Sentenza 25 giugno 2014
Massime • 2
L'esistenza di una causa d' incompatibilità, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato di sorveglianza che, dopo aver rigettato l'istanza di rinvio della esecuzione della pena e di ammissione alla detenzione domiciliare in via di urgenza, aveva poi concorso a comporre il tribunale collegiale competente a decidere sulla medesima domanda in via ordinaria).
La disposizione contenuta nell'art. 299 ,comma quarto ter cod.proc.pen., che impone al giudice di disporre accertamenti medici e di nominare un perito o quando ritenga di non accogliere richieste in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare per motivi di salute, non trova applicazione nella fase esecutiva della condanna, in considerazione della tendenziale definitività della condizione detentiva rispetto alla provvisorietà della fase cautelare.
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- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Il provvedimento che decide sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravameDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 settembre 2021
(Ricorsi dichiarati inammissibili) Il fatto Il GIP del Tribunale di Campobasso riteneva non sussistenti i presupposti per la propria astensione sollecitata dalle difese con istanza proposta al di fuori di qualsiasi iniziativa in tema di ricusazione. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponevano ricorso per Cassazione gli imputati deducendo violazione dell'articolo 34 comma secondo codice di procedura penale in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 1992 nonché degli articoli 36 lett. G) e 41 primo comma codice di procedura penale non potendosi porre in dubbio a loro avviso la sussistenza di una causa di astensione all'esito del patteggiamento pronunciato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2014, n. 10075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10075 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 25/06/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 2066
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 192/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AR, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 1010/2013 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA del 18/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha chiesto respingersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 ottobre 2013 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la domanda di rinvio dell'esecuzione della pena e quella di ammissione al regime della detenzione domiciliare, avanzate da RE RI, in atto ristretto presso la Casa circondariale di Caltanissetta in esecuzione della pena di anni sette e mesi due di reclusione, di cui alla sentenza del 25 gennaio 2010 della Corte di appello di Caltanissetta, divenuta irrevocabile. Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:
- l'istanza costituiva mera reiterazione di analoga istanza, rigettata con ordinanza del 3 luglio 2013 del Tribunale di sorveglianza di Catania;
- con detta ordinanza era stata già esaminata la documentazione medica di parte, allegata alla memoria del 12 ottobre 2013, e rappresentata dal diario clinico, aggiornato presso la Casa circondariale di Catania fino al 26 giugno 2013, e dalla relazione medica di uno specialista in riabilitazione fisica, priva di data, fornita in fotocopia e non redatta sulla base di ingresso nell'Istituto carcerario di Caltanissetta, dove l'istante era ristretto dal 20 aprile 2013;
- il quadro clinico non era per nulla mutato;
- l'istante era affetto da "paraparesi spatica da mielite, in soggetto operato (discectomia), diabete mellito, BPCO, ipertensione arteriosa" ed era assistito da piantone, ma le sue condizioni di salute stazionarie erano compatibili con il regime detentivo intramurario, come da relazione sanitaria del 15 luglio 2013;
- anche la relazione sanitaria del 30 agosto 2013 della Casa circondariale di Caltanissetta aveva confermato detta compatibilità e aveva escluso la necessità per l'istante di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- neppure ricorrevano le condizioni per disporre la chiesta perizia, poiché il quadro clinico era stato lumeggiato con le indicate relazioni sanitarie.
