Sentenza 26 ottobre 2005
Massime • 2
Nel caso in cui sia contestato in udienza un nuovo reato, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione in relazione a tale nuova contestazione, ben potendo limitarsi ad estendere nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla "causa petendi" che al "petitum".
Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (2634 cod. civ.) e dell'appropriazione indebita (646 cod. pen.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice "vantaggio" in luogo del "profitto". L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della "deminutio patrimonii" e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/10/2005, n. 40921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40921 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/10/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 1154
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 10175/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN GL CO;
AN RO;
avverso la sentenza in data 13/12/2004 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. GERACI V., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi il difensore delle parti civili SA s.p.a. e OG s.p.a. avv. Severino P.;
uditi i difensori degli imputati Avv. Amati V. per IS, Avv. Coppi F. e Lanzi A. per CI GL;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto del giudice per le indagini preliminari in data 30.11.1998 CO CI GL e RO IS venivano rinviati a giudizio in ordine a varie imputazioni di falso in bilancio ex art. 2621 c.c., appropriazione indebita e finanziamento illecito ai partiti politici.
Più specificamente, secondo quanto emergere dalla rubrica riportata nell'intestazione della sentenza di primo grado, era ascritto ai predetti di essere concorsi con amministratori e dirigenti anch'essi imputati, agendo quali fiduciari occulti di questi ed allo scopo di mascherare la creazione di fondi extracontabili, nella falsificazione dei bilanci delle società UO PI (capo 1), OG (capo 7), SA (capo 10) e AQ (capo 40) facenti parte del gruppo ENI, falsificazione realizzata di norma mediante l'esposizione di costi fittizi attraverso la predisposizione di contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizio solo apparentemente rese da società estere riferibili o gestite dal CI GL e dal IS ovvero mediante operazioni di sovrafatturazione con le medesime o con controllate estere, in guisa tale da giustificare pagamenti di ingenti somme di denaro in favore di detti soggetti esteri (fatti compresi fra il 1984 ed il 1993); nonché di essersi con tali modalità appropriati, pure in concorso con amministratori e dirigenti, le disponibilità di denaro così artificiosamente create (capi 3, 9, 11, 41), ad esclusione tuttavia delle somme in uscita da SA e OG destinate all'illecito finanziamento di alcuni partiti politici.
2. Nel corso del giudizio di primo grado, per quanto qui interessa:
- veniva pronunciata nei confronti di tutti gli imputati sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati di finanziamento illecito dei partiti per intervenuta prescrizione (ud. 04/04/2000); erano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti, con riduzione della lista proposta dal CI GL perché "ritenuta sovrabbondante su alcuni temi di prova" e conseguente esclusione dei testi RI, D'SO, LI, AR e AR (ud. 12/05/2000);
veniva parzialmente rigettata la richiesta di produzione documentale avanzata dal medesimo imputato (ord. 18/10/2001, pronunciata fuori udienza); era rigettata l'eccezione di inutilizzabilità del materiale acquisito mediante rogatoria e depositato dal pubblico ministero (ord. 12/11/2001); a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 61 del 2002 di riforma dei reati societari, il pubblico ministero procedeva a modifica delle originarie contestazioni relative al delitto di cui all'art. 2621 c.c., ed il Tribunale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pronunciava sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati essendo intervenuta la prescrizione ovvero di assoluzione con la formula perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato in ordine a tutte le imputazioni di falso in bilancio (udd. 03/07 e 11/11/2002);
il Pubblico Ministero chiedeva che (testualmente dal verbale) "l'ipotesi di reato di appropriazione indebita nei confronti di IS RO e CI GL sia modificata", nonché "di unificare i reati sub 3, 9, 11 e 41 in un unico capo 3, contestati esclusivamente a CI GL e a RO IS"; capo 3 contenente, in luogo di quella di cui agli artt. 646 e 110 c.p., art. 61 nn. 7 e 11 c.p., l'imputazione di concorso in ricettazione aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p., per avere essi ricevuto ed occultato in concorso i fondi provento dai delitti di appropriazione indebita commessa dagli amministratori delle anzidette società del gruppo ENI, senza più alcun riferimento tuttavia all'esclusione dall'oggetto del reato delle somme asseritamente destinate al finanziamento dei partiti politici (ud. 31/01/2003);
- venivano rigettate sia l'opposizione degli imputati alla nuova contestazione, fondata sulla dedotta ricorrenza dell'ipotesi del fatto nuovo disciplinata dall'art. 518 c.p.p., sia la richiesta difensiva di ammissione di testi sui fatti oggetto della stessa (ud. 28/03/2003).
3. In data 15/07/2003 il Tribunale pronunciava sentenza con la quale, in estrema sintesi, apprezzata come rituale la complessiva riformulazione dell'imputazione ed in particolare valutata legittima perché effettuata ai sensi dell'art. 517 c.p.p. la contestazione suppletiva inerente a condotte non precedentemente comprese nel decreto di rinvio a giudizio, nonché ritenuta la propria perdurante potestà cognitiva su quelle, pur contemplate in quest'ultimo, che non erano state riprodotte dal Pubblico Ministero nella nuova enunciazione dei capi d'accusa (f. 77), individuava i fatti penalmente rilevanti (testualmente) nelle "sole vicende in cui si è ritenuta provata una ingiustificata distrazione di risorse aziendali direttamente in favore di CI GL e di suoi complici, con uno specifico tornaconto personale degli amministratori rappresentato da più o meno cospicue donazioni accreditate da CI sui loro conti, nonché per la parte riservata al finanziamento ai partiti a necessaria tutela ... della conservazione dei propri posti di potere" (f. 138) e qualificava gli stessi fatti come appropriazione indebita, commessa in concorso con gli amministratori, aggravata ai sensi degli artt. 112 n. 1 c.p., (circostanza valutata come contestata in fatto) e 61 nn. 7 e 11 c.p.; dichiarava gli imputati qui ricorrenti colpevoli dei reati - come sopra qualificati - di cui ai capi 11 del decreto di rinvio a giudizio e 3 della contestazione suppletiva in relazione alla vicenda SA, limitatamente all'appropriazione di un complessivo importo di L. 29 miliardi e 300 milioni relativo a somme provenienti da pagamenti formalmente imputati alle commesse specificate in dispositivo, 9 del decreto di rinvio a giudizio e 3 della contestazione suppletiva in relazione alla vicenda OG, limitatamente all'appropriazione di un complessivo importo di L. 91 miliardi, relativo a somme provenienti da pagamenti formalmente imputati alle commesse specificate in dispositivo, 41 del decreto di rinvio a giudizio e 3 della contestazione suppletiva in relazione alla vicenda AQ, limitatamente all'appropriazione di un complessivo importo di L. 214.978.000 relativo al pagamento effettuato in favore di Interpipe Service;
li condannava alla pena ritenuta di giustizia, ritenuta la continuazione, nonché al risarcimento dei danni ed al pagamento di una provvisionale in favore delle parti civili costituite;
li assolveva dalle restanti imputazioni con le formule per non aver commesso il fatto ovvero perché il fatto non sussiste;
dichiarava n.d.p. in ordine ai fatti antecedenti al 24/10/1989 perché in parte già oggetto di decreto di archiviazione del G.I.P. di Milano in data 01/07/1996 ed in parte estinti per amnistia.
4. Avverso tale decisione proponevano appello gli imputati CI GL e IS;
la Corte di merito rigettava entrambi i gravami in relazione alle dedotte questioni processuali ed all'affermazione di responsabilità con le conseguenti statuizioni civili, provvedendo tuttavia ad una più favorevole determinazione della pena.
