Sentenza 24 ottobre 2003
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- 1. Danni cagionati da fauna selvatica: responsabilità la Provincia o la Regione?Accesso limitatoValentino Aventaggiato · https://www.altalex.com/ · 8 novembre 2011
- 2. Responsabilità extracontrattuale, danni cagionati da fauna selvaticaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16008 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1600OM LGT LIANO LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10950/00 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere Cron. 32617 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. 4204 Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Ud. 23/06/03Dott. Italo PURCAR O ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CESI 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MERLINO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALBERTO LUCCHINI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
PROVINCIA LA SPEZIA, con sede in La Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato PIERO BARBIERI, giusta delega in atti;
2003 controricorrente - - 1463 nonchè contro 1 LA FONDIARIA ASSIC SPA;
- intimata avversO la sentenza n. 459/99 del Tribunale di LA SPEZIA, emessa il 27/05/99 e depositata il 04/06/99 (R.G. 785/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/03 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Alberto LUCCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 1997, IU LL convenne in giudizio, in- nanzi al Giudice di Pace di La Spezia, la Provincia di La Spezia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa dell'urto del proprio autoveicolo con un grosso esemplare di cinghiale, uscito improvvi- 1 samente dalla boscaglia, in località Castiglione Vara il 30 ottobre 1995. Dedusse di avere subito lesioni al- la persona e danni alle cose (all'autovettura che con- duceva al momento del sinistro) e, pertanto, chiese che l'evento dannoso venisse ascritto a fatto e colpa della convenuta. 2 Radicatosi il contraddittorio, su istanza della convenuta fu autorizzata la chiamata in giudizio del- 1'A. T. C. (Ambito Territoriale Caccia 1 spezzino), come responsabile del si- - ente indicato dalla convenuta nistro, nonché della società Fondiaria Assicurazioni s. P. a., per avere questa ultima stipulato una polizza assicurativa con la Provincia. Espletata l'istruttoria del caso, il giudice adito, sentenza in data 18 marzo 1998, ritenuta con l'esclusiva responsabilità ex art. 2043 C. C. della Provincia convenuta, la condannò al risarcimento dei danni, nella misura ritenuta di giustizia, nonché la società di Assicurazioni La Fondiaria S. P. a., terza chiamata, a garantire in manleva l'ente assicurato. Con sentenza depositata il 4 giugno 1999, il tribu- nale di La Spezia accolse l'appello proposto in via principale dalla Provincia e, per l'effetto, respinse la domanda del LL, osservando in parte motiva che non sussisteva la legittimazione passiva del men- zionato ente territoriale, atteso che lo Stato assume su di sé la titolarità della fauna selvatica, che CO- stituisce patrimonio indisponibile dello Stato medesi- mo;
la gestione della selvaggina, inoltre, era stata attribuita in via diretta, ratione materiae, con i D. P. R. 15 gennaio 1971, n. 11 e 24 luglio 1977, n. 616, 3 alle Regioni, ma, pur avendo queste ultime delegato i relativi poteri alla Province, siffatta delega non fa- ceva venir meno la legittimazione passiva della Regione nei giudizi aventi ad oggetto fatti coinvolgenti la fauna selvatica. Per la cassazione della suindicata sentenza Giusep- pino LL ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui la Provincia di La Spezia ha resistito con controricorso, mentre l'intimata La Fondiaria Assicura- zioni non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c. C. e in relazione all'art. 360 n. 3 dell'art. 112 c. p. C. c., deduce che il tribunale, ritenendo assorbente c. p. ed esaustiva l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Provincia, aveva omesso di considerare e motivare quanto era stato da sempre dedotto dal ricor- rente medesimo, e cioè la violazione dell'art. 2043 C. C., sotto il profilo che la Provincia, quale proprieta- ria della strada in cui si era verificato l'incidente, non aveva predisposto, pur un presenza della prevedibi- lità dell'evento dannoso, siccome era emerso dall'istruttoria espletata, alcuna misura per eliminare e ridurre la situazione di pericolo, come invece era 4 obbligata a fare. La censura è inammissibile. La doglianza proposta integra una violazione 5 dell'art. 112 c. p. C. e, pertanto, una violazione del- la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 C. p. C. (la quale prevede la nulli- tà della sentenza e del procedimento) e non come viola- zione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sen- si dell'art. 360 n. C. p. c.. Infatti, tali ultime censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza d abbia risolte in modo giuridicamente non corretto la decisione al riguardo resa. Peraltro, ammesso anche che, nella fattispecie, in prime cure fosse stata sollevata, sia pure implicita- mente, dal LL una problematica relativa al men- zionato diverso ed ulteriore titolo di responsabilità dell'ente territoriale convenuto, va rilevato che di tale profilo non si è occupato minimamente il giudice di pace. Dal che consegue che, in sede di appello, il danneggiato, interamente vittorioso in primo grado, pur non avendo l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione la domanda ritenuta sostan- zialmente assorbita о superata dal giudice di primo 5 grado, avrebbe dovuto riproporre espressamente la mede- sima nel giudizio di appello, in modo chiaro e preciso, sì da manifestare in forma non equivoca la volontà di chiederne il riesame al giudice superiore, al fine di evitare la presunzione di rinunzia sancito dall'art. 346 c. P. C.. Invece, su tale punto, certamente fonda- mentale, il ricorrente non ha precisato nel ricorso, come avrebbe dovuto in virtù del principio di autosuf- ficienza del ricorso, in quale parte del giudizio di appello la problematica in questione sarebbe stata sol- levata. Pertanto, anche sotto questo profilo, il motivo in esame deve ritenersi inammissibile. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione della legge 27 novembre 1977, n. 968, della legge Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 C. C., in relazione all'art. 360 C. p. n. 3 e 5, e difetto di motivazione. Deduce che la C. gravata sentenza meritava di essere annullata, per non 3 avere il giudice di appello fatto buon governo e cor- rettamente interpretato le disposizioni di legge rego- lanti la materia, ritenendo con motivazione perplessa ed insufficiente - la carenza di legittimazione passiva Provincia di La Spezia, sulla base due preceden- della ti pronunce di questo S. C.. L'errore che inficiava in radice la sentenza impugnata era costituito dalla non corretta interpretazione della legge quadro sulla cac- cia 27 dicembre 1977, n. 968, coordinata con la legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 della Regione Liguria, da cui si evinceva che la Regione aveva delegato alla Provincia le funzioni in tema di protezione e prelievo venatorio della fauna selvatica. La doglianza non merita accoglimento. L'art. 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 sta- patrimonio tuisce che la fauna selvatica costituisce indisponibile dello Stato, mentre la successiva legge 11 febbraio 1992 n. 157 affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue, secondo una giurisprudenza ormai consolidata di questo S. C., che la Regione, in quanto obbligata ad adotta- re tutte le misure idonee ad evitare che la fauna sel- vatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. cagionati da un animale sel- 2043 cod. civ. dei danni vatico a persone e cose. In tal senso, questo S. C., confermando un prece- dente indirizzo assolutamente pacifico, si è di recente ulteriormente pronunziato, fissando il principio, che deve trovare ulteriore conferma nella fattispecie in esame, secondo cui: "Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 7 febbraio 1992, n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vena- torio") attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla P tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma terzo) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra Regioni Pro- vince e Comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestio- ne, tutela e controllo, riservando invece alle Provin- materia di caccia ece le funzioni amministrative in di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma primo). Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adotta- re tutte le misure idonee ad evitare che la fauna sel- vatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previ- sto da specifiche norme" (sent. n. 13907 del 24 settem- bre 2002). Pertanto, accanto alla responsabilità della Regione non è, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, configurabile una responsabilità della Provincia, atte- so che, già alla stregua delle norme di cui agli artt. 5, 6 e 15 della legge 27 dicembre 1977, n 968, si evin- 8 B ce che sono le regioni tenute ad esercitare le funzioni amministrative in materia di caccia, dovendo predispor- re piani annuali o pluriennali relativi, tra l'altro, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, e provvedere alla gestione sociale del territorio. Co- me già precisato da questa corte con al sentenza 1 ago- sto 1991, n. 8470, la facoltà di delega di alcuni di tali poteri, previsto, tra gli altri, dagli art. 5 e 15 della menzionata legge non fa venir meno la titolarità degli stessi in capo alle regioni, posto che la delega deve essere esercitata nell'ambito delle direttive del- l'ente delegante. Il che è sufficiente per disattendere la tesi sostenuta dal ricorrente. Tesi che si appalesa infondata anche alla luce della legge della Regione Li- guria 1 luglio 1994, n. 29, la quale, conformemente a quanto disposto dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, dopo avere disposto all'art. 1 che "la Regione, nell'ambito delle funzioni che ad essa competono a nor- ma della vigente legislazione e delle direttive comuni- tarie recepite dallo Stato italiano, disciplina la tu- tela della fauna selvatica....", attribuisce la gestione faunistica agli Ambiti Territoriali di Caccia, posti sotto la vigilanza (art. 24 citata legge regionale) della Provincia. Questa ultima, pertanto, secondo quan- to esattamente posto in luce dalla controricorrente, si 9 trova, con riferimento al danno provocato a terzi dalla fauna selvatica, in una posizione del tutto marginale, non avendo competenze legislative né amministrative e non avendo la gestione diretta della fauna medesima. Relativamente ad un sinistro del genere di quello verificatosi nel caso in esame, potrebbe, in astratto, essere configurabile, accanto a quella della Regione, una responsabilità del predetto ente territoriale, in qualità di proprietario della strada, per violazione di norme relative alla manutenzione di una strada, una volta accertato che il sinistro medesimo si sia verifi- cato Su una strada provinciale (cfr. in tal senso, dal ultimo, la richiamata sentenza di questa Corte n. 13907 del 24 settembre 2002). Nella specie, peraltro, per quanto già posto in lu- ce con riferimento al primo motivo del ricorso, la que- stione è stata inammissibilmente proposta in questa se- de di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla va delibera- to con riferimento alla posizione dell'intimata, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del 10 B giudizio di cassazione relativamente alle parti costi- tuite;
nulla per quanto concerne l'intimata non costi- tuita. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2003. Il Consigliere relatore ed estensore سة IlPresidente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT. 2003 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 11