Con la stessa ordinanza il Tribunale ha segnalato al Provveditorato della Sicilia e al D.A.P., trasmettendone copia, di valutare l'eventuale allocazione dell'istante in idoneo C.D.T. dell'Amministrazione penitenziaria, come consigliato già con relazione sanitaria del 15 luglio 2013.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. MILAZZO Dino Giovanni, l'interessato RE, che ne ha chiesto l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 220 c.p.p. e segg., poiché il Tribunale ha rigettato la sua richiesta di espletamento della perizia medica sulle sue condizioni di salute pur a fronte delle molteplici gravi infermità fisiche e della documentazione medica prodotta, elaborata in ambito intra ed extramurario e rappresentata dalla relazione sanitaria della Dott.ssa Coco Lucia Laura, specialista in terapia fisica e riabilitazione e direttrice della clinica "Villa Lisa" in Catania presso la quale egli è stato seguito per diversi anni;
dal referto medico del 9 aprile 2013 redatto dal Dott. Cannella Alfio dell'azienda ospedaliera "Garibaldi" di Catania all'esito degli espletati esami radiologici;
dal diario clinico intramurario, redatto prima presso la Casa circondariale di Catania e poi, senza soluzione di continuità, dal 20 aprile 2013 presso quella di Caltanissetta;
dal verbale redatto il 4 aprile 2012 dalla Commissione medica dell'INPS all'esito della verifica su visita medica della permanenza dei requisiti sanitari per usufruire della pensione, assegno e indennità in conseguenza della sua già riconosciuta invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa.
Secondo il ricorrente, il Tribunale si è limitato a rilevare che le sue condizioni di salute erano ben lumeggiate con le relazioni sanitarie in atti, mentre questa Corte ha rilevato in tema di misure cautelari coercitive che il giudice, ove non ritenga di accogliere la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione delle condizioni di salute non compatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre accertamenti peritali, e tali statuizioni devono ritenersi certamente estese e valorizzate nella fase esecutiva, caratterizzata da una tendenziale definitività della condizione detentiva. Nè il Tribunale ha rilevato che il quadro clinico aveva fatto emergere processi di natura ischemica, in contrasto con la ritenuta stazionarietà delle condizioni.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 147 c.p., comma 1, n. 2 e all'art. 41 ter, comma 1 ter, Ord. Pen., e dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità della motivazione, e lesione del diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost.. 2.2.1. Secondo il ricorrente, che preliminarmente ha sottolineato che il Magistrato di sorveglianza -che ha rigettato con ordinanza dell'8 agosto 2013 l'istanza da lui proposta ai sensi dell'art. 684 c.p.p., ha composto il collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata, vi è assoluto difetto di motivazione in ordine alla documentazione medica prodotta, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 3, il 12 ottobre 2013, richiamata all'udienza del 18 ottobre 2013, e già indicata con il primo motivo, e in ordine alla insussistenza di ulteriori reati dopo quelli in esecuzione (risalenti agli anni 1997-1999) e al periodo di tempo (risalente al 2009) dal quale è affetto dalle gravi patologie ampiamente rilevate e dimostrative della insussistenza di profili di pericolosità e di allarme sociale.
2.2.2. I profili di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione emergono, inoltre, ad avviso del ricorrente, già dal rilievo preliminare, erroneamente operato dal Tribunale, della istanza come "mera reiterazione di analoga istanza recentissimamente rigettata con ordinanza 3.7.2013 TS Catania", poiché si è trascurato di rilevare che detto Tribunale non poteva valutare un diario clinico, aggiornato presso la Casa circondariale di Catania al 26 giugno 2013, quando egli è stato trasferito, sin dal 20 aprile 2013, presso la Casa circondariale di Caltanissetta, e che la sua nuova richiesta ha riguardato la valutazione delle sue condizioni attuali di salute anche sulla base di un diario clinico diverso, aggiornato al 26 giugno 2013 o meglio alla data dell'udienza del 18 ottobre 2013.
La stessa ordinanza ha poi fatto riferimento alla relazione sanitaria del 15 luglio 2013, certamente successiva alla ordinanza del 3 luglio 2013. Nè il Tribunale ha considerato che la relazione della Dott.ssa Coco, ritenuta non redatta sulla base d'ingresso della stessa presso la Casa circondariale di Caltanissetta, è successiva al detto ingresso cui la stessa è stata autorizzata su istanza di esso ricorrente, con riserva di deposito, nel termine di cui all'art. 611 c.p.p., di detta autorizzazione.