5. Con il ricorso per Cassazione l'imputato CO CI GL denuncia a mezzo dei difensori:
1^ motivo:
- mancanza della motivazione, e conseguente violazione dell'art. 111.6 Cost. e art. 125.3 c.p.p., in relazione all'intero impianto della sentenza impugnata;
lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia a più riprese richiamato e fatto propri, senza neppure enunciarli, gli argomenti del Tribunale, erroneamente adducendo a giustificazione di siffatto procedere la legittimità della motivazione per relationem;
rileva in proposito che il rinvio alla precedente decisione da parte del giudice dell'impugnazione non possa mai vanificare il mezzo di gravame omettendone la verifica di fondatezza, come è invece accaduto nella specie con riguardo alle richieste difensive di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed ai precisi motivi di censura che erano stati dedotti sia avverso le ordinanze dibattimentali - anch'esse impugnate concernenti le nuove contestazioni e la relativa richiesta di prova, sia avverso la ricostruzione dei flussi di denaro operata dal Tribunale. La doglianza, che investe globalmente la decisione impugnata con riferimento alla struttura del suo intero apparato argomentativo, non può essere apprezzata ex se, ponendosi essa quale sostanziale premessa ed anticipazione di censure successivamente e più precisamente riproposte nello sviluppo dell'atto di gravame: censure che saranno pertanto esaminate con riferimento ai singoli punti della sentenza impugnata da esse specificamente attinti. Si può solo osservare fin d'ora che se è esatta l'affermazione del ricorrente secondo cui la motivazione per relationem non può condurre a vanificare il mezzo di impugnazione, è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato (sez. un., 04/02/1992, Musumeci, rv 191229; sez. 1^, 26/06/2000, Sangiorgi, rv 216906) il principio della integrazione reciproca fra la sentenza di primo grado e quella di appello che si pronunci in conformità, sicché entrambe contribuiscono a formare un unicum organico ed inscindibile espressivo della volontà del giudice il quale, in sede di gravame, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che anche attraverso una valutazione globale delle stesse egli spieghi adeguatamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dovendosi in tal caso ritenersi disattesa ogni singola doglianza che, anche se non espressamente confutata, sia logicamente incompatibile con la complessiva - da intendersi nel senso testè precisato - giustificazione della decisione (sez. 2^, 10/11/2000, Gianfreda, rv 218590). In quest'ottica saranno quindi esaminati gli ulteriori motivi. 2^ motivo:
- violazione dell'art. 521 c.p.p. e conseguente nullità ai sensi dell'art. 522 c.p.p.; premesso che nel giudizio di primo grado è stata pronunciata nei suoi confronti sentenza di condanna per vari reati di appropriazione indebita in concorso con dirigenti di società del gruppo ENI, e ciò nonostante la contestazione finale effettuata dal pubblico ministero ed esplicitata nel "capo 3" di imputazione avesse ad oggetto la commissione di "atti di ricettazione continuata", rileva il ricorrente come la Corte di appello non abbia fornito corretta risposta alla censura secondo cui, in tal modo, si è istituzionalizzata la contestazione alternativa, ben al di là di quei limiti, anche cronologici (segnatamente con riferimento all'obbligo del P.M. di operare nel corso del dibattimento la scelta definitiva tra le varie imputazioni) in cui è pur ammessa da una parte della giurisprudenza;
osserva, altresì, come il giudice possa attribuire una diversa qualificazione giuridica al fatto a condizione che esso rimanga identico per condotta, evento ed elemento psicologico: identità non rinvenibile nel rapporto fra l'ipotesi di ricettazione e quella di appropriazione indebita dalla quale provenga l'oggetto materiale della ricettazione, e come non valga in proposito argomentare circa l'occasione di difendersi comunque avuta dall'imputato, giacché la contestazione alternativa, ovvero l'accusa generica, mina il diritto di difesa in quello che è il suo momento culminante, e cioè la discussione finale.
La doglianza è infondata;
non è infatti rinvenibile nella vicenda processuale la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza di cui in sostanza si duole il ricorrente, sicché del tutto corretta si palesa sul punto la decisione impugnata. Ed invero si è in presenza del difetto di necessaria correlazione tra fatto contestato e sentenza (con la conseguente nullità comminata dall'art. 522 c.p.p.) quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto dal giudice si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in un rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, che viene così posto di fronte ad un fatto radicalmente nuovo rispetto al quale non ha avuto alcuna possibilità di effettiva difesa (sez. un., 19/06/1996, Di Francesco, rv 205619; sez. 1^, 27/10/1997, Carelli, rv 208935); ciò che non si è verificato nel caso di specie in quanto, come esattamente sottolineato dalla Corte di appello, la condotta materiale oggetto della contestazione suppletiva effettuata dal pubblico ministero sub specie di ricettazione "è quella di avere ricevuto somme di denaro sottratte alle società del gruppo ENI sulla base di accordi con gli amministratori delle predette" (f. 13^). L'esattezza sotto il profilo giuridico e fattuale di tale affermazione si coglie anche ad un semplice esame della formulazione della nuova rubrica di cui al capo 3) nella quale, se pure si descrivono in dettaglio le attività di ricezione e successiva movimentazione ai fini dell'occultamento delle somme fuoriuscite dalle casse degli enti, è testualmente specificato in premessa che tutte le operazioni OG, SA e AQ si svolsero "a seguito di accordi con gli amministratori": nessuno stravolgimento del fatto - necessariamente da intendersi come accadimento materiale e non come figura astratta di reato - si è dunque verificato nel momento in cui i giudici di merito (v. anche sentenza di primo grado, f. 130) hanno ritenuto che gli imputati, mercè gli accordi volti alla ricezione ed occultamento di cui in rubrica, non si siano semplicemente intromessi nella vicenda per assicurare e gestire i profitti illeciti ma abbiano in realtà prestato un contributo causale alle specifiche operazioni volte alla consumazione del reato di appropriazione: e ciò sulla base della logica valorizzazione della circostanza fattuale, sulla quale la difesa ha sempre avuto modo di confrontarsi con l'accusa costituendo essa il fulcro dell'accertamento processuale, che tutti i pagamenti in contestazione siano stati effettuati in esecuzione puntuale di precedenti contratti con società del cd. sistema PB, nonché dell'altrettanto ineccepibile conclusione della coincidenza logica e cronologica fra fuoriuscita delle somme dalle casse degli enti, attuata con il necessario apporto dell'imputato mediante la predisposizione delle operazioni fittizie, e consumazione del reato appropriativo. Nessun margine di operatività nelle decisioni di primo e secondo grado è stato dunque consentito alla denunciata contestazione alternativa, atteso che il nucleo essenziale dell'addebito rivolto al CI GL ed al suo collaboratore IS (predisposizione, in accordo con gli amministratori delle società ENI, di operazioni fittizie preordinate alla fuoriuscita dalle casse degli enti di ingenti somme di denaro) non è mai sostanzialmente mutato;
e per la stessa ragione, nessun recupero della precedente imputazione in violazione del diritto al contraddittorio è stato compiuto allorché nei fatti contestati quali ricettazione è stato individuato il delitto di concorso nell'appropriazione indebita. 3^ motivo:
- violazione degli artt. 516 e 518 c.p.p.; premesso di avere tempestivamente eccepito che la modifica della contestazione effettuata dal Pubblico Ministero nell'udienza del 21 gennaio 2003 dovesse trovare disciplina ai sensi dell'art. 518 c.p.p., denuncia il ricorrente come il Tribunale e la Corte di appello abbiano erroneamente disatteso tale deduzione difensiva riducendo la modifica stessa ad una mera specificazione dei fatti già oggetto di contestazione ovvero ritenendo applicabile, in relazione alle nuove transazioni evocate dal pubblico ministero, la disciplina dell'art. 517 c.p.p.: in realtà si è trattato di un vero e proprio stravolgimento della descrizione dei fatti di reato, con riferimento al numero dei correi, limitato al solo RO IS, alle finalità perseguite dai concorrenti, circa le quali non si opera più alcuna distinzione essendo stati ricompresi nella nuova imputazione anche i pagamenti destinati al finanziamento illecito dei partiti, prima oggetto di un'autonoma contestazione, all'eliminazione del riferimento, nella descrizione delle condotte, ad una lunga serie di contratti intervenuti tra società del gruppo ENI e quelle ritenute riferibili ad esso CI GL prendendosi in considerazione unicamente il momento di ricezione di numerose somme di denaro, con la conseguenza che, trattandosi di accadimenti autonomi per modalità essenziali della condotta ed evento rispetto a quelli originariamente contestati, si sarebbe dovuta applicare la disciplina di cui all'art. 518 c.p.p. ed acquisire il consenso dell'imputato alla nuova contestazione;
La doglianza è infondata, per le stesse ragioni esposte nell'esame del secondo motivo di ricorso;
si verte, infatti, in una situazione speculare rispetto a quella già descritta, atteso che in questo caso viene in rilievo il percorso inverso (ancorché cronologicamente precedente nello sviluppo del processo) rispetto a quello appena esaminato, e cioè il passaggio dalla contestazione di appropriazione indebita in concorso con gli amministratori a quella di ricettazione a seguito di accordi con gli amministratori stessi: ma il nucleo essenziale dell'addebito, come appena specificato e come esattamente ritenuto dai giudici di merito, non è in realtà mai sostanzialmente mutato.
