso del EM\, personalmente presentato, e? sorretto dai seguenti motivi:
- inosservanza della legge processuale per avere fondato il convincimento sulle sole parole della persona offesa senza procedere a stringenti verifiche e fondandosi su mere valutazioni, quali la somiglianza della grafia di altre missive pervenutele dal marito e rifugiandosi in congetture non probanti;
- illogicita? e contraddittorieta? della motivazione nella misura in cui la diversa prospettazione supposta, che altri avesse spedito da *Padova* le missive prodotte al giudizio, portanti grafia assai simile a quella del congiunto, sia al di fuori della logica, e? tesi infondata.
IN DIRITTO
Il ricorso e? infondato e non viene accolto.
La decisione impugnata ha offerto un corredo logico al convincimento di reita? del EM\.
In primo luogo le parole della persona offesa che, secondo il costante indirizzo di legittimita?, puo? essere assunta anche quale unica prova sulla quale fondare l?accertamento della responsabilita?
dell?agente. A riscontro dell?attendibilita? di quella voce d?accusa ha ricordato le coincidenze, con la situazione sottoposta al giudizio, in cui venne a collocarsi la minaccia: missive provenienti da *Padova* da persona impossibilitata ad agire, coincidenti con quelle in cui si trovava il EM\. Referenti sintomatici secondo stringente logica.
Infine, il raffronto con scritture di ulteriori missive, nel corso del giudizio, del EM\ convalidano - secondo il giudice di merito - il giudizio reso. Siffatta conclusione e? legittima poiche?
in virtu? del principio della liberta? della prova e del libero convincimento del giudice, la prova di autenticita? o falsita? di un documento puo? essere desunta da elementi diversi dalla consulenza grafica, allorche? l?esame diretto della firma addebitata all?imputato, raffrontata con altre sottoscrizioni che gli sono certamente riferibili, convincano il giudice motivatamente che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato (cfr. Cass. Sez. 2, 20.1.2003, Rinaldi, Ced Cass. 224744). Ne? e? ammissibile nel giudizio di legittimita? la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch?essa logica, dei dati processuali. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Cosi? deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2010