2.2.3. Ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione riguarda, secondo il ricorrente, la disposta trasmissione degli atti al D.A.P. per la sua allocazione in C.D.T. dell'Amministrazione penitenziaria, che conferma la sua necessità di cure mediche, comunque non praticabili in ambito intramurario.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, infondato o inammissibile nelle proposte doglianze e deduzioni, deve essere rigettato.
2. Si premette in diritto che questa Corte ha più volte affermato che, mentre la detenzione domiciliare, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, ha come finalità la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato, il rinvio facoltativo della esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147 c.p., n. 2, mira a evitare che l'esecuzione della pena avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, supponendo che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere cure e trattamenti tali da non potere essere praticati in regime di detenzione intramuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. Pen., operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (tra le altre, Sez. 1^, n. 45758 del 14/11/2007, dep. 06/12/2007, De Witt, Rv. 238140; Sez. 1^, n. 28555 del 18/06/2008, dep. 10/07/2008, Graziano, Rv. 240602; Sez. 1^, n. 26806 del 27/05/2008, dep. 03/07/2008, Nunnari, Rv. 240867; Sez. 1^, n. 27313 del 24/06/2008, dep. 04/07/2008, Commisso, Rv. 240877; Sez. 1^, n. 22373 dei 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Aquino, Rv. 244132; Sez. 1^ n. 972 del 14/10/2011, dep. 13/01/2012, Farinella, Rv. 251674), e il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 146 c.p., comma 1, n. 3, suppone che il condannato sia affetto da una delle patologie previste dalla legge, giunte a una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative (tra le altre, Sez. 1^, n. 41580 del 01/10/2009, dep. 29/10/2009, Cesarini, Rv. 245054; Sez. 1^, n. 42276 del 27/0/2010, dep. 30/11/2010, Gradizzi, Rv. 249019).
2.1. Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio, obbligatorio o facoltativo, della esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o no compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione.
Qualora, all'esito di tale vantazione, tenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza della impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale.
2.2. Se, invece, malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo, che si attua attraverso i previsti interventi obbligatori del servizio sociale, e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un minimo controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 41 ter, comma 1 ter, Ord. Pen., che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospende l'esecuzione (tra le altre, Sez. 1^, n. 4326 del 12/06/2000, dep. 04/08/2000, Sibio, Rv. 216912;
Sez. 1^, n. 4750 del 14/01/2011, dep. 09/92/2011, Tinelli, Rv. 249794), e richiede, per l'effetto, una duplice valutazione del Tribunale, che deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell'esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano delle caratteristiche del reo e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano della gravita e durata della pena da scontare (tra le altre, Sez. 1^, n. 656 del 28/01/2000, dep. 06/03/2000, Ranieri, Rv. 215494; Sez. 1^, n. 23512 del 08/04/2003, dep. 28/05/2003, Bisogno, Rv. 224424). L'introduzione con legge n. 165 del 1998 di tale regime detentivo, come alternativo alla pura e semplice sospensione dell'esecuzione della pena, ha, in tal modo, chiaramente risposto alla finalità di colmare una lacuna della previgente normativa, per la quale, in presenza dei presupposti di fatto indicati negli artt. 146 e 147 cod. pen., si imponeva una alternativa secca tra carcerazione e libertà
senza vincoli, mirando tale polifunzionale regime -da disporsi a termine in presenza di una negativa condizione soggettiva del condannato che non ne consenta la piena liberazione-, per un verso, all'esigenza di effettività dell'espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità (tra le altre, Sez. 1^, n. 6952 del 07/12/1999, dep. 14/02/2000, Saraco, Rv. 215203; Sez. 1^, n. 8641 del 19/09/2000, dep. 28/02/2001, Mule, Rv. 218133; Sez. 1^, n. 17208 del 19/02/2001, dep. 28/04/2001, Mangino, Rv. 218762; Sez. 1^, n. 41492 del 09/10/2001, dep. 17/11/2001, Guddo, Rv. 220086).