Si tratta, dunque, di ipotesi differenti da quelle soggette all'invocata disciplina dell'art. 518 c.p.p., atteso che la locuzione fatto nuovo ivi contenuta indica un accadimento assolutamente difforme da quello contestato e la formulazione in dibattimento di accuse in alcun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto di inquadrare la nuova contestazione, nella parte in cui riproduceva sub specie di ricettazione la condotta in origine addebitata al CI GL ed al IS quale personale contributo materiale nell'ambito della responsabilità concorsuale per l'appropriazione, come una modifica dell'imputazione effettuata ai sensi dell'art. 516 c.p.p., la quale può legittimamente comprendere anche il fatto che abbia connotati materiali parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto di citazione (sez. 3^, 14/03/1994, Mangiapia, rv 198731; sez. 5^, 25/08/1998, Capano, rv 211477; sez. 6^, 14.1.1999, Catone, rv 212803); nonché di qualificare conseguentemente ai sensi dell'art. 517 c.p.p. la contestazione di nuovi episodi integranti reati concorrenti con quelli previsti nell'originario capo di imputazione. 4^ motivo:
- violazione dell'art. 519, comma 2, e artt. 493 e 495 c.p.p. e conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost., nonché mancanza della motivazione;
rileva il ricorrente come a seguito della modifica del capo di imputazione e della relativa contestazione fosse stata avanzata dalla difesa nuova richiesta di prova (lista testi depositata il 19 marzo 2003), rigettata dal tribunale con ordinanza in data 28 marzo 2003; lamenta che la Corte di appello abbia respinto la istanza di rinnovazione del dibattimento avente il medesimo oggetto, apoditticamente ritenendo l'assenza nella reiterata deduzione istruttoria del necessario carattere di indispensabilità e così negando all'imputato il diritto di difendersi in maniera adeguata e completa rispetto ad un nuovo fatto concettualmente ed ontologicamente diverso da quello contestato e comunque rispetto ai reati concorrenti, uniti dal vincolo della continuazione con quelli oggetto dell'originario decreto di rinvio a giudizio, oggetto di quella parte della contestazione inquadrata dal Tribunale nella disciplina dell'art. 517 c.p.p.:
fatti nuovi il cui ruolo è stato decisivo sia nella ricostruzione della responsabilità che nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, in relazione ai quali dunque è stata negata l'assunzione di prove a discarico.
La doglianza è infondata nel limiti che saranno chiariti. Rileva il collegio che, una volta intervenuta ad opera del Pubblico Ministero una contestazione suppletiva, la parte è ammessa in ogni caso, ai sensi dell'art. 519, comma 2, c.p.p., a chiedere con riguardo ad essa l'ammissione di nuove prove senza preclusioni ne' limitazioni se non quelle poste in via generale dall'art. 190 c.p.p., anche se il giudizio sulla rilevanza della deduzione deve essere calibrato sul maggior livello di conoscenza dei dati e degli elementi acquisiti nel corso del processo, certamente superiore rispetto a quello esistente nella fase predibattimentale (Corte Cost., sentenze n. 241/92 e 50/95). Il giudice, a fronte di siffatta richiesta, si trova quindi nella situazione disciplinata dall'art. 495 c.p.p., dovendo provvedere sulla base degli stessi parametri che tale disposizione individua mediante il rinvio all'art. 190 c.p.p.; ne deriva che il giudice dell'impugnazione, davanti al quale la medesima domanda sia stata riproposta nell'ipotesi di rigetto intervenuto in primo grado, deve verificare l'ammissibilità della prova secondo gli indicati parametri, mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dall'art. 603 c.p.p. in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado (sez. 5^, 09/06/2004, Spinelli, rv 229883). Sotto tale profilo, pertanto, la decisione impugnata si palesa erronea, avendo la Corte di appello richiamato, per disattendere la censura difensiva, il principio di presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale, eccentrico rispetto al caso in esame;
tuttavia la doglianza non può trovare accoglimento per quanto si dirà appresso, e la motivazione della sentenza deve intendersi in tal senso rettificata ai sensi dell'art. 619 c.p.p.. Si deve rilevare, infatti, che il Tribunale, con l'articolata ordinanza 28/03/2003, aveva respinto la richiesta di nuove prove testimoniali sostanzialmente ritenendone, implicitamente o esplicitamente, la loro inidoneità ad accrescere il materiale conoscitivo anche in considerazione del progredito stadio della istruzione dibattimentale e della ritenuta identità del fatto;
sarebbe stato a questo punto onere dell'imputato contestare in sede di gravame tale valutazione ed esplicare specificamente le ragioni della rilevanza delle prove dedotte: ma ciò non si è verificato, a parte un'apodittica affermazione della decisività di queste, ne' con l'atto di appello ne' con il ricorso per cassazione, che reitera pressoché letteralmente la prime, generiche doglianze. Il motivo, pertanto, deve essere disatteso per la sua complessiva (ed originaria) aspecificità.
5^ motivo:
- violazione degli artt. 493 e 495 c.p.p. e conseguente lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost.; lamenta il ricorrente che il tribunale abbia ridotto la lista testi tempestivamente depositata, ritenendo apoditticamente sovrabbondante la indicazione di alcuni testimoni i quali avrebbero invece potuto fornire un contributo decisivo, anche per la loro vicinanza al mondo della politica, sulla reale destinazione e finalità delle somme asseritamente transitate su conti o società a lui riferibili;
deduce che pertanto nel giudizio di appello si sarebbero dovute assumere le deposizioni escluse dal tribunale.
La doglianza è infondata.
Premesso che pure in questo caso - anch'esso vertente sul diniego (stavolta in limine) di assunzione della prova a discarico - la Corte di appello ha richiamato, per disattendere la censura difensiva, il principio di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado, invero del tutto estraneo alla questione proposta, aggiungendo tuttavia a tale erronea considerazione un'autonoma valutazione di irrilevanza, correlata al loro oggetto, delle prove testimoniali già escluse per la sovrabbondanza delle liste, rileva ancora il collegio la sostanziale carenza di specificità del motivo di ricorso il quale, letteralmente riproducendo la censura proposta con l'atto di appello, non solo non sottopone a critica quest'ultima parte della giustificazione ma indica solo genericamente ed indistintamente il thema oggetto possibile delle deposizioni, senza precisare quale loro reale incidenza ai fini della decisione avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad assumerle: e ciò anche se l'opzione difensiva non è stata quella di denunciare il lamentato error in procedendo quale vizio ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.. 6^ motivo:
- mancanza della motivazione, e conseguente violazione degli artt. 111.6 Cost. e art. 125.3 c.p.p.; rileva il ricorrente come, con riferimento alla ricostruzione dei flussi finanziari operata dal giudice di primo grado prendendo le mosse dall'esame delle commesse in partenza, fossero stati rappresentati con l'atto di appello - riprodotto in parte qua - errori e sviste nella verifica dei passaggi fondamentali della vicenda, con specifico riferimento ai contratti in relazione ai quali il Tribunale aveva riscontrato la sussistenza di fatti appropriativi e lamenta che la Corte di appello abbia trascurato lo specifico esame delle censure, limitandosi ad un generico richiamo delle argomentazioni del primo giudice e così eludendo l'obbligo motivazionale.
