Articolo 47 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 44Articolo 48
Versione
22 marzo 1913
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Versione
16 dicembre 2005
Art. 47. (( 1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni.

2. Il notaio indaga la volonta' delle parti e sotto la propria direzione e responsabilita' cura la compilazione integrale dell'atto ))
Entrata in vigore il 16 dicembre 2005
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