Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 3
Il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche per i mezzi di trasporto in temporanea importazione (art. 216 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) quando siano cessate le condizioni previste per l'importazione temporanea ovvero sia decorso il termine semestrale fissato dalla legge ai fini della permanenza in importazione temporanea di merci estere sul suolo nazionale. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che l'interruzione del predetto termine, prevista dall'ultimo comma della richiamata disposizione, presuppone un atto formale di comunicazione da parte dell'interessato, a nulla rilevando la conoscenza dell'impedimento all'utilizzo della merce "aliunde" acquisita dalla polizia tributaria).
Ai fini del pagamento dei diritti di confine per le navi e gli aeromobili costruiti all'estero, il delitto di contrabbando doganale è configurabile anche in mancanza di immatricolazione od iscrizione di tali mezzi nei registri, in quanto è sufficiente la loro destinazione al consumo mediante l'utilizzo nel territorio doganale, salvi i casi di importazione temporanea autorizzati nelle forme di legge o dalle Convenzioni internazionali.
In tema di reati doganali, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca obbligatoria prevista dall'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve essere disposta dal giudice sia nel caso di condanna sia nel caso di proscioglimento od assoluzione per cause diverse da quelle che incidono sulla materialità del fatto, sempre che non venga escluso il rapporto tra la "res" ed il fatto di contrabbando.
Commentario • 1
- 1. Confisca, sentenza di condanna, necessità, conseguenze, auspiciAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 gennaio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2007, n. 38724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38724 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/09/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2156
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 9832/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino;
nonché dal difensore di:
DE DU SE, nato a [...] il 3 settembre del 1941;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 19 dicembre del 2006;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Galasso Aurelio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva:
IN FATTO
Con sentenza del 19 dicembre del 2006, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma di quella pronunciata dal Tribunale di IE il 28 aprile del 2004, assolveva DE DU SE dai reati ascrittigli con la formula perché il fatto non costituisce reato e revocava la confisca della somma ricavata dalla vendita dell'aeromobile con la conseguente restituzione all'avente diritto. Al predetto si erano contestati il delitto di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 292, nonché la connessa evasione dell'I.V.A. all'importazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, per avere introdotto in Italia un aeromobile con sigla d'immatricolazione statunitense 510 RC del tipo Cessna Citation 500 sottraendolo al pagamento dell'imposta di confine e dell'IVA.
Fatto accertato in Cerrione il 29 marzo del 2000.
L'aereo cui si riferiscono i capi di imputazione era di fabbricazione statunitense ed era stato immatricolato negli Stati Uniti. Esso era stato conferito in un trust nell'ambito del quale il trustee era la First Security Bank di Salt Lake City, ed aveva per beneficiari SE e EN DE DU, secondo quanto indicato nel trust agrement del 9 febbraio del 2000. Al momento del rinvenimento in Italia era nella disponibilità effettiva di cittadini italiani ed era ormai trascorso il termine di sei mesi fissato dalla legge ai fini della permanenza in importazione temporanea di merci estere sul suolo nazionale. Da qui l'imputazione di importazione illecita per sottrazione di una merce estera alle imposte doganali di confine, non versate entro il termine suddetto. Il prevenuto si era giustificato asserendo che non era stato possibile ottenere l'immatricolazione necessaria ai fini della navigazione aerea ai sensi dell'art. 755 c.n., perché il velivolo aveva subito negli Stati Uniti modifiche strutturali la cui mancata omologazione in Italia aveva impedito l'immatricolazione. L'omologazione in Italia avrebbe potuto essere richiesta solo dal titolare dell'omologazione americana il quale però si era rifiutato di avanzare la relativa richiesta perché eccessivamente costosa e, per tale ragione, era in corso un contenzioso internazionale;
che non era stato possibile fare rientrare il velivolo negli Stati uniti perché nel frattempo si erano resi necessari alcun interventi di tipo manutentivo i quali potevano essere espletati solo da un'officina accreditata presso la competente autorità americana;
che in tale situazione di stallo egli si era rivolto a tecnici qualificati, i quali lo avevano rassicurato sulla non debenza del tributo;
