Sentenza 10 luglio 2008
Massime • 1
L'estinzione del reato preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, cod. pen.. (Fattispecie relativa a dissequestro, disposto in sede esecutiva, in favore di imputato di corruzione commessa prima dell'entrata in vigore della L. 29 settembre 2000 n. 300 e dichiarata prescritta).
Commentari • 18
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OSSERVAZIONI A MARGINE SU LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E PRESCRIZIONE CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE PENALI,SENTENZA 30 aprile 2020, n. 13539 Dalle Sezioni unite via libera alla “confisca nomofilattica”, ragionando su “riserva di codice”, relazione “marasca” e valutazione di proporzionalità secondo i principi enunciati dalla Grande Camera nella sentenza del 28 giugno 2018 (Case of g.i.e.m. s.r.l. and others v. Italy) Di LORENZO BRUNO MOLINARO ABSTRACT [En]: This legal paper critically addresses the decision-making process underlying the recent judgment of the united sections of Italian Supreme Court (April 30th, 2020 n. 40380), regarding illegal lotting and confiscation, with particular …
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1. Con la sentenza che qui segnaliamo, la Corte d'assise d'appello di Milano – intervenendo come giudice del rinvio – ha confermato un provvedimento di confisca del profitto del reato, disposto ai sensi dell'art. 240 co. 1 c.p., in un caso nel quale il procedimento a carico dell'imputato si era concluso in appello con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, dopo che era intervenuta in primo grado una sentenza di condanna. La Corte ha pertanto ritenuto applicabile il principio di diritto che le Sezioni Unite Lucci[1] hanno affermato in relazione alla confisca obbligatoria del prezzo del reato ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 1 c.p. e del prezzo e profitto ai sensi …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9 luglio 2020 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gabriella Maria E. avverso il decreto di sequestro preventivo del 3 marzo 2020 finalizzato alla confisca di somme di denaro ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in quanto non ancora eseguito, e rigettato l'impugnazione proposta dalla medesima avverso analogo provvedimento emesso il successivo 22 maggio 2020 finalizzato alla confisca ex art. 240, secondo comma, c.p., avente ad oggetto terreno di proprietà dell'indagata. Entrambi i provvedimenti erano stati adottati, oltre che nei confronti della E., anche nei confronti di Pasquale C., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/07/2008, n. 38834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38834 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2008 |
Testo completo
38834 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Ud. Camera di Cons. Dott. CO MORELLI Presidente
del 10/07/2008 Dott. Giorgio LATTANZI Componente
SENTENZA 19 Dott. Pierluigi ONORATO Componente
N. Dott. Giuliana FERRUA Componente
R.G.N..20536/2007 Dott. Francesco MARZANO Componente
Dott. Giovanni CANZIO Componente Dott. Mario ROTELLA Componente Dott. Vincenzo ROMIS Componente Dott. Franco FIANDANESE Componente rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli,
avverso
1' ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, in data 1° febbraio 2007,
nel procedimento riguardante
De AI CO, n. 16.12.1953
denunziata e il Visti gli atti, l'ordinanza
1
ricorso;
Sentita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Letta la richiesta della Procura Generale presso la
Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con le seguenti argomentazioni: dagli artt. 210 e 236,
comma 2, c.p. si desume che l'estinzione del reato non è ostativa all'applicabilità della confisca e che la frase "è sempre ordinata al confisca" di cui significherebbe all'art. 240, comma 2, che quest'ultima, per tutte le cose di cui ai nn. 1) e
2) del citato art. 240, va disposta in ogni caso,
cioè indipendentemente dall'emissione di quella sentenza di condanna cui, invece, il primo comma dello stesso articolo ancora la confiscabilità
delle cose che servirono furono destinate a 0
commettere reato delle cose che ne sono il e
prodotto o il profitto.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con ordinanza in data 1 febbraio 2007 il G.I.P. del Tribunale di Napoli, investito quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione presentata, ex art. 667, comma 4, c.p.p., dal P.M. contro il provvedimento del 21 luglio 2007 che
2 aveva disposto il dissequestro e la restituzione a
De AI CO di alcuni beni costituenti il prezzo dei reati di corruzione a lui ascritti, in relazione ai quali il G.I.P. del Tribunale di
Napoli, con sentenza in data 11 dicembre 2002,
confermata dalla Corte di Appello della stessa sede in data 12 ottobre 2004, aveva dichiarato non
doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, nulla disponendo in ordine agli oggetti in sequestro.