3. Di tali condivisi principi è stata fatta, nel caso di specie, esatta interpretazione e corretta applicazione.
3.1. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto - dopo avere annotato che l'istanza, depositata il 9 luglio 2013, e in ordine alla quale il Magistrato di sorveglianza non aveva ritenuto di adottare, con ordinanza dell'8 agosto 2013, i provvedimenti di cui all'art. 684 c.p.p., costituiva mera reiterazione di analoga istanza rigettata con la recentissima ordinanza del 3 luglio 2013 del Tribunale di sorveglianza di Catania- che lo stato di salute di RE RI non era tale da integrare le condizioni di cui all'art. 147 c.p., comma 1 e art. 41 ter, comma 1 ter, Ord. Pen.
A tali conclusioni il Tribunale è pervenuto attraverso un motivato ed esaustivo ragionamento, che ha sviluppato sotto due concorrenti profili, rilevando, sotto un primo profilo, che la documentazione medica di parte, allegata alla memoria depositata il 12 ottobre 2013, e richiamata nel corso della udienza del 18 ottobre 2013, al cui esito è stata emessa l'ordinanza impugnata, era stata già oggetto di esame da parte del Tribunale di sorveglianza di Catania, che aveva adottato la precedente ordinanza, e rimarcando, sotto un secondo profilo correlato ai dati fattuali disponibili, fondati sulle risultanze delle relazioni sanitarie del 15 luglio e 30 agosto 2013, che non si registravano mutamenti del quadro clinico dell'istante.
3.2. Nel suo percorso argomentativo il Tribunale, che ha richiamato i riferimenti contenuti in dette relazioni alle condizioni di salute dell'istante, le cui affezioni ha specificamente descritto, e ai più recenti accertamenti sanitari, ha ragionevolmente valorizzato le univoche emergenze fattuali secondo le quali l'istante versava in "stazionarie condizioni di salute compatibili con il regime detentivo intramurario", poiché non necessitava di cure e trattamenti non espletabili in detto regime ne' di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, e "la segnalata patologia (era) allo stato gestibile con sporadici ricoveri in luogo esterno di cura, per esami diagnostici", e ha coerentemente ritenuto, alla luce del quadro clinico già "ben lumeggiato" con le indicate relazioni, di non accogliere la richiesta di disporre perizia sulla persona dell'istante.
Nè il Tribunale ha prescisso dalla coerente valutazione delle indicazioni derivanti dalla relazione sanitaria del 15 luglio 2014, facendo oggetto di specifica segnalazione al Provveditorato della Sicilia e al DAP, cui ha disposto trasmettersi copia dell'ordinanza, la eventuale diversa sistemazione penitenziaria dell'istante in apposito C.D.T. dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Le ragionevoli argomentazioni svolte, esenti da vizi logici e giuridici, resistono alle censure del ricorrente.
5. Non sussiste, invero, la violazione di legge dedotta con il primo motivo in relazione agli artt. 220 c.p.p. e segg., sotto il profilo dell'omesso espletamento di perizia medica sulle condizioni di salute del ricorrente, ne' sussiste il denunciato vizio motivazionale contestualmente eccepito.
5.1. Il ricorrente, mentre non ha allegato -avuto riguardo alla documentazione indicata come prodotta con la memoria presentata al Tribunale ex art. 666 c.p.p., comma 3, - gli esiti di esami o di accertamenti dimostrativi del riferito attuale decorso in senso peggiorativo della sua patologia, non si è correlato alle ragioni argomentate della decisione impugnata, che, nel suo specifico riferimento alle risultanze delle più recenti relazioni sanitarie della Casa circondariale, in cui il medesimo era detenuto, ha esaustivamente rappresentato l'univoca emergenza della insussistenza di una incompatibilità fra ambiente carcerario e situazione sanitaria e dell'adeguata fronteggiabilità delle condizioni di salute con le terapie e i controlli attivabili in regime detentivo, e ha evidenziato in positivo la concludente idoneità di tali evidenze ai fini della valutazione del quadro clinico del ricorrente senza ricorrere all'espletamento della chiesta perizia.
