Sentenza 28 maggio 2004
Massime • 1
L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di quel provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. Pertanto, qualora il P.M. denunci, al fine di ottenerne l'esatta applicazione, la violazione di una norma di diritto sostanziale o processuale, in tanto può riconoscersi la sussistenza di un interesse concreto che renda ammissibile la doglianza in quanto (trattandosi di ricorso per cassazione) nell'eventuale giudizio di rinvio possa raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto, ma anche favorevole. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistente l'interesse del P.M. ad impugnare la sentenza che aveva assolto l'imputato per non aver commesso il fatto, dovendosi escludere tale formula assolutoria, giustificandosi, al contrario, solo un proscioglimento per intervenuta prescrizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2004, n. 25715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25715 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE CHIARA Francesco - Presidente - del 28/05/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 00932
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 041642/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di LECCE;
nei confronti di:
1) AS EN, N. IL 15/10/1946;
avverso SENTENZA del 21/08/2002 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Massimo Fasano del Foro di Lecce che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 21 agosto 2002, la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, il 2 dicembre 2000, con la quale AS AT era stato assolto per non aver commesso il fatto, a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dai reati al medesimo ascritti. La Corte territoriale rilevava, in particolare, che i reati di cui al capo A) erano prescritti alla data in cui il pubblico ministero aveva proposto l'impugnazione (il 24 marzo 2001), posto che il reato di falso era stato commesso il 1 giungo 1993 e sempre nel giugno 1993, per interpretazione in favor, doveva ritenersi consumata anche la appropriazione dell'assegno liquidato dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento in favore della parte offesa, cliente del AS. A proposito, invece, del reato di cui all'art. 486 cod. pen., contestato al capo B), l'appello era reputato inammissibile in quanto il pubblico ministero si era limitato a contestare genericamente la insufficiente motivazione della sentenza impugnata, senza peraltro fornire alcuna indicazione di merito atta a colmare tale lacuna.
Propone ricorso per Cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge. Osserva infatti il ricorrente che, nella specie sussisteva un concreto interesse alla impugnazione da parte del pubblico ministero in relazione alla peculiarità del suo ruolo, mirando essa all'affermazione, rispetto ad una determinata condotta, che gli elementi raccolti erano tali da escludere la formula assolutoria per non aver commesso il fatto, "giustificandosi, al contrario, solo un proscioglimento per intervenuta prescrizione". Quanto al capo B), deduce il ricorrente la erroneità della pronuncia impugnata, giacché è la stessa sentenza della Corte a riconoscere che la decisione di primo grado era assolutamente priva di motivazione sul punto. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti avuto modo di affermare che, avuto riguardo alla natura di parte sui generis del pubblico ministero, pubblica e non privata, ed alla fondamentale funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sancita dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, non v'è dubbio che in tale organo sussista l'interesse ad impugnare ogni qual volta ravvisi la violazione o l'erronea applicazione di una norma giuridica, sempre che tale interesse presenti i caratteri della concretezza e dell'attualità, quando cioè il gravame miri ad un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Al riguardo - hanno sottolineato le Sezioni Unite - non v'è dubbio che un tale interesse, concreto ed attuale, sussiste non solo quando con l'impugnazione il pubblico ministero tende alla modifica della formula di proscioglimento dell'imputato, da quella "perché il fatto non costituisce reato", all'altra dell'insussistenza del fatto o del non averlo commesso, posto che in tal caso sussiste la legittimazione dello stesso imputato, come si desume dall'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., ma anche nell'ipotesi in cui invochi la sostituzione della formula "fatto non costituisce reato" con quella "fatto non preveduto dalla legge come reato". Infatti, in tale ultima ipotesi si sanziona l'esclusione del fatto contestato dal novero dei reati, cioè l'estraneità totale della condotta dall'ambito penalmente rilevante, il che equivale alla affermazione della completa infondatezza dell'accusa sul piano giuridico, che assume quindi, un valore, ai fini del riconoscimento della innocenza dell'imputato, ben maggiore di quello che può attribuirsi all'affermazione della completa infondatezza dell'accusa sul piano giuridico, che assume, quindi, un valore, ai fini del riconoscimento dell'innocenza dell'imputato, ben maggiore di quello che può attribuirsi all'affermazione che il fatto non costituisce reato per mancanza dell'elemento psicologico o per la presenza di una causa di giustificazione, cioè di fattori specifici e contingenti, che ben possono escludere il carattere moralmente e socialmente riprovevole della condotta (Cass., Sez. un., 24 marzo 1995, Boido;
Cass., Sez. 1^, 17 ottobre 2003, Donnarumma;
Cass., Sez. 6^, 2 aprile 1997, Pacifico). Tali essendo i condivisibili approdi della giurisprudenza di legittimità, non v'è dubbio che nella specie, l'eventuale intervento di una causa estintiva, come la prescrizione, non valesse affatto a far venir meno l'interesse (e la legittimazione "concreta") del pubblico ministero ad ottenere una pronuncia "sfavorevole" all'imputato, sicché la pronuncia impugnata si rivela sul punto manifestamente erronea. La sentenza merita di essere annullata anche per ciò che attiene al capo B), posto che le censure svolte al riguardo dal pubblico ministero appellante, lungi dal limitarsi ad una generica contestazione di inadeguatezza dell'apparato motivazionale della decisone di primo grado, aveva puntualmente devoluto all'organo di gravame l'intero corredo accusatorio, sicché il "tracciato" di merito su cui il giudice di appello si sarebbe dovuto pronunciare ove avesse ritenuto - come in effetti ha ritenuto - carente la motivazione della sentenza di primo grado, era stato nella specie più che adeguatamente scolpito dal pubblico ministero appellante.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Tarante, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004