Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2002, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 047 39402 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro;
Trattamento di five rapports Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 14600/97 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 10759 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere ha pronunciato la seguente 12 SENTENZA sul ricorso proposto da: - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS S.P.A TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante Lungotevere LRE MICHELANGELO 9, presso lo studio in . ROMA dell'avvocato MORRICO ENZO, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GR AN, RI CARMELO, RICCIARDIELLO BASILIO, IMPELLIZZERI VINCENZO, RICCIO AN, DI 2001 FEDE VITTORIO, LA ROSA GIUSEPPE;
- intimati 5243 -1- . avversO la sentenza n. 3051/96 del Tribunale di CATANIA, depositata il 06/11/96 R.G.N. 14600/97 2418/95 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con separati ricorsi, successi- vamente riuniti, AN RR ed altri lavoratori già dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato convenivano davanti al Pretore di Catania il medesimo Ente e 1' Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) e chiedevano dichiararsi la necessaria inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita loro erogata al momento del collocamento a riposo, di tutti i miglioramenti economici spettanti al personale nel triennio 1987-1989, ancorchè essi ricorrenti fossero cessati dal servizio nel corso dei dello stesso triennio, con la condanna convenuti al pagamento delle relative differenze;
che, costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestavano la fondatezza delle pretese avver- sarie;
che con sentenza del 10 maggio 1994 il Pretore, disattesa l'eccezione pregiudiziale, rigettava le domande;
che questa pronuncia, impugnata da tutte le parti, veniva riformata con sentenza del 6 novembre 3 1996 dal Tribunale di Catania, il quale, con riferimento agli attuali intimati, disattendeva la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, di nuovo prospettata dall'Ente (nel frattempo trasformato in s.p.a. Ferrovie dello Stato), e dichiarava il diritto, spettante ai lavoratori, di ottenere la riliquidazione della indennità di buonuscita in base alla loro pretesa;
che contro questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato;
che gli intimati non svolgevano attività difensiva;
che la causa veniva rimessa alle Sezioni Unite per la decisione del primo motivo del ricorso, con il quale veniva di nuovo prospettata l'eccezione di giurisdizione del giudice ordinariodifetto di (art. 142 disp. att. cod. proc. civ.); che con sentenza del 12 novembre 2001 n. 14028 le Sezioni unite dichiaravano la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimettevano gli atti a questa Sezione lavoro per l'esame del secondo motivo di ricorso.
Considerato che
con tale motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 1. 14 dicembre 1973 n. 829, il quale prevede che la indennità di buonuscita, allora corrisposta ai ferrovieri dell'OPAFS, sia calcolata "sull'ultimo stipendio mensile"; che, sempre secondo la ricorrente, poiché il contratto collettivo di lavoro pro tempore vigente determinò le retribuzioni per un triennio con aumenti graduati di anno in anno, l'indennità spettante al lavoratore posto in quiescenza nel corso del triennio andrebbe calcolata sull'ultima retribuzione effettivamente percepita, senza includere nella base di calcolo gli aumenti che sarebbero spettati in caso di prolungamento del servizio fino alla scadenza del triennio;
che il motivo è fondato;
che, come più volte ha affermato questa Corte, l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dalla OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera ex lege n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, dev'essere commisurata, ai sensi dello art. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del l'erogazione dell'indennità in dipendente, poiché 5 misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
che pertanto non sono computabili nell'inden- nità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi (Cass. 18 aprile 2000 n. 5042, 23 giugno 2000 n. 8558); che da questa consolidata giurisprudenza non è ora motivo di discostarsi;
che di conseguenza, accolto il motivo di cassata ricorso, la sentenza impugnata dev'essere in mancanza di necessari ulteriori accertamenti e, di fatto, la domanda proposta in primo grado dagli attori va rigettata ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.; che le oscillazioni della giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di tutto il processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel proposta con l'atto merito, rigetta la domanda introduttivo del giudizio;
spese compensate per l'intero giudizio. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2001 Il Presidente: Vulini novi Gum. Il Cons. estensore: Federico Roselli IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 3 APR. 2002 IL CANCELLIERE ' D , O L L S O S B A I T T D , R * A A ' A * S T L E S L * P E S O * I D P 8 N I M . I S I 1 G N 1 O A E D A S E D I E G T E A G , N E E O O S T L R E T T I S R A I I G L D L E R E O D 7