Sentenza 7 febbraio 2012
Massime • 1
Non sono suscettibili di considerazione nel giudizio di legittimità, nella specie camerale, le memorie e le produzioni difensive intempestivamente presentate per inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 611 cod. proc. pen.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2012, n. 8960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8960 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/02/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO LU Pietro - Consigliere - N. 340
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 25812/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI N. IL 28/04/1940;
avverso l'ordinanza n. 823/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE, del 05/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. DELEHAYE Enrico sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. OSSERVA
Rileva:
1. - Con ordinanza, deliberata il 5 aprile 2011 e depositata il 11 aprile 2011, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e, gradatamente, di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare avanzate dal condannato LU MA, in relazione alla pena principale espianda di due anni e dieci mesi di reclusione, infintagli, giusta sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Trieste, 20 maggio 2010, (di applicazione della pena su richiesta) per i delitti di bancarotta fraudolenta, di appropriazione indebita, di false comunicazioni sociali. Il Collegio ha motivato: il passivo delle società fallite supera i dieci milioni di euro;
il condannato, percettore di pensione di Euro 1.600 (lordi) al mese (e tenuto anche conto della pensione di Euro 800 mensili del coniuge), possiede "un tenore di vita agiato";
difetta il benché minimo accenno alla "rivisitazione critica" della condotta;
a fronte della prospettiva di "una iniziativa risarcitoria per quanto parziale" MA "si è trincerato dietro una situazione di attuale impossidenza"; le condizioni di salute - valutate le patologie da cui l'instante è affetto - "non sono gravi,, ne' richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali"; conclusivamente, apprezzata la gravita dei delitti commessi, la entità della pena da espiare, la carenza di resipiscenza non ricorrono le condizioni per formulare la prognosi positiva di applicazione di alcuna delle misure alternative richieste, laddove è, piuttosto, necessaria l'osservazione intramuraria della personalità, per assicurare la progressiva ed efficace rieducazione si da conferire "significato credibile ad una esecuzione penale esterna al carcere".
2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero dei difensori di fiducia, avvocati Paolo ed Enzo Volli, mediante atto s.d., depositato il 25 maggio 2011, col quale denunzia contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I difensori deducono: immotivata è la prognosi di pericolosità;
MA, settantunenne, all'infuori della pensione (al netto Euro 1.250 mensili), non percepisce alcun altro reddito;
è privo di passaporto;
il fallimento non gli consente di riprendere l'attività commerciale in precedenza esercitata;
le condizioni di vita familiare sono modeste e, certamente, non lussuose;
il dissesto fu cagionato dalla crisi del settore degli spedizionieri nel porto franco di Trieste;
le somme distratte furono utilizzate per consentire la prosecuzione della attività della società, pregiudicata dall'inadempimento dei debitori;
il condannato non dispone di disponibilità per il risarcimento dei danni;
ha già messo a disposizione della curatela le risorse reperite con l'aiuto dei familiari e ha stipulato transazione del 2 dicembre 2010, con ipoteca;
le condizioni di salute sono documentate della certificazione medica in atti;
l'ordinanza impugnata è frutto di errore di giudizio, viziato dalla incompleta ed erronea valutazione delle prove.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data dell'8 ottobre 2010, osserva: i motivi a sostegno del ricorso si risolvono in censure in fatto;
la ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire le vittime si inscrive nel novero degli "elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura".
4. - Con memoria del 6 febbraio 2012, redatta col ministero dell'avvocato Alberto Kostoris, il ricorrente insiste per l'accoglimento della impugnazione e produce relazione sanitaria, recante la data del 25 gennaio 2012 redatta dal dott. Barisani Raffaele.
5. - Il ricorso è infondato.
Deve premettersi che non possono essere presi in considerazione la memoria e la produzione difensive, in quanto sono state intempestivamente presentate con inosservanza del termine dilatorio, stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen.. Nel merito non ricorre vizio alcuno della motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Per il resto i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2012