La doglianza è infondata.
Ritiene il collegio che la Corte di appello, pur con estrema sinteticità espositiva, non abbia reso una motivazione definibile mancante, e dunque viziata ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., ma si sia mantenuta nei limiti entro cui, secondo i principi giurisprudenziali in materia, è consentito al giudice dell'impugnazione giustificare la propria decisione con riferimento alle argomentazioni svolte nel provvedimento sottoposto al suo esame. Si deve ricordare in proposito, infatti, come la giurisprudenza di legittimità fin dalla vigenza del codice abrogato abbia affermato che non si configura una mera motivazione per relationem, la quale si risolve in motivazione mancante, quando la sentenza di appello dimostri di avere tenuto conto dei motivi addotti dalla parte con il gravame e, riconosciuta la esattezza delle risposte date dai primi giudici, le coopti palesando di aver tenuto conto degli elementi rilevanti al fine di decidere, valutati anche complessivamente, per ciò stesso disattendendo le prove e le deduzioni incompatibili con la decisione adottata specie quando la sentenza di primo grado abbia già fornito in modo completo la soluzione dei quesiti riprodotti con l'appello, di guisa che una loro particolareggiata risposta importerebbe una pedissequa ripetizione delle argomentazioni in quella già espresse (sez. 1^, 12/07/1982, Fasani, rv 156496); in altre parole il vizio sussiste solo quando il giudice investito del gravame si limiti a respingerlo e a richiamare la contestata motivazione del giudice di primo grado in termini assolutamente apodittici, senza indicare i temi o problemi trattati, la soluzione offerta del provvedimento impugnato e la natura delle censure, così da non consentire la conoscenza di quei temi e, conseguentemente, la valutazione, in sede di legittimità, dell'adeguatezza o meno delle risposte date, sia pure per relationem (sez. 4^, 22/12/1995, Mahovic, rv 204175).
Ciò non si è verificato nel caso di specie, in cui la Corte di appello ha ripercorso per intero le argomentazioni del tribunale in ordine ai punti attinti dal gravame e le censure formulate in proposito con l'atto di appello, così mostrando di avere presente natura e contenuto dei temi trattati;
e delle deduzioni difensive ha ritenuto l'infondatezza rilevandone prima la genericità (f. 14^) e quindi la non condivisibilità (f. 16^) con riferimento sia alle giustificazioni offerte dall'imputato, espressamente considerate non provate e comunque inidonee a determinare una diversa lettura dei fatti, sia al diverso esito ricostruttivo cui era pervenuto il Tribunale in base ai risultati delle consulenze tecniche del pubblico ministero e della parte civile nonché delle relazioni della società di revisione Reconta, degli ispettori ENI e della Guardia di Finanza, "tutte sostanzialmente convergenti sugli aspetti essenziali". In quest'ottica, pertanto, corretto appare il rinvio della Corte di appello alle argomentazioni contenute nel provvedimento di primo grado circa la ricostruzione dei flussi di denaro in uscita dalle controllate ENI, operato sull'esplicito presupposto della loro ampiezza e conducenza;
al giudice del gravame invero - siccome esattamente sottolineato davanti a questa Corte dal pubblico ministero requirente, che ha puntualmente elencato in proposito le deduzioni concernenti la destinazione del denaro alla liberazione di ostaggi di guerra, la versione prospettata dall'imputato CI GL anche con memoria, la destinazione dei fondi al finanziamento dei partiti - non erano state prospettate censure contenenti elementi di novità rispetto alle questioni già esaminate e disattese dal tribunale le cui conclusioni, pertanto, egli si è potuto legittimamente limitare a condividere e richiamare (sez. 5^, 23/02/1982, Formighetti, rv 153582; sez. 5^, 05/03/1999, Tedesco, rv 213113; sez. 5^, 22/04/1999, Maffeis, rv 213643; sez. 6^, 14/06/2004, Cerrone, rv 229299). Nè in questa sede il ricorrente, riprodotti testualmente i motivi di appello e censurata la sentenza di secondo grado sotto il profilo della difettosità della motivazione per relationem, ha specificamente indicato le ragioni per le quali la relatio debba ritenersi imperfecta e cioè inadeguata rispetto a quanto dedotto in riesame con il gravame di merito (sez. 3^, 12/01/1982, Portinari, rv 153340). 7^ motivo:
violazione degli artt. 696 e 729 c.p.p., come modificati dalla L. n. 367 del 5 ottobre 2001; rileva il ricorrente, riproponendo una censura disattesa da entrambi i giudici di merito, che si sarebbe dovuta dichiarare la nullità e/o l'inutilizzabilità di tutti i documenti provenienti da rogatorie internazionali prodotti dal pubblico ministero ed acquisiti al fascicolo per il dibattimento nonché delle deposizioni, dichiarazioni ed esami comunque resi nel corso dell'istruzione dibattimentale e delle indagini preliminari aventi ad oggetto gli atti provenienti dalle rogatorie, di rilievo fondamentale per la pronuncia di condanna;
deduce che le copie o fotocopie acquisite sono prive della certificazione di conformità agli originali, che talvolta i documenti sono stati richiesti dal pubblico ministero direttamente all'autorità estera ritenendosi che si versasse in un caso di urgenza, senza che la sussistenza di siffatta situazione fosse adeguatamente illustrata come richiesto dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria e dal trattato Italia-Svizzera, che la prova della consegna dei documenti rogatoriali è di regola difforme da quanto previsto dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria art. 7, comma 2. La doglianza deve essere disattesa;
ed invero, a prescindere dalla sua infondatezza alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sia in tema di modalità di trasmissione dall'estero delle copie dei documenti richiesti dall'autorità rogante (sez. 1^, 16/10/2002, PM in proc. Strangio, rv 222405; sez. 1^, 10/10/2003, Spinelli, rv 227051; sez. 2^, 16/06/2003, Moffa, rv 226568; sez. 4^, 19/02/2004, Montanari, rv 228355; sez. 6^, 22/09/2004, Cuomo, rv 230593), sia in tema di trasmissione diretta della rogatoria tra autorità giudiziarie di Stati aderenti alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale ancorché non facenti parte, come la Svizzera, della cooperazione in ambito Schengen, nonché di inapplicabilità dei limiti previsti Convenzione europea di assistenza giudiziaria art. 15 alle richieste di atti di indagini preliminari ed in particolare dei sequestri (sez. 1^, 20/09/2002, Monnier, rv 222863), se ne deve apprezzare il difetto di specificità con riferimento alla mancata precisa indicazione dei documenti della cui acquisizione rogatoriale si deduce l'irritualità con conseguente inutilizzabilità (non essendo idonea a tal fine la onnicomprensiva locuzione "tutti i documenti provenienti da rogatorie internazionali"), del tipo di irritualità di acquisizione per ciascuno riscontrato, della rilevanza ed incidenza di ciascuno di essi ai fini della decisione. 8^ motivo:
- violazione degli artt. 234, 240 e 514 c.p.p. e mancanza della motivazione;
premesso che nell'udienza del 5 settembre 2001 era stato depositato dalla difesa un numero considerevole di documenti di natura diversa e variegata, non acquisiti dal Tribunale in ragione di erronee argomentazioni, lamenta il ricorrente che la Corte di appello, investita di specifiche censure sul punto, abbia sbrigativamente respinto la richiesta della loro acquisizione, genericamente richiamando la l'eccezionalità dell'istituto della rinnovazione del dibattimento e la complessiva valutazione di non indispensabilità delle prove di cui si richiedeva l'assunzione. La doglianza è infondata.
