Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 marzo 1913 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 14 maggio 2025 |
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- 1. Sottoscrizioni marginali negli atti notariliNotai Di Torino · https://blog.notaiotorino.org/ · 24 aprile 2026
Definizione legale La sottoscrizione, in senso giuridico, è l'atto con cui una persona appone la propria firma, generalmente in calce a un documento, per far proprie le dichiarazioni ivi contenute e assumerne la paternità. La “sottoscrizione marginale” si riferisce invece alla firma apposta sul margine di ciascun foglio di un documento, con una funzione specifica di garanzia. Nell'ambito degli atti notarili, la disciplina delle sottoscrizioni marginali è dettata principalmente dall'articolo 51, numero 12, della Legge Notarile (L. n. 89/1913). Questa norma stabilisce che, qualora un atto sia composto da più fogli, ciascuno di essi deve essere firmato a margine dalle parti. Tale procedura …
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Giurisprudenza • +500
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Versioni del testo
- Titolo I. : Disposizioni generali.
- Art. 1.
I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volonta', attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
Ai notai e' concessa anche la facolta' di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2° ricevere con giuramento atti di notorieta' in materia civile e commerciale;
3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredita' col beneficio dell'inventario di cui nell' art. 955 del Codice civile , nonche' gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio.
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4° procedere, in seguito a delegazione dell'autorita' giudiziaria,
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell' art. 866 del Codice di procedura civile , salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilita' dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.
I notari esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.
- Art. 2.
L'ufficio di notaro e' incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualita' di ministro di qualunque culto. ((8))
Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ed arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 365 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Durante l'attuale stato di guerra, non avra' applicazione l' art. 2 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , in quanto concerne la incompatibilita' fra l'ufficio di notaro e qualunque impiego stipendiato o retribuito dalle Provincie e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti.
L'assunzione dei notai agli impieghi suindicati non potra' avvenire se non quando ne sia riconosciuta l'assoluta necessita' dai prefetti per le Provincie e dalle Giunte provinciali amministrative per i Comuni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Rimane fermo, in ogni caso, per il notaio l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 , compresa l'assistenza personale allo studio notarile nella sede di cui e' titolare nei giorni e nelle ore fissate dal presidente della Corte d'appello a norma dell'art. 26 della legge medesima".