che nelle more della ricerca di un'officina autorizzata era intervenuta la Guardia di Finanza. Il primo giudice aveva ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria, osservando che il presupposto dell'imposta era la destinazione al consumo entro il territorio doganale, di quanto vi venga importato dall'esterno; che tale nozione era intesa in senso ampio dalla giurisprudenza e, nel caso di veicoli, la normativa disponeva che si intendeva definitivamente ammessa al consumo la cosa non presentata al controllo doganale nel termine di legge. Il Tribunale aveva precisato che l'aereo in questione poteva dirsi importato definitivamente sin dal momento del suo ingresso in Italia, posto che il DE DU doveva essere considerato l'utilizzabile effettivo del bene, al di là dell'intestazione formale ad un trustee. In ogni caso, aveva precisato il Tribunale, anche a voler considerare temporanea l'importazione, risultavano ormai trascorsi i termini di permanenza temporanea delle merci estere in Italia, con la conseguenza di dar luogo all'addebitato reato di contrabbando. La sentenza aveva respinto la tesi difensiva della non immatricolabilità in Italia dell'aereo a causa dei gravi problemi tecnici che esso presentava giacché la normativa in vigore, ai fini della sospensione del periodo d'importazione temporanea, prevede per questi casi a carico dell'utilizzatore l'onere di segnalare il fatto alle autorità, segnalazione che nella fattispecie non era stata effettuata. Sotto il profilo soggettivo il giudice di prime cure aveva considerato sussistente il dolo occorrente alla configurazione dell'illecito contestato, nella forma del dolo generico, perché la dedotta buona fede del prevenuto e le rassicurazioni da lui ricevute dalle persone incaricate della pratica in ordine alla non debenza del tributo non rilevavano perché si risolvevano in definitiva in ignoranza della legge penale. Il reato sub B), concernente la sottrazione all'IVA, era stato considerato assorbito in quello sub A), più comprensivamente riferito ai diritti di confine. Era stata disposta la confisca della somma a suo tempo realizzata con la vendita giudiziale dell'aeromobile.
La Corte territoriale, pur ribadendo che nella fattispecie l'obbligazione tributaria era sorta poiché il termine d'importazione temporanea non si era interrotto, in quanto il prevenuto non aveva comunicato all'autorità l'impossibilità di ottenere l'immatricolazione per ragioni tecniche, riconosceva tuttavia la buona fede dell'inquisito, la quale si risolveva in ignoranza scusabile della legge. In proposito osservava che dagli atti processuali era emerso che il DE DU aveva affidato al nipote IP De FE (che si assume essere il vero interessato finale dell'operazione, successivamente deceduto) la regolarizzazione dell'aeromobile rispetto alle leggi statali. In proposito erano stati attivati ingegneri (il Berardi), avvocati (l'avvocato americano Saunders) e fiscalisti (il commercialista IG) con il compito di fare quanto occorresse per giungere alla nazionalizzazione del velivolo,che data la specialità delle materie e la loro complessità era comprensibile che gli adempimenti fossero stati affidati a persone munite della necessaria competenza: sotto questo profilo quindi non emergevano elementi di culpa in eligendo, non essendo mai stato fatto discorso d'incapacità o inidoneità di tali soggetti. Uno di costoro, il IG, messo in allarme dalla sopravvenuta e prima non conosciuta situazione d'inservibilità dell'aereo, si era premurato di contattare le autorità per conoscere gli eventuali obblighi sussistenti. Il predetto aveva interpellato il funzionario doganale Petillo, il quale gli aveva comunicato che non era dovuto alcun tributo, ma occorreva soltanto fare una segnalazione alla dogana di IE. Il IG, nella sua deposizione dibattimentale (ud. 6/10/03, pag. 6), aveva ammesso di avere sottovalutato l'aspetto concernente la segnalazione, che aveva considerato essere adempimento esclusivamente formale. Di esso aveva riferito soltanto al De FE ed aveva spiegato di essere stato indotto ad una sottovalutazione per il fatto che l'aereo aveva adempiuto agli obblighi di comunicazione relativi all'ingresso in un aeroporto dello Stato e di esso si conosceva la presenza in Cerrione ed ivi era stato visionato dalla Guardia di Finanza. Per quanto riguardava il DE DU, la Corte rilevava altresì che questi poteva nutrire fiducia nelle persone che aveva incaricato di provvedere alle pratiche necessarie;
che ignorava senza colpa la normativa concernente il dovere di segnalare alle autorità l'inutilizzabilità della merce nel termine semestrale di importazione temporanea, perché aveva dato l'incarico ad un professionista di accertare la ricorrenza di eventuali adempimenti, sennonché il professionista, nonostante le informazioni chieste e ricevute, non aveva compreso il problema e non lo aveva informato;
che, pertanto, l'equivoco in cui era incorso il IG denotava la sostanziale difficoltà d'inquadrare giuridicamente il contesto;
che pertanto non si poteva far rimprovero al DE DU, privo delle conoscenze tecniche necessarie, di aver ignorato disposizioni che neppure erano state completamente comprese da professionisti e funzionari del mestiere.
