Sentenza 2 luglio 2004
Massime • 1
La disciplina della competenza per connessione, pur regolata da norme di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica e non estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 12 cod. proc. pen., opera anche in caso di procedimenti aventi ad oggetto reati commessi all'estero e reati commessi in Italia. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un indagato, che aveva ravvisato un'ipotesi di connessione tra i delitti di omicidio volontario e distruzione di cadavere, commessi all'estero dal predetto indagato, cittadino italiano, in concorso con altra connazionale in danno di una straniera, e il delitto di omicidio volontario commesso in Italia in danno della concorrente nei delitti consumati in territorio straniero al fine di assicurarsi l'impunità dal primo omicidio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2004, n. 29202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29202 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/07/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 3186
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 011023/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT ES, N. IL 03/02/1967;
avverso ORDINANZA del 13/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MELONI V., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 13.2.2004, il Tribunale di Bari rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di ET RA, colpito da misura cautelare della custodia in carcere applicatagli dal GIP dello stesso tribunale con provvedimento del 21.1.2004 per concorso nell'omicidio aggravato e distruzione del cadavere di MA SA, commessi in Germania il 5.11.2001, ed indagato anche per l'omicidio aggravato di AL RA, commesso in Bitritto il 17.1.2004. Dopo avere preliminarmente rilevato che la propria competenza per territorio traeva origine dalla connessione di procedimenti, il tribunale precisava che, quanto all'omicidio della MA, ricorrevano gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.
Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 10 e 16 c.p.p., sull'assunto che, ammessa l'esistenza della connessione tra gli omicidi indicati nei capi di imputazione, i due delitti dovevano considerarsi di pari gravità, di talché la competenza avrebbe dovuto essere riconosciuta in capo al giudice competente per il primo omicidio, commesso all'estero, in base al luogo di residenza dell'indagato. Il ricorrente denunciava altresì mancanza e illogicità manifesta della motivazione relativamente all'accertamento dei gravi indizi e delle esigenze cautelari.
2. - Nell'esame della questione preliminare riguardante la competenza per territorio del giudice che ha emesso la misura cautelare personale deve porsi in risalto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la competenza è la misura della giurisdizione di ciascun giudice, delimitata dall'attribuzione per legge del potere di conoscere del procedimento e di decidere nel merito della "res judicanda", e che in tale potere è compreso quello di disporre misure cautelari (Cass., Sez. Un., 14.7.1999, Salzano), attribuito nella fase delle indagini preliminari al G.I.P., la cui competenza in generale è "una derivazione se non proprio una proiezione della competenza del giudice del giudizio" (Cass., Sez. Un., 12.4.1996, Fazio). n collegamento necessario del potere cautelare con la competenza del giudice del processo principale costituisce una posizione costante della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni, nei quali è stato chiarito che la questione della competenza del giudice, legata al canone costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essere verificata anche nell'ambito dei procedimenti incidentali "de libertate", comprese le fasi del riesame e del ricorso per Cassazione (Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo;
Cass., Sez. Un., 20 luglio 1994, De Lorenzo). Ciò posto, va precisato che l'ET è indagato per l'omicidio di MA SA, commesso in Germania in concorso con AL RA il 5.11.2001 (capo A), e per l'omicidio della AL, commesso in Bitritto il 17.1.2004 (capo B), e che l'ordinanza coercitiva è stata emessa dal GIP del Tribunale di Bari soltanto per il delitto consumato all'estero, la cui perseguibilità, a norma degli artt. 9 e 10 c.p., è stata resa possibile dalla presenza dell'indagato nel territorio italiano.
Alla stregua dei criteri legali di attribuzione della competenza per territorio l'individuazione del giudice cui è attribuita la cognizione del procedimento avente ad oggetto l'omicidio commesso in Germania è regolata dall'art. 10, commi 1 e 2, c.p.p., onde la competenza deve essere attribuita al GIP del Tribunale di Brindisi, nel cui circondario si trova luogo di residenza dell'indagato, e in tale giudice deve identificarsi quello naturale precostituito per legge in ordine all'omicidio al capo A: per contro, per il secondo omicidio contestato al capo B), consumato in Bitritto, è competente il GIP del Tribunale di Bari in base al criterio del "locus commissi delicti".
Sia il tribunale del riesame che il ricorrente concordano, però, nel riconoscere che nella situazione processuale in esame sono applicabili le norme che disciplinano la competenza per connessione, anche se esiste contrasto sull'identificazione del criterio utilizzabile, ai sensi dell'art. 16 c.p.p., per la designazione del giudice competente in ordine ai procedimenti connessi. Il Collegio condivide, in linea di principio, la tesi favorevole all'operatività della normativa sulla competenza per connessione in caso di procedimenti aventi ad oggetto reati commessi all'estero e reati commessi in Italia (cfr. Cass., Sez. 6^, 6 novembre 2000, Tenaglia, rv. 217908), ma, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, deve porsi ex officio il problema dell'accertamento dell'effettiva esistenza dei criteri di collegamento dai quali dipende la devoluzione dei procedimenti allo stesso giudice per effetto della vis attractiva dispiegata da un procedimento sull'altro.