Con la sua ordinanza il G.I.P. richiamava principi formulati, sia pure incidenter tant um,
dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa
Suprema Corte n. 5 del 25 marzo 1993, Carlea, ritenendo che essi non fossero superati da
successive e convincenti decisioni di segno opposto e che, pertanto, solo le cose oggettivamente potessero essere confiscate anche incriminose assenza di sentenza di condanna, ai sensi del disposto dell'art. 240, comma 2, n. 2, c.p. e non
anche il prezzo del reato di cui al n. 1 dello stesso comma 2 dell'art. 240 c.p..
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
argomentando dal combinato disposto degli artt.
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240, 236 e 210 c.p., in quanto l'art. 236, comma 2,
c.p. prevede espressamente che, nell'ipotesi di confisca, non si applica la norma di cui all'art. 210 c.p., la quale, a sua volta, al primo comma,
prevede che l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, con la
conseguenza, ad avviso del p.m. ricorrente, che la confisca, qualora ne ricorrano gli altri
presupposti, può essere disposta anche in caso di estinzione del reato;
ritenere che, nei casi di proscioglimento, la confisca possa essere disposta solo nelle ipotesi previste dall'art. 240, comma 2,
n. 2, c.p. renderebbe priva di senso la disciplina derogatoria dell'art. 236 c.p.. Inoltre, secondo il p.m. ricorrente, non sarebbe pacifico che la frase
"anche se non è stata pronunciata condanna",
collocata alla fine del n. 2 del comma 2 dell'art. 240 c.p. si riferisca solo alle cose indicate in tale numero e non anche a quelle indicate nel n. 1
del medesimo comma, dovendosi ritenere, al contrario, che tale frase, collocata alla fine del capoverso per mere ragioni espositive, si riferisca ad entrambe le categorie di cose elencate ai nn. 1)
canto,e 2) di detto capoverso;
d'altro diversamente argomentando, non si comprenderebbe
4
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perché l'inciso "in caso di condanna" sia riportato solo nel primo comma di detto articolo, a proposito di altre categorie di cose, e non sia stato
ripetuto anche nel n. 1 del secondo comma.
La I Sezione penale di questa Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato, con provvedimento del
28 marzo 2008 ne disponeva la rimessione alle
Sezioni Unite.
Il provvedimento di rimessione rilevava che
l'orientamento espresso dalla citata sentenza n. 5
del 1993 delle Sezioni Unite, chiamata a decidere del caso particolare della confisca prevista dall'art. 722 c.p. e non della più generale ipotesi disciplinata dall'art. 240 c.p., era stato seguito da pronunce conformi, mentre altre sentenze si erano espresse in modo contrastante. Osservava,
inoltre, che la ratio che aveva ispirato le Sezioni
Unite, cioè il timore di superamento in sede di cognizione о addirittura in sede esecutiva dei
limiti della cognizione, aveva visto con il tempo, attraverso varie modifiche legislative e la evoluzione giurisprudenziale progressivamente abbandonare il "mito" del giudicato, attraverso l'attribuzione al giudice dell'esecuzione di accertamenti ben più pregnanti di quelli della configurabilità astratta del fatto reato.
Il difensore di De AI ha depositato memoria,
nella quale si richiama la nuova disciplina in materia di confisca contenuta negli artt. 322 ter e
335 bis c.p., con specifico riferimento alla
corruzione, reato appunto contestato al De Maio.