Ricorrono per Cassazione sia il procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino che il difensore del prevenuto.
Il primo censura la sentenza impugnata nella sola parte in cui è stata disposta la revoca della confisca della somma ricavata dalla vendita dell'aeromobile trattandosi di confisca obbligatoria che va applicata anche in caso di proscioglimento a condizione che sussista il rapporto tra la cosa ed il fatto dell'illegittima introduzione nel territorio nazionale secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 5645 del 1980 e con altre successive. Il secondo chiede il proscioglimento per l'insussistenza del fatto avendo specifico interesse a tale diversa formula assolutoria per escludere la confisca e per la rilevanza di un proscioglimento per l'insussistenza del fatto nel giudizio tributario, deducendo la violazione della norma incriminatrice nonché illogicità della motivazione, desumibile dal testo del provvedimento e da atti probatori specificamente indicati. Il ricorrente, dopo avere premesso che il fatto è stato ritenuto sussistente in forza della presunzione di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 36, comma 5, deduce l'insussistenza del reato: a) perché gli effetti della clausola presuntiva di cui al comma citato non possono essere estesi all'ipotesi specifica di cui al comma 4, in quanto la presunzione indicata in tale comma si riferisce solo alle ipotesi generali di cui al comma 1 e non lambisce affatto quella di cui al comma 4 per la quale il momento generico dell'insorgenza dell'obbligazione tributaria sorge solo con l'immatricolazione; b) perché il citato Testo Unico, art. 292, reprime in via residuale il fatto di chi sottrae merce al pagamento dei diritti di confine dovuti e non, come opina la Corte territoriale, il fatto di chi non presenti il bene alle verifiche o ai controlli o il fatto fortuito che il bene non sia trovato dall'autorità competente o ancora l'eventuale omissione d'informazioni all'autorità; c) perché la carenza di comunicazione può determinare il limitato effetto di rendere inapplicabile l'interruzione del noto semestre fissato per l'importazione temporanea, ma non può in alcun modo dare corpo al fatto materiale di cui al Testo Unico sulla legge doganale, art. 292; d) perché l'aeromobile non proveniva da un territorio extracomunitario ma dall'aeroporto di Rotterdam e ciò rendeva vana ed inesigibile ogni forma di ulteriore comunicazione;
e) perché le ipotesi di cui all'art. 36 fanno salve il disposto di cui all'art. 37 in forza del quale il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato in caso d'incolpevole o di non gravemente colpevole comportamento ossia allorché il soggetto passivo dimostri che l'inosservanza dei vincoli doganali o la mancanza in tutto o in parte delle merci sia dipesa dalla perdita o distruzione della merce per caso fortuito o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo;
ed alla perdita del bene la giurisprudenza civile di legittimità ha assimilato l'inutilizzabilità assoluta della merce medesima;
f) perché l'autorità era comunque a conoscenza della situazione d'inutilizzabilità dall'aeromobile, posto che il 2 giugno del 2000 il velivolo era stato visionato dalla Guardia di Finanza di IE. Con una memoria aggiuntiva ha sostenuto che lo stesso proscioglimento per la mancanza dell'elemento psicologico non autorizza la confisca perché l'art. 301 vincola l'ambito della propria operatività ai "casi di contrabbando" e con ciò postula necessariamente la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato compreso quello soggettivo. In via subordinata, qualora si dovesse ritenere ammissibile la confisca anche in caso di assoluzione per mancanza dell'elemento psicologico, si eccepisce l'illegittimità costituzionale della norma per la lesione del principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost. e per quello di uguaglianza ex art. 3 in forza dell'irragionevole differenziazione che verrebbe operata tra la posizione del terzo di buona fede e quella dell'importatore patimenti di buona fede. IN DIRITTO
Premesso che l'imputato può impugnare anche le sentenze di proscioglimento allorché dimostri di avere un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia più favorevole di quella impugnata, avuto riguardo sia al dispositivo che alla motivazione, e che nella fattispecie siffatto interesse sussiste perché un'assoluzione per l'insussistenza materiale del fatto escluderebbe la confisca e potrebbe esplicare effetti anche nel giudizio tributario, si rileva che l'impugnazione del prevenuto è infondata e va pertanto respinta mentre va accolta quella del procuratore generale.
