Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 1
In tema di delitti contro la fede pubblica, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, è comunque necessario procedere all'accertamento della eventuale falsità del documento, sia al fine di applicare la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 comma secondo n. 2), cod. pen., che al fine di pronunciare la dichiarazione prevista dall'art. 537, comma quarto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di secondo grado essendosi il giudice limitato a ritenere insufficiente l'accertamento emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado senza effettuare un'autonoma valutazione sulla falsità dei titoli oggetto del giudizio).
Commentario • 1
- 1. Art. 537 - Pronuncia sulla falsità di documentihttps://www.filodiritto.com/
1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo. 2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento. 3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/03/2016, n. 13911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13911 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
1.9. IN CALCE ANNOTAZIONE 139 1 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI ZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 729 Dott. DOMENICO GALLO Dott. GIUSEPPE SGADARI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 40063/2015 - Consigliere - Dott. VINCENZO TUTINELLI - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO nei confronti di: LO SCHIAVO AN N. IL 08/02/1946 avverso la sentenza n. 595/2013 CORTE APPELLO di SALERNO, del 07/10/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Belol. che ha concluso per l'emilla menso СРИ Udito, per la parte civile, l'Avv Chirante Ganges dhe siste i Udit i difensor Avv per له гдето ми лого RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Salerno adita dall'imputato, revocava la confisca delle cambiali vincolate nell'ambito del processo conclusosi in primo grado con la dichiarazione di estinzione del reato;
la Corte rilevava che non era stato svolto nessun accertamento volto a verificare la genuinità delle stesse.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Salerno che deduceva violazione degli artt. 240 cod. pen. e 537 cod. pen. Si deduceva che la Corte di appello avrebbe dovuto essa stessa accertare quale giudice della cognizione del secondo grado di giudizio la falsità dei titoli cambiari già sottoposti a confisca con la sentenza di primo grado>> anche in assenza di un accertamento della falsità in primo grado.
3. Il difensore del Lo Schiavo depositava memoria difensiva con la quale instava per la inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso. Si evidenziava come l'accertamento ritenuto necessario dal Procuratore generale non poteva essere effettuato, in quanto l'appello era stato proposto dall'imputato; inoltre si segnalava che esisteva un «provvedimento di rigetto un incidente di esecuzione finalizzato ad ottenere la declaratoria di falsità delle cambiali». CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato.
1.1. L'art. 537 comma 4 cod.proc.pen., come anche la confisca prevista dall'art. 240 comma 2 n. 2) cod. pen tutelano l'interesse collettivo alla eliminazione dal circuito legale degli atti dei quali sia stata accertata la falsità anche nel caso in cui venga pronunciata una sentenza di proscioglimento. La condizione per la dichiarazione di falsità, come per la applicazione della 3 confisca resta, tuttavia, l'accertamento giudiziale della stessa. In coerenza con tale premessa la Corte di legittimità ha stabilito che quando l'azione penale risulti improcedibile non possa essere dichiarata la falsità, né tanto meno essere disposta la confisca, proprio perché l'improcedibilità dell'azione inibisce qualsiasi accertamento (Cass. sez. 5, n. 20734 del 24/03/2010, Rv. 247476; Cass. sez. 3 n. 39891 del 16/05/2014, Rv. 261362). Diversamente quando il reato sia dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione, l'accertamento della falsità non è ab origine inibito come nel caso di azione improcedibile: tale accertamento può invece essere effettuato sia prima che dopo la dichiarazione di prescrizione dato che la confisca prevista 2 dall'art. 240 comma 2 n. 2) cod. pen si configura come misura di sicurezza patrimoniale che "deve" essere applicata anche in assenza di condanna (e che può essere contestata attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione). Prescinde dalla condanna anche la conseguente dichiarazione di falsità prevista dall'art. 537 comma 4 cod. proc. pen. Il collegio condivide, quindi, la giurisprudenza secondo cui con la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, può dichiararsi la falsità di atti, ai sensi dell'art. 537 cod. proc. pen., solo nel caso in cui risulti motivato l'accertamento della falsità. La dichiarazione di falsità non può cioè «essere fatta meccanicamente conseguire, quale inevitabile effetto della causa estintiva, la cui applicazione nulla sta a significare, ne' in ordine alla sussistenza del fatto, ne' in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Cass. sez. 3 n. 7908 del 15/01/2015, Rv. 262516, Cass. 3, n. 47437 del 6.11.2003, Ratano, rv. 227060, Cass. sez. 3, n. 5789 del 18.12.2007 dep. il 6.2.2008, Nappi, rv. 238797; sez. 6, n. 10039 dell'11.12.2008 dep. il 5.3.2009, rv. 243052; sez. 5, n. 48680 del 23.10.2012, Abdelkhali, rv. 254076).
1.3. In conclusione deve ritenersi che quando si proceda per reati di delitti contro la fede pubblica, in caso di dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, sia comunque necessario l'accertamento della eventuale falsità, sia al fine di applicare la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 comma 2 n. 2) cod. pen. che al fine di pronunciare la dichiarazione prevista dall'art. 537 comma 4 cod. proc. pen.