che individua quale presupposto Tale disciplina,
legale per l'ammissibilità della misura ablativa, una sentenza di condanna o di applicazione di pena applicabile nel caso di su richiesta, sarebbe specie, pur con riferimento a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, poiché, ai sensi dell'art. 199 c.p. (rectius art. 200 c.p.), in
materia di misure di sicurezza deve applicarsi la normativa vigente al momento della loro esecuzione e non quella in vigore al tempo della commissione del fatto criminoso. Lo anchestesso difensore aggiunge che,
nell'ipotesi in cui si ritenga l'applicabilità nel caso di specie della disciplina generale di cui all'art. 240 c.p., in luogo di quella speciale ex artt. 322 ter e 335 bis c.p., rimane fermo che condizione della operatività della misura di sicurezza della confisca deve essere una sentenza di condanna, con l'unica eccezione delle cose ÷
obiettivamente criminose, poiché l'inciso "anche se non è stata pronunciata sentenza di condanna"
contenuto solo nel n. 2 del comma secondo dell'art. 240 c.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
preliminarmente Osservare che non Occorre
accoglibile la tesi esposta nella memoria
difensiva, che se fondata sarebbe rilevabile applicabilità della nuovad'ufficio, circa la disciplina in materia di confisca dettata dall'art. 322 ter c.p. con riferimento, tra gli altri reati,
alla corruzione, che era stata, appunto, contestata al De AI. Infatti, per espresso disposto dell'art. 15 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che ha introdotto il citato art. 322 ter, la nuova normativa non è applicabile "ai reati commessi
prima del 22 ottobre 2000". Nel caso di specie,
trattandosi di reato commesso in data anteriore a quella da ultimo indicata, deve applicarsi la
normativa generale al tempo vigente, cioè quella di cui all'art. 240, comma 2, n. 1, c.p. .
Ciò osservato, occorre procedere ad una corretta
ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali della Corte Suprema sulla questione sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite.
7 Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte sulla
medesima questione si sono già espresse con la
51 Carlea (rv. 193120). In sentenza 25 marzo n.
verità, le Sezioni Unite erano state chiamate a
sulla interpretazione del disposto pronunciarsi dell'art. 722 c.p., che, con riferimento alle contravvenzioni relative al giuoco d'azzardo,
prevedeva che è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati>>, essendosi manifestato, con
riguardo a tale specifica norma, un contrasto
giurisprudenziale fra la tesi secondo cui essa
sarebbe stata da intendere nel senso della obbligatorietà della confisca anche in caso di
proscioglimento e quella secondo cui
l'obbligatorietà avrebbe comunque dovuto avere come presupposto una pronuncia di condanna. La citata
sentenza delle Sezioni Unite afferma che l'avverbio
"sempre" di cui al citato art. 722 c.p. ha inteso rendere obbligatoria una confisca che altrimenti
sarebbe stata facoltativa>>, ma non sta a significare che la misura deve essere disposta anche nel caso di proscioglimento e in particolare.
nel caso di estinzione del reato>>.
Peraltro, la stessa sentenza ritiene che tale conclusione interpretativa abbia necessità di
del disposto di cui essere saggiata alla luce
all'art. 240 c.p., poiché se la misura della
confisca in caso di estinzione del reato non può
ritenersi legittimata dalla disposizione speciale dell'art. 722 c.p. rimane da chiedersi se la legittimazione non possa tuttavia farsi derivare dalle norme generali sulla confisca>>.
Le Sezioni Unite, quindi, prendono posizione anche su un contrasto giurisprudenziale che esse stesse
rilevano essersi manifestato sulla interpretazione del combinato disposto degli artt. 210, 236, comma
2, e 240, affermando che nei casi dell'art. 240, comma 1, e comma 2, n. 1, come in quello dell'art. 722 c.p., essendo richiesta la condanna, la confisca se il reato è estinto non può essere disposta, mentre a una diversa conclusione deve pervenirsi nel caso dell'art. 240, comma 2, n. 2, che impone la confisca anche nel caso di
proscioglimento>>.
Appare evidente, quindi, che i principi formulati dalla citata sentenza n. 5 del 1993 delle Sezioni Unite sulla questione in esame non possano definirsi in senso proprio un obiter dictum, poiché non sono stati pronunciati in modo incidentale,
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9 occasionale, non necessario alla ricostruzione logica del sistema normativo, bensì come premessa sistematica indispensabile alla soluzione del caso specifico.
La sentenza della Sez. I, 25 settembre 2000, n.