Il delitto di contrabbando doganale si realizza come è noto con la sottrazione o con il tentativo di sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine, sia che essi accompagnino l'importazione o l'esportazione, sia che essi abbiano una funzione protettiva della produzione nazionale o perseguano semplicemente lo scopo di realizzare mezzi finanziari. A norma del Testo Unico Leggi Doganali, art. 36, per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente a quelle estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente a quelle nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva. In sostanza il presupposto del pagamento del tributo sorge con la destinazione al consumo. Le modalità di tale destinazione, così come quelle della dichiarazione sommaria, obbligatoria nel caso in cui le merci non abbiano già ricevuto o non ricevano subito una destinazione doganale, variano a seconda del movimento delle merci o a seconda che le merci siano oggetto d'importazione definitiva o temporanea oppure siano in semplice stato di transito, cabotaggio o circolazione. L'importazione temporanea consente l'immissione nel territorio doganale comunitario di merci non comunitarie destinate ad essere utilizzate nel territorio doganale comunitario per scopi particolari senza che tali merci siano soggetti a dazi e diritti doganali a condizione però che siano esportate entro il termine stabilito. A norma della Legge Doganale, art. 216, come modificato dal D.P.R. n. 499 del 1981, l'importazione temporanea di veicoli stradali, imbarcazioni ed aeromobile, può avvenire alle condizioni stabilite dalla legge o da convenzioni internazionali, sulla base di autorizzazione del Ministero delle Finanze.
Il legislatore con l'art. 36 citato ha indicato alcune ipotesi tipiche sussistendo le quali la destinazione al consumo si presume o comunque si intende verificata .Ad esempio le navi e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da Stato estero si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli artt. 146 e 753 c.n.; le navi e gli aeromobili nazionali, e nazionalizzati, iscritti nelle matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del territorio doganale quando vengono cancellati - dalle matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel comma 1, lett. c) e d), rispettivamente degli artt. 163 e 762 c.n.. In proposito si deve però rilevare che per le navi o gli aeromobili l'immatricolazione funge solo da fattispecie tipica vincolante ed incontrovertibile in base alla quale, a prescindere dall'effettiva utilizzazione, il bene si intende destinato al consumo, ma non significa che senza l'immatricolazione non sorge l'obbligo del pagamento del tributo, anche se il mezzo venga effettivamente utilizzato o anche se sia scaduto il termine per l'importazione temporanea. Il delitto di contrabbando invero è integrato con la effettiva destinazione al consumo , la quale può essere attuata evitando proprio di realizzare la situazione formale costituita dalla dichiarazione doganale o dall'iscrizione negli appositi registri navali o aerei cui la legge ricollega il presupposto impositivo. Non è ,infatti, sostenibile la tesi del ricorrente secondo il quale, in mancanza d'iscrizione, non sorge il presupposto impositivo e non si verifica la sottrazione della merce al pagamento dei tributi dovuti per l'importazione. Al contrario deve ritenersi che l'uso del mezzo nel territorio doganale faccia sorgere l'obbligo di nazionalizzazione tramite l'iscrizione nel sopraddetto registro ed il corrispondente dovere di pagare i relativi diritti allorché l'uso non dipenda da un'immissione temporanea autorizzata nelle forme previste dalla legge o dalle convenzioni. In questi termini per quanto concerne le navi si è già pronunciata questa Corte allorché ha stabilito che il presupposto del tributo si verifica con l'utilizzazione nelle acque territoriali dell'imbarcazione e non con l'immatricolazione (Cass. sez. 3, 6 dicembre 1983, Cass. pen. 738 del 1985; Cass. n. 2490 del 1986; 7596 del 1989). La riprova si trae proprio dall'art. 36, comma 5, in forza del quale agli effetti del comma 1 