1.4. Nel caso di specie la prescrizione veniva dichiarata in primo grado. Il Tribunale con la sentenza di proscioglimento confiscava le cambiali ai sensi dell'art. 240 comma 2 cod. pen. ritenendo che il loro "uso" costituisse reato, senza ulteriori indicazioni in ordine alla loro falsità. La Corte di appello, adita dall'imputato, ne ordinava la restituzione in quanto non riteneva che dalla motivazione della sentenza di primo grado risultasse accertata la falsità dei titoli vincolati. La decisione impugnata non tiene conto del fatto che il giudizio di secondo grado verteva propria sulla confiscabilità dei titoli, questione che presuppone la valutazione della loro eventuale falsità, devoluta alla Corte di merito con l'atto di appello. Né può ritenersi che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione inibisca la cognizione di merito del giudice di appello. Questa resta integra proprio in relazione ai provvedimenti che il giudice penale deve adottare in caso di proscioglimento, ovvero quelli in ordine alle statuizioni civili (artt. 576 e 578 cod. proc. pen.) ed alla applicazione della misura di sicurezza obbligatoria prevista dall'art. 240 comma 2 n. 2) cod. pen. 3 Sul punto si condivide la giurisprudenza secondo cui «deve essere rivisitata criticamente l'affermazione, formulata in chiave problematica nella decisione n. 5 del 1993 [Cass. sez. un n. 5 del 25/03/1993, Carlea Rv. 193119], a mente della quale "per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale". Infatti, le innovazioni legislative e la successiva evoluzione giurisprudenziale attribuiscono al giudice ampi poteri di accertamento del fatto in una pluralità di ipotesi: 1) pronuncia sull'azione civile conseguente ad impugnazione della parte civile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (art. 576 cod. proc. pen.), anche se nei confronti dell'imputato sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno (Cass., Sez. Un., 29 marzo 2007, n. 27614, Lista, rv. 236537; Cass., Sez. Un., 11 luglio 2006 n. 25083, Negri, rv. 233918; Cass., Sez. 2^, 24 ottobre 2003, n. 897, Cantamessa, rv. 227966); 2) art. 425 cod. proc. pen., comma 4, così come modificato dal D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 2 sexies, comma 1, convertito con modificazioni in L. 5 giugno 2000, n. 144, che prevede uno specifico ampliamento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, il quale può pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione della misura di sicurezza della confisca;
3) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 2, in tema di lottizzazione abusiva che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, prevede l'obbligatorietà della confisca indipendentemente da una pronuncia di condanna, in conseguenza all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto (Cass., Sez. 3^, 21 novembre 2007, n. 9982, Quattrone, rv. 238984; Cass., Sez. 3^, 7 luglio 2004, n. 37086, Perniciaro, rv. 230031); 4) il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, sostituito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, in relazione al quale la giurisprudenza è uniforme nel ritenere che la confisca possa essere disposta, nonostante la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sempre che non venga escluso il rapporto tra la res ed il fatto di contrabbando (Cass., Sez. 3^, 21 settembre 2007, n. 38724, Del Duca, rv. 237924; Cass., Sez. 3^, 26 novembre 2001 n. 4739, Vanni, rv. 221054). Si può, quindi, affermare, recependo il recente insegnamento delle Sezioni Unite che, rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad accertamenti non può affatto considerarsi in linea di principio "anomala"» (Cass. sez. 1, n. 2453 del 04/12/2008, dep 2009, Rv. 243027) 4 1.5. Deve quindi essere affermato che all'impugnazione della sentenza di primo grado limitatamente alla applicazione della confisca di atti ritenuti falsi prevista dall'art. 240 comma 2 n. 2) cod. pen. consegua la necessità che il giudice di appello accerti la eventuale falsità degli stessi, facendo uso dei poteri di cognizione che le sono assegnati e che le risultano specificamente devoluti in seguito all'impugnazione.
1.6.La Corte di appello di Salerno non doveva pertanto limitarsi a ritenere insufficiente l'accertamento emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado, ma doveva piuttosto fare uso degli ordinari poteri di cognizione per effettuare una autonoma valutazione della falsità dei titoli, al fine di decidere se esistevano i presupposti per la applicazione della confisca contestata e della dichiarazione prevista dall'art. 537 comma 4 cod. proc. pen.
1.7. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo esame in coerenza con i principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Così deciso in Roma, il giorno 17 marzo 2016 Il Presidente L'estensore ico GalloDog Anico any alloдево Sandra DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 57 APR. 2016 Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Planelli 5 CORTE SUPREMA DI ZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Carte Suprema di Cassazione - Secondar Sez. Penale- con ordinanza w° 30447/16 del 16/6/2016 depositata il 18/4/2016 : il Ordina la conexione e del - la propria sentenza del 17/3/2016 Rg. 40063/2015 cou l'indicazione come Corte di rinvio della Corte di cappello di Napoli in luogo di altra sezione della Corte di appello di Salerno>>- Rome, SAZIONE 26 LUG 2016 ZI E Il Funzionario Giudiziario Filippo GRECO R P que U S