Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2005, n. 40921
CASS
Sentenza 26 ottobre 2005

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Nel caso in cui sia contestato in udienza un nuovo reato, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione in relazione a tale nuova contestazione, ben potendo limitarsi ad estendere nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi" che al "petitum".

Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (2634 cod. civ.) e dell'appropriazione indebita (646 cod. pen.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice "vantaggio" in luogo del "profitto". L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della "deminutio patrimonii" e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2005, n. 40921
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40921
    Data del deposito : 26 ottobre 2005

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