Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2016, n. 15902
CASS
Sentenza 3 marzo 2016

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Massime1

Il giudice di appello che, a seguito dell'impugnazione del solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria; ne consegue che è legittima l'ordinanza di rigetto della richiesta, formulata dall'imputato, di estromissione della parte civile.

Commentari2

  • 1Parte civile non impugnante
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2020

  • 2Parte civile può impugnare assoluzione in appello solo se .. (Cass,. 41960/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019

    E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l'immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell'intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell'effetto favorevole derivante dall'appello del pubblico ministero (in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile), ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza (assolutoria) …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2016, n. 15902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15902
Data del deposito : 3 marzo 2016

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