5262, Todesco, (rv. 220007), segnalata nell'ordinanza di rimessione come espressione di contrasto giurisprudenziale, si richiama, senza
autonoma motivazione, ad una non meglio precisata risalente giurisprudenza>>, che si basa sul
combinato disposto degli artt. 236, comma 2, e 210
c.p., ritenendo non conferente il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5 del 1993, poiché essa si riferirebbe al caso particolare della confisca prevista dall'art. 722 c.p.>>. Nessun argomento può trarsi anche dall'altra
sentenza Sez. ས༔ 14 gennaio 2005, n. 6160,
231173, sempre segnalataAndronico, rv. nell'ordinanza di rimessione, quale espressione dello stesso indirizzo interpretativo della citata sentenza Todesco, per avere ritenuto che la morte del soggetto proposto per una misura di
prevenzione, prima della applicazione definitiva della misura personale, non impedisce la confisca dei beni rientranti nella disponibilità del
10 proposto. Infatti, tale sentenza si riferisce alla confisca adottata nel sistema delle misure di prevenzione di cui all'art. 2 ter legge 31 maggio
1965, n. 575, del tutto speciale sia per le
modalità procedimentali che per il fine perseguito dalla confisca, che è quello di eliminare dal
circuito economico beni in disponibilità di
soggetto collegato con organizzazione criminale di stampo mafioso di presunta illecita acquisizione, in modo tale da impedire la riproducibilità,
mediante uso diretto ovvero reinvestimento dei medesimi, di ricchezza inquinata all'origine, di
modo che i beni assoggettati a confisca finiscono con l'essere oggettivamente pericolosi di per sé,
in quanto strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa e dei suoi membri (Sez. I, 13 novembre 1997
26 gennaio 1998, n. 6379, Di Martino, rv.
209556).
Conforme, invece, alla citata sentenza delle
Sezioni Unite n. 5 del 1993 è quella della Sez. VI,
Console, la quale 19 febbraio 2008, n. 27043,
esclude, con riferimento ad un caso di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 319 e prezzo del reato 321 c. p., che la confisca del possa essere ordinata anche in caso di
11 laproscioglimento per prescrizione, poiché
particolare natura dell'oggetto della misura patrimoniale, non illecito di per sé ma per il
collegamento con il reato del quale si considera il presuppone l'accertamento del reato prezzo,
stesso>>.
In mancanza di un effettivo contrasto argomentativo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, non
si può prescindere dal ripercorrere la motivazione della sentenza Carlea, al fine di verificarne la condivisibilità anche alla luce delle successive modifiche normative.
I punti fondamentali della suddetta motivazione sono i seguenti:
a) l'avverbio "sempre", all'inizio del comma 2
dell'art. 240 c.p. ha inteso rendere obbligatoria,
diversamente da quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, una confisca che altrimenti sarebbe stata facoltativa;
b) solo nei casi indicati nel п. 2 del comma 2 dell'art. 240 l'obbligatorietà è destinata ad operare anche se non è stata pronunciata condanna>>;
contrario argomento dall'art. c) non può trarsi
236, comma 2, c.p., che rende inoperanti rispetto
12 alla confisca le disposizioni dell'art. 210, che
l'estinzione del prevedono, tra l'altro, che
reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione>>, poiché
tale previsione normativa si limita ad indicare le disposizioni sulle misure di sicurezza personali che sono applicabili alle misure di sicurezza
patrimoniali (contribuendo a delinearne la complessiva), ma non è diretto a disciplina stabilire i casi in cui queste misure possono essere disposte>>, dovendosi fare capo alle diverse disposizioni speciali, come quella dell'art. 240
c.p., per stabilire di volta in volta se la misura presuppone la condanna o può essere disposta anche in seguito al proscioglimento;
né si può dire che questa interpretazione renderebbe inutile l'art.
236, comma 2, nella parte in cui ha reso inapplicabile alla confisca l'art. 210 c.p., sia
perché in mancanza della disposizione dell'art. 236, comma 2, si sarebbe potuto ravvisare nell'estinzione del reato (analogamente a quanto avviene per altre misure di sicurezza) un ostacolo
alla confisca pure nei casi in cui ne espressamente prevista l'applicazione in seguito al proscioglimento, sia perché avrebbero inciso sulla
13 confisca anche l'amnistia impropria e le cause di estinzione della pena, che invece così sono state
rese inoperanti>>;
d) per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i
limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale, e sotto
questo aspetto è evidente la differenza tra i casi dell'art. 240, comma 2, Il. 2, e gli altri, perché
l'art. 240, comma 2, n. 2, è focalizzato soprattutto sulle caratteristiche delle cose da confiscare, le quali in genere non richiedono accertamenti anomali rispetto all'obbligo declaratoria di estinzione del dell'immediata reato>>.
