Articolo 17 del Codice del processo amministrativo
Articolo 16Articolo 18
Versione
16 settembre 2010
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Versione
8 dicembre 2011
Art. 17


Astensione

1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile . ((L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.))
Entrata in vigore il 8 dicembre 2011
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