Sentenza 19 novembre 2002
Massime • 1
Non è riconducibile nell'ambito della nullità prevista dall'art. 178 lett. b) cod. proc. pen., la violazione di disposizioni relative all'assegnazione dei procedimenti, atteso che, analogamente a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., non attengono alla capacità del soggetto investito di funzioni giudiziarie la violazione di regole relative all'assegnazione dei processi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2002, n. 18178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18178 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco Presidente del 19/11/2002
1. Dott. DERIU Luciano Consigliere SENTENZA
2. Dott. MANNINO Saverio Felice Consigliere N. 2670
3. Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PICCININNI Carlo Consigliere N. 45016/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- AR AL, nato il [...] a [...], parte offeso ricorrente;
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Cagliari 20 aprile 2001 nel procedimento n.2335/00 R.G.N.R. e n 184/01 G.I.P. a carico di:
- CI AN, nato il [...] a [...], indagato per i reati previsti dagli artt. 368 e 595 c.p.. Lette la memoria difensiva e le note d'udienza dell'avvocato dello Stato Maurizio GRECO;
Letta la memoria difensiva del ricorrente AL AR;
Letta la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Francesco Mauro IACOVIELLO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari 20 aprile 2001 nel procedimento n.2335/00 R.G.N.R. e n. 184/01 G.I.P. a carico di AN CC, indagato per i reati previsti dagli artt. 368 e 595 c.p., ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa AL AR, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 7 R.D. 30 dicembre 1941 n. 12 (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) e nullità del decreto perché dagli atti del procedimento non risulta l'assegnazione del procedimento al P.M.;
nè sul punto vi è pronuncia del G.I.P. benché si tratti di questione preliminare rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
2. Violazione degli artt. 405, 412 e 127 c.p.p., perché il G.I.P. si è pronunciato su una richiesta di archiviazione tardivamente proposta dopo sei mesi dall'iscrizione del procedimento;
3. Violazione degli artt. 375, 64, 65 e 329 in rapporto agli artt. 177 e sgg. c.p.p. da parte del P.M., illustrata nell'atto di opposizione e rilevabile d'ufficio e su eccezione della parte offesa ai sensi degli artt. 180-182 in rapporto all'art. 178 lett. b) e c) c.p.p.;
4. Violazione dell'art. 410 c. 4 c.p.p. (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) perché il G.I.P. ha provveduto con decreto senza motivare, oltre che sull'inammissibilità dell'opposizione anche sull'infondatezza della notitia criminis;
5. Violazione degli artt. 410, 409 e 127 c.p.p. (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) perché il G.I.P. ha dichiarato irrilevanti e non pertinenti i temi e i mezzi di prova indicati dal ricorrente senza fissare l'udienza camerale, in violazione del contraddittorio;
6. Violazione degli artt. 410 e.2 e 408 c.p.p. (art. 606 lett. b), c) ed e) c.p.p.) perché, con vizio di motivazione deducibile avverso il decreto di archiviazione, il G.I.P. si è limitato ad asserire che gli ulteriori mezzi dedotti dal ricorrente sarebbero stati non validi e superflui, senza motivare tale affermazione in rapporto alla reale portata delle deduzioni, precise e circostanziate, del ricorrente;
7. Violazione degli artt. 410 c. 2 e 409 c. 5 e 125 c.p.p. (art. 606 lett. b) e c) c.p.p.) perché il G.I.P. si è limitato ad asserire l'infondatezza della notizia di reato tenendo conto soltanto di quanto affermato dal P.M., senza prendere in considerazione quanto è stato diffusamente illustrato dal ricorrente nella denuncia e nell'opposizione.
Riguardo al primo motivo di ricorso si osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la violazione delle disposizioni che disciplinano l'assegnazione di giudici a determinate funzioni o uffici non determina nullità ex art 178, ci, letta) c.p.p., per il disposto dell'art. 33, c. 2, dello stesso codice, per il quale non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari ed alle sezioni di tali uffici, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, in conformità anche alla giurisprudenza costituzionale in materia (sent. n. 419 del 1998) (Cass., Sez. 6^, 16 maggio 2001 n. 23656, ric. Cossidente;
v., anche, Cass., Sez. 6^, 15 ottobre 1998 n. 2959, ric. Mercadante AM e altri).
Per analogia con quanto disposto dall'art. 33 c. 2 c.p.p., in ordine alle condizioni di capacità del giudice - alla cui stregua non devono considerarsi ad esse attinenti le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni di essi, sulla formazione dei collegi e sull'assegnazione dei processi a sezioni, giudici e collegi - egualmente deve ritenersi estranea alla materia della capacità o legittimazione del pubblico ministero, e quindi non riconducibile nell'ambito della nullità di cui all'art. 178 lett. 6) c.p.p., la violazione di disposizioni relative all'individuazione concreta del rappresentante della pubblica accusa nel procedimento, una volta che chi svolga tali funzioni sia comunque in generale un soggetto investito delle relative attribuzioni e che sia garantita la partecipazione di detto organo al procedimento medesimo (Cass., Sez. 1^, 22 maggio 1996 n. 5976, ric. P.M. in proc. Parodo). Pertanto la nullità eccepita è del tutto priva di fondamento. Anche la violazione eccepita col secondo motivo di ricorso è inconsistente.