Orbene, con riferimento all'interpretazione dell'avverbio "sempre" contenuto nel testo della norma in esame, si deve osservare che, sulla base di una normale e diffusa tecnica legislativa, esso
è adoperato per indicare una preclusione alla
valutazione discrezionale del giudice nel potere di disporre la confisca, non certo per porre condizioni previste perun'eccezione alle l'esercizio dello stesso potere nelle singole fattispecie;
anzi, spesso l'avverbio si accompagna e si collega, nella stessa proposizione, proprio al presupposto dell'esistenza di una sentenza di
condanna (si vedano ad es. artt. 270 bis, comma 4,
322 ter, comma 1, 417, 538, 544 sexies, 600
septies, comma 1, c.p., nonché artt. 9, comma 6, L.
14 dicembre 2000, n. 376, in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta
contro il doping, 12 sexies, comma 1, D.L. 8 giugno
1992, n. 306, in materia di criminalità mafiosa, 9
ter, comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, codice
della strada), in taluni casi è addirittura utilizzato come rafforzativo della obbligatorietà,
sempre sul presupposto di una sentenza di condanna
(art. 416 bis, comma 7, c.p.); negli stessi termini, come sinonimo dell'avverbio "sempre" è
talvolta utilizzata la locuzione "in ogni caso"
157, in comma 2, 1. 11 febbraio 1992, n.(art. 28,
materia di caccia).
Deve, pertanto, ritenersi corretta l'interpretazione secondo la quale la formula
normativa è sempre ordinata>> di cui al secondo comma dell'art. 240 c.p. si contrappone a quella può ordinare>> di cui al primo comma, fermo
rimanendo il presupposto nel caso di condanna>>
15 fissato dallo stesso primo comma ed esplicitamente derogato solo con riferimento alle cose di cui al
In altri termini, n. 2 del secondo comma.
"sempre" è finalizzato solo a l'avverbio contrapporre la confisca obbligatoria alla confisca facoltativa, ma non la confisca in presenza o in assenza di condanna.
D'altro canto, non può assolutamente condividersi la tesi secondo la quale l'inciso anche se non è
stata pronunciata condanna>>, contenuto nel n. 2
del comma 2 dell'art. 240 c.p., debba essere riferito anche alla previsione di cui al 11. 1,
poiché in tal modo verrebbe a forzarsi il normale collegamento logico tra le singole proposizioni del testo della norma, per di più inserite in numeri ben distinti, essendo evidente che una normale, non particolarmente specialistica, tecnica legislativa, se avesse voluto riferire l'inciso suddetto ad entrambi i numeri del comma l'avrebbe inserito all'inizio del capoverso, dopo l'altro è
sempre ordinata la confisca>>.
La disposizione dell'art. 236, comma 2, c.p., che rende inapplicabili con riferimento specifico alla confisca le disposizioni dell'art. 210, che prevedono, tra l'altro, che l'estinzione del
16 reato misure didelleimpedisce l'applicazione sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione>>, formula un principio di carattere generale, che lascia,
poi, libero il legislatore di stabilire i casi in cui tale effetto impeditivo si produce anche con
riferimento alla confisca, tanto è vero che è lo stesso articolo 240, al comma 1, c.p., oltre ad una serie di leggi speciali (si vedano quelle sopra citate), a prevedere, appunto, in quali casi necessaria una condanna per ordinare la confisca.
Tale conclusione interpretativa a livello testuale può trovare conferma anche nel sistema legislativo quale risulta innovato dalla legge 29 settembre
300, 2000, n. che ha introdotto l'art. 322 ter c.p., proprio con riferimento ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione contestata al De AI.
Il citato articolo stabilisce che è "sempre" e,
quindi, obbligatoriamente, ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo>>, sul presupposto espresso che vi sia stata condanna o applicazione di pena su richiesta delle
17 parti a norma dell'art. 444 c.p.p..
Con tale normativa il legislatore italiano si è
allineato, sia pure con riferimento ad un ristretto numero di reati, ai dettati internazionali in materia di confisca (Sez. II, 12 dicembre 2006 31
-
gennaio 2007, П. 3629, Ideal Standard Italia), in
particolare prevedendo la confisca per valore.
