Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen..
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- 1. Le sezioni unite si pronunciano sull’onere della prova nelle azioni edilizieAndrea D'Introno · https://www.iusinitinere.it/
Le sezioni unite con sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019 sono state chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto la corretta interpretazione della “garanzia per i vizi della cosa venduta” gravante sul venditore ai sensi dell'art. 1490 c.c. [1]In detta occasione le sezioni unite hanno scelto di confermare l'orientamento tradizionale, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.” Tale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
3042/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIO AGRO' - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere - 1942 N. CARLO CITTERIO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO Dott. N. 16434/2015 Dott. GAETANO DE AMICIS - Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI CO N. IL 31/08/1947 parte offesa nel procedimento c/ VE CC AR N. IL 25/07/1952 AC RA N. IL 07/08/1946 PACIFICO TI N. IL 25/03/1950 avverso il decreto n. 3638/2014 GIP TRIBUNALE di AVELLINO, del 10/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Бирешо Selvaggi nel seu delie сиоттиб ите da ncorso Udit i difensor Ayv FATTO E DIRITTO 1. Con provvedimento del 10 dicembre 2014, pronunciato all'esito della camera di consiglio fossta ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Avellino ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di BO CC GE e IF IN in relazione ai reati di abuso d'ufficio ed omissione d'atti d'ufficio.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Luciana Polito Biondi, difensore di fiducia della persona offesa UA ME, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente, per un verso, l'incompatibilità a decidere del Gip presso il Tribunale di Avellino, evidenziando che i fatti oggetto del presente procedimento scaturiscono da altro procedimento rispetto al quale il medesimo giudice persona fisica ha assolto le funzioni di giudice per l'udienza preliminare;
per altro verso, l'assenza dei presupposti per disporre l'archiviazione del procedimento.
3. Nella memoria trasmessa alla Procura Generale presso questa Corte, UA ME ha chiesto al Procuratore generale o al sostituto Procuratore generale presso questa Corte assegnato all'udienza odierna "di rigettare quanto il Sig. Gip Dott. Fabrizio Ciccone all'udienza in c.c. del 10/12/2014 ha deliberato, in quanto con una udienza GUP o eventuale dibattimento si può chiarire l'annosa vicenda".
4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
6. Il primo motivo di censura è palesemente destituito di fondamento. Secondo il chiaro disposto dell'art. 34 cod. proc. pen., che prevede ipotesi di incompatibilità del Giudice determinate da atti compiuti nel procedimento, non dà luogo ad alcuna nullità, neppure relativa, sia per il principio della tassatività della nullità, non essendo una siffatta nullità in alcun modo prevista in maniera specifica, sia soprattutto perché, per tale violazione, l'ordinamento ha previsto una specifica sanzione: il Giudice, infatti, che versa in tale situazione di incompatibilità e, violando l'art. 34, non si astiene, può essere ricusato dalle parti con apposita istanza da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito e col rispetto dei relativi termini e forme (Sez. 6, n. 4078 del 24/02/1998 - dep. 02/04/1998, P.M. in proc. Russo ed altri, Rv. 210211).
2 -7. Se ne inferisce che l'incompatibilità fra l'altro neanche dedotta nell'udienza camerale - non può, sotto nessun profilo, costituire causa di nullità dell'ordinanza di archiviazione.
8. Le ulteriori doglianze, con le quali si sviluppano tutte sul piano del merito e non sono ammissibili in questa sede. Costituisce principio assolutamente pacifico quello secondo il quale il provvedimento di archiviazione può essere impugnato dalla persona offesa per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio (Sez. 6, n. 52119 del 14/11/2014 - dep. 16/12/2014, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 261681). Ne discende l'inammissibilità del ricorso che sia proposto, come appunto nel caso di specie, non per dedurre la violazione del principio del contraddittorio nella specie, in ogni caso insussistente ma per - " dedurre il vizio di motivazione in merito alla disposta archiviazione, il che, per . . quanto sopra chiarito in questa Sede non è ammesso.
9. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile ricorsive condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e diase and a quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 4 novembre 2015 Il Presidente Il consigliere estensore Antonio Agrò Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN 2016 L EMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO SUPR Pieta Esposito 3