Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2004, n. 25715
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Sentenza 28 maggio 2004

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L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di quel provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. Pertanto, qualora il P.M. denunci, al fine di ottenerne l'esatta applicazione, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, in tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza in quanto (trattandosi di ricorso per cassazione) nell'eventuale giudizio di rinvio possa raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente l'interesse del P.M. ad impugnare la sentenza che aveva assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, dovendosi escludere tale formula assolutoria, giustificandosi, al contrario, solo un proscioglimento per intervenuta prescrizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2004, n. 25715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25715
    Data del deposito : 28 maggio 2004

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