Dalla disposizione citata si rileva che, pur in un contesto di convenzioni internazionali la cui finalità è quella di potenziare gli strumenti di contrasto alla criminalità, in particolare neutralizzando ogni vantaggio economico derivante da attività criminose, il legislatore ha bensì
esteso la obbligatorietà della confisca anche al profitto del reato, che l'art. 240, comma 1, c.p.
prevedeva come facoltativa, ma ha mantenuto fermo
il presupposto della condanna, prevedendo soltanto l'ulteriore ipotesi della sentenza ex art. 444
presupposto espressamente richiesto anche c.p.p.,
se, per la confisca del "prezzo" del reato.
pertanto, si accede all'interpretazione secondo la quale, sulla base del testo dell'art. 240 c.p., la confisca del prezzo della corruzione poteva prescindere dalla condanna, il legislatore avrebbe reso l'applicazione della confisca più restrittiva
18 di quanto in precedenza previsto, e ciò sarebbe
difficilmente comprensibile in considerazione delle finalità della nuova normativa.
E', invece, più conforme ad una ricostruzione
razionale del succedersi delle leggi ritenere che il legislatore abbia basato il suo intervento
innovativo proprio sul presupposto che non solo il profitto, ma anche il prezzo della corruzione fossero confiscabili solo in caso di condanna,
prevedendo l'ulteriore ipotesi della sentenza ex
art. 444 c.p.p..
Già queste considerazioni sono sufficienti per risolvere la questione di diritto sottoposta a
queste Sezioni Unite, affermando il principio che la confisca delle cose costituenti il prezzo del i reato, prevista obbligatoriamente dall'art. 240, comma 2, n. 1, c.p., non può essere disposta nel caso di estinzione del reato>>.
Occorre, però, ancora osservare che la sentenza
delle Sezioni Unite n. 5 del 1993, cit., ha affermato anche che per disporre la confisca nel caso di estinzione del reato il giudice dovrebbe svolgere degli accertamenti che lo porterebbero a superare i limiti della cognizione connaturata alla particolare situazione processuale>>. Tale
19 !
affermazione, che è ripresa da Sez. VI n. 27043 del
2008, Console, cit., quale motivazione unica della esclusione di confiscabilità del prezzo del reato sentenza di condanna, deve, però,in assenza di
essere aggiornata, anche alla luce di un sistema processuale, che si è sviluppato attraverso
molteplici modifiche legislative ed incisive evoluzioni giurisprudenziali.
Si consideri, in primo luogo, che al giudice sono riconosciuti ampi poteri di accertamento del fatto nel caso in cui ciò sia necessario ai fini di un pronuncia sull'azione civile, tanto che la parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio (art. 576
c.p.p.), con la conseguenza che il giudice può
responsabilità pervenire all'affermazione della
dell'imputato, anche se nei confronti di costui sia dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione,
per un fatto previsto dalla legge come reato, che
giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno (Sez. Un., 29 marzo 2007, n.
27614, Lista, rv. 236537; Sez. Un., 11 luglio 2006 n. 25083, Negri, rv. 233918; Sez. II, 24 ottobre
- 16 gennaio 2004, n. 897, Cantamessa, rv. 2003
20 227966).
Si consideri, ancora, che il comma 4 dell'art. 425
c.p.p., come modificato dall'art. 2 sexies, comma
1, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito con
modificazioni in 1. 5 giugno 2000, n. 144, prevede uno specifico ampliamento dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, il quale può pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche se ritiene proscioglimento dovrebbe conseguireche dal l'applicazione della misura di sicurezza della confisca.
Si consideri, infine, la legislazione speciale,
come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Suprema Corte. Ad esempio, in tema di lottizzazione abusiva, 380,l'art. 44, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n.
stabilisce che il giudice penale dispone la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, con la sentenza definitiva>>, che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva>>. Tale disposizione viene interpretata nel senso che essa prevede
'obbligatorietà della confisca indipendentemente1' da una pronuncia di condanna, in conseguenza all'accertamento giudiziale della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, salvo il caso di
assoluzione per insussistenza del fatto (da ultimo:
- 5 marzo 2008, n. 9982, Sez. III, 21 novembre 2007
Quattrone, rv. 238984; Sez. III, 7 luglio 2004, n.
37086, Perniciaro, rv. 230031).