Rileva il collegio che il Tribunale aveva solo parzialmente accolto la richiesta di acquisizione documentale avanzata dall'imputato CI GL nel corso del dibattimento, con esclusioni essenzialmente motivate dal carattere anonimo degli scritti che si intendeva produrre per l'impossibilità di risalirne agli autori;
la Corte di appello, investita dal gravame, ha reiterato la medesima valutazione ed il diniego della loro ammissione, facendo legittimamente proprie le argomentazioni del giudice di primo grado e così espressamente disattendendo le censure proposte;
si tratta, dunque, di valutazioni di merito concernenti la natura del materiale prodotto che ineriscono alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio, adeguatamente giustificato, non può essere sindacato in questa sede neppure con riferimento alla evidenziata contraddittorietà fra la reiezione dell'istanza istruttoria de qua e l'ammissione di un diverso documento, anch'esso prodotto dalla difesa ed indicato sub A), avente secondo il ricorrente le stesse caratteristiche formali di quelli esclusi.
Quanto alla mancata acquisizione del documento indicato sub C) ed alla denunciata mancanza di risposta da parte del giudice di secondo grado alla relativa doglianza proposta con l'atto di appello, deve ancora una volta rilevarsi l'aspecificità della censura, letteralmente ricalcata su quella in precedenza formulata, che non illustra quale incidenza sulla decisione avrebbe potuto assumere la documentazione dell'"attività diretta di investigazione e constatazione di fatti obbiettivamente riscontrati dalla p.g." di cui si invocava l'ammissione.
9^ motivo:
- violazione degli artt. 646 c.p. e art. 2634 c.c. in relazione agli artt. 15 e art. 2, comma terzo, c.p.; rileva il ricorrente come la Corte di appello abbia respinto l'argomentazione difensiva secondo la quale non si potrebbe configurare nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 646 c.p. bensì quella, speciale e più favorevole (contenendo già in sè l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.), prevista dall'art. 2634 c.c. come modificato dal D.Lgs. n. 61 del 2002 (con le necessarie conseguenze in materia di individuazione delle circostanze, trattamento sanzionatorio e termini prescrizionali), erroneamente ritenendo che la nuova fattispecie societaria sanzioni unicamente un conflitto di interessi preesistente, civilistico e dichiarabile all'esterno, rimanendo esclusi dal suo ambito applicativo i casi di accordo e condotte illecite dirette a sottrarre beni sociali;
deduce che i fatti contestati si sarebbero realizzati mediante le condotte di abuso di gestione da parte di amministratori e dirigenti delle società che trovano ora sanzione nella nuova fattispecie criminosa di cui all'art. 2634 c.c., la cui descrizione le aggiunge alle precedenti ipotesi di mero conflitto previste dall'abrogato art. 2631 c.c. e le caratterizza per il fine specifico di profitto ingiusto e l'evento di danno patrimoniale per l'ente, così qualificandole - siccome riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in argomento - speciali rispetto alle condotte appropriative aventi ad oggetto il patrimonio di qualunque diverso soggetto. La doglianza è infondata.
La fattispecie incriminatrice di cui il ricorrente invoca l'applicazione è stata introdotta nell'ordinamento nell'ambito della più complessiva riforma dei reati societari, allo scopo, da un lato, di ancorare la sanzionabilità delle infedeltà al principio di offensività e superare la criminalizzazione di scorrettezze formali caratterizzate da mero pericolo presunto e, da un altro, di ricollocare nel loro ambito naturale figure di reato non destinate in origine a tutelare il patrimonio sociale da condotte abusive ed uso improprio dei beni da parte degli amministratori, così prevenendone possibili applicazioni non conformi al principio di stretta legalità.
La nuova disposizione tuttavia non esaurisce la tutela penale verso le aggressioni ai beni sociali da parte di soggetti qualificati, come se il legislatore avesse sottratto la materia degli illeciti societari alla generale disciplina dei reati contro il patrimonio;
ne tipizza piuttosto le condotte di infedeltà connesse all'attività di gestione, lasciando impregiudicata la rilevanza criminale di quelle che, non previste dalla specifica normativa, risultino punibili secondo il diritto comune.
Per quanto qui interessa si tratta dunque di esaminare il rapporto intercorrente fra le fattispecie di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 c.c. e di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., verificando se permanga spazio di operatività per la seconda.
La risposta al quesito non può che essere positiva atteso il rapporto di specialità reciproca esistente fra le due diverse ipotesi criminose, siccome già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. 1^, 24/06/2004, Bisignani). Presupposto della condotta infedele sanzionatale ai sensi dell'art. 2634 c.c. è, per espressa previsione di legge, il conflitto di interessi fra amministratori, direttori generali o liquidatori è società: la norma incriminatrice contempla infatti la condotta di chi, ricoprendo una delle predette cariche e vertendo nella indicata situazione, compia o concorra a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale. Evidente, dunque, l'intento del legislatore di punire - pur ancorandolo, secondo la filosofia della riforma, al dato dell'effettivo nocumento patrimoniale dell'ente - l'eccesso di potere per sviamento: preesistendo il conflitto, è sanzionato l'atto di gestione (non rileva se avente ad oggetto beni mobili o immobili, diritti reali o di credito) che direttamente (per sè) o indirettamente (per altri) persegue l'interesse confliggente, con detrimento di quello della società: la nuova fattispecie si tipizza dunque per la necessaria relatio fra conflitto di interessi (o meglio interessi in conflitto) e finalità sottese all'atto, relatio che di per sè colora di ingiustizia il profitto o il vantaggio perseguiti piegando nei fini la funzione sociale. E poiché il profitto ingiusto null'altro è che la proiezione soggettiva del preesistente conflitto, quest'ultimo, che nella struttura della norma vale a qualificare la condotta come infedele connotandola di illiceità in quanto tesa a risolverlo nell'interesse del singolo, deve possedere caratteri di attualità ed obiettiva valutabilità quale reale ed effettivo antagonismo di interessi economici che dovrebbe fisiologicamente trovare soluzione, secondo la disciplina dell'art. 2391 c.c., con la dichiarazione degli stessi, l'eventuale astensione e l'idonea motivazione della deliberazione che segue. Nè può fondatamente negarsi la necessaria riferibilità del concetto di conflitto di interessi di cui all'art. 2634 c.c. ai principi civilistici elaborati in materia, attesa la significativa collocazione sistematica della norma penale incriminatrice all'interno del codice civile, operata dal legislatore al chiaro scopo di non privarla del contesto normativo di riferimento. Diversa dalla fattispecie descritta è invece l'ipotesi in cui un soggetto ponga in essere atti di aggressione del patrimonio appropriandosi il denaro o la cosa mobile dell'ente di cui abbia la disponibilità in ragione della carica: se permane infatti un'area di interferenza fra le previsioni normative, richiedendo entrambe come elemento costitutivo la deminutio patrimonii della persona offesa e l'ingiusto profitto, l'appropriazione indebita attuata con l'interversione del possesso si qualifica non solo per la natura del bene che esclusivamente ne può essere l'oggetto e l'irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio in luogo del profitto, ma anche e soprattutto per l'assenza di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi - da intendersi nel senso su richiamato - quale presupposto necessario per individuare la deviazione dell'atto di disposizione dal suo fine istituzionale e ricondurre quindi la condotta nell'alveo del reato societario. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, come esattamente sottolineato dai giudici di merito, è assente qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi come sopra delineato (nel senso cioè di antagonismo economico preesistente, dichiarabile e risolvibile con l'astensione o con adeguata motivazione della delibera) essendosi verificata da parte degli amministratori e loro concorrenti la mera appropriazione di denaro in danno delle società offese, mascherata da contestuali operazioni fittizie solo per giustificarne la fuoriuscita dalle casse sociali: correttamente, pertanto, è stata applicata la norma incriminatrice i cui elementi sono stati riscontrati presenti nella fattispecie concreta. E solo per completezza si aggiunge che alla medesima conclusione è pervenuta la giurisprudenza di legittimità non solo nella citata sentenza Bisignani ma anche nella decisione della sez. 5^, 23/06/2003, Sama, richiamata dal ricorrente, la quale, pur premettendo una generica affermazione della specialità (senza specificarne espressamente il connotato di reciprocità) dell'infedeltà patrimoniale rispetto all'appropriazione indebita, ha comunque dato prevalenza a quest'ultimo reato sul presupposto che nel caso esaminato non risultasse nemmeno contestato il conflitto di interessi (e non risultasse altresì provato alcun vantaggio compensativo atto ad elidere l'ingiustizia del profitto). 10^ motivo:
- violazione dell'art. 646 c.p., della L. n. 195 del 1974 e vizio della motivazione;
premesso che è indiscusso nel processo l'accertamento della fuoriuscita di cospicue somme di denaro dalle società del gruppo ENI per finanziare partiti politici, osserva il ricorrente come, rispetto ad esse, sia giuridicamente erroneo ipotizzare il reato di appropriazione indebita, atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il finanziamento che sia stato erogato nella concreta (pur illecita) prospettiva di ottenere in cambio favori per l'impresa non costituisce sottrazione dolosa di beni sociali;
rileva come il tribunale, pur aderendo in astratto a simile impostazione teorica, avesse tuttavia escluso che siffatta evenienza ricorresse nel caso di specie, erroneamente ritenendo che le sovvenzioni alla politica fossero giustificate esclusivamente dall'interesse degli amministratori alla conservazione della carica, e lamenta che la Corte di appello abbia opposto alle doglianze difensive l'apodittica affermazione, anch'essa erronea per travisamento, che il giudice di primo grado avesse ritenuto le somme fuoriuscite destinate non al finanziamento predetto ma ad un arricchimento personale.
