Sentenza 4 ottobre 2012
Massime • 1
La violazione di disposizioni relative alla concreta individuazione del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento non integra la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., una volta che colui che è chiamato a svolgere tali funzioni sia comunque soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione del suddetto organo al procedimento medesimo. (Fattispecie relativa all'esercizio delle funzioni di pubblico ministero nel giudizio d'appello da parte di un sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale designato senza l'osservanza delle disposizioni dettate in materia di applicazione e in assenza dei presupposti per procedere ai sensi dell'art. 570, comma terzo, cod, proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2012, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 04/10/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 2277
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 923/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TR NA N. IL 16/01/1985;
avverso la sentenza n. 32/2010 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 21/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione AN TA - in stato di custodia cautelare in carcere - avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Milano in data 21 giugno 2011 che, a seguito di annullamento con rinvio della cassazione, è stata di parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa dal locale Gup l'1 ottobre 2008.
Era accaduto che il Gup, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputata responsabile - del reato di concorso nella rapina aggravata eseguita, nella notte fra il 12 e il 13 novembre 2007, all'interno dell'abitazione dei coniugi Culturani, presso la quale la stessa ricorrente prestava servizio in qualità di collaboratrice domestica (capo A);
- del reato di concorso in omicidio volontario aggravato di Culturani Marzio, nelle medesime circostanze (capo B). - del reato, altresì di violazione di domicilio in concorso (capo C);
- del reato, commesso in epoca precedente, di furto aggravato di un anello e di un mazzo di carte Cartier (capo P);
- del reato di cui al capo H) in relazione alle illecita detenzione di sostanza stupefacente, fatto accertato nel febbraio 2008. La Corte di assise d'appello, con sentenza del 2009, aveva escluso la responsabilità per un fatto compreso nel capo A) ed escluso una delle due aggravanti del capo D), rimodulando anche l'accertamento del fatto di cui al capo H) e attenuando il trattamento sanzionatorio che veniva portato alla pena finale di anni 20 di reclusione, oltre alla multa.
La Corte di cassazione, con sentenza del 14 aprile 2010, ha annullato la detta sentenza di appello limitatamente alla esclusione del concorso anomalo di cui all'art. 116 cpv. c.p. con riferimento al reato di omicidio in concorso (capo B), rigettando nel resto. La Corte territoriale in sede di rinvio ha riconosciuto la detta attenuante, contestualmente eliminando anche le aggravanti ex art.577 c.p., n. 4 e art. 61 c.p., n. 5, contestate in relazione al reato di omicidio. Ha poi giudicato prevalenti le attenuanti sulle residue aggravanti ed ha determinato la pena residua in anni 16, mesi 6 e giorni 20 di reclusione per i reati unificati nel vincolo della continuazione sub A), B), C) e D), pena che ha sommato a quella per il capo H) cosi pervenendo alla pena complessiva di anni 18, mesi 10 e giorni 20 di reclusione, oltre alla multa.
Deduce la ricorrente difesa, la nullità del giudizio di appello, per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. b), ritualmente denunciata anche nello stesso giudizio di secondo grado.
Osserva di avere ritenuto tale nullità in relazione alla circostanza che, nel giudizio di appello, le funzioni dell'accusa erano state esercitate da un sostituto Procuratore della Repubblica anziché, come previsto dal combinato disposto degli artt. 596 e 598 c.p.p., da un sostituto Procuratore generale.
La Corte d'appello aveva replicato richiamando il disposto dell'art.570 c.p.p., comma 3 che però non sarebbe utilmente invocabile, a parere della difesa, poiché postulerebbe, per la designazione nel processo d'appello del pm che aveva seguito l'accusa nel corso del primo grado, che questi avesse presentato appello contro la sentenza di primo grado: circostanza non verificatasi nel caso concreto. Ed allora la designazione del pm di primo grado nell'espletamento del ruolo dell'accusa in appello poteva trovare giustificazione soltanto nell'istituto dell'applicazione il quale, però, ai sensi del R.D. n.12 del 1941, art. 110, presuppone una procedura complessa non applicata nel caso di specie:
e cioè che vi siano esigenze di servizio imprescindibile e prevalenti, che sia stato acquisito il parere preventivo del consiglio giudiziario e che sia stato sentito lo stesso interessato. Nel caso in esame, la difesa aveva inutilmente tentato anche di acquisire documentazione per constatare l'eventuale sussistenza di esigenze di servizio.
Il danno procurato dalla detta violazione di legge era rappresentato dalla eccessiva personalizzazione dell'accusa.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre dare atto, quanto al fatto processuale, che, come non appare contestato neppure dalla difesa e come si desume chiaramente dalle sentenze delle Sezioni unite n. 45276 del 30 ottobre 2003 (Rv. 226089), nonché n. 6402 del 30/04/1997 (dep. 02/07/1997 ) Rv. 207941, l'istituto della applicazione del magistrato della Procura della Repubblica, presso la Procura generale della Corte d'appello, deve intendersi come ontologicamente distinto sia negli effetti che nella procedura, da quello dell'art. 570 c.p.p., comma 3, utilizzata nel caso di specie, e volto a consentire, su delega del Procuratore generale, soggetta a meri criteri di opportunità, la partecipazione all'appello da parte del rappresentante del pubblico ministero richiedente che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado.
Quanto alle sanzioni processuali sulla eventuale irregolarità nella procedura esecutiva, poi, è fondamentale il rilievo, già espresso più volte da questa corte di legittimità, secondo cui, per analogia con quanto disposto dall'art. 33 c.p.p., comma 2, in ordine alle condizioni di capacità del giudice - alla cui stregua non devono considerarsi ad esse attinenti le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, giudici e collegi - egualmente deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero, e quindi non riconducibile nell'ambito della nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. b), la violazione di disposizioni relative alla individuazione concreta del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento, una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo (Sez. 1, Sentenza n. 5976 del 22/05/1996 Ud. (dep. 12/06/1996) Rv. 205110;
analogamente Sez. 6, Sentenza n. 18178 del 19/11/2002 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 225212, proprio in tema di regolarità della delega del Procuratore Generale;
Sez. 6, Sentenza n. 25679 del 09/01/2003 Cc. (dep. 12/06/2003) Rv. 225863.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2013