Ancora si può citare l'art. 301, d.p.r. 23 gennaio
1973, n. 43, sostituito dall'art. 11 1. 30 dicembre
1991, n. 413, che, al comma 1, dispone nei casi di contrabbando è sempre ordinata al confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero profitto>>. il prodotto о il Anche in tale fattispecie la giurisprudenza uniforme nel ritenere che la confisca possa essere disposta sebbene il reato venga dichiarato estinto per prescrizione, sempre che non venga escluso il
rapporto tra la res ed il fatto di contrabbando (da ultimo: Sez. III, 21 settembre 2007, n. 38724, Del
Duca, rv. 237924; Sez. III, 26 novembre 2001 -7
febbraio 2002, n. 4739, Vanni, rv. 221054).
Già questi brevi richiami consentono di affermare che, rispetto all'obbligo dell'immediata declaratoria di estinzione del reato, la circostanza che il giudice possa procedere ad
accertamenti non può affatto considerarsi in linea
22
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ه d principio "anomala".
Né si può trascurare che, come insegna la stessa
Corte Costituzionale (da ultimo sent. n. 85 del
2008) che la categoria delle sentenze di
proscioglimento, a parte quelle ampiamente liberatorie perché pronunciate con le formule il fatto non sussiste>> e l'imputato non lo ha commesso>>, comprende sentenze che, pur non
applicando una pena, comportano in diverse forme
e gradazioni un sostanziale riconoscimento della
-
responsabilità dell'imputato 0, comunque,
l'attribuzione del fatto all'imputato stesso>> e
ciò in particolare vale per le dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione.
Occorre anche considerare, in linea generale, ciò
che la Corte Costituzionale osservava già nei primi anni '60 (Corte Cost. 1961 n. 29; Id. 1964, n. 46)
e cioè che la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto è sempre la privazione di beni
economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a varie finalità, così
da assumere, volta per volta, natura e funzione o
o di misura di sicurezza, ovvero anche didi pena,
misura amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di
23 considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge.
Si comprende, pertanto, come sia ben difficile formulare principi uniformi che valgano per tutte le tipologie legislativamente previste. Soprattutto
in anni recenti, come già osservato da queste
Sezioni Unite (Sez. Un. 27 marzo 2008, n. 26654,
Fisia Italimpianti Spa) sono state introdotte
nell'ordinamento, in maniera sempre più
esponenziale, ipotesi di confisca obbligatoria dei beni strumentali alla consumazione del reato e del profitto ricavato, le quali hanno posto in crisi le costruzioni dommatiche elaborate in passato e la
identificazione, attraverso il nomen iuris, di un istituto unitario, superando così i ristretti confini tracciati dalla norma generale di cui
(si pensi esemplificativamente all'art. 240 c.p.
alla confisca di cui agli art. 322 ter, 600
septies, 640 quater, 644, 648 quater c.p., 2641
c.C., 187 d. lgs. п. 58/198, 44/2° dpr Il.
380/'01) >>.
L'obiettivo perseguito dal legislatore con la
confisca è sempre più quello di privare l'autore del reato dei vantaggi economici che da esso
6
0
1
24 derivano.
Pertanto, considerando l'evoluzione della legislazione in materia e la sempre più ampia utilizzazione dell'istituto della confisca al fine di contrastare i più diffusi fenomeni di
criminalità, si può dire che, in caso di estinzione del reato, il riconoscimento al giudice di poteri dell'applicazione delladi accertamento al fine
confisca medesima non possono dirsi necessariamente legati alla facilità dell'accertamento medesimo e
che, quindi, tale accertamento possa riguardare non solo le cose oggettivamente criminose per loro
intrinseca natura (art. 240, comma 2, n. 2, c.p.),
considerate tali dalma anche quelle che sono
legislatore per il loro collegamento con uno
specifico fatto reato.
Queste considerazioni non consentono di modificare l'interpretazione che ha portato alla formulazione dell'indicato principio di diritto, ma si pongono quale motivo di riflessione per il legislatore,
rimanendo ancora valido il monito di una autorevole dottrina, lontana nel tempo, ma presente nell'insegnamento, secondo la quale è
antigiuridico e immorale>> che il corrotto, non punibile per qualsiasi causa, possa godersi il denaro ch'egli ebbe per ilcommettere fatto obiettivamente delittuoso>>.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10
luglio 2008.
Il Presidente 'estensore
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SEZIONI UNITE PENALI
Depositato in Cancelleria 15 OTT. 2008 H. A M IL PANCELLIERE E DI R ение P U S
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