Premesso che il tribunale ha ritenuto esistente la connessione sul presupposto che "il reato commesso all'estero di cui al capo A) della rubrica cautelare è connesso ai sensi dell'art. 12 lett. a) e c) c.p.p. con il reato di cui al capo B) che è stato commesso dall'ET per occultare il primo", deve rilevarsi, anzitutto, che nel caso in esame non è ravvisabile l'ipotesi di connessione prevista dalla lett. a) dell'art. 12, essendo insussistente la situazione relativa a più persone concorrenti negli stessi reati, per la ragione che l'omicidio della MA è stato commesso dall'indagato in concorso con la AL e l'omicidio di quest'ultima è stato commesso in Italia dal solo ET: di talché non esiste il concorso di persone in entrambi i reati, ma, semplicemente, si è in presenza di procedimenti contro lo stesso imputato, situazione, questa, che, di per sè sola, non può considerarsi quale idonea causa di connessione.
Il tribunale ha, poi, ritenuto configurabile l'ipotesi di connessione di cui alla lett. c) dell'art. 12 per il fatto che l'omicidio contestato al capo B) è stato commesso dall'ET per occultare il primo omicidio, realizzato in Germania. Va sottolineato, tuttavia, che tale affermazione è in evidente contrasto con i fatti dedotti nel capo B) della rubrica, dai quali esplicitamente risulta che l'omicidio della AL è sì aggravato a norma dell'art. 61 n. 2 c.p., ma che l'aggravante è fondata sul fatto che tale delitto è
stato commesso "in modo da assicurare a sè l'impunità dell'omicidio di cui al capo A" e non già per occultare il precedente delitto. E se è vero che il tribunale ben avrebbe potuto accertare, rispetto al secondo omicidio, una finalità diversa da quella indicata nel capo B) e, così, qualificare diversamente il tipo di aggravante, è altrettanto vero che nell'ordinanza impugnata non è dato minimamente conto delle ragioni giustificative del mutamento, che è stato effettuato, invece, in modo del tutto apodittico e meramente assertivo: con la conseguenza che la mancanza di motivazione e l'assenza di qualsivoglia elemento fattuale che lo giustifichi, deve far ritenere che il reato al capo B) non sia stato commesso per occultare il reato al capo A), ma al fine di assicurare l'impunità dell'ET dal primo omicidio.
Ciò chiarito, deve osservarsi che la connessione di procedimenti, qualificata come criterio autonomo ed originario di attribuzione della competenza, è regolato da norme di stretta interpretazione, in quanto essa rappresenta una deroga ai normali criteri determinativi della competenza, in diretta correlazione col principio costituzionale del giudice precostituito per legge: sicché le relative disposizione di legge non sono suscettibili di applicazione analogica e non sono estensibili oltre i casi tassativamente previsti dall'art. 12 del codice di rito (Cass., Sez. 1^, 12 novembre 1999, Zagara, rv. 214834; Sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv. 212270). In particolare, per quanto concerne la previsione dell'art. 12 lett. c), va rilevato che, dopo l'ampliamento della portata normativa avvenuta con il dal d.l. 20.11.1991, n. 367, convertito nella l. 20.1.1992, n. 8, l'art. 1, comma 1, della l. 1.3.2001, n. 63,
attuativa delle regole del giusto processo, ha ripristinato la disciplina originaria del codice, eliminando dalla lett. c) dell'art. 12 la connessione tra reati commessi "in occasione" di altri ovvero "per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità" e circoscrivendo la connessione all'ipotesi dei reati "commessi per eseguire od occultare gli altri". Deve trarsene la conseguenza che il tribunale, col ritenere rilevante il collegamento tra reati in cui l'uno è stato commesso per assicurare l'impunità dall'altro, ha compiuto una non consentita operazione di estensione della sfera di operatività dell'art. 12 lett. c), travalicando il reale ambito applicativo della normativa. Pertanto, va riconosciuto che - contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale e dallo stesso ricorrente - nel caso di specie non è ravvisabile, allo stato attuale, ne' l'ipotesi di connessione di cui alla lett. a) dell'art. 12 ne' quella prefigurata dalla disposizione vigente contenuta nella lett. c) dello stesso art. 12. Di talché i procedimenti relativi ai due omicidi non possono essere trattati congiuntamente dal Tribunale di Bari e la cognizione del procedimento relativo all'omicidio commesso all'estero (capo A) appartiene al GIP del Tribunale di Brindisi in base al criterio della residenza enunciato dall'art. 10, comma 1, c.p.p.- 3. - Mette conto segnalare, peraltro, che, quand'anche dovesse profilarsi la possibilità della connessione, non potrebbe comunque condividersi la conclusione accolta nell'ordinanza impugnata, secondo cui in caso di connessione tra reato commesso in Italia e reato commesso all'estero dovrebbe comunque privilegiarsi il criterio del luogo del commesso reato, che, non essendo ovviamente riferibile al delitto commesso all'estero, comporterebbe sempre la devoluzione di competenza al giudice investito della cognizione del reato commesso nel territorio dello Stato.
