Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 12550
CASS
Sentenza 1 marzo 2016

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L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a magistrato che, dopo aver deciso in primo grado in ordine alle istanze in materia cautelare formulate dall'imputato ed averne disposto il rinvio a giudizio, previo rigetto di richiesta di giudizio abbreviato, aveva poi concorso a comporre il collegio di appello nel medesimo procedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2016, n. 12550
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12550
    Data del deposito : 1 marzo 2016

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