La doglianza è infondata.
Si deve rilevare, innanzi tutto, che con essa il ricorrente non pone in discussione la correttezza del principio giurisprudenziale applicato dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto di verificare, quanto alle somme trasferite ai partiti politici, la concreta finalità perseguita con il finanziamento illecito, bensì lamenta da un lato l'erronea conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado, il quale ha escluso che gli amministratori agissero allo scopo di conseguire vantaggi per le società ma per salvaguardare la conservazione dei propri posti di potere, e da un altro censura la motivazione con la quale la Corte di appello ha ritenuto di confermare la decisione del Tribunale, indicando tuttavia una finalità diversa perseguita con la corresponsione dei contributi, individuata in un arricchimento personale. Ciò posto, osserva il collegio come la questione proposta si risolva essenzialmente nella critica ad un apprezzamento di merito del Tribunale, il quale ha diffusamente e logicamente argomentato, utilizzando anche le dichiarazioni di soggetti che rivestivano ruoli di primo piano del gruppo ENI, circa lo sfruttamento dell'ente pubblico (e delle società partecipate) da parte della politica, nell'ambito di una logica spartitoria che conduceva all'occupazione delle cariche di vertice con persone fiduciarie dei partiti, le quali a loro volta garantivano sempre e comunque alla compagine di riferimento - così conservando la propria posizione di potere - un costante flusso di denaro;
a tale ricostruzione l'imputato aveva opposto, con l'atto di appello, una generica denuncia di erroneità, pretestuosità ed antistoricità, a fronte della quale il sostanziale rinvio alla motivazione di primo grado effettuato dal giudice di appello, sia pure attraverso un'espressione sintetica forse non del tutto precisa nel segno ma chiara nella sostanza, si palesa pienamente legittimo.
11^ motivo:
- violazione dell'art. 112 n. 1 c.p.; rileva il ricorrente come i giudici di seconde cure abbiano erroneamente respinto la censura in tema di insussistenza in fatto dell'aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 c.p. in relazione alla contestazione suppletiva di cui al capo
3, sulla base della cui asserita ricorrenza è stato individuato il reato più grave sul quale commisurare la pena base da sottoporre all'aumento ex art. 81 cpv. c.p., ed osserva che nella predetta imputazione avente ad oggetto ipotesi di ricettazione (cioè quella definitiva, l'unica dalla quale l'imputato si doveva difendere) detta aggravante non solo non fosse contemplata in rubrica ma neppure potesse ritenersi contestata in fatto, riferendosi essa senza alcun dubbio ai delitti-presupposto; deduce che la giustificazione fornita nel provvedimento impugnato, secondo cui "basta leggere il capo di imputazione e le argomentazioni del Tribunale per ricavare che vi è il numero delle persone volute dalla norma" si palesi sconcertante, atteso che il capo di imputazione, come riformulato, indica espressamente gli imputati IS e CI GL come unici potenziali autori della condotta, a meno che i giudici di secondo grado non abbiano inteso far rivivere il fantasma dell'originale capo di imputazione, in comoda alternativa a quello modificato e diversamente qualificato dal pubblico ministero, come contestazione sopravvissuta ed immanente capace di determinare una contestazione in fatto.
La doglianza è infondata.
Qui richiamato quanto precedentemente esposto in ordine alla sostanziale identità della contestazione e dei fatti oggetto dell'accertamento processuale sui quali l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi, si deve rilevare la correttezza delle conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla contestazione in fatto della circostanza aggravante de qua, non essendo stato mai escluso - nemmeno formalmente, come sopra rilevato - il concorso (ovvero gli accordi) fra gli imputati CI GL e IS con gli amministratori in carica al tempo delle operazioni fittizie funzionali all'appropriazione; quanto, poi, all'individuazione del numero dei concorrenti nel delitto valutato più grave per determinare la pena base (vicenda Arak), la Corte di appello ha specificato come ai nominativi delle quattro persone indicate (RI, IA, CI GL e IS) dovesse aggiungersi anche quello del coimputato LLOR, la cui posizione era stata stralciata a seguito di patteggiamento: sul punto nessuna censura è stata rivolta al provvedimento gravato.
12^ motivo:
- violazione dell'art. 61 n. 11 c.p., e artt. 59 e 118 c.p.; deduce il ricorrente come in ogni caso, ex art. 118 c.p., la circostanza aggravante soggettiva di cui all'art. 61 n. 11 c.p. non si sarebbe potuta estendere anche al concorrente non qualificato CI GL, perché concernente esclusivamente le persone degli amministratori e dirigenti del gruppo ENI, e rileva in proposito come il novero delle circostanze inerenti alla persona abbia ormai acquistato una valenza più ampia di quella desumibile dalla lettera dell'art. 70 c.p., comma 2, disposizione precedente alla nuova stesura ad opera della L. n. 19 del 1990, art. 118 c.p.. La censura è infondata, alla luce dei principi - dai quali non vi è ragione per discostarsi - affermati dalla giurisprudenza di questa Corte anche successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice penale introdotte con la L. n. 19 del 1990 in tema valutazione delle circostanze soggettive;
ed invero, nel caso di concorso di persone nel reato, l'art. 118 c.p., come sostituito dalla L. n. 19 del 1990, art. 3, sancisce che "sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono" le circostanze, aggravanti o attenuanti, "concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa" nonché quelle "inerenti alla persona del colpevole", tassativamente indicate, queste ultime, dall'art. 70 c.p., comma 2, (imputabilità e recidiva): restano quindi fuori dalla previsione della disposizione predetta le circostanze relative alle "qualità personali del colpevole" (quali il munus ricoperto), che vanno quindi estese a tutti i concorrenti, a norma dell'art. 110 c.p., ove ricorrano, come è dato nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 59 c.p., comma 2, (sez. 6^, 10/03/1993, Ferrara, rv 194019;
sez. 5^, 31/03/1992, De Rosa, rv 190407; sez. 3^, 30/05/2003, Waghih, rv 225878; sez. 1^, 27/01/2005, Scianna, rv 230614). 13^ motivo:
- violazione degli artt. 78 e 79 c.p.p.; ribadito che l'unico capo di imputazione che lo riguarda è quello modificato e riformulato dal pubblico ministero in data 31 gennaio 2003, osserva il ricorrente come rispetto ad esso la parte civile non fosse costituita, atteso che, essendo stata trasformata la causa petendi, sarebbe dovuta intervenire una conforme modifica della costituzione in relazione al nuovo oggetto della contestazione, peraltro relativo anche a ulteriori fatti di reato in continuazione;
rileva, in proposito, come la parte civile non avesse pertanto titolo a presentare le sue conclusioni ed il Tribunale non potesse accoglierle, e deduce che la Corte di appello abbia sostanzialmente eluso le censure difensive limitandosi ad affermare che non spetta alla parte civile la qualificazione giuridica dei fatti.