5.2. Nè ha alcuna fondatezza il richiamo operato dal ricorrente alla previsione normativa dell'art. 299 c.p.p., comma 4 ter, seconda parte, alla cui stregua, in tema di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere, "se la richiesta è basata sulle condizioni di salute ..." il giudice "se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone ... gli accertamenti medici del caso, nominando un perito ai sensi dell'art. 220 e segg., ...", e alla giurisprudenza di questa Corte, intervenuta a sezioni unite e semplice in tema di misure coercitive e di compatibilità delle condizioni di salute del detenuto, a esse sottoposto, con lo stato di detenzione o con le cure apprestabili in detto stato. Tale disposizione non è, infatti, estensibile alla fase esecutiva della condanna in forza, si come dedotto nel ricorso, della tendenziale definitività della condizione detentiva rispetto alla provvisorietà della fase cautelare, dovendo, al contrario, tenersi conto, della peculiarità dell'istituto del differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica e dei suoi presupposti, più volte evidenziato da questa Corte e da apprezzarsi come ostativa alla invocata trasmigrazione di istituti da una all'altra delle indicate fasi.
Si è, in particolare, condivisibilmente affermato che ai fini della concessione del detto differimento "occorre avere riguardo a tre principi costituzionali: il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali, quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e, infine, quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo. Ne consegue che:
a) le pene legittimamente inflitte devono essere eseguite nei confronti di coloro che le hanno riportate;
b) l'esecuzione della pena non è preclusa da eventuali stati morbosi del condannato, suscettibili di un generico miglioramento per effetto del ritorno in libertà;
c) uno stato morboso del condannato in tanto legittima il rinvio dell'esecuzione, in quanto la prognosi sia infausta quoad vitam ovvero il soggetto possa giovarsi in libertà di cure e trattamenti indispensabili non praticabili in stato di detenzione, neanche mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, ovvero ancora, a cagione della gravità delle condizioni, l'espiazione della pena si riveli in contrasto con il senso di umanità". (Sez. 1^, n. 45758 del 14/11/2007, citata, in motivazione;
Sez. 1^, n. 26806 del 27/05/2008, citata, in motivazione;
Sez. 1^, n. 28555 del 18/06/2008, citata, in motivazione).
5.3. Nè ha alcun pregio, dovendo il giudizio valutativo delle condizioni di salute essere espresso in termini di attualità, l'ulteriore deduzione difensiva afferente alla contestata mancata valutazione della documentazione medica prodotta e antecedente alle relazioni sanitarie correttamente valorizzate nell'ordinanza, oltre che alla stessa precedente ordinanza del 3 luglio 2013. 6. Neppure sussistono le violazioni di legge e i vizi motivazionali dedotti con il secondo motivo del ricorso.
6.1. Quanto alla contestata partecipazione del Magistrato di sorveglianza, che ha rigettato con ordinanza dell'8 agosto 2013 l'istanza ai sensi dell'art. 684 c.p.p., al collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata, deve ribadirsi, in coerenza con i principi costantemente affermati (tra le altre, Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, dep. 08/05/1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. 5^, n. 39474 del 06/11/2006, dep. 29/11/2006, Nardo, Rv. 235487; Sez. 6^, n. 25013 del 04/06/2013, dep. 06/06/2013, Shkurko, Rv. 257033), che l'eventuale incompatibilità non costituisce una ipotesi di nullità del provvedimento adottato dal giudice che versi in tale situazione, ma questione da risolvere con gli strumenti dell'astensione o della ricusazione, che deve essere fatta valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 c.p.p.. 6.2. Non ricorre vizio di legittimità con riguardo al contestato difetto di motivazione circa la documentazione medica prodotta in allegato alla memoria difensiva del 12 ottobre 2013, richiamandosi le considerazioni già espresse al 5.3., e ulteriormente rappresentandosi l'apprezzamento del Tribunale circa il non mutato quadro clinico rispetto a quello che, non astratto dall'esame della produzione difensiva, aveva formato oggetto della precedente decisione del Tribunale di sorveglianza di Catania.
