Astensione
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile . ((L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.))
[…] La potenziale lesività connessa a siffatta compresenza di funzioni è, di volta in volta, neutralizzabile attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, applicabili, tra l'altro, anche al processo amministrativo in base al rinvio operato dagli artt. 17 e 18 del codice del processo amministrativo alle corrispondenti disposizioni (artt. 51 e 52 c.p.c.), se del caso interpretate in modo conforme al significato assunto dell'art. 6 della Convenzione nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. […]
Leggi di più…[…] sotto questo profilo, della garanzia del giudice terzo” ), ma si è poi spinta, nel respingere le censure di illegittimità costituzionale della disciplina di astensione e ricusazione nel processo amministrativo dettata dagli articoli 17 e 18 c.p.a., a negare in radice che un tale vulnus sussistesse nel merito, affermando che “i giudici amministrativi nel loro complesso, come giudice speciale, […]
Leggi di più…REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 16 novembre 2016 NUMERO AFFARE 02020/2016 OGGETTO: Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC; richiesta di parere in ordine allo “schema di regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all'art. 211, comma 2, e 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.; LA COMMISSIONE SPECIALE vista la nota prot. n. 016008 del 28 ottobre 2016, pervenuta il successivo 31 ottobre 2016, con la quale l'ANAC ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; visto il decreto del presidente del Consiglio di Stato n. 146 del 3 novembre 2016, che ha istituito una …
Leggi di più…RITENUTO IN FATTO 1.- Con quattordici diverse ordinanze - tredici emesse da giudici di merito (iscritte ai numeri 201, 222, 232 e 233 reg. ord. del 2024 e ai numeri 4, 5, 8, 10, 17, 18, 20, 25 e 33 reg. ord. del 2025) e una dalla Corte di cassazione (iscritta al n. 50 del reg. ord. del 2025) - vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), che ha abrogato l'art. 323 del codice penale, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione (ordinanze iscritte ai numeri …
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