Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2005, n. 5087
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Sentenza 28 giugno 2005

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Integra il delitto di falso materiale in testamento olografo (artt. 476 e 491 cod. pen.) la redazione di un documento - apparentemente scritto di proprio pugno dal testatore - con l'aiuto materiale di altro soggetto (che gli guidi la mano) in quanto, in tal caso, il documento non è formato, come prescritto dalla legge, esclusivamente dal "de cuius" e, quindi, non è olografo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2005, n. 5087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5087
    Data del deposito : 28 giugno 2005

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