6.3. Neppure hanno fondamento le osservazioni relative all'assoluto difetto di motivazione in ordine alla contestata sussistenza dei profili di pericolosità e di allarme sociale del ricorrente, poiché, a fronte dell'esito negativo della valutazione riguardante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento dell'esecuzione della pena, non può fondatamente censurarsi l'omessa indagine circa l'applicabilità della misura della detenzione domiciliare -che suppone analoghi presupposti in punto di gravita delle condizioni di salute- sotto il profilo della insussistenza di una negativa condizione soggettiva del reo, che non ne consenta la piena liberazione.
6.4. Destituita di fondamento è anche la deduzione difensiva che riguarda il rilievo del Tribunale circa l'apprezzamento della istanza come mera reiterazione di analoga istanza "recentissimamente rigettata", fondata sulla considerazione della diversa documentazione sanitaria agli atti del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta rispetto a quella di cui ha disposto quello di Catania. E invero, mentre non è contestato dal ricorrente che la sua istanza sia stata reiterativa di quella già presentata, l'ordinanza, nel rilevare tale analogia, non ne ha tratto ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 2, avendo, invece, verificato le condizioni di salute del ricorrente, ai fini e per gli effetti dell'applicazione dei chiesti istituti penitenziari, in termini di attualità secondo le emergenze delle relazioni sanitarie più aggiornate, redatte dalla Casa circondariale di Caltanissetta rispettivamente il 15 luglio 2013 e il 30 agosto 2013, e, pertanto, successive alla data della precedente ordinanza.
6.5. Nè induce a diversa riflessione, quanto alla diversità della documentazione esaminata dai due Tribunali, il riferimento operato in ricorso al diario clinico, che il ricorrente ha precisato essere aggiornato al 26 giugno 2013 presso la Casa circondariale di Catania e senza soluzione di continuità presso quello di Caltanissetta, mentre l'ordinanza impugnata, indicando la stessa data di aggiornamento, ha fatto riferimento solo alla prima Casa circondariale, rimanendo fermo il dato rilevante che detto diario è quello già esaminato dal Tribunale di sorveglianza di Catania. È, inoltre, del tutto generica la doglianza riguardante l'omessa considerazione come documentazione nuova della relazione medica di parte della Dott. Coco Lucia Laura, che il Tribunale ha evidenziato essere stata fornita in fotocopia non datata e non redatta sulla base di ingresso in carcere, inferendone la mancanza di attualità, essendo il ricorrente già detenuto presso la Casa circondariale di Caltanissetta dal 20 aprile 2013. Il ricorrente, infatti, mentre non ha indicato la data di detta relazione, ha formulato riserva di depositare copia dell'autorizzazione di ingresso nell'istituto penitenziario della indicata Dott. Coco per effettuare la visita medica prodromica alla redazione della relazione, senza tuttavia depositarla al fine di conferire autosufficienza alla relativa censura.
6.6. Non sussiste, infine, l'eccepito profilo di contraddittorietà della motivazione quanto alla disposta trasmissione, nella parte dispositiva, dell'ordinanza al Provveditorato della Sicilia e al D.A.P. per l'allocazione del ricorrente in C.D.T.
dell'Amministrazione, poiché tale statuizione conferma la sussistenza della specifica capacità di assistenza sanitaria delle strutture penitenziarie, fermo restando il regime intramurario, e quindi della insussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta.
7. Al rigetto del ricorso segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015