In materia di termini di durata massima delle indagini preliminari la sanzione di inutilizzabilità degli atti ai sensi del terzo comma dell'art. 407 c.p.p., riguarda unicamente il compimento di indagini svolte dal P.M. nel periodo compreso tra la scadenza del termine massimo delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio. La "ratio" di essa infatti è di impedire al P.M. che non abbia esercitato l'azione penale nei termini fissati di proseguire indagini utili ai fini dell'azione stessa, avendo egli viceversa il dovere di trasmettere gli atti al G.I.P. con richiesta di archiviazione o di decreto penale, ovvero di emissione del decreto di citazione a giudizio (Cass., Sez. 5^, 30 aprile 1998 n. 2687, ric.
Dell'Orto G.). Nel caso in cui il pubblico ministero non eserciti l'azione penale o non richieda l'archiviazione nel termine previsto dalla legge la conseguenza prevista è l'avocazione del procuratore generale ai sensi dell'art. 412 c.p.p., per cui la proposizione della richiesta di archiviazione dopo la scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 405 c.p.p. e prima che il procedimento venga avocato costituisce una mera irregolarità, che non pregiudica gli effetti dell'atto e preclude l'avocazione, fatta salva naturalmente la disposizione di carattere generale che la rende possibile in caso di non accoglimento della richiesta e di fissazione dell'udienza in camera di consiglio da parte del giudice per le indagini preliminari ai sensi degli artt. 409 c. 2 e 3 e 412 c.2 c.p.p.. Nella specie, l'intempestività della richiesta di archiviazione risulta, quindi, del tutto ininfluente. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La norma dell'art. 375 c.p.p., concernente l'invito alla persona sottoposta alle indagini preliminari a rendere l'interrogatorio, e quelle degli artt. 64 e 65 c.p.p., riguardanti rispettivamente le regole generali per l'interrogatorio e l'interrogatorio nel merito, sono dettate nell'interesse dell'indagato e pertanto la persona offesa non è legittimata a farne valere l'omessa osservanza in contrasto con l'interesse dell'indagato stesso, il quale potrebbe rinunciarvi dando luogo alla sanatoria prevista dall'art. 183 lett. a) c.p.p.. Il quarto e il quinto motivo sono anch'essi infondati, perché il provvedimento del G.I.P. è motivato con riguardo tanto all'ammissibilità dell'opposizione quanto all'infondatezza della notitia criminis, per cui deve ritenersi corretta la procedura seguita di archiviazione de plano, senza fissare l'udienza in camera di consiglio (v., per tutte, Cass., Sez. 1^, 17 gennaio 1999 n. 754, ric. Orioli e altri). È, invece, fondato il sesto e, nei limiti in questo tracciati, anche il settimo motivo. Infatti, secondo la norma dell'art. 410 c. 2 c.p.p. il giudice delle indagini preliminari dichiara inammissibile l'opposizione della persona offesa dal reato e dispone l'archiviazione degli atti del procedimento con decreto motivato e l'obbligo di motivazione non può considerarsi adempiuto con la mera enunciazione dei temi della decisione e della soluzione a essi data, senza un esame critico delle questioni poste dall'opponente dal quale emergano le ragioni concrete che conducono, logicamente ed in fatto, all'inammissibilità dell'opposizione e all'infondatezza della notizia criminis.
Non è perciò legittimo e dev'essere quindi annullato il decreto con cui il g.i.p. dichiari l'inammissibilità dell'opposizione affermando semplicemente che l'opponente non ha dedotto ulteriori temi di indagine, ma si è limitato a confutare le argomentazioni poste a sostegno della richiesta di archiviazione del pubblico ministero perché gli atti di indagine da lui indicati non appaiono idonei ad aggiungere elementi rilevanti ai fini del decidere ma solo a ribadire e rafforzare le confutazioni stesse, senza che lo stesso giudice indichi i motivi specifici che sorreggono in concreto questa valutazione;
e, allo stesso modo, ritenga l'infondatezza della notizia di reato con la mera dichiarazione di condividere i motivi posti a fondamento della richiesta del p.m. genericamente richiamati e l'elemento soggettivo dei reati ipotizzati evidentemente assente, senza anche in questo caso compiere un'analisi critica che giustifichi, pur nella legittimità del rinvio formale alle ragioni addotte nella richiesta di archiviazione, le determinazioni adottate.
Nella specie, pertanto, il decreto impugnato, che incontra le censure come sopra mossegli dal ricorrente, dev'essere umiliato senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2003