La doglianza è infondata.
La sentenza costituzionale (n. 98 del 1996) e la decisione della sezione terza penale di questa Corte (29/09/1995, Roncati) richiamate nel ricorso a sostegno delle argomentazioni difensive sono state rese invero in tema di allargamento delle garanzie nel processo dell'offeso dal reato, ed hanno chiarito in proposito come occorra distinguere tra la posizione della persona offesa non costituita, che in caso di nuove contestazioni ha diritto alla sospensione del dibattimento onde potersi eventualmente costituire parte civile per la nuova udienza, e il caso della persona offesa già costituita parte civile, che vanta un analogo diritto "in vista della possibile modifica, sotto il profilo tanto della causa petendi quanto del petitum, del già costituito rapporto processuale"; secondo tali arresti, pertanto, come ha già chiarito la giurisprudenza di questa Corte (sez. 5^, 07/11/2000, Zara, rv 217742), la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione in relazione al nuovo reato contestato in udienza, potendosi essa limitare ad estendere nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla causa petendi che al petitum;
e tutto ciò a prescindere - con riferimento al caso concreto - dalla considerazione della più volte ricordata sostanziale identità, pur nelle incertezze definitorie del pubblico ministero, del fatto illecito fonte dell'obbligo di risarcimento.
14^ motivo:
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
osserva il ricorrente come gli argomenti addotti nella sentenza impugnata si pongano in contrasto con la ratio dell'art. 62 bis c.p., perché fondati sul presupposto giuridicamente erroneo che le circostanze attenuanti generiche rispondano all'esigenza di mitigare la pena a discrezione del giudice, e si mostrino altresì carenti rispetto alla necessità di una motivazione compiuta in ordine alle critiche sviluppate dalla difesa contro la decisione di primo grado con riguardo alla confusione ivi operata fra entità del danno patrimoniale e gravità del reato nonché all'omessa adeguata considerazione delle qualità soggettive di incensuratezza, età, condizioni di salute dell'imputato e soprattutto della collaborazione da lui offerta, pur riconosciuta nella stessa sentenza di primo grado e documentata mediante i verbali - peraltro acquisiti dal Tribunale senza che ne venisse contestata l'ammissibilità - contenenti le dichiarazioni testimoniali di magistrati assunti in altri processi circa il contributo significativo offerto allo sviluppo delle indagini nei procedimenti da essi trattati;
rileva altresì come non abbiano alcun valore dimostrativo la circostanza, valorizzata dal secondo giudice, dell'avvenuta predisposizione da parte dell'imputato - come riferita nelle dichiarazioni IA - di una linea difensiva diversa dalla collaborazione, atteso che non risulta alcuna concreta corrispondenza fra tale presunta linea con il comportamento processuale dell'imputato medesimo, ovvero l'affermazione della parte pubblica, in sede di discussione, circa l'assenza di un significativo contributo del CI GL all'accertamento dei fatti;
La doglianza è infondata.
Ed invero, a prescindere dalla controversa questione teorica circa la funzione dell'istituto delle circostanze innominate e la esattezza o meno dell'opinione che in proposito sembra aver implicitamente accolto la Corte di appello con l'affermazione che nel caso di specie non si desse "l'esigenza di mitigare la pena rispetto al fatto" (si può solo osservare in proposito che la relazione al D.Lgs. 14/09/1944, n. 288, che ha re-introdotto l'istituto nell'ordinamento,
indica l'obiettivo specifico perseguito dal legislatore di temperare il rigoroso principio legalistico adottato in tema di circostanze dal "codice Rocco" e fornire al giudice uno strumento più elastico per adeguare la pena al caso concreto), si deve rilevare come l'art. 62 bis del codice di diritto sostanziale incontestabilmente attribuisca al giudice un ampio potere discrezionale sia nell'individuazione delle circostanze, diverse da quelle codificate, che siano ritenute "tali da giustificare una diminuzione della pena", sia nell'art. del suo stesso esercizio, descritto dalla norma come facoltativo (il giudice ... può) e dunque neppure collegato all'espressa domanda di parte;
e tanto vasto è l'ambito di valutazione a tal fine consentito che dottrina e giurisprudenza prevalenti concordano nell'affermare come esso non sia limitato dagli elementi di indagine indicati nell'art. 133 c.p. (sez. 1^, 21/02/1980, Mammoliti, rv 145099; sez. f., 23/08/1990, Poliseri, rv 185267; sez. 6^, 02/07/1992, Castiglia, rv 192109).
Il giudice dunque possiede ampi strumenti per ricercare il valore attenuante rinvenibile nel fatto, la cui positiva individuazione conduce al riconoscimento delle sussistenza delle circostanze generiche non come graziosa concessione, ma come conseguenza dell'accertamento che lo stesso giudice abbia ritenuto di effettuare, d'ufficio o su sollecitazione di parte;
è tuttavia approdo giurisprudenziale pacifico che, nel suo esame, egli non possa fermarsi alla verifica ed alla considerazione degli elementi favorevoli, accordando il beneficio solo per l'intervenuta constatazione della loro esistenza ed effettività, ma debba viceversa operarne la comparazione con quelli di segno contrario (che ovviamente non integrino di per sè circostanze aggravanti codificate, onde evitarne la duplice valutazione) e quindi dare espressamente conto in motivazione a quali di essi abbia attribuito prevalenza.
Plurime decisioni della Corte regolatrice in proposito insegnano infatti, costantemente seguendo un orientamento risalente nel tempo, che se il giudice, nel concedere o negare le attenuanti in questione, deve pur giustificare l'esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge, l'obbligo di motivazione è comunque assolto quando egli indichi quelli tra gli elementi esaminati che ritenga decisivi nella scelta compiuta, senza che sia peraltro necessario dare conto analiticamente della valutazione di tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo, o richiamare esplicitamente quelle segnalate dalle parti (sez. 1^, 06/11/1979, Lentini, rv 145086; sez. 1^, 18/01/1980, D'Agostino, rv 144961; sez. 6^, 18/06/1980, Raciti, rv 146502; sez. 1^, 11/01/1994, Spallina, rv 196880; sez. 1^, 20/10/1994, P.M. in proc. Candela, rv 200204; sez. 1^, 06/10/1995, Biondo, rv 203243; sez. 2^, 16/01/1996, Romeo, rv 204768; sez. 1^, 21/09/1999, Guglielmi, rv 214570; sez. 6^, 04/12/2003, P.M. in proc. Anaclerio, rv 229768). Alla luce di tali consolidati principi giurisprudenziali la motivazione del provvedimento impugnato - che questa Corte è solo chiamata a valutare, non certo a condividere - non appare affetta dai vizi denunciati. Ed invero in essa il giudice di merito, chiarita la differenza fra entità del danno cagionato (valutata ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p.) e gravità del fatto, ha preso in esame, per escluderne la rilevanza, lo stato di incensuratezza dell'imputato; ha negato che quest'ultimo avesse fornito nel processo una collaborazione tale da considerarsi di rilievo, pur non escludendo che ciò possa essere avvenuto in altri contesti, citando le analoghe valutazioni negative effettuate in proposito dal pubblico ministero d'udienza al solo scopo di farle proprie;
ha attribuito valenza positiva al tempo trascorso dai fatti, al comportamento processuale corretto ed all'età dell'imputato, ma solo ai fini della determinazione della pena, conseguentemente ridotta;
ha, infine, espressamente valorizzato come elemento negativo preponderante per la decisione, in quanto "assorbente rispetto ad ogni ulteriore salutazione e idonea a superare qualsiasi diverso argomento sul punto", la considerazione della "reiterazione dei fatti in un arco temporale limitato ... sintomatica di spiccata inclinazione alla violazione del precetto penale e quindi di pericolosità sociale".