si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37, la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti. L'assunto difensivo secondo il quale l'anzidetto comma non sarebbe applicabile alla fattispecie non è condivisibile .Invero, il comma quinto dell'art. 36 della Legge Doganale è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 4, ossia allorché la merce è costituita da navi ed aeromobili posto che il rinvio al comma 1, come risulta dal tenore letterale della norma, riguarda il presupposto del tributo e non la qualità della merce - Con il comma 4 il legislatore, come dianzi precisato, ha solo voluto puntualizzare che per tale tipo di merce ossia per le navi e gli aeromobili costruiti all'estero la destinazione al consumo si considera verificata in maniera incontrovertibile con l'immatricolazione, ma non ha voluto escludere la presunzione di destinazione al consumo, allorché il bene non venga immatricolato, ma venga sottratto al pagamento dei diritti di confine. Opinando diversamente l'importatore potrebbe sottrarsi al pagamento dei diritti di confine non immatricolando il mezzo. Invece il presupposto dell'obbligazione tributaria doganale, costituito dalla destinazione al consumo nel territorio doganale, può verificarsi per ogni tipo di natante o aeromobile costruito all'estero o proveniente da bandiera estera, allorché esso venga di fatto utilizzato nel territorio doganale, prima e indipendentemente dalla nazionalizzazione mediante l'immatricolazione o registrazione nelle forme previste dal codice della navigazione (Cass., sez. 3, 17 febbraio 1984, n. 1504). Come sottolineato dalla dottrina, in questa materia, rileva la situazione di fatto e non quella formale. Tale interpretazione è confermata dal citato T.U., art. 216, secondo cui integra il presupposto di fatto dell'obbligazione tributaria doganale l'utilizzazione nel territorio dello Stato di veicoli ad uso privato (veicoli stradali, imbarcazioni ed aeromobili), quando sono venute a cessare le condizioni che ne hanno consentito l'importazione temporanea in esenzione dai diritti doganali in conformità delle convenzioni internazionali applicabili in materia, a prescindere dalla loro immatricolazione o iscrizione nei registri nazionali. La presunzione di cui al comma 5 è pertanto riferibile a tutte le merci soggette ai diritti di confine senza alcuna eccezione in ordine alla natura della merce stessa, fatte salve le sole ipotesi di cui all'art. 37 che comunque non ricorrono nella fattispecie. Come ricordato dallo stesso ricorrente, a norma dell'articolo dianzi citato, il presupposto dell'obbligazione tributaria si considera non avverato solo in caso di perdita o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a terzi a titolo di colpa non grave o allo stesso interessato. Il D.L. 31 ottobre 1980, n. 693, art. 22 ter, convertito nella L. 22 dicembre 1980, n. 891 ha interpretato autenticamente la nozione di perdita asserendo che essa fa riferimento solo alla dispersione oggettiva o non a quella soggettiva. In base a tale interpretazione in sede civile, contrariamente all'assunto del ricorrente, si è ritenuta irrilevante la perdita soggettiva causata da furto (Cass. civ. nn. 9159 del 1995, 177 del 1987; 2947 del 1984). In ogni caso la dispersione oggettiva, a norma della Legge Doganale, art. 37, doganale comma 2, deve essere denunciata entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e deve essere comprovata mediante l'attestazione di un pubblico ufficiale. A tale situazione non può essere assimilata l'inutilizzabilità dedotta dal ricorrente sotto diversi profili: in primo luogo perché non configura una dispersione oggettiva;
secondariamente perché non è stata segnalata come prescritto dalla norma e poi perché l'immatricolazione non era assolutamente impossibile. Essa poteva essere espletata se la richiesta fosse stata avanzata dall'autorità che aveva apportato le modifiche all'aeroplano. Nella fattispecie essa non è avvenuta probabilmente perché le parti non si sono accordate sul soggetto che avrebbe dovuto sostenere le spese, come traspare dallo stesso ricorso nel quale si fa riferimento all'onerosità del costo dell'immatricolazione e ad un contenzioso in atto.
Il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie il presupposto del pagamento del tributo si fosse verificato al momento stesso dell'introduzione nel territorio nazionale trattandosi di mezzo destinato ad essere definitivamente utilizzato in Italia , non ricorrendo alcuna ipotesi di ammissione temporanea. In ogni caso , secondo il Tribunale, quand'anche si fosse trattato di importazione temporanea era comunque scaduto il termine semestrale e quindi il tributo era comunque dovuto. Anche il procuratore generale presso questa Corte in udienza ha sostenuto che il presupposto del tributo si era verificato prima della scadenza semestrale poiché il bene era stato utilizzato in Italia perché dall'aeroporto di Torino Caselle aveva raggiunto quello di IE .La Corte d'appello però ha ritenuto che nella fattispecie ricorresse un'ipotesi d'importazione temporanea e che si fosse verificata la presunzione di cui al quinto comma dell'articolo 36 della legge doganale alla scadenza del periodo semestrale.
Questa Corte rileva che nella fattispecie non si versa in ipotesi d'importazione temporanea per le ragioni già espresse dal Tribunale e la riprova è costituita proprio dal fatto che il mezzo doveva essere immatricolato in Italia. Di conseguenza il presupposto per il pagamento del tributo si è verificato nel momento in cui il mezzo è stato utilizzato nel territorio comunitario trattandosi di mezzo destinato a rimanere in tale territorio. In ogni caso il presupposto dell'obbligazione tributaria si sarebbe ugualmente verificato anche se si accedesse alla tesi dell'importazione temporanea, avallata dalla Corte territoriale. Invero, in base al citato T.U.L.D., art. 216, i mezzi di trasporto in temporanea importazione sono sottoposti al pagamento del tributo e la relativa evasione configura il delitto di contrabbando allorché sia decorso il termine di sei mesi o siano cessate le condizioni previste per l'importazione temporanea (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17303 del 2001). In base al citato art. 216, u.c., il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali mezzi, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati a condizione che siano custoditi con l'osservanza delle prescrizioni e cautele stabilite dal Ministero delle Finanze. L'autorità finanziaria, per potere impartire le relative istruzioni, deve ovviamente essere informata formalmente dall'interessato, il quale, al fine di usufruire dell'interruzione (che opera ovviamente solo per l'importazione temporanea perché per quella definitiva l'obbligazione tributaria viene meno solo nell'ipotesi di cui all'art. 37), ha l'onere di comunicare al Ministero la causa dell'inutilizzabilità.
L'importatore, omettendo di comunicare all'autorità l'inutilizzabilità del bene, lo sottrae ai controlli doganali poiché, a norma della Legge Doganale, art. 216, u.c., l'autorità non ha la possibilità di controllare la causa dell'interruzione e impartire le istruzioni necessarie. Di conseguenza una volta scaduto il termine semestrale si verifica il presupposto dell'obbligazione tributaria con la conseguente consumazione del delitto di contrabbando.
Il fatto che il velivolo prima di atterrare su suolo italiano avesse fatto scalo in altro Paese della Comunità Europea nonché il fatto che la Guardia di Finanza nel corso di indagini aveva comunque avuto contezza dell'esistenza del velivolo non dispensava l'imputato dalla relativa comunicazione, tanto è vero che lo stesso funzionario della dogana, interpellato dal IG, aveva comunque segnalato la necessità della comunicazione. La mera conoscenza da parte della Guardia di Finanza dell'inutilizzabilità del velivolo non dispensava l'importatore dalla comunicazione, sia per consentire all'autorità di prendere formale cognizione dell'impossibilità di conseguire l'immatricolazione e quindi d'impartire le necessarie istruzioni, sia perché la Guardia di Finanza, senza un'esplicita dichiarazione dell'interessato, non era autorizzata a ritenere interrotto il termine semestrale poiché non sapeva se fossero o no in atto le pratiche dell'immatricolazione o se l'inconveniente che aveva determinato l'impossibilità dell'immatricolazione potesse, come nella fattispecie poteva, essere eliminato. In definitiva l'interruzione del termine semestrale d'importazione temporanea presuppone un atto formale di comunicazione da parte dell'interessato che non può essere sostituito dalla conoscenza dell'impedimento eventualmente acquisita aliunde dalla Guardia di Finanza. La materialità del fatto non può quindi essere esclusa neppure aderendo alla tesi dell'importazione temporanea avallata dalla Corte territoriale. Di conseguenza, la formula di assoluzione non può essere modificata.
Anzi deve essere accolta l'impugnazione del procuratore generale diretta ad ottenere la confisca di quanto ricavato dalla vendita anticipata del velivolo. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il disposto del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 1, in forza del quale il giudice procedente per il reato di contrabbando deve sempre ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, deroga alla disciplina generale posta dall'art. 240 c.p., in quanto la norma in questione rende obbligatoria la confisca, sia nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato colpevole e condannato, quanto nel caso in cui sia stato prosciolto o assolto per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e la sua introduzione nel territorio dello Stato (Cass 6 maggio 1980 Vanitelli;
10 luglio 1984 Radaelli;
19 gennaio 1984 n 532; Cass 5590 del 1999; Cass 7 febbraio 2002 4739). Invero, con l'espressione
"nei casi di contrabbando", il legislatore ha inteso in questa materia fare riferimento al contrabbando come realtà obiettiva, senza richiedere l'imputazione ad un soggetto: se il legislatore avesse inteso adottare una diversa soluzione avrebbe espressamente menzionato il collegamento tra la confisca e la condanna, come avviene nel codice penale o in altre leggi complementari. La riprova è costituita dal fatto che esula dal primo comma ogni riferimento al codice penale che invece è richiamato dal comma 3 con riferimento ad un'ipotesi specifica. Quindi, qualora sia accertata l'obiettiva esistenza di un fatto di contrabbando, dovrà sempre disporsi la confisca anche se l'imputato venga prosciolto per altre cause, quali ad esempio l'assenza dell'elemento soggettivo per ignoranza, ritenuta scusabile, della legge, come è avvenuto nella fattispecie o per estinzione del reato per prescrizione o per oblazione amministrativa, patteggiamento, ecc allorché non venga escluso il rapporto tra la cosa ed il fatto dell'illegittima introduzione ad opera dell'imputato.
L'eccezione d'incostituzionalità della norma nella parte in cui consente la confisca anche nell'ipotesi di assoluzione o proscioglimento, sollevata dal difensore per l'asserita violazione del principio della personalità della responsabilità e di quello dell'uguaglianza in forza dell'irragionevole distinzione che verrebbe operata tra la posizione del terzo di buona fede e quella dell'importatore ugualmente di buona fede, va respinta per la sua manifesta infondatezza.
Il principio della personalità della responsabilità penale non esclude l'applicabilità di un misura di sicurezza nei casi consentiti dalla legge anche a prescindere dall'affermazione di responsabilità dell'autore del reato, in quanto l'applicabilità di una misura di sicurezza non presuppone necessariamente la condanna poiché il principio della personalità della pena nonché gli altri principi che disciplinano l'irrogazione della pena non sono applicabili alle misure di sicurezze per la loro diversità dalla pena, diversità più volte sottolineata dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. ad esempio Corte Costituzionale 53/1968;
24/1979).
La Corte costituzionale con sentenza n 1 del 1997 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della citata Legge Doganale, art. 301, comma 1, nella parte in cui non consentiva a persone estranee al reato di provare di avere acquistato la cosa ignorando senza colpa l'illecita immissione di essa nel mercato. Orbene la posizione del terzo di buona fede estraneo al fatto di contrabbando non può essere parificata a quella di colui il quale, per ignoranza, ritenuta scusabile dalla Corte, ha comunque obiettivamente commesso il fatto di contrabbando ossì a ha introdotto in Italia la merce sottraendola ai diritti di confine, sia pure in buona fede.
P.Q.M.
LA CORTE Letti gli artt. 616 e 620 c.p.p.;
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla revoca della confisca della somma in sequestro, confisca che dispone;
Dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione d'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, sollevata dalla difesa con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.; rigetta il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007