L'opinione non ha pregio per la precisa ragione che i criteri di determinazione della competenza per connessione sono soltanto quelli tassativamente fissati dall'art. 16 c.p.p., ai quali resta estraneo il criterio seguito dal Tribunale di Bari. In altri termini, anche a volere ammettere che nel caso in esame esista connessione di procedimenti relativi a reati commessi in Italia e all'estero, non può ritenersi che debba comunque prevalere la competenza del giudice che, secondo le regole ordinarie, deve trattare il reato realizzato nel territorio dello Stato, dato che tale soluzione contrasta con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, da identificare unicamente, nell'ipotesi di procedimenti connessi, mediante l'applicazione dei criteri normativamente tipizzati dall'art. 16 c.p.p.- Tale linea è stata seguita dal GIP che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, secondo il quale l'applicazione dei criteri enunciati dall'art. 16 giustifica l'attribuzione di competenza al Tribunale di Bari, dal momento che l'omicidio contestato al capo B) risulta più grave "in quanto dotato di due circostanze ad effetto speciale".
Neppure tale conclusione è, però, condivisibile. Va precisato, infatti, che il terzo comma dell'art. 16 definisce espressamente le condizioni per stabilire la gravità dei reati, disponendo che "si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo". La necessità di una esplicita definizione normativa è univocamente indicativa della preoccupazione avvertita dal legislatore di assicurare piena operatività al principio di stretta legalità in materia di competenza per connessione in relazione al precetto dell'art. 25, comma 1, della Costituzione. Ne segue che, dovendo farsi riferimento alla pena edittale e non anche a quella prevedibilmente irrogatole in concreto dal giudice, deve concludersi che entrambi i reati contestati sono puniti con la pena dell'ergastolo (l'omicidio al capo A per effetto delle aggravanti di cui agli artt. 576 n. 2 e 61 n. 4 e quello al capo B per le aggravanti di cui agli artt. 576 n. 1, 61 n. 1, 2 e 5 c.p.) e che, quindi, essi risultano di pari gravità, senza che rilevi, rispetto a due delitti puniti con la pena perpetua, il numero delle aggravanti contestate.
Dai precedenti rilievi deve inferirsi che la competenza per il reato al capo A) non potrebbe attribuirsi al tribunale di Bari, anche se dovesse ritenersi esistente la connessione di procedimenti, in quanto, stante la pari gravità dei due reati, dovrebbe comunque applicarsi il criterio gradato del giudice competente per il primo reato ai sensi del primo comma dell'art. 16, ossia la competenza dovrebbe riconoscersi, a norma dell'art. 10, comma 1, c.p.p., al Tribunale di Brindisi, nel cui circondario si trova il luogo di residenza dell'ET.
4. - Alla luce delle precedenti considerazioni, l'ordinanza del tribunale del riesame deve considerarsi viziata da incompetenza territoriale e, conseguentemente, deve pronunciarsene l'annullamento senza rinvio. Non deve pronunciarsi, invece, l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Bari, dato che essa mantiene un'efficacia precaria e differita (cfr. Cass, Sez. Un., 25 ottobre 1994, De Lorenzo, cit), che cesserà soltanto se entro venti giorni dalla data della sentenza di questa Corte il giudice competente, identificato nel GIP del Tribunale di Brindisi, non provvedere ad adottare un nuovo provvedimento coercitivo.
Pertanto, in applicazione dell'art. 27 c.p.p., deve disporsi l'immediata trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Brindisi e devono ordinarsi alla cancelleria le comunicazioni specificate nel dispositivo.
Inoltre, la cancelleria provvederà all'incombente di cui all'art. 94, comma 1 ter. disp. att. c.p.p.-
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
dichiara l'efficacia provvisoria dell'ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 21.1.2004 nei confronti di ET RA ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; dispone trasmettersi immediatamente gli atti al P.M. presso il Tribunale di Brindisi e darsi notizia del presente dispositivo allo stesso P.M. nonché al GIP presso il Tribunale di Brindisi. Dispone che, a cura della cancelleria, copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.-
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2004