Si tratta di apprezzamenti di merito non arbitrari ne' manifestamente illogici, sufficienti a giustificare l'assunto secondo i parametri di legge più su delineati, incensurabili come tali in questa sede. 15^ motivo:
- violazione degli artt. 132 e 133 c.p. nonché vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della pena;
rileva il ricorrente come la Corte di appello, pur ritenendo viziata la decisione di primo grado per avere trascurato, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, di prendere in considerazione alcune circostanze (tempo trascorso dall'epoca dei fatti, comportamento processuale, età) sussistenti "quanto meno rispetto alla posizione del CI GL", abbia determinato la pena nella stessa misura di quella inflitta al coimputato IS, il quale è rimasto contumace per tutto il procedimento e non ha collaborato in alcun modo all'accertamento dei fatti.
La doglianza è infondata.
Ritenuto di dover valorizzare alcuni elementi favorevoli non adeguatamente apprezzati dal giudice di primo grado, la Corte di appello ha coerentemente ridotto la sanzione nei confronti dell'imputato CI GL, il quale non ha dunque alcun interesse a lamentare che la riduzione sia stata ingiustificatamente effettuata anche in favore del coimputato IS, non altrettanto meritevole;
di ciò eventualmente si sarebbe potuta dolere la parte pubblica.
6. L'imputato RO IS denuncia a mezzo del difensore:
1^ motivo:
- violazione dell'art. 10, comma 1, c.p.; rileva il ricorrente che la Corte di appello, richiamando la decisione di primo grado, ha erroneamente ritenuto che la condotta ascrittagli debba intendersi come avvenuta in Italia, atteso che nessuna circostanza concreta è valsa a dimostrare tale assunto;
osserva che i fatti reato a lui imputati, se commessi, sono stati compiuti da cittadino straniero all'estero, essendo stato il suo ruolo limitato a porre a disposizione la propria rete societaria e la propria consulenza su impulso di CI GL al fine della stipula di contratti riservati con gli sponsores che non volessero ufficialmente apparire:
la condotta asseritamente criminosa è stata dunque totalmente consumata al di fuori del territorio nazionale, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La doglianza è viziata da genericità perché non sottopone a critica specifica la motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello, la quale ha ritenuto la giurisdizione del giudice italiano in quanto le condotte ascritte all'imputato in concorso sono state in parte realizzate sul territorio nazionale, con ciò correttamente applicando i principi - che questo collegio condivide - più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione degli artt. 6 e 10 c.p. (sez. 6^, 10/04/2003, Dattilo, rv 225486; sez. 6^, 06/05/2003, Viti, rv 225966; sez. 2^, 25/02/2004, P.M. in proc. Ferrarese, rv 228390). 2^ motivo:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ruolo a lui attribuito nella vicenda;
osserva il ricorrente come da un'attenta lettura della sentenza di primo grado - richiamata dalla Corte di appello - nonché dalla requisitoria del pubblico ministero sulla quale essa si fonda, non appaia evidente, come erroneamente si assume, che il suo ruolo nel sistema P.B. fosse quello di una "figura autonomamente operante e quindi assoggettabile a capi di imputazione gravi quanto quelli riferiti alla reale figura centrale di questa vicenda processuale, ossia il CI GL";
rileva che dalle numerose deposizioni assunte egli sia stato descritto come la testa di legno di quest'ultimo, del quale esegue solo materialmente le disposizioni con conseguente impossibilità di configurare in suo capo un autonomo centro di imputazione, e a dimostrazione dell'assunto richiama una sentenza emessa dal Tribunale di Roma che ha identificato nel coimputato CI GL il vero dominus delle società estere emittenti fatture false, riservando al IS la mera funzione di gestore materiale di tali legami;
La doglianza esula dal novero dei motivi di ricorso consentiti in questa sede ai sensi dell'art. 606 c.p.p., consistendo nella proposizione di questioni attinenti esclusivamente alla valutazione e ricostruzione del fatto, peraltro fondate sull'ammissione di un ruolo proprio dell'imputato, anche se meramente esecutivo, nell'intera vicenda.
3^ motivo:
- violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p. e vizio della motivazione in ordine alle doglianze formulate sul punto con l'atto di appello;
rileva il ricorrente come il pubblico ministero abbia mutato più volte il titolo del reato (da falso in bilancio in appropriazione indebita e quindi ricettazione), impedendo un'adeguata difesa;
osserva in proposito come l'elemento psicologico del falso in bilancio sia completamente differente rispetto a quello dell'appropriazione indebita, pretendendo il dolo di danno, con conseguente disomogeneità delle fattispecie e sostanziale variazione dei contenuti essenziali dell'addebito; deduce che non è dato comprendere in base a quali argomentazioni prima il Tribunale e poi la Corte di appello abbiano ritenuto la trasformazione dell'addebito di falso in quella di appropriazione e che, altresì, la condotta ascrittagli può essere al più qualificata come concorso nel reato di cui all'art. 2621 c.c., ipotesi criminosa di natura contravvenzionale dopo la riforma di cui al D.Lgs. n. 61 del 2002, pertanto da tempo estinto per prescrizione;
Il motivo è generico, in quanto più che in una critica alla decisione impugnata consiste in una rassegna dei principi giurisprudenziali sul tema della correlazione, nonché eccentrico rispetto ad entrambi i provvedimenti di merito ed alle vicende processuali giunte all'esame di questa Corte;
in ordine alle varie imputazioni di falso in bilancio, aggiornate in base alle nuove disposizione di legge, risulta infatti essere intervenuta declaratoria di estinzione prescrittiva per una parte di esse e di proscioglimento per un'altra (sentenza dell'11/11/2002), mentre la modificazione dell'addebito considerata nella sentenza impugnata ha avuto ad oggetto - come più volte ricordato - la contestazione di appropriazione indebita mutata in quella di ricettazione, in relazione alla quale il ricorrente nulla deduce.
4^ motivo:
- violazione della legge penale con riferimento alla configurabilità nei fatti appropriativi del reato di infedeltà patrimoniale e vizio della motivazione sul punto;
rileva il ricorrente come, nella specie, si sarebbe dovuto applicare il nuovo art. 2634 c.c., norma che si caratterizza per la sua specialità rispetto all'ordinaria appropriazione indebita e comprende, in sè, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11, c.p., con la conseguente prescrizione del reato. La doglianza è infondata per gli stessi motivi esposti a proposito di quella, analoga, formulata nel 9^ motivo dell'atto di gravame proposto dall'imputato CI GL.
7. Entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.040,00, di cui euro 40,00 per spese, in favore della SA s.p.a. ed in complessivi euro 3.040,00, di cui euro 40,00 per spese, in favore della OG spa, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2005