Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, con riferimento alla convalida dell'arresto in flagranza dello straniero per il reato di permanenza sul territorio senza giustificato motivo, in violazione dell'ordine del Questore di lasciare il paese entro cinque giorni, il giudice della convalida è tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento che si assume violato sotto i profili della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, atteso che la struttura del reato è del tutto corrispondente a quella dell'art. 650 cod. pen. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione delle conseguenze penali della trasgressione e la mancata indicazione dei motivi per cui l'espulsione non poteva essere eseguita direttamente determina il difetto di un presupposto di legittimità, per cui l'inosservanza del provvedimento non integra il reato di cui all'art. 650 cod.pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2005, n. 42011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42011 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3420
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 022058/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) EZZAIR BOUCHJA, N. IL 01/01/1975;
avverso ORDINANZA del 26/05/2005 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI V., che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica di Napoli propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, nona sezione penale, in data 26/05/2005, con la quale non veniva convalidato l'arresto in flagranza in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, di Ezzair Bouchja, gravato da un ordine di espulsione emesso dal Prefetto di Latina il 27/02/2004 e da un ordine del Questore di Latins in data 24/10/2004, recante l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.
Il giudice rilevava che: a) l'ordine del Questore non indicava le conseguenze penali della trasgressione, facendo riferimento alla sola ipotesi contravvenzionale;
b) l'ordine del Questore non indicava i motivi per i quali non era stato possibile eseguire, come disposto dal Prefetto, l'espulsione direttamente, facendo generico riferimento all'impossibilità di accompagnamento presso i centri di permanenza temporanea.
Il Pubblico Ministero lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sotto molteplici profili: a) violazione ed erronea interpretazione della legge penale, in quanto l'erronea indicazione delle conseguenze penali non determina l'illegittimità dell'atto amministrativo di espulsione e, in ogni caso, alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 364 del 1988, l'ignoranza della legge penale non può essere invocata, nel caso di specie, per affermare che la non corretta individuazione delle conseguenze penali della condotta incide sulla piena consapevolezza della illiceità della condotta di permanenza nel territorio dello Stato;
b) violazione di legge, in quanto, alla data di emanazione dell'ordine del Questore di Latina, la sanzione penale prevista per lo straniero che, senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione del Questore, era proprio quella indicata nel provvedimento, ossia l'arresto da sei mesi ad un anno, essendo la trasformazione della fattispecie incriminatrice prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, da contravvenzione a delitto è il risultato dell'intervento effettuato in sede di conversione del D.L. 14/09/2004 n. 241, conv. nella L. 12/11/2004; c) violazione di legge, in quanto il provvedimento con il quale il Questore impartisce allo straniero l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non necessita di apposita e specifica motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Il giudice di merito ha correttamente ritenuto la propria competenza a sindacare la legittimità dell'ordine di allontanamento emesso dal Questore di Latina.
1.1. Infatti, in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza ad un ordine della pubblica amministrazione il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello formale, con riferimento ai vizi tipici che possono determinare l'illegittimità dell'atto amministrativo (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere). Ulteriormente, ai sensi della L. 241 del 1990, art. 3, comma 1, tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario devono essere motivati e tale obbligo può essere derogato solo in forza di norme specifiche che dispongano espressamente in tal senso.
1.2. Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, da coordinare sistematicamente con il precedente comma 1, c.p.p. enuncia specificamente le situazioni che legittimano l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, indicando in tal modo l'oggetto della motivazione: a) impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione; b) impossibilità di trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporanea.
Nè si può ritenere che non sussista l'obbligo di motivazione del provvedimento del Questore, trattandosi di atto vincolato, strettamente correlato all'ordine prefettizio da esso presupposto. In primo luogo, infatti, la motivazione dell'ordine del Prefetto attiene ai presupposti dell'espulsione, mentre quella dell'ordine emesso dal Questore concerne le modalità della stessa. In secondo luogo l'art. 14 c.p. stabilisce il carattere tassativo della sequenza delle modalità esecutive dell'espulsione (Sez. 1, 21/09/2004, n. 45390, ric. P.G. in proc. El Mouak, riv. 230391; Sez. 1, 08/10/2004, n. 47677, ric. P.G. in proc. Plaza Briones, riv. 230560; Sez. 1, 28/01/2003, P.G. in proc. Popova, riv. 227550).
2. La struttura del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, è del tutto corrispondente a quella dell'art. 650 c.p. in relazione al quale la costante giurisprudenza di questa Corte
ritiene che, ai fini del giudizio di responsabilità relativo al reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, il giudice è tenuto a verificare previamente la legalità formale e sostanziale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell'eccesso di potere e dell'incompetenza, con la conseguenza che, ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità sotto uno di tali profili, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato di cui all'art. 650 c.p. (Sez. 1, 03/07/1996, ric. Soave, riv. 205585).
Il controllo sulla legittimità dell'atto presupposto compete al giudice ex officio.
3. Alla stregua di questi principi il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati.
Il provvedimento del Questore di Latina in data 24/10/2004 - la cui inosservanza avrebbe configurato gli estremi del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, - ha, infatti, omesso di indicare in maniera compiuta le conseguenze penali scaturenti dalla sua mancata ottemperanza, facendo esclusivo riferimento alla sanzione dell'arresto e non a quella della reclusione, introdotta dalla L. n. 189 del 2002. Inoltre ha omesso qualsiasi motivazione in ordine alla sequenza delle modalità esecutive dell'espulsione, previste dal citato art. 14, c.p.. Sotto tutti questi profili, dunque, il provvedimento del Tribunale di Napoli è esente